Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39 capoverso 2, 40 capoverso 2, 43 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), ordina:
Sezione 1: Definizioni
Art. 1Valorizzatori
1 Per valorizzatori s’intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che acquistano latte dai produttori e lo trasformano in latticini o lo rivendono.
2 Per valorizzatori s’intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini.
Art. 1aVenditori diretti
Per venditori diretti s’intendono i produttori che vendono direttamente i loro prodotti ai consumatori.
Art. 1bLatte commerciale
Per latte commerciale s’intende il latte che:
- a.
lascia l’azienda o l’azienda d’estivazione per il consumo immediato o per la trasformazione;
- b.
viene trasformato nella propria azienda o nell’azienda d’estivazione in prodotti che non sono destinati al consumo proprio del produttore.
Sezione 1a: Supplementi
Art. 1cSupplemento per il latte trasformato in formaggio1
2 Per il latte vaccino, di pecora e di capra ai produttori è versato il supplemento per il latte trasformato in formaggio se il latte è trasformato in:3
- a.
formaggio che:
- 1.
adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell’ordinanza del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), e
- 2.
presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg;
- b.
formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o
- c.
Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse.
3 Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco.
4 Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell’allegato.
- Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
- Abrogato dal n. I dell’O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
- RS 817.02
Art. 2Supplemento per il foraggiamento senza insilati
1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:1
- a.
sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell’ODerr2:3
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
pasta molle, se il formaggio è registrato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l’elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e
- b.
il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.4
2 Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell’allegato.
3 Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l’effetto equivalente.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
- RS 817.02
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).
Art. 2aSupplemento per il latte commerciale1
1 Per il latte vaccino ai produttori è versato il supplemento per il latte commerciale di 5 centesimi il chilogrammo purché si tratti di latte commerciale che soddisfa le esigenze che il DFI stabilisce in virtù dell’ODerr2, dell’ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la produzione primaria e dell’ordinanza del 20 ottobre 20104 sul controllo del latte nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale.5
2 L’UFAG può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione della quantità e nel quadro dei fondi approvati.
- Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
- RS 817.02
- RS 916.020
- RS 916.351.0
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
Sezione 2: Procedura
1 Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12.1
2 Le domande delle aziende d’estivazione devono essere presentate al servizio d’amministrazione almeno una volta all’anno.
3 Le domande di versamento del supplemento di cui all’articolo 2a devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12.2
4 I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda di cui all’articolo 3 capoverso 3.3
5 Devono comunicare al servizio d’amministrazione:
- a.
il rilascio di un’autorizzazione;
- b.
il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;
- c.
la revoca di un’autorizzazione.4
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
- Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
- Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
- Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
Art. 4Periodo dei supplementi1
I supplementi sono versati per il periodo dal 1° novembre dell’anno precedente al 31 ottobre dell’anno in corso.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).
Art. 4aDomande presentate tardivamente1
1 Non è versato alcun supplemento per domande presentate dopo il 15 dicembre dell’anno in corso.
- Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).
- Abrogato dal n. I dell’O del 21 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
Art. 5Versamento dei supplementi1
1 L’UFAG decide sulle domande.
2 L’UFAG versa i supplementi.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).
Art. 6Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità1
Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1c e 2:
- a.
a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio;
- b.
a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l’acquisto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
Sezione 3 Registrazione, notifica e conservazione dei dati concernenti il latte
- Abrogato dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4049).
Art. 8Registrazione e notifica dei dati relativi alla produzione
1 Il valorizzatore deve registrare giornalmente le quantità di latte vaccino, di pecora e di capra fornitegli dai produttori, facendo la distinzione tra quanto è fornito dall’azienda e quanto è fornito dall’azienda d’estivazione.1
2 Deve notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione. La notifica deve essere conforme alle prescrizioni del servizio d’amministrazione.2
3 I dati relativi alla produzione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
Art. 9Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione
1 Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell’UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra:1
- a.
- b.
vendute senza essere state trasformate;
- c.
trasformate nell’azienda.
2 Per la quantità di materie prime trasformate nell’azienda occorre indicare:
- a.
la quantità di materie prime trasformate;
- b.
il genere di prodotti fabbricati;
- c.
la quantità di prodotti fabbricati.
3 Il valorizzatore deve notificare al servizio d’amministrazione:
- a.
mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo: in quale modo ha valorizzato le materie prime, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione;
- b.
mensilmente al più tardi un mese dopo la notifica di cui alla lettera a: la quantità di latte per la quale per mese e per singolo produttore vengono versati supplementi di cui agli articoli 1c e 2.2
3bis Le notifiche di cui al capoverso 3 devono essere conformi alle prescrizioni del servizio d’amministrazione.3
4 I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024, la lett. b dal 1° gen. 2025 (RU 2023 705).
- Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
Art. 10Registrazione e notifica della commercializzazione diretta
1 Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.1
2 Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.2
3 Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all’articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
- Introdotto dal n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603).
Art. 11Conservazione dei dati1
I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale vaccino che sono necessari all’ispezione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
Sezione 4: Servizio d’amministrazione
Art. 12Compiti del servizio d’amministrazione1
1 L’UFAG designa un servizio esterno (servizio d’amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d’amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell’industria lattiera.
2 Il servizio d’amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti:
- a.
trattamento delle domande di supplementi;
- b.
comunicazione all’UFAG dei dati di cui lo stesso necessita per la decisione sulle domande e il pagamento;
- c.
allestimento, per ogni periodo di domanda e all’attenzione di ciascun richiedente, di un conteggio dettagliato concernente i supplementi da versare;
- d.
gestione di una banca dati concernente i supplementi;
- e.
rilevazione di ulteriori dati concernenti la produzione e la valorizzazione;
- f.
messa a disposizione dell’UFAG dei dati concernenti la produzione e la valorizzazione;
- g.
adozione delle misure amministrative di cui all’articolo 169 capoverso 1 lettera a oppure h LAgr nei casi in cui le persone sottoposte all’obbligo di notifica secondo gli articoli 8-10 non notificano i dati nonostante diffida.
3 Il servizio d’amministrazione sottostà alla sorveglianza dell’UFAG.
- Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).
Art. 13Accordo di prestazione
1 L’UFAG stabilisce i compiti del servizio d’amministrazione in un accordo di prestazione. L’entità, la procedura, le condizioni e la retribuzione delle prestazioni richieste devono essere disciplinate in tale accordo.
2 L’accordo di prestazione è assegnato ai sensi della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici.
- [RU 1996 508, 1997 2465 all. n. 3, 2006 2197 all. n. 11, 2007 5635 art. 25 n. 1, 2011 5659 all. n. 1 6515 art. 26 n. 1, 2012 3655 n. I 2, 2015 773, 2017 7563 all. n. II 1, 2019 4101 art. 1. RU 2020 641 all. 7 n. I. Vedi ora la LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici (RS 172.056.1).
Sezione 5: Disposizioni finali
1 L’UFAG esegue la presente ordinanza sempre che il servizio d’amministrazione non se sia stato incaricato.
2 L’UFAG esegue ispezioni a campione, apre un’inchiesta se vi è sospetto di infrazione e adotta le misure amministrative del caso.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603).
- Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 2011 (RU 2011 2411). Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).
Art. 15Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- 1.
ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero;
- 2.
ordinanza del DFE del 7 dicembre 19982 concernente l’importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni relative all’importazione di latte intero in polvere.
- [RU 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 2002 213 3050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469 all. 4 n. 57]
- [RU 1999 1220, 2002 1100, 2003 5495, 2004 4979, 2007 6433]
Art. 16Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2 Gli articoli 7, 8 e 10 entrano in vigore il 1° maggio 2009.
Allegati
- il cui tenore in grasso è stato corretto a un determinato valore mediante centrifugazione
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.