Législation

Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

OSLRS 916.350.2In vigoreStato 01.01.202521 articoli

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  • RU 2023 705in vigore il 01.01.2024
    abrogato: art. 1c · modificato: art. 2, 2a, 8, 9, 10, 11
  • RU 2018 3955in vigore il 01.01.2019
    introdotto: art. 1c, 2a · modificato: art. 2, 3, 6, 10 · abrogato: art. 4a
  • RU 2014 4049in vigore il 01.01.2015
    abrogato: art. 7
  • RU 2013 3993in vigore il 01.01.2014
    modificato: art. 2, 4, 5 · introdotto: art. 4a, 12 · abrogato: art. 14
  • RU 2009 2603in vigore il 01.07.2009
    introdotto: art. 10 · modificato: art. 14

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Definizioni1–1b
  2. Sezione 1a: Supplementi1c–2a
  3. Sezione 2: Procedura3–6
  4. Sezione 3Registrazione, notifica e conservazione dei dati concernenti il latte7–11
  5. Sezione 4: Servizio d’amministrazione12–13
  6. Sezione 5: Disposizioni finali14–16

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39 capoverso 2, 40 capoverso 2, 43 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1Valorizzatori

1

 Per valorizzatori s’intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che acquistano latte dai produttori e lo trasformano in latticini o lo rivendono.

2

 Per valorizzatori s’intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini.

Art. 1aVenditori diretti

Per venditori diretti s’intendono i produttori che vendono direttamente i loro prodotti ai consumatori.

Art. 1bLatte commerciale

Per latte commerciale s’intende il latte che:

  1. a.

    lascia l’azienda o l’azienda d’estivazione per il consumo immediato o per la trasformazione;

  2. b.

    viene trasformato nella propria azienda o nell’azienda d’estivazione in prodotti che non sono destinati al consumo proprio del produttore.

Sezione 1a: Supplementi

Art. 1cSupplemento per il latte trasformato in formaggio1

1

...2

2

 Per il latte vaccino, di pecora e di capra ai produttori è versato il supplemento per il latte trasformato in formaggio se il latte è trasformato in:3

  1. a.

    formaggio che:

    1. 1.

      adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell’ordinanza del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), e

    2. 2.

      presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg;

  2. b.

    formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o

  3. c.

    Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse.

3

 Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco.

4

 Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell’allegato.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
  4. RS 817.02

Art. 2Supplemento per il foraggiamento senza insilati

1

 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:1

  1. a.

    sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell’ODerr2:3

    1. 1.

      pasta extradura,

    2. 2.

      pasta dura,

    3. 3.

      pasta semidura,

    4. 4.

      pasta molle, se il formaggio è registrato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l’elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e

  2. b.

    il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.4

2

 Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell’allegato.

3

 Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l’effetto equivalente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
  2. RS 817.02
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).

Art. 2aSupplemento per il latte commerciale1

1

 Per il latte vaccino ai produttori è versato il supplemento per il latte commerciale di 5 centesimi il chilogrammo purché si tratti di latte commerciale che soddisfa le esigenze che il DFI stabilisce in virtù dell’ODerr2, dell’ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la produzione primaria e dell’ordinanza del 20 ottobre 20104 sul controllo del latte nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale.5

2

 L’UFAG può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione della quantità e nel quadro dei fondi approvati.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
  2. RS 817.02
  3. RS 916.020
  4. RS 916.351.0
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).

Sezione 2: Procedura

Art. 3Domande

1

 Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12.1

2

 Le domande delle aziende d’estivazione devono essere presentate al servizio d’amministrazione almeno una volta all’anno.

3

 Le domande di versamento del supplemento di cui all’articolo 2a devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12.2

4

 I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda di cui all’articolo 3 capoverso 3.3

5

 Devono comunicare al servizio d’amministrazione:

  1. a.

    il rilascio di un’autorizzazione;

  2. b.

    il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;

  3. c.

    la revoca di un’autorizzazione.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).

Art. 4Periodo dei supplementi1

I supplementi sono versati per il periodo dal 1° novembre dell’anno precedente al 31 ottobre dell’anno in corso.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).

Art. 4aDomande presentate tardivamente1

1

 Non è versato alcun supplemento per domande presentate dopo il 15 dicembre dell’anno in corso.

2

 ... 2

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 21 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).

Art. 5Versamento dei supplementi1

1

 L’UFAG decide sulle domande.

2

 L’UFAG versa i supplementi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).

Art. 6Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità1

Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1c e 2:

  1. a.

    a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio;

  2. b.

    a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l’acquisto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).

Sezione 3 Registrazione, notifica e conservazione dei dati concernenti il latte

Art. 71

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4049).

Art. 8Registrazione e notifica dei dati relativi alla produzione

1

 Il valorizzatore deve registrare giornalmente le quantità di latte vaccino, di pecora e di capra fornitegli dai produttori, facendo la distinzione tra quanto è fornito dall’azienda e quanto è fornito dall’azienda d’estivazione.1

2

 Deve notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione. La notifica deve essere conforme alle prescrizioni del servizio d’amministrazione.2

3

 I dati relativi alla produzione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).

Art. 9Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione

1

 Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell’UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra:1

  1. a.

    acquistate;

  2. b.

    vendute senza essere state trasformate;

  3. c.

    trasformate nell’azienda.

2

 Per la quantità di materie prime trasformate nell’azienda occorre indicare:

  1. a.

    la quantità di materie prime trasformate;

  2. b.

    il genere di prodotti fabbricati;

  3. c.

    la quantità di prodotti fabbricati.

3

 Il valorizzatore deve notificare al servizio d’amministrazione:

  1. a.

    mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo: in quale modo ha valorizzato le materie prime, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione;

  2. b.

    mensilmente al più tardi un mese dopo la notifica di cui alla lettera a: la quantità di latte per la quale per mese e per singolo produttore vengono versati supplementi di cui agli articoli 1c e 2.2

3bis

 Le notifiche di cui al capoverso 3 devono essere conformi alle prescrizioni del servizio d’amministrazione.3

4

 I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024, la lett. b dal 1° gen. 2025 (RU 2023 705).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).

Art. 10Registrazione e notifica della commercializzazione diretta

1

 Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.1

2

 Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.2

3

 Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all’articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603).

Art. 11Conservazione dei dati1

I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale vaccino che sono necessari all’ispezione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705).

Sezione 4: Servizio d’amministrazione

Art. 12Compiti del servizio d’amministrazione1

1

 L’UFAG designa un servizio esterno (servizio d’amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d’amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell’industria lattiera.

2

 Il servizio d’amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti:

  1. a.

    trattamento delle domande di supplementi;

  2. b.

    comunicazione all’UFAG dei dati di cui lo stesso necessita per la decisione sulle domande e il pagamento;

  3. c.

    allestimento, per ogni periodo di domanda e all’attenzione di ciascun richiedente, di un conteggio dettagliato concernente i supplementi da versare;

  4. d.

    gestione di una banca dati concernente i supplementi;

  5. e.

    rilevazione di ulteriori dati concernenti la produzione e la valorizzazione;

  6. f.

    messa a disposizione dell’UFAG dei dati concernenti la produzione e la valorizzazione;

  7. g.

    adozione delle misure amministrative di cui all’articolo 169 capoverso 1 lettera a oppure h LAgr nei casi in cui le persone sottoposte all’obbligo di notifica secondo gli articoli 8-10 non notificano i dati nonostante diffida.

3

 Il servizio d’amministrazione sottostà alla sorveglianza dell’UFAG.

  1. Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).

Art. 13Accordo di prestazione

1

 L’UFAG stabilisce i compiti del servizio d’amministrazione in un accordo di prestazione. L’entità, la procedura, le condizioni e la retribuzione delle prestazioni richieste devono essere disciplinate in tale accordo.

2

 L’accordo di prestazione è assegnato ai sensi della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici.

  1. [RU 1996 508, 1997 2465 all. n. 3, 2006 2197 all. n. 11, 2007 5635 art. 25 n. 1, 2011 5659 all. n. 1 6515 art. 26 n. 1, 2012 3655 n. I 2, 2015 773, 2017 7563 all. n. II 1, 2019 4101 art. 1. RU 2020 641 all. 7 n. I. Vedi ora la LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici (RS 172.056.1).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14Esecuzione

1

 L’UFAG esegue la presente ordinanza sempre che il servizio d’amministrazione non se sia stato incaricato.

2

 L’UFAG esegue ispezioni a campione, apre un’inchiesta se vi è sospetto di infrazione e adotta le misure amministrative del caso.1

3

 ...2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 2011 (RU 2011 2411). Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).

Art. 16Entrata in vigore

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2

 Gli articoli 7, 8 e 10 entrano in vigore il 1° maggio 2009.

Allegati

  • il cui tenore in grasso è stato corretto a un determinato valore mediante centrifugazione

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).