Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (legge), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici nonché a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone, segnatamente alla messa a disposizione di dati di base delle imprese alle unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, come pure a privati per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
Art. 2Organizzazione e competenze
1 L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche.1
2 Possono partecipare al RIS:
- a.
le unità amministrative e gli organi menzionati nell’articolo 2 della legge;
- b.
i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;
- c.
altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico;
- d.
l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat) per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- a.
unità locale: uno stabilimento o una struttura come un laboratorio, una fabbrica, un negozio, un ufficio, una cava o un deposito in un determinato luogo; un’unità locale ha un numero RIS e fa sempre parte di un’unità legale;
- b.
unità legale: persona giuridica o persona fisica che esercita un’attività economica come indipendente soggetta alla LIDI e iscritta nel registro IDI;
- c.
impresa: una combinazione di unità legali;
- d.
dati di base delle imprese: dati che servono a identificare e categorizzare imprese, unità locali e unità legali.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
Sezione 2 Contenuto, accesso alle fonti dei dati ed elaborazione dei dati
Art. 3Dati registrati e dati di base delle imprese1
1 Il RIS si estende a tutte le unità locali, unità legali e imprese di diritto pubblico e privato che hanno sede in Svizzera o che devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero o per scopi amministrativi.2
2 Il RIS contiene i dati seguenti:3
- a.
la ragione sociale o il nome, la sede o il domicilio nonché l’indirizzo dell’impresa e dello stabilimento;
- b.
il numero di Comune della località in cui ha sede l’impresa secondo l’«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»;
- c.
un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS) dello stabilimento;
- d.
il numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione;
- e.
il genere dell’attività economica;
- f.
- g.
la data di iscrizione nel RIS;
- h.
la data dell’iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio;
- i.
la data in cui è stata resa nota la chiusura dell’impresa o dello stabilimento;
- j.
il capitale sociale delle società anonime;
- k.
per gli stabilimenti sottoposti alla legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura, alla legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie, alla legge del 16 dicembre 20056 sulla protezione degli animali o alla legge del 9 ottobre 19927 sulle derrate alimentari: il nome e l’indirizzo dello stabilimento e del gestore o detentore di animali nonché il nome, la professione e l’anno di nascita della persona responsabile;
- kbis.
per le aziende agricole, oltre ai dati di cui alla lettera k: la struttura dello stabilimento;
- l.
- m.
un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero ENTID) dell’impresa;
- n.
il numero di identificazione di riferimento che non fornisce altre indicazioni (numero REF-ENT);
- o.
i codici «stato d’attività»;
- p.
l’indicazione delle fonti;
- q.
il numero d’identificazione delle imprese (IDI).8
3 Il RIS può contenere i seguenti dati:9
- a.
- b.
- c.
le coordinate degli edifici
- d.
l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione;
- e.
il numero di apprendisti;
- f.
il settore istituzionale;
- g.
la struttura dell’impresa (sede principale, filiale, gruppo di imprese);
- h.
connessioni internazionali;
- i.
- j.
codici per rilevazioni statistiche;
- k.
partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale (gruppo di imprese);
- l.
l’indicazione che precisa se l’unità è «importatrice»;
- m.
l’indicazione che precisa se l’unità è «esportatrice».10
4 Sono considerati dati di base delle imprese:
- a.
i dati del RIS conformemente ai capoversi 2 lettere a, c, e–f, h e o–q nonché 3 lettere b, c, f–h e k–m;
- b.
la classe di grandezza in funzione delle persone occupate calcolata sulla base dell’articolo 3 capoverso 2 lettera d.11
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
- RS 910.1
- RS 916.40
- RS 455
- [RU 1995 1469; 1996 1725 all. n. 3; 1998 3033 all. n. 5; 2001 2790 all. n. 5; 2002 775; 2003 4803 all. n. 6; 2004 3553; 2005 971; 2006 2197 all. n. 94, 2363 cifra II; 2008 785; 2011 5227 cifra I n. 2.8; 2013 3095 all. 1 n. 3. RU 2017 249 all. cifra I]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS 817.0).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
Art. 3aDati per la tenuta del registro1
1 Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:
- a.
gli identificatori delle fonti di cui all’articolo 4;
- b.
le indicazioni su mutazioni nelle fonti di cui all’articolo 4;
- c.
le indicazioni sul capo azienda, in particolare il nome, l’anno di nascita, il sesso e il numero AVS2;
- d.
le indicazioni su collegamenti giuridici ed economici tra imprese e stabilimenti;
- e.
le indicazioni sulle persone occupate nell’impresa o nello stabilimento, in particolare l’anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il numero AVS, l’attività accessoria, il salario o reddito e la durata dell’attività.
2 Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4.
3 I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.3
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
- Nuova espr. giusta l’all. cifra II n. 16 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
- Introdotto dalla cifra II n. 2 dell’O dell’8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911).
I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:
- a.
le indagini di aggiornamento del RIS, conformemente all’ordinanza del 30 aprile 20251 sulla statistica federale;
- b.
ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti;
- c.
- d.
Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (RCCC);
- e.
comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera;
- f.
elenchi ufficiali di indirizzi;
- g.
comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni;
- h.
comunicazioni di utenti di dati del registro;
- i.
Registri delle casse di compensazione cantonali (CCC);
- j.
Registri delle casse di compensazione professionali (CCP):
- k.
Banche dati d’imprese private;
- l.
sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per l’imposta sul valore aggiunto;
- m.
sistemi d’informazione dell’AFC per i dati concernenti l’imposta preventiva e le tasse di bollo;
- n.
Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
- o.
- p.
sistema dell’Amministrazione federale delle finanze per la gestione dei dati di base per i processi di supporto Master Data Governance.
- RS 431.011
Art. 5Accesso alle fonti dei dati da parte dell’UST1
L’accesso dell’UST alle fonti dei dati di cui all’articolo 4 avviene attraverso un’interfaccia tra il RIS e il sistema di fonti interessato.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
Art. 6Registrazione e modificazione dei dati
1 I dati sono ripresi dall’UST1, registrati nel RIS e modificati previa la necessaria verifica.2
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 giu. 1994, con effetto dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1585).
Art. 7Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati1
1 I dati sono conservati per trent’anni dall’ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente distrutti.
2 I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale sull’archiviazione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
Sezione 3 Utilizzazione e comunicazione dei dati
Art. 8Utilizzazione a scopi statistici da parte dell’UST
1 Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell’UST presso le imprese e gli stabilimenti.
2 L’UST può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS.
3 Il RIS serve in particolare all’UST per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti.
4 Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l’UST può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all’articolo 4 della legge.
Art. 9Comunicazione dei dati a scopi statistici1
1 Per consentire ai servizi definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure a Cantoni, Comuni e privati l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 capoverso 2 della legge sulla statistica federale l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari.2
2 Per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità, l’UST comunica a Eurostat i dati obbligatori secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 11 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 177/20083.
3 Per quanto concerne il formato, la riservatezza, la sicurezza e la trasmissione dei dati che l’UST comunica a Eurostat si applicano gli articoli 11 capoverso 3, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 177/2008 nonché i regolamenti (CE) n. 192/20094 e (UE) n. 1097/20105.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
- Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, versione della GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.
- Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.
- Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1.
- Abrogati dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
Art. 9aComunicazione dei dati di base delle imprese a scopi amministrativi1
1 I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
2 L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati (LPD).3
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
- RS 235.1
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 10Comunicazione dei dati ad altri scopi1
1 L’UST può rendere noti in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.
2 I dati sono resi noti su richiesta, attraverso un’interfaccia.
3 L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della LPD2.3
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
- RS 235.1
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 11Servizi autorizzati ad accedere ai dati1
1 I servizi statistici cantonali e comunali, per scopi statistici, sono collegati al sistema attraverso un’interfaccia.
2 L’accesso ai dati di base delle imprese avviene attraverso un’interfaccia.
3 L’UST tiene un elenco dei servizi aventi diritto d’accesso.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
Art. 12Pubblicazione dei dati1
I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell’attività economica.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
- Abrogato dall’all. 2 n. 4 dell’O del 5 giu. 2026 sugli emolumenti in ambito statistico, con effetto dal 15 lug. 2026 (RU 2026 326).
Sezione 4 Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali
Art. 14Diritti delle persone interessate
1 I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e distruzione, sono retti dalle disposizioni della LPD1.2
2 I dati inesatti devono essere rettificati.
- RS 235.1
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 15Sicurezza dei dati1
1 La sicurezza dei dati è disciplinata:2
- a.
dall’ordinanza del 31 agosto 20223 sulla protezione dei dati (OPDa);
- b.
dall’ordinanza dell’8 novembre 20234 sulla sicurezza delle informazioni.
2 La sicurezza dei dati di persone giuridiche è disciplinata per analogia dall’OPDa.5
- Nuovo testo giusta l’all. n. 26 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- RS 235.11
- RS 128.1
- Introdotto dall’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 16Disposizioni penali
La violazione dell’obbligo d’informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 17Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 12 dicembre 19881 sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata.
- [RU 1988 2187, 1990 521]
Art. 18Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.