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Ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS)

ORISRS 431.903In vigoreStato 15.07.202621 articoli

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  • RU 2026 326in vigore il 15.07.2026
    abrogato: art. 13
  • RU 2022 568in vigore il 01.09.2023
    modificato: art. 9a, 10, 14, 15
  • RU 2022 176in vigore il 01.04.2022
    modificato: art. 1, 3, 5, 9, 10, 11 · introdotto: art. 2a, 9a
  • RU 2021 132in vigore il 01.04.2021
    modificato: art. 15
  • RU 2019 911in vigore il 01.04.2019
    introdotto: art. 3a
  • RU 2012 1779in vigore il 01.05.2012
    modificato: art. 7, 9

11 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–2a
  2. Sezione 2Contenuto, accesso alle fonti dei dati ed elaborazione dei dati3–7
  3. Sezione 3Utilizzazione e comunicazione dei dati8–13
  4. Sezione 4Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali14–16
  5. Sezione 5Disposizioni finali17–18

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (legge), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Scopo1

Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici nonché a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone, segnatamente alla messa a disposizione di dati di base delle imprese alle unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, come pure a privati per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

Art. 2Organizzazione e competenze

1

 L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche.1

2

 Possono partecipare al RIS:

  1. a.

    le unità amministrative e gli organi menzionati nell’articolo 2 della legge;

  2. b.

    i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;

  3. c.

    altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico;

  4. d.

    l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat) per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).

Art. 2aDefinizioni1

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    unità locale: uno stabilimento o una struttura come un laboratorio, una fabbrica, un negozio, un ufficio, una cava o un deposito in un determinato luogo; un’unità locale ha un numero RIS e fa sempre parte di un’unità legale;

  2. b.

    unità legale: persona giuridica o persona fisica che esercita un’attività economica come indipendente soggetta alla LIDI e iscritta nel registro IDI;

  3. c.

    impresa: una combinazione di unità legali;

  4. d.

    dati di base delle imprese: dati che servono a identificare e categorizzare imprese, unità locali e unità legali.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

Sezione 2 Contenuto, accesso alle fonti dei dati ed elaborazione dei dati

Art. 3Dati registrati e dati di base delle imprese1

1

 Il RIS si estende a tutte le unità locali, unità legali e imprese di diritto pubblico e privato che hanno sede in Svizzera o che devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero o per scopi amministrativi.2

2

 Il RIS contiene i dati seguenti:3

  1. a.

    la ragione sociale o il nome, la sede o il domicilio nonché l’indirizzo dell’impresa e dello stabilimento;

  2. b.

    il numero di Comune della località in cui ha sede l’impresa secondo l’«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»;

  3. c.

    un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS) dello stabilimento;

  4. d.

    il numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione;

  5. e.

    il genere dell’attività economica;

  6. f.

    la forma giuridica;

  7. g.

    la data di iscrizione nel RIS;

  8. h.

    la data dell’iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio;

  9. i.

    la data in cui è stata resa nota la chiusura dell’impresa o dello stabilimento;

  10. j.

    il capitale sociale delle società anonime;

  11. k.

    per gli stabilimenti sottoposti alla legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura, alla legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie, alla legge del 16 dicembre 20056 sulla protezione degli animali o alla legge del 9 ottobre 19927 sulle derrate alimentari: il nome e l’indirizzo dello stabilimento e del gestore o detentore di animali nonché il nome, la professione e l’anno di nascita della persona responsabile;

  12. kbis.

    per le aziende agricole, oltre ai dati di cui alla lettera k: la struttura dello stabilimento;

  13. l.

    ...

  14. m.

    un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero ENTID) dell’impresa;

  15. n.

    il numero di identificazione di riferimento che non fornisce altre indicazioni (numero REF-ENT);

  16. o.

    i codici «stato d’attività»;

  17. p.

    l’indicazione delle fonti;

  18. q.

    il numero d’identificazione delle imprese (IDI).8

3

 Il RIS può contenere i seguenti dati:9

  1. a.

    il numero telefonico;

  2. b.

    l’indirizzo elettronico;

  3. c.

    le coordinate degli edifici

  4. d.

    l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione;

  5. e.

    il numero di apprendisti;

  6. f.

    il settore istituzionale;

  7. g.

    la struttura dell’impresa (sede principale, filiale, gruppo di imprese);

  8. h.

    connessioni internazionali;

  9. i.

    la cifra d’affari;

  10. j.

    codici per rilevazioni statistiche;

  11. k.

    partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale (gruppo di imprese);

  12. l.

    l’indicazione che precisa se l’unità è «importatrice»;

  13. m.

    l’indicazione che precisa se l’unità è «esportatrice».10

4

 Sono considerati dati di base delle imprese:

  1. a.

    i dati del RIS conformemente ai capoversi 2 lettere a, c, e–f, h e o–q nonché 3 lettere b, c, f–h e k–m;

  2. b.

    la classe di grandezza in funzione delle persone occupate calcolata sulla base dell’articolo 3 capoverso 2 lettera d.11

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
  4. RS 910.1
  5. RS 916.40
  6. RS 455
  7. [RU 1995 1469; 1996 1725 all. n. 3; 1998 3033 all. n. 5; 2001 2790 all. n. 5; 2002 775; 2003 4803 all. n. 6; 2004 3553; 2005 971; 2006 2197 all. n. 94, 2363 cifra II; 2008 785; 2011 5227 cifra I n. 2.8; 2013 3095 all. 1 n. 3. RU 2017 249 all. cifra I]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS 817.0).
  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).
  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

Art. 3aDati per la tenuta del registro1

1

 Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:

  1. a.

    gli identificatori delle fonti di cui all’articolo 4;

  2. b.

    le indicazioni su mutazioni nelle fonti di cui all’articolo 4;

  3. c.

    le indicazioni sul capo azienda, in particolare il nome, l’anno di nascita, il sesso e il numero AVS2;

  4. d.

    le indicazioni su collegamenti giuridici ed economici tra imprese e stabilimenti;

  5. e.

    le indicazioni sulle persone occupate nell’impresa o nello stabilimento, in particolare l’anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il numero AVS, l’attività accessoria, il salario o reddito e la durata dell’attività.

2

 Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4.

3

 I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.3

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
  2. Nuova espr. giusta l’all. cifra II n. 16 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
  3. Introdotto dalla cifra II n. 2 dell’O dell’8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911).

Art. 4Fonti

I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:

  1. a.

    le indagini di aggiornamento del RIS, conformemente all’ordinanza del 30 aprile 20251 sulla statistica federale;

  2. b.

    ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti;

  3. c.

    Registro di commercio;

  4. d.

    Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (RCCC);

  5. e.

    comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera;

  6. f.

    elenchi ufficiali di indirizzi;

  7. g.

    comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni;

  8. h.

    comunicazioni di utenti di dati del registro;

  9. i.

    Registri delle casse di compensazione cantonali (CCC);

  10. j.

    Registri delle casse di compensazione professionali (CCP):

  11. k.

    Banche dati d’imprese private;

  12. l.

    sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per l’imposta sul valore aggiunto;

  13. m.

    sistemi d’informazione dell’AFC per i dati concernenti l’imposta preventiva e le tasse di bollo;

  14. n.

    Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);

  15. o.

    registro IDI dell’UST;

  16. p.

    sistema dell’Amministrazione federale delle finanze per la gestione dei dati di base per i processi di supporto Master Data Governance.

  1. RS 431.011

Art. 5Accesso alle fonti dei dati da parte dell’UST1

L’accesso dell’UST alle fonti dei dati di cui all’articolo 4 avviene attraverso un’interfaccia tra il RIS e il sistema di fonti interessato.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

Art. 6Registrazione e modificazione dei dati

1

 I dati sono ripresi dall’UST1, registrati nel RIS e modificati previa la necessaria verifica.2

2

 …3

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 giu. 1994, con effetto dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1585).

Art. 7Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati1

1

 I dati sono conservati per trent’anni dall’ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente distrutti.

2

 I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo.

3

 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale sull’archiviazione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).

Sezione 3 Utilizzazione e comunicazione dei dati

Art. 8Utilizzazione a scopi statistici da parte dell’UST

1

 Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell’UST presso le imprese e gli stabilimenti.

2

 L’UST può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS.

3

 Il RIS serve in particolare all’UST per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti.

4

 Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l’UST può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all’articolo 4 della legge.

Art. 9Comunicazione dei dati a scopi statistici1

1

 Per consentire ai servizi definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure a Cantoni, Comuni e privati l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 capoverso 2 della legge sulla statistica federale l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari.2

2

 Per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità, l’UST comunica a Eurostat i dati obbligatori secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 11 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 177/20083.

3

 Per quanto concerne il formato, la riservatezza, la sicurezza e la trasmissione dei dati che l’UST comunica a Eurostat si applicano gli articoli 11 capoverso 3, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 177/2008 nonché i regolamenti (CE) n. 192/20094 e (UE) n. 1097/20105.

4 e 5

 ...6

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
  3. Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, versione della GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.
  4. Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.
  5. Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1.
  6. Abrogati dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

Art. 9aComunicazione dei dati di base delle imprese a scopi amministrativi1

1

 I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.

2

 L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati (LPD).3

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
  2. RS 235.1
  3. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 10Comunicazione dei dati ad altri scopi1

1

 L’UST può rendere noti in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.

2

 I dati sono resi noti su richiesta, attraverso un’interfaccia.

3

 L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della LPD2.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).
  2. RS 235.1
  3. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 11Servizi autorizzati ad accedere ai dati1

1

 I servizi statistici cantonali e comunali, per scopi statistici, sono collegati al sistema attraverso un’interfaccia.

2

 L’accesso ai dati di base delle imprese avviene attraverso un’interfaccia.

3

 L’UST tiene un elenco dei servizi aventi diritto d’accesso.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

Art. 12Pubblicazione dei dati1

I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell’attività economica.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).

Art. 131

  1. Abrogato dall’all. 2 n. 4 dell’O del 5 giu. 2026 sugli emolumenti in ambito statistico, con effetto dal 15 lug. 2026 (RU 2026 326).

Sezione 4 Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali

Art. 14Diritti delle persone interessate

1

 I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e distruzione, sono retti dalle disposizioni della LPD1.2

2

 I dati inesatti devono essere rettificati.

  1. RS 235.1
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 15Sicurezza dei dati1

1

 La sicurezza dei dati è disciplinata:2

  1. a.

    dall’ordinanza del 31 agosto 20223 sulla protezione dei dati (OPDa);

  2. b.

    dall’ordinanza dell’8 novembre 20234 sulla sicurezza delle informazioni.

2

 La sicurezza dei dati di persone giuridiche è disciplinata per analogia dall’OPDa.5

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 26 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. RS 128.1
  5. Introdotto dall’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 16Disposizioni penali

La violazione dell’obbligo d’informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 17Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del 12 dicembre 19881 sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata.

  1. [RU 1988 2187, 1990 521]

Art. 18Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.07.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).