L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 67a capoversi 1 e 3, 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale, visti i messaggi del Consiglio federale dell’8 giugno 2007 concernenti la legge sulla promozione della cultura e la legge Pro Helvetia, decreta:
Capitolo 1 Disposizioni generali
La presente legge disciplina:
- a.
la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti:
- 1.
salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale,
- 2.
creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve,
- 3.
mediazione dell’arte e della cultura,
- 4.
scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera,
- 5.
scambi culturali con l’estero;
- b.
l’organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.
Art. 2Campo d’applicazione
1 È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti:
- a.
legge del 18 dicembre 19921 sulla Biblioteca nazionale;
- b.
legge del 12 giugno 20092 sui musei e le collezioni;
- c.
legge federale del 6 ottobre 19953 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana;
- d.
legge del 14 dicembre 20014 sul cinema;
- e.
legge del 20 giugno 20035 sul trasferimento dei beni culturali;
- f.
legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio;
- g.
legge del 21 marzo 20147 sulle scuole svizzere all’estero.
2 Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all’articolo 27.
- RS 432.21
- RS 432.30
- [RU 1996 2280 2514. RU 2009 6605 all. cifra I]
- RS 443.1
- RS 444.1
- RS 451
- RS 418.0
La promozione della cultura da parte della Confederazione persegue gli scopi seguenti:
- a.
rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera;
- b.
promuovere un’offerta culturale variata e di alta qualità;
- c.
creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali e per le istituzioni e organizzazioni culturali;
- d.
permettere e facilitare alla popolazione l’accesso alla cultura;
- e.
far conoscere all’estero la creazione culturale svizzera.
Art. 4Sussidiarietà
Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione completa le attività dei Cantoni, delle città e dei Comuni in materia di politica culturale.
Art. 5Coordinamento e collaborazione
1 La Confederazione definisce le sue priorità in materia di politica culturale tenendo conto della politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni e, per quanto necessario, collabora con loro.
2 Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori di diritto pubblico o privato, nonché aderire a enti di diritto privato.
Capitolo 2 Promozione della cultura
Sezione 1 Condizioni generali
Art. 6Interesse nazionale
1 Fatto salvo l’articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d’interesse nazionale.1
2 L’interesse nazionale è dato segnatamente se:
- a.
un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera;
- b.
un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche;
- c.
il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale;
- d.
un’organizzazione fornisce un contributo essenziale all’interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera;
- e.
un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della mediazione culturale;
- f.
una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale;
- g.
un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali.
- Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
Art. 7Progetti accessibili al pubblico
La Confederazione sostiene soltanto progetti accessibili al pubblico.
Art. 8Progetti prioritari
La Confederazione sostiene a titolo prioritario progetti che:
- a.
permettono o facilitano alla popolazione l’accesso alla cultura;
- b.
contribuiscono in modo particolare a salvaguardare o a sviluppare la pluralità culturale o linguistica.
Sezione 2 Misure promozionali e di sostegno
Art. 9Sicurezza sociale degli operatori culturali1
1 La Confederazione e la Fondazione Pro Helvetia versano una percentuale degli aiuti finanziari da loro assegnati agli operatori culturali:
- a.
alla cassa pensioni dell’operatore culturale che riceve l’aiuto finanziario; o
- b.
a un’altra forma previdenziale dello stesso ai sensi dell’articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2 Il Consiglio federale stabilisce la percentuale di cui al capoverso 1.
- In vigore dal 1° gen. 2013.
- RS 831.40
Art. 9aPartecipazione culturale1
La Confederazione può sostenere progetti volti a rafforzare la partecipazione della popolazione alla vita culturale.
- Introdotto cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
Art. 10Misure di salvaguardia del patrimonio culturale
1 La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari per le spese d’esercizio e i costi di progetti. In caso di esposizioni d’importanza nazionale, può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito.
2 La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica.
Art. 11Promozione delle nuove leve
La Confederazione può promuovere le nuove leve culturali e artistiche mediante misure che favoriscano l’acquisizione e l’approfondimento dell’esperienza necessaria.
Art. 12Promozione della formazione musicale
1 La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni.
2 Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica.1
3 Può affidare a terzi l’attuazione del programma Gioventù e Musica.2
4 Promuove i talenti musicali mediante misure specifiche.3
- Introdotto cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
- Introdotto cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
- Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).
Art. 12aTariffe delle scuole di musica1
1 Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti.
2 Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.
- Introdotto cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
Art. 13Premi, riconoscimenti e acquisti
La Confederazione può:
- a.
- b.
conferire riconoscimenti per prestazioni artistiche eccezionali e meriti culturali;
- c.
Art. 14Sostegno di organizzazioni culturali
La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no.
Art. 15Promozione della lettura e della letteratura1
La Confederazione può prendere misure destinate a promuovere la lettura e la letteratura.
- Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
Art. 16Manifestazioni culturali e progetti
1 La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento.
2 Può sostenere progetti che:
- a.
nel quadro di manifestazioni speciali forniscono un contributo culturale e si rivolgono a un vasto pubblico; o
- b.
sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali.
Art. 17Jenisch, Sinti e stile di vita nomade1
La Confederazione può prendere misure al fine di promuovere la cultura degli Jenisch e dei Sinti e di permettere lo stile di vita nomade.
- Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).
- Abrogato dalla cifra I della LF del 25 set. 2020, con effetto dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).
Art. 19Promozione della mediazione artistica1
La Confederazione può prendere misure affinché un’opera o una produzione artistica sia resa più accessibile al pubblico.
- Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
Art. 20Creazione artistica
La Confederazione promuove la creazione artistica, segnatamente mediante:
- a.
contributi per la realizzazione di opere;
- b.
- c.
contributi per la realizzazione di progetti.
Art. 21Sostegno degli scambi culturali
1 La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all’interno del Paese.
2 Essa può presentare all’estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture.
3 Essa può gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali la Svizzera intrattiene scambi privilegiati.
Sezione 3 Competenza e coordinamento
Art. 22Collaborazione internazionale
Il Consiglio federale può, al fine di promuovere le relazioni internazionali, concludere accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato concernenti:
- a.
la collaborazione culturale;
- b.
la partecipazione finanziaria a misure di promozione della cultura a livello internazionale.
Art. 23Misure di sostegno
1 Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell’Ufficio federale della cultura.1
2 Le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21 sono di competenza della Fondazione Pro Helvetia (art. 31–45).
- Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
Art. 24Coordinamento delle misure all’estero
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordinano le loro attività culturali all’estero e disciplinano i dettagli della loro collaborazione.
Sezione 4 Forme di sostegno e procedura
Art. 25Aiuti finanziari e altre forme di sostegno
1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.1
2 Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l’assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.
3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).
- RS 616.1
Art. 26Disposizioni procedurali
1 Fatto salvo il capoverso 2, la procedura per gli aiuti finanziari di oltre 100 000 franchi è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. In caso di ricorsi concernenti aiuti finanziari fino a 100 000 franchi, si applica una procedura semplificata e abbreviata che comporti oneri amministrativi e spese nettamente inferiori.
2 Nella procedura di ricorso non può essere invocata l’inadeguatezza.
Sezione 5 Finanziamento e controllo
Art. 27Priorità nella promozione culturale e finanziamento
1 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione; vi definisce le sue priorità per il quadriennio.
2 La Confederazione procede dapprima a indagini conoscitive presso i Cantoni, le città e i Comuni nonché le cerchie interessate.
3 L’Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d’impegno:
- a.
limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché per le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b e 19–21;
- b.
limiti di spesa per i settori della promozione disciplinati in leggi speciali;
- c.
un credito d’impegno1 secondo l’articolo 16a della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.
- d.
un credito d’impegno secondo gli articoli 3 e 4 della legge del 14 dicembre 20013 sul cinema.
- Nuova espr. giusta l’all. n. 2 della L del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).
- RS 451
- RS 443.1
Art. 28Strategie promozionali
1 Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.1
2 Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione.
3 Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all’articolo 27 capoverso 3.
- Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
Art. 29Autorità specializzata e coordinamento
1 Quale autorità specializzata, l’Ufficio federale della cultura attua la politica culturale della Confederazione e coordina le attività dei servizi federali competenti.
2 Il DFI e il DFAE coordinano le loro attività nel campo della politica culturale internazionale.
Art. 30Statistica e valutazione
1 L’Ufficio federale di statistica tiene una statistica della cultura. La stessa informa segnatamente sui sussidi degli enti pubblici e sui contributi di privati alla cultura.
2 La Confederazione esamina periodicamente l’efficacia della sua politica culturale e delle misure promozionali prese.
3 I risultati dell’esame sono pubblicati. L’Ufficio federale della cultura dà alle cerchie interessate l’opportunità di pronunciarsi sugli stessi.
Capitolo 3 Fondazione Pro Helvetia
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 31Forma giuridica e sede
1 La Fondazione Pro Helvetia (Fondazione) è una fondazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica.
2 La Fondazione si organizza autonomamente e tiene una contabilità propria.
1 La Fondazione promuove la varietà della creazione artistica, fa conoscere la creazione artistica e culturale svizzera, promuove la cultura popolare e intrattiene scambi culturali.
2 La Fondazione adempie i suoi compiti autonomamente.
Sezione 2 Organi e personale
Gli organi della Fondazione sono:
- a.
il consiglio di fondazione;
- b.
- c.
Art. 34Consiglio di fondazione
1 Il consiglio di fondazione è composto di sette a nove membri qualificati.
2 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fondazione per un mandato di quattro anni. Persegue un’adeguata rappresentanza delle quattro regioni linguistiche. Ogni membro può essere rieletto una volta.
3 Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio di fondazione per gravi motivi.
4 I membri del consiglio di fondazione tutelano gli interessi della fondazione. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza al consiglio di fondazione.
5 Il consiglio di fondazione ha i compiti seguenti:
- a.
provvede all’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale e riferisce allo stesso sul loro adempimento;
- b.
- c.
adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo che è stato approvato dal Consiglio federale;
- d.
- e.
nomina gli altri membri della direzione su proposta del direttore;
- f.
- g.
nomina i membri della commissione di esperti;
- h.
disciplina le condizioni di assunzione, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale;
- i.
emana il regolamento interno e l’ordinanza sui sussidi della Fondazione.
6 L’articolo 6a della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.
- RS 172.220.1
1 La direzione è l’organo operativo. Svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.
2 I membri della direzione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza alla direzione.
3 Il direttore presiede la direzione. Egli:
- a.
assume il personale della Fondazione;
- b.
rappresenta la Fondazione verso l’esterno;
- c.
decide, su proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di considerevole entità e ai programmi di una certa importanza propri alla Fondazione; le decisioni divergenti dalla proposta devono essere motivate.
4 Il regolamento interno disciplina i dettagli.
Art. 36Ufficio di revisione
1 L’ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.
2 Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l’indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni1, fatto salvo il capoverso 3.
3 L’ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio di fondazione e al Consiglio federale.
4 Il Consiglio federale può revocare l’ufficio di revisione per gravi motivi.
- RS 220
Art. 37Commissione di esperti
1 La commissione di esperti è composta di tredici membri al massimo.
2 I membri della commissione di esperti sono nominati per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti una volta.
3 La commissione di esperti valuta le richieste di aiuti finanziari di considerevole entità e i programmi di una certa importanza propri alla Fondazione.
4 L’organizzazione e il funzionamento della commissione di esperti sono definiti nel regolamento interno della Fondazione.
1 La Fondazione dispone di una segreteria in Svizzera e di uffici all’estero.
2 La segreteria decide, senza proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di minore entità e ai programmi di minore importanza propri alla Fondazione.
1 Il personale della Fondazione e i membri della direzione sono assunti in base a contratti di diritto privato.
2 La Fondazione tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers1.
3 L’articolo 6a LPers si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali convenute con il direttore e con gli altri membri della direzione.
4 La rimunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali sono disciplinate nel regolamento del personale.
5 Il personale della Fondazione è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).
- RS 172.220.1
Sezione 3 Finanze
1 La Fondazione dispone di un patrimonio intangibile di 100 000 franchi.
2 La Confederazione accorda alla Fondazione contributi annuali nei limiti dei fondi stanziati conformemente all’articolo 27 capoverso 3 lettera a.
3 Le liberalità di terzi non vincolate a uno scopo particolare sono accreditate al patrimonio della Fondazione.
1 L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della Fondazione nell’ambito della tesoreria centrale.
2 L’Amministrazione federale delle finanze concede alla Fondazione mutui alle condizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 23 capoverso 2.
3 I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la Fondazione.
Art. 42Presentazione dei conti
1 La presentazione dei conti della Fondazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
2 La presentazione dei conti è retta dai principi dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.
3 Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.
4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione.
1 La Fondazione è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
2 Sono fatte salve le imposte federali seguenti:
- a.
l’imposta sul valore aggiunto;
- b.
- c.
Sezione 4 Tutela degli interessi della Confederazione
1 La Fondazione sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare nominando il consiglio di fondazione, approvando il rapporto di gestione e il regolamento del personale e dando scarico al consiglio di fondazione.
Art. 45Obiettivi strategici
1 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Fondazione. Provvede affinché il consiglio di fondazione sia previamente consultato. Tiene conto della libertà operativa e artistica della Fondazione.
2 Il Consiglio federale verifica annualmente l’adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio di fondazione e su eventuali altre verifiche.
Capitolo 4 Disposizioni finali
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 47Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 48Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20121
Art. 9: 1° gennaio 20132
- DCF del 20 dic. 2011
- DCF del 7 nov. 2012 (RU 2012 6077).
Allegati
- Abrogazione e modifica del diritto vigente
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.