Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)
RS 444.1 · LTBC · 38 articoli
Legge sul trasferimento dei beni culturali (RS 444.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 14, modificato (RO 2026 47) in vigore dal 01.03.2026
- Art. 2, modificato (RO 2026 47) in vigore dal 01.03.2026
- Art. 18a, modificato (RO 2026 47) in vigore dal 01.03.2026
- Art. 18b, modificato (RO 2026 47) in vigore dal 01.03.2026
- Art. 2, modificato (RO 2020 3793) in vigore dal 01.11.2020
- Art. 14a, modificato (RO 2011 6127) in vigore dal 01.01.2012
Estratto del testo (38 articoli)
1 La presente legge disciplina l’importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, la loro esportazione e il rimpatrio degli stessi a partire dalla Svizzera. 2 Con la presente legge la Confederazione inten…
1 Per bene culturale 2 Per patrimonio culturale 2bis Per patrimonio culturale storicamente problematico 3 Per Stati contraenti 4 Per Servizio specializzato 5 Per importazione, transito o esportazione illeciti…
1 I beni culturali di proprietà della Confederazione e d’importanza significativa per il patrimonio culturale sono iscritti nell’Elenco federale. 2 L’iscrizione implica che: a. i beni culturali non possono essere acqu…
1 Per semplificare i controlli al confine, i Cantoni che disciplinano l’esportazione dei beni culturali esistenti sul loro territorio possono collegare con la banca dati della Confederazione: a. gli elenchi dei lo…
Chiunque importa, fa transitare o esporta beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 deve dichiararlo alla dogana.…
1 Chiunque intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti nell’Elenco federale necessita di un’autorizzazione del Servizio specializzato. 2 L’autorizzazione è ril…
1 Se beni culturali iscritti nell’Elenco federale sono stati esportati illecitamente dalla Svizzera, il Consiglio federale fa valere pretese di rimpatrio nei confronti di altri Stati contraenti. Gl…
1 Allo scopo di salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e di tutelare il patrimonio culturale, il Consiglio federale può concludere con gli Stati contraenti trattati internazionali concernen…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
