Législation

Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

RS 444.1 · LTBC · 38 articoli

Legge sul trasferimento dei beni culturali (RS 444.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (38 articoli)

Art. 1, Oggetto e scopo

1 La presente legge disciplina l’importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, la loro esportazione e il rimpatrio degli stessi a partire dalla Svizzera. 2 Con la presente legge la Confederazione inten…

Art. 2, Definizioni

1 Per bene culturale 2 Per patrimonio culturale 2bis Per patrimonio culturale storicamente problematico 3 Per Stati contraenti 4 Per Servizio specializzato 5 Per importazione, transito o esportazione illeciti…

Art. 3, Elenco federale

1 I beni culturali di proprietà della Confederazione e d’importanza significativa per il patrimonio culturale sono iscritti nell’Elenco federale. 2 L’iscrizione implica che: a. i beni culturali non possono essere acqu…

Art. 4, Elenchi dei Cantoni

1 Per semplificare i controlli al confine, i Cantoni che disciplinano l’esportazione dei beni culturali esistenti sul loro territorio possono collegare con la banca dati della Confederazione: a. gli elenchi dei lo…

Art. 4 a, Dichiarazione doganale

Chiunque importa, fa transitare o esporta beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 deve dichiararlo alla dogana.…

Art. 5, Autorizzazione per l’esportazione di beni culturali iscritti

1 Chiunque intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti nell’Elenco federale necessita di un’autorizzazione del Servizio specializzato. 2 L’autorizzazione è ril…

Art. 6, Pretese di rimpatrio della Svizzera

1 Se beni culturali iscritti nell’Elenco federale sono stati esportati illecitamente dalla Svizzera, il Consiglio federale fa valere pretese di rimpatrio nei confronti di altri Stati contraenti. Gl…

Art. 7, Convenzioni

1 Allo scopo di salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e di tutelare il patrimonio culturale, il Consiglio federale può concludere con gli Stati contraenti trattati internazionali concernen…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).