Art. 1
La presente legge disciplina i compiti e l’organizzazione della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale).

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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1992, decreta:
La presente legge disciplina i compiti e l’organizzazione della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale).
La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere gli stampati o altri supporti d’informazione che hanno un legame con la Svizzera.
Allestisce e aggiorna l’elenco delle banche dati che hanno un legame con la Svizzera e che sono accessibili al pubblico.1
Contribuisce allo sviluppo della biblioteconomia a livello nazionale e internazio-nale.
La Biblioteca nazionale colleziona gli stampati o gli altri supporti d’informazione che:
sono pubblicati in Svizzera;
si riferiscono alla Svizzera, ai suoi cittadini o ai suoi abitanti;
sono creati, in parte o interamente, da autori svizzeri o legati alla Svizzera.
Per svolgere il proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale collabora con le associazioni di editori e di produttori. Conclude con queste associazioni, a seconda delle possibilità, accordi che garantiscano l’acquisto di tutti gli stampati e altri supporti d’informazione.
Il Consiglio federale definisce in dettaglio l’incarico di collezione della Biblioteca nazionale e lo adegua ai nuovi sviluppi.
Può escludere dall’incarico di collezione gli stampati e gli altri supporti d’informazione che:
sono collezionati e resi accessibili al pubblico da parte di un’altra istituzione;
rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;
si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinati ad usi privati.
La Biblioteca nazionale permette al pubblico un facile accesso alle sue collezioni, segnatamente alle sale di lettura e mediante il prestito.
La Biblioteca nazionale gestisce l’Archivio letterario svizzero.
L’Archivio letterario svizzero ha lo scopo di acquistare, collezionare, repertoriare e rendere accessibile al pubblico i fondi e gli archivi personali di cittadini svizzeri o di persone legate alla Svizzera e la cui opera è importante per la vita culturale e intellettuale del Paese.
La Biblioteca nazionale elabora e aggiorna l’elenco delle banche dati accessibili al pubblico che:
sono gestite in Svizzera;
sono gestite all’estero, ma contengono dati che hanno un’importanza particolare per la Svizzera.
La Biblioteca nazionale fornisce prestazioni nell’ambito della diffusione dell’informazione. Può accettare mandati di documentazione o di ricerca in biblioteconomia.
La Biblioteca nazionale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
sono strettamente correlate ai compiti principali;
non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell’interno può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
Il Consiglio federale può incaricare la Biblioteca nazionale di svolgere altre attività nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2.
Per svolgere i propri compiti, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni, svizzere o estere, che hanno un’attività analoga; in questo ambito, tiene conto particolarmente delle istituzioni attive nel settore dell’audiovisivo e degli altri nuovi supporti d’informazione.
Essa persegue una ripartizione dei compiti.
Garantisce il coordinamento in stretta collaborazione con le grandi biblioteche pubbliche, segnatamente nell’ambito dell’automazione delle biblioteche.
La Biblioteca nazionale può riscuotere emolumenti per le proprie prestazioni.
Il Consiglio federale stabilisce le prestazioni soggette ad emolumento ed il relativo ammontare.
La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni se collaborano con la Biblioteca nazionale e se:
...
possiedono e completano importanti fondi di stampati o di altri supporti d’informazione che rientrano nell’incarico di collezione.
Il versamento degli aiuti finanziari può avere come condizione che gli stampati o gli altri supporti d’informazione acquistati o prodotti con l’aiuto della Confederazione siano resi accessibili al pubblico.
La Confederazione può eccezionalmente, su richiesta, rilevare ed annettere alla Biblioteca nazionale le istituzioni che possiedono importanti collezioni di stampati o di altri supporti d’informazione che rientrano nell’incarico di collezione.
Il Consiglio federale decide in merito alla rilevazione.
Il Consiglio federale esegue la presente legge. Esso emana le disposizioni d’esecuzione.
Può concludere accordi di collaborazione internazionale relativi alle attività della Biblioteca nazionale.
La legge federale del 29 settembre 1911 sulla Biblioteca nazionale svizzera è abrogata.
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1°giugno 1993
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).