Legge federale del 21 marzo 2014 sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (Legge sulle scuole svizzere all'estero, LSSE)
RS 418.0 · LSSE · 26 articoli
Legge sulle scuole svizzere all'estero (RS 418.0) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Cosa si sta preparando
Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:
Estratto del testo (26 articoli)
La presente legge disciplina il sostegno: a. alle scuole svizzere all’estero; b. ad altre forme di diffusione della formazione svizzera all’estero.…
Con la presente legge la Confederazione intende: a. promuovere la diffusione della formazione e della cultura svizzere all’estero; b. promuovere la formazione dei giovani Svizzeri all’estero, rafforzare i loro legami con la Svi…
1 Il Consiglio federale riconosce il diritto al sussidio alle scuole svizzere all’estero che: a. sono titolari dell’autorizzazione di insegnare nel Paese ospitante; b. garantiscono stabil…
del livello secondario II L’Ufficio federale della cultura (UFC) può, d’intesa con il Cantone patrono, riconoscere come sussidiabile la formazione generale del livello second…
professionale di base L’UFC può, d’intesa con il Cantone patrono, riconoscere come sussidiabili le offerte della formazione professionale di base proposte da una scuola svi…
L’UFC può, d’intesa con il Cantone patrono, riconoscere come sussidiabile la filiale di una scuola svizzera riconosciuta, se: a. la filiale fa parte, in termini organizzativi e pe…
1 Soltanto una scuola svizzera all’estero riconosciuta ai sensi della presente legge può utilizzare la denominazione «scuola svizzera» o una designazione analoga. Quest…
1 Le scuole svizzere riconosciute garantiscono ai propri docenti una copertura assicurativa sociale adeguata. 2 Per la previdenza professionale esse assicurano presso la Cassa pensioni della Confeder…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
