Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 124 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi); visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:
Sezione 1 Aiuto all’esecuzione
Art. 1Disposizioni generali1
1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale2 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19273 (espulsione giudiziaria).
2 Nell’adempimento dei propri compiti secondo l’articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
- RS 311.0
- RS 321.0
Art. 2Inizio dell’aiuto all’esecuzione1
1 La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.
2 Nella procedura celere di cui all’articolo 26c LAsi, la SEM avvia le pratiche per l’ottenimento dei documenti di viaggio senza una pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’allontanamento.
3 Nella procedura ampliata di cui all’articolo 26d LAsi la SEM può avviare le pratiche per l’ottenimento dei documenti prima della pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente.
4 La SEM informa l’autorità cantonale competente sull’avvio delle pratiche per l’ottenimento dei documenti di viaggio.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 2aColloquio sulla partenza1
1 Di norma, dopo la notifica ma al più tardi immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria, l’autorità competente del Cantone che presenta alla SEM una domanda di aiuto all’esecuzione svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata.
2 Nella procedura celere di cui all’articolo 26c LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento la SEM svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso della SEM, il colloquio sulla partenza può essere svolto dall’autorità cantonale competente. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento possono essere svolti altri colloqui sulla partenza.
3 Nella procedura Dublino di cui all’articolo 26b LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento il Cantone svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso dell’autorità cantonale competente, il colloquio sulla partenza può essere svolto dalla SEM.
4 Il colloquio sulla partenza serve in particolare a:
- a.
spiegare l’allontanamento, l’espulsione o l’espulsione giudiziaria alla persona interessata;
- b.
accertare e documentare la volontà della persona interessata a lasciare la Svizzera;
- c.
accertare che lo stato di salute consenta il trasporto;
- d.
informare la persona interessata sull’obbligo di collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi;
- e.
comminare all’occorrenza misure coercitive di diritto degli stranieri conformemente agli articoli 73–78 LStrI;
- f.
informare la persona interessata sull’aiuto al ritorno;
- g.
informare la persona interessata in merito all’indennità per le spese di viaggio di cui all’articolo 59a capoverso 2bis OAsi 2.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 2bColloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa1
1 L’autorità competente può svolgere un colloquio di consulenza con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStrI. Esso serve a indurre la persona interessata a collaborare all’ottenimento dei documenti e all’organizzazione della partenza, nonché a informarla in merito alle possibilità di ritorno e alla possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario.
2 Il sostegno finanziario concesso alle persone rientranti nel settore dell’asilo è retto dagli articoli 59a capoverso 2bis OAsi 2 (spese di viaggio) e 59abis OAsi 2 (spese di partenza). Per le persone rientranti nel settore degli stranieri è determinante il diritto cantonale.
3 La SEM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui di consulenza con persone rientranti nel settore dell’asilo che si trovano in carcerazione amministrativa.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 3Accertamenti d’identità e di cittadinanza1
1 La SEM verifica, nell’ambito dell’ottenimento di documenti di viaggio, l’identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.2
2 A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d’origine.3
3 Se una decisione d’allontanamento ai sensi dell’articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall’articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a–10i dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19994 sull’asilo.5
4 La SEM informa il Cantone sull’esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3.6
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).
- Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207).
- RS 142.314
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207).
Art. 4Ottenimento dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari1
L’ottenimento dei documenti di viaggio necessari all’esecuzione dell’allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 4aConvenzioni con autorità estere1
Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 lettera b LStrI, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)2 e polizia può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative connesse con il ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché con l’aiuto al ritorno e la reintegrazione.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mar. 2006 (RU 2006 927). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5Organizzazione della partenza1
1 Per l’organizzazione della partenza, la SEM può collaborare con autorità estere, con autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con organizzazioni internazionali e nazionali, con compagnie aeree o con altri prestatori di servizi privati.3
2 Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d’aereo e la rotta.
3 La SEM può organizzare voli speciali e, d’intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Coordina le attività nel quadro del processo di partenza e funge da interlocutore centrale per tutti i servizi coinvolti.4
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 6Collaborazione con il DFAE1
1 La SEM intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d’informazioni su:
- a.
le questioni relative all’ottenimento di documenti;
- b.
l’organizzazione della partenza e del ritorno;
- c.
la sicurezza del personale ufficiale d’accompagnamento.
2 Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.3
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
- Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Art. 7Documentazione d’esecuzione e perfezionamento professionale1
1 La SEM allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione e dell’espulsione giudiziaria, in particolare sull’ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.
2 Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione e dell’espulsione giudiziaria e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.
- Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Art. 8Assistenza amministrativa cantonale1
I Cantoni garantiscono alla SEM l’assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l’accompagnamento degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d’identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.
- Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Art. 9Rilascio di documenti di viaggio sostitutivi1
Se per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, la SEM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest’ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.
- Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Art. 10Sospensione dell’aiuto all’esecuzione1
1 La SEM sospende l’aiuto all’esecuzione fintantoché:
- a.
motivi tecnici impediscono l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria;
- b.
non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale;
- c.
non è nota la dimora dello straniero.2
2 L’esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l’adempimento dell’obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.
- Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).
Art. 11Servizio all’aeroporto1
La SEM gestisce un servizio aeroportuale (swissREPAT). Esso svolge segnatamente i seguenti compiti:
- a.
esame delle condizioni di partenza e accertamento dei rischi;
- b.
fissazione del livello di esecuzione conformemente all’articolo 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 novembre 20082 sulla coercizione previa intesa con i competenti organi cantonali di polizia e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di sicurezza delle imprese di trasporto aereo;
- c.
organizzazione e coordinamento dell’accompagnamento sociale, medico e di polizia durante il volo;
- d.
fissazione della rotta e prenotazione centralizzata dei biglietti d’aereo per i voli di linea;
- e.
organizzazione di voli speciali;
- f.
consulenza alle autorità federali e cantonali competenti;
- g.
versamento delle spese di partenza e di viaggio nonché dei contributi per l’aiuto al ritorno della Confederazione e del Cantone all’aeroporto.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
- RS 364.3
Art. 11aPrestazioni all’aeroporto1
1 La SEM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi convenzioni riguardanti la fornitura di prestazioni all’aeroporto. Si tratta in particolare:
- a.
dell’accoglienza di persone all’aeroporto;
- b.
della verifica della volontà di viaggiare, del check-in e della consegna del bagaglio;
- c.
del controllo di sicurezza;
- d.
della scorta di polizia fino all’imbarco;
- e.
della sorveglianza della partenza e del relativo rapporto.
2 Le prestazioni fornite dalla competente autorità all’aeroporto e da terzi su mandato della SEM sono contabilizzate direttamente con tali autorità o terzi incaricati.
3 Per l’accoglienza all’aeroporto e la scorta di polizia fino all’imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:
- a.
440 franchi per i voli di linea;
- b.
2700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d’origine.2
4 La SEM assicura l’accompagnamento medico:
- a.
a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate; per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni si fanno carico di queste spese;
- b.
se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2024, in vigore dal 15 lug. 2024 (RU 2024 284).
Art. 12Sistema d’informazione eRetour1
1 I terzi incaricati di cui all’articolo 109i LStrI sono autorizzati a trattare i dati personali seguenti nel sistema eRetour:
- a.
le generalità della persona interessata (art. 109g cpv. 2 lett. a LStrI);
- b.
i dati personali utilizzati nel quadro delle procedure di identificazione o di acquisizione di documenti;
- c.
i dati personali utilizzati nel quadro dell’organizzazione della partenza;
- d.
i dati personali utilizzati nel quadro della consulenza per il ritorno e della concessione dell’aiuto al ritorno;
- e.
i dati medici (art. 109g cpv. 2 lett. h LStrI).
2 Il catalogo dei dati del sistema eRetour nonché i diritti e i livelli di accesso sono definiti nell’allegato 1.
3 La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e di garantire la verbalizzazione automatica del trattamento nonché la sicurezza dei dati.
4 I dati del sistema eRetour sono archiviati a fini di controllo e statistica. Sono proposti all’Archivio federale dieci anni dopo il rinvio o l’espulsione. I dati ritenuti privi di valore archivistico sono distrutti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887).
Art. 13Rimborso delle spese da parte dei Cantoni1
I Cantoni rimborsano alla SEM le spese di esecuzione e di partenza da essa sostenute per stranieri a loro carico contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Queste spese sono conteggiate singolarmente.
- Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Art. 14Rimborso delle spese
1 La SEM versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.
2 Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell’ambito di convenzioni sulle prestazioni la SEM fissa l’ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.
Art. 15Partecipazione alle spese d’esercizio1
1 In caso di fermo secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettere a e b LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.2
2 Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzialmente finanziato, l’importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. Il DFGP disciplina la procedura d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
3 La SEM segue l’evoluzione dei costi d’esercizio a livello svizzero. A tal fine, i Cantoni forniscono alla SEM gli elementi necessari inerenti al dettaglio delle spese d’esercizio.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 222).
- Abrogato dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 15aPartecipazione alle spese d’esercizio dei centri cantonali di partenza1
(art. 82 cpv. 3 lett. b e art. 73 cpv. 1 lett. c LStrI)
1 Si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone (art. 82 cpv. 3 lett. b LStrI) se:
- a.
per un periodo protratto non è più possibile consegnare le persone interessate alle autorità di uno Stato limitrofo il giorno in cui vengono fermate;
- b.
la sistemazione delle persone interessate in altri alloggi cantonali non può essere garantita e deve quindi avvenire in un centro cantonale di partenza situato nell’area di confine; e
- c.
le procedure di consegna allo Stato limitrofo vengono semplificate grazie alla sistemazione in un centro cantonale di partenza situato nell’area di confine.
2 In caso di fermo secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera c LStrI può essere corrisposto al Cantone interessato un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 222).
Sezione 1a Rilevamento di dati nell’ambito delle misure coercitive
1 Le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM i seguenti dati in merito all’ordine di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75–78 LStrI nei settori dell’asilo e degli stranieri:3
- a.
il numero degli ordini di carcerazione e la durata di ciascuna carcerazione;
- b.
- c.
il numero dei rilasci in libertà;
- d.
la cittadinanza delle persone incarcerate;
- e.
il sesso e l’età delle persone incarcerate;
- f.
- g.
il luogo dell’incarcerazione;
- h.
la durata della carcerazione.
2 Per i minori, le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano anche se è stata istituita una rappresentazione legale e se sono state adottate misure a protezione del minore.4
- Originario art. 15a.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018 (RU 2018 2849). Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 222).
- Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6949).
Sezione 1abis Interventi internazionali di rimpatrio
1 Nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio, la SEM è responsabile della cooperazione operativa con l’Agenzia. In questo contesto consulta e informa l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e adempie segnatamente i compiti seguenti:
- a.
è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio;
- b.
è competente per l’attuazione delle decisioni del consiglio d’amministrazione o del direttore esecutivo dell’Agenzia riguardanti il rimpatrio.
2 La SEM può concludere con l’Agenzia convenzioni di sovvenzione di portata limitata o altre convenzioni di portata limitata in vista:
- a.
del distaccamento di personale svizzero, in particolare di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia;
- b.
dello svolgimento di voli internazionali nei Paesi d’origine o provenienza.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
1 In previsione dell’impiego di personale svizzero all’estero la SEM, d’intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario.
2 Il personale necessario è composto segnatamente da specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni od osservatori del rimpatrio forzato.
3 Ad eccezione degli osservatori del rimpatrio forzato, il personale di cui al capoverso 2 è messo a disposizione per distaccamenti a lungo termine o impieghi di breve durata secondo gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2019/18962.
4 La SEM può respingere una domanda di distaccamento di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia nei casi previsti dall’articolo 51 paragrafo 3 e dall’articolo 57 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2019/1896.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018 (RU 2018 3119). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
- Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
Art. 15cSpecialisti in materia di rimpatrio della SEM1
1 La SEM dispone di un gruppo di collaboratori composto da specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati dall’Agenzia secondo l’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/18962 per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio.3
2 Le modalità del distaccamento degli specialisti in materia di rimpatrio sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli specialisti e la SEM.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15bbis cpv. 3.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
Art. 15dAgenti di scorta di polizia dei Cantoni1
1 I Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.
2 Le modalità del distaccamento degli agenti di scorta di polizia sono disciplinate nel quadro di accordi individuali tra gli agenti di scorta e i Cantoni che ne hanno la responsabilità.
3 Ai fini degli interventi internazionali di rimpatrio, il personale distaccato è formato e perfezionato dall’Agenzia secondo l’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/18962.
4 Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per impieghi di breve durata, la Confederazione versa un’indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per l’intera durata dell’impiego.
5 Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per distaccamenti a lungo termine, la Confederazione versa un’indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato.
6 Con gli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4 si considerano compensati tutti i costi indennizzabili secondo l’articolo 71a capoverso 1 LStrI per gli interventi internazionali di rimpatrio dei Cantoni.
7 Oltre agli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4, per distaccamenti a lungo termine e impieghi di breve durata l’Agenzia rimborsa i costi per il personale distaccato in virtù dell’articolo 45 e all’articolo 56 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1896.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15bbis cpv. 3.
Art. 15eOsservatori del rimpatrio forzato1
1 La SEM incarica organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpatrio forzato. Queste organizzazioni distaccano persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.2
2 L’Agenzia stabilisce i compiti degli osservatori del rimpatrio forzato ed è responsabile per la loro formazione e il loro perfezionamento ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/18963.4
3 La SEM conclude accordi individuali con le organizzazioni di cui all’articolo 71abis capoverso 2 LStrI. Gli accordi disciplinano le altre modalità del distaccamento degli osservatori del rimpatrio forzato. Gli articoli 15g–15i si applicano per analogia.
- Introdotto dalla cifra I 2 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull’asilo, della L sull’assicurazione malattie e della L sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU 2006 4739). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15bbis cpv. 3.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
Art. 15ebisCoordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio1
1 La SEM coordina l’impiego di personale svizzero nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio. Contestualmente al coordinamento informa l’UDSC in merito al personale messo a disposizione conformemente agli articoli 15c–15e.
2 La SEM comunica all’Agenzia le informazioni riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio conformemente all’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 giugno 20222 sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC).3
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
- RS 631.062
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
Art. 15eterModalità d’intervento di personale estero in Svizzera1
1 In vista dell’intervento di personale estero in Svizzera la SEM presenta all’Agenzia una domanda di distaccamento di squadre d’intervento oppure approva una corrispondente domanda dell’Agenzia. La SEM partecipa all’elaborazione del piano operativo.2
2 La SEM è responsabile della direzione operativa del personale estero. Quest’ultimo è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione di personale svizzero.
3 La SEM concorda i mezzi e le modalità d’intervento di personale estero con l’Agenzia e con gli altri Stati Schengen.
4 Le competenze del personale estero possono essere revocate in casi motivati.
5 Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine e il personale dell’Agenzia alle disposizioni di quest’ultima.3
5bis In caso di violazioni del piano operativo da parte del personale estero nel quadro dell’impiego, la SEM può riferire all’Agenzia. Ciò vale anche in caso di violazioni del piano operativo connesse ai diritti fondamentali.4
6 La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, la Confederazione può esigere dallo Stato d’origine o dall’Agenzia il risarcimento degli importi versati.6
7 Il personale estero che commette un reato durante un impiego in Svizzera soggiace al Codice penale7.8
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
- RS 170.32
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
- RS 311.0
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
Art. 15equaterSistema d’informazione e protezione dei dati per il personale estero in Svizzera1
Il personale estero ha gli stessi diritti d’accesso al sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno come i collaboratori della SEM impiegati per i compiti corrispondenti conformemente all’articolo 109h lettera a LStrI, sempreché ciò sia richiesto dai suoi compiti. L’accesso al sistema d’informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero. La SEM provvede affinché il personale estero osservi le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018 (RU 2018 3119). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
Art. 15equinquiesModalità di impiego del personale svizzero all’estero1
Al personale svizzero della SEM all’estero si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3 dell’OCISC2.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).
- RS 631.062
Sezione 1b Monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea
Art. 15fEstensione del monitoraggio
(art. 71
abis cpv. 1 LStrI)
11 Il monitoraggio del rinvio coatto per via aerea degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria comprende le seguenti fasi:2
- a.
l’accompagnamento delle persone interessate all’aeroporto;
- b.
l’organizzazione a terra in aeroporto;
- c.
- d.
l’arrivo all’aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione nel rispetto delle prerogative sovrane delle autorità di tale Stato.
2 Se le persone interessate non possono essere consegnate nello Stato di destinazione, il monitoraggio comprende anche il volo di ritorno in Svizzera, la presa in consegna all’aeroporto e la consegna alle competenti autorità cantonali.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
- Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Art. 15gConferimento di compiti a terzi
(art. 71
abis cpv. 2 LStrI)
11 La SEM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d’asilo o nell’esecuzione di allontanamenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie.2
2 La SEM può concludere convenzioni con i terzi incaricati.3
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
- Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 15hCompiti dei terzi incaricati
(art. 71
abis cpv. 2 LStrI)
11 I terzi incaricati:
- a.
osservano singole o tutte le fasi di un rinvio coatto per via aerea;
- b.
presentano alla SEM rapporto su ogni rinvio coatto accompagnato;
- c.
allestiscono un rapporto d’attività e di gestione annuale all’attenzione del DFGP e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia.
2 I terzi incaricati possono:
- a.
partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto per via aerea;
- b.
comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto, i loro reclami o le loro osservazioni.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
Art. 15iRimborso dei costi
1 La SEM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti.
2 Le indennità sono versate in modo forfettario.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
Sezione 1c Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali
Art. 15jCondizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione e l’equipaggiamento di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a.
lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo di breve durata;
- b.
lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l’esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni o delle espulsioni giudiziarie; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall’esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione;
- c.
lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le attività lavorative, l’assistenza medica e i contatti sociali;
- d.
lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini;
- e.
i detenuti fruiscono di congrue possibilità di movimento all’interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, il buon funzionamento dello stabilimento o l’osservanza delle prescrizioni di sicurezza;
- f.
sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e della legge federale del 5 ottobre 19841 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).
- RS 341
Art. 15kEntità dei sussidi
1 Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 20 posti di carcerazione.
2 Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione.
3 La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo direttamente dai centri della Confederazione.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 15lMetodo di calcolo
1 La Confederazione calcola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM1).
2 Il DFGP definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».
- RS 341
Art. 15mSussidi di costruzione
Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 12 capoverso 2 (metodo di calcolo), 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfetari e dei supplementi; adeguamento all’evoluzione dei costi e al rincaro), 19 capoversi 2–4 (sussidi forfetari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza) e 20b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) dell’ordinanza del 21 novembre 20071 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).
- RS 341.1
Art. 15nNotifica di cambiamenti di destinazione e restituzione di sussidi
1 Occorre notificare senza indugio all’Ufficio federale di giustizia (UFG) ogni cambiamento di destinazione di uno stabilimento sussidiato.
2 Alla restituzione dei sussidi si applica per analogia l’articolo 12 capoversi 1 e 2 LPPM1.
3 L’UFG può ridurre l’importo da restituire o rinunciare alla restituzione se:
- a.
il cambiamento di destinazione è di breve durata;
- b.
lo stabilimento viene utilizzato per l’esecuzione di altre tipologie di carcerazione o per l’adempimento di compiti di esecuzione dettati dal diritto federale.
- RS 341
Art. 15oOrganizzazione e procedura
1 Prima di emanare la decisione di concessione del sussidio, l’UFG sente la SEM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all’ubicazione della costruzione prevista.
2 Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25–33 OPPM1.
- RS 341.1
Sezione 1d Valutazione dell’idoneità al trasporto
Il medico che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza ha competenza di decidere se, dal punto di vista medico, la persona interessata è idonea al trasporto nel quadro dell’esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione.
Art. 15qTrasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto
1 Il medico curante può trasmettere unicamente i dati medici:
- a.
di cui dispone al momento della richiesta; e
- b.
che sono necessari per valutare l’idoneità al trasporto della persona interessata in vista dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione.
2 I servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a–c LStrI chiedono per scritto al medico curante i dati medici necessari e gli indicano il medico competente per la decisione relativa all’idoneità al trasporto secondo l’articolo 15p.
3 Il medico curante informa la persona interessata sull’obbligo di comunicare i dati che lo vincola per legge.
4 Il medico curante trasmette senza indugio i dati medici necessari al medico di cui all’articolo 15p e informa al contempo i servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrI in merito alla trasmissione dei dati.
Art. 15rComunicazione della decisione riguardante l’idoneità al trasporto e delle informazioni per l’organizzazione della partenza
Il medico di cui all’articolo 15p comunica senza indugio ai servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrI la decisione relativa all’idoneità al trasporto e le informazioni necessarie per l’organizzazione della partenza.
Art. 15sTrattamento e cancellazione di dati medici e di informazioni per l’organizzazione della partenza
1 I medici di cui all’articolo 15p possono trattare i dati medici fino all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione dello straniero.
2 I servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrI possono trattare le informazioni per l’organizzazione della partenza di cui all’articolo 15r fino all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione dello straniero.
3 I dati medici e le informazioni per l’organizzazione della partenza sono cancellati al più tardi dodici mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera o che è stato constatato il suo passaggio alla clandestinità.
Sezione 2 Ammissione provvisoria
La SEM dispone l’ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStrI non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
Art. 17Proposta di ammissione provvisoria1
1 Se la SEM ha deciso in merito all’asilo e all’allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l’ammissione provvisoria solo se l’esecuzione dell’allontanamento risulta impossibile.
2 Il Cantone può proporre l’ammissione provvisoria soltanto se ha preso tempestivamente tutte le misure necessarie per l’esecuzione dell’allontanamento. Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l’esecuzione dell’allontanamento, non si dispone un’ammissione provvisoria.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
Art. 18Designazione degli Stati verso i quali l’allontanamento è per principio esigibile1
1 Per determinare se il ritorno in uno Stato di origine o di provenienza o in una regione di tale Stato è ragionevolmente esigibile sono presi in considerazione:
- a.
la stabilità politica, in particolare l’assenza di conflitto armato, guerra civile o di situazioni di violenza generalizzata;
- b.
la presenza di cure mediche di base;
- c.
altre caratteristiche specifiche del Paese.
2 Gli Stati d’origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile figurano nell’allegato 2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6167).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
Art. 20Documenti di legittimazione1
1 Gli stranieri ai quali è stata concessa l’ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso.
1bis Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).2
2 Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d’identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera.
4 Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza.
4bis Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga.
5 La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
- Nuovo testo giusta la cifra I 4 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887).
Art. 21Ripartizione sui Cantoni1
La ripartizione sui Cantoni di persone ammesse provvisoriamente è retta dagli articoli 21 e 22 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19992 sull’asilo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 191).
- RS 142.311
- Abrogati dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 191).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
Art. 26Revoca dell’ammissione provvisoria1
1 L’autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento alla SEM le circostanze che possono comportare la revoca dell’ammissione provvisoria.
2 La SEM può ordinare in ogni momento la revoca dell’ammissione provvisoria se non sono più adempiute le condizioni necessarie per disporla secondo l’articolo 83 capoversi 2–4 LStrI. Essa deve prima consultare l’autorità che aveva proposto l’ammissione provvisoria, se la sua decisione non si fonda su una richiesta di quest’ultima.
3 La SEM impartisce un termine di partenza adeguato sempreché non si disponga l’esecuzione immediata dell’allontanamento o dell’espulsione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
La partenza è considerata definitiva ai sensi dell’articolo 84 capoverso 4 LStrI segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:3
- a.
presenti domanda d’asilo in un altro Stato;
- b.
ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato;
- c.
- d.
sia tornato al Paese d’origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del 14 novembre 20124 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
- e.
permanga all’estero oltre la durata di validità di un visto di ritorno giusta l’articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l’articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
- f.
notifichi la propria partenza e lasci il Paese.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5567). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 2 dell’O del 14 nov. 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6049).
- Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
- Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
- RS 143.5
Sezione 2a Decisione di allontanamento
Art. 26bContenuto della decisione di allontanamento
1 La decisione di allontanamento contiene:
- a.
fatto salvo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 LStrI, l’obbligo dello straniero:
- 1.
di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen, nonché
- 2.
di recarsi nello Stato d’origine o in un altro Stato non appartenente allo spazio Schengen disposto ad ammettere l’interessato;
- b.
la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera nonché lo spazio Schengen;
- c.
i mezzi coercitivi in caso d’inadempienza.
2 La decisione di allontanamento deve essere motivata e prevedere un rimedio giuridico.
Art. 26cInvito senza formalità
1 Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) che sono stati invitati senza formalità a recarsi in tale Stato Schengen sono tenuti a lasciare la Svizzera entro 24 ore. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o la situazione familiare.
2 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell’allegato 1.
(art. 64
b e 64
cbis cpv. 3 LStrI)
1La SEM mette a disposizione dei servizi competenti i necessari moduli standard.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 241).
Art. 26eFoglio informativo
1 Il foglio informativo è consegnato assieme al modulo standard. Deve essere disponibile in almeno cinque delle lingue utilizzate o comprese più di frequente dagli stranieri che entrano illegalmente.
2 Il foglio informativo deve contenere in particolare indicazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze in caso di inosservanza del termine di partenza.
3 La SEM mette i fogli informativi a disposizione delle autorità competenti.
Sezione 2b Esecuzione a tappe dell’allontanamento o dell’espulsione
1 Se più membri di una famiglia contro i quali è stata pronunciata la medesima decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria lasciano scadere il termine di partenza inutilizzato, la decisione può essere eseguita a tappe scaglionate nel tempo.
2 Un’esecuzione a tappe ai sensi del capoverso 1 presuppone che l’allontanamento, l’espulsione o l’espulsione giudiziaria sia ragionevolmente esigibile da tutti i membri della famiglia interessati e che si possa procedere in tal senso in un futuro imminente.
3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.
Sezione 2c Allontanamento in presenza di un’espulsione giudiziaria
Art. 26gPrevalenza dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria
1 L’esecuzione di un’espulsione giudiziaria prevale sull’esecuzione di un allontanamento ordinato nel quadro di una procedura d’asilo.
2 Se una persona contro cui è stata pronunciata un’espulsione giudiziaria ritorna in Svizzera e deposita una domanda d’asilo o una domanda multipla ai sensi dell’articolo 111c capoverso 1 LAsi, la SEM non decide alcun allontanamento. Il Cantone competente per l’esecuzione di un’espulsione giudiziaria ancora valida verifica i motivi per un’eventuale sospensione. In assenza di motivi in tal senso il Cantone esegue l’espulsione giudiziaria.
3 Se una persona contro cui sono stati pronunciati un’espulsione giudiziaria e un divieto d’entrata secondo il diritto in materia di stranieri secondo l’articolo 67 capoversi 1 e 2 LStrI ritorna in Svizzera, viene eseguita l’espulsione giudiziaria.
Art. 26hSpese di partenza
(art. 87 cpv. 2 LStrI; art. 92 cpv. 2 LAsi)
1 Se dopo il deposito di una domanda d’asilo è stato avviato un procedimento penale che ha condotto a un’espulsione giudiziaria, la SEM assume le spese di partenza a condizione che la persona interessata faccia parte di uno dei gruppi di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi. L’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria sollecita l’assunzione dei costi da parte della SEM. Sono applicabili gli articoli 55–61 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo.
2 Non sono assunte le spese di partenza di persone la cui domanda d’asilo è stata stralciata senza formalità conformemente all’articolo 111c capoverso 2 LAsi dopo il loro ritorno in Svizzera.
- RS 142.312
Sezione 2d Allontanamento a seguito di controlli congiunti con altri Stati Schengen
1 Conformemente all’allegato XII parte A del codice frontiere Schengen1, la SEM compila statistiche sulla procedura di allontanamento secondo l’articolo 64cbis LStrI e le rende note su base annuale alla Commissione europea.
2 Le statistiche non devono consentire di risalire alle persone interessate.
- Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L, 2024/1717 del 20.6.2024.
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 27Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 25 novembre 19871 concernente l’ammissione provvisoria degli stranieri è abrogata.
- [RU 1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041]
Art. 28Disposizione transitoria
La SEM stabilisce secondo l’articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l’entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.
Art. 28aDisposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 20051
Le persone che all’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell’ammissione provvisoria.
- Introdotto dalla cifra I 2 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull’asilo, della L sull’assicurazione malattie e della L sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).
Art. 29Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.
Allegati
- Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d’informazione eRetour
- Stati d’origine o di provenienza o regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile
- Accordi d’associazione a Schengen
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