Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 5, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il trasporto di sostanze e oggetti pericolosi (merci pericolose) eseguito mediante autoveicoli e rimorchi oppure con altri mezzi di trasporto su strade aperte a siffatti veicoli.
2 La presente ordinanza si applica:
- a.
ai produttori di merci pericolose;
- b.
agli speditori o ai destinatari di merci pericolose;
- c.
alle persone che trasportano e manipolano merci pericolose;
- d.
ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose.
Art. 2Delimitazione con l’OSAS
Per quanto riguarda la designazione, i compiti, la formazione e l’esame degli addetti alla sicurezza, le imprese che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose sottostanno inoltre alle disposizioni contenute nell’ordinanza del 15 giugno 20011 sugli addetti alla sicurezza (OSAS).
- RS 741.622
Art. 3Abbreviazioni
Nella presente ordinanza e nei suoi allegati sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
- a.
ONC
per l’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale;
- b.
OSStr
per l’ordinanza del 5 settembre 19792 sulla segnaletica stradale;
- c.
OAV
per l’ordinanza del 20 novembre 19593 sull’assicurazione dei veicoli;
- d.
OETV
per l’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- e.
ADR
per l’Accordo del 30 settembre 19575 concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e per i suoi allegati;
- RS 741.11
- RS 741.21
- RS 741.31
- RS 741.41
- RS 0.741.621
Art. 4Diritto internazionale
1 Per il trasporto di merci pericolose su strada le disposizioni dell’ADR1 sono applicabili anche al traffico nazionale. Gli allegati A e B dell’ADR sono parte integrante della presente ordinanza.
2 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) tiene un elenco degli altri accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito nel quadro dell’ADR.2
- RS 0.741.621
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).
Art. 5Eccezioni e deroghe
1 L’appendice 1 disciplina le eccezioni e deroghe all’ADR1, come pure le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali.
2 L’USTRA2 può consentire, in casi particolari, ulteriori eccezioni alle singole disposizioni, sempreché il loro scopo sia mantenuto.
3 Esso può convenire con le autorità competenti di altre Parti contraenti l’ADR deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 dell’ADR.3
- RS 0.741.621
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535).
Art. 6Deroghe per trasporti per conto proprio su strade pubbliche
D’intesa con l’USTRA, l’autorità cantonale può autorizzare i trasporti entro un breve raggio senza che siano applicate tutte le disposizioni della presente ordinanza – specie quelle riguardanti l’imballaggio, l’etichettatura, i divieti di carico in comune, il modo di trasportare la merce e i veicoli utilizzati – sempreché lo scopo della relativa disposizione sia mantenuto.
Art. 7Spedizione della merce
1 Chi spedisce una merce pericolosa deve accertarsi che il trasporto sia eseguito nelle condizioni richieste dalla presente ordinanza.
2 Lo speditore deve accertarsi che gli imballaggi forniti da destinatari o vettori siano conformi alle norme. Se non è in grado di farlo, può utilizzarli soltanto se sono in buono stato e se il destinatario o il vettore si assume la responsabilità di tali imballaggi.
3 Se le merci sono state trasportate nel rispetto delle norme legali conformemente a un disciplinamento internazionale sul trasporto di merci pericolose, il destinatario o, all’occorrenza, il vettore assume gli stessi obblighi che incombono allo speditore se prende egli stesso in consegna la merce o ne continua il trasporto. Non è tuttavia tenuto a sostituire gli imballaggi non regolamentari se sono in buono stato.
Art. 8Formazione dei conducenti
1 Le autorità cantonali organizzano la formazione prescritta nonché i relativi esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.1
2 La Confederazione provvede autonomamente alla formazione dei conducenti da essa assunti.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2719).
Art. 9Istruzione dei conducenti
I detentori dei veicoli e i vettori devono assicurarsi che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose siano istruiti sulle particolarità di tali trasporti.
Art. 10Ulteriori obblighi e diritti dei conducenti
1 Prima di iniziare il trasporto di una merce pericolosa il conducente deve prendere conoscenza dei documenti prescritti.
3 I conducenti, ai quali è stata affidata una merce che ritengono pericolosa, possono esigere dallo speditore o dal vettore un’attestazione scritta in cui è precisato che tale merce non è pericolosa.
- Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4711).
Art. 11Carico e scarico fuori della strada pubblica
Le prescrizioni relative al carico e allo scarico di merci pericolose e alla pulizia dei veicoli si applicano anche fuori della strada pubblica.
Art. 12Riempimento e svuotamento delle cisterne
1 Le operazioni di riempimento e di svuotamento delle cisterne devono essere eseguite sotto sorveglianza permanente.
2 Combustibili e carburanti liquidi come pure altri liquidi nocivi alle acque non devono essere travasati in aree da cui potrebbero raggiungere facilmente un corso di acque superficiali o sotterranee o riversarsi direttamente in una canalizzazione. Qualora tali operazioni siano eseguite regolarmente sulla stessa area e riguardino ingenti quantità di liquido, occorre inoltre osservare le prescrizioni sulla protezione delle acque.
3 Sia gli speditori sia coloro che effettuano l’operazione di riempimento sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni all’atto del riempimento delle cisterne.
Art. 13Limitazioni del traffico
1 Talune merci pericolose possono essere trasportate soltanto a condizioni particolari. L’elenco di tali merci e le condizioni particolari figurano nell’appendice 3 della presente ordinanza.
2 I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr1) o possono farlo solo con talune limitazioni. Tali tratti stradali con le relative limitazioni figurano nell’appendice 2 della presente ordinanza.2
2bis Per i tratti stradali di cui al capoverso 2 possono essere rilasciati permessi speciali:
- a.
dall’USTRA quando di tratta di strade nazionali;
- b.
dall’autorità cantonale, d’intesa con l’USTRA, quando si tratta di altre strade sul territorio cantonale.3
3 Nelle gallerie munite del segnale «Galleria» (4.07; art. 45 cpv. 3 OSStr) i veicoli soggetti all’obbligo del contrassegno, che trasportano merci pericolose, devono circolare esclusivamente sulla corsia di destra.
- RS 741.21
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).
- Introdotto dal n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).
Tutti i veicoli a motore e gli autotreni necessitano, per il trasporto di merci pericolose non esenti da autorizzazione, della speciale copertura assicurativa prescritta nell’articolo 12 capoverso 1 OAV1.
- RS 741.31
Art. 15Iscrizione nella licenza di circolazione
La speciale copertura assicurativa è iscritta nella licenza di circolazione.
Art. 16Obbligo d’informare
Le persone che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono fornire alle autorità d’esecuzione tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente ordinanza e ai controlli; inoltre devono consentire a dette autorità l’accesso all’azienda per i necessari sopralluoghi.
Sezione 2 Comunicazioni obbligatorie delle autorità e collaborazione con l’UE
Art. 17Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l’UE1
Le comunicazioni e la collaborazione con l’UE sono rette dall’ordinanza del 28 marzo 20072 sul controllo della circolazione stradale.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).
- RS 741.013
Art. 18Comunicazioni a scopi statistici1
I rapporti sono retti dall’ordinanza del 28 marzo 20072 sul controllo della circolazione stradale.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).
- RS 741.013
Sezione 3 Disposizioni penali
Art. 19Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce
È punito con la multa1 chiunque:
- a.
affida al trasporto o trasporta una merce pericolosa che l’ordinanza non permette di trasportare;
- b.
affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo le condizioni fissate nella presente ordinanza;
- c.
disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi richiesti;
- d.
fa trasportare merci pericolose senza informare il vettore o il conducente circa il loro stato e la loro natura.
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 20Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce
È punito con la multa chiunque:
- a.
carica, scarica, imballa o manipola merci pericolose, senza aver osservato gli obblighi necessari. La stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell’adempimento di tali obblighi;
- b.
preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all’ambiente.
Art. 21Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce
È punito con la multa chiunque:
- a.
trasporta o fa trasportare merci pericolose con un veicolo o con una cisterna non rispondenti alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l’equipaggiamento, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;
- b.
disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica e di documentazione nonché gli altri obblighi;
- c.
alla guida di un veicolo sul quale si trovano merci pericolose, viola le norme della circolazione prescritte nella presente ordinanza, contravviene al divieto di consumare bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo o disattende le prescrizioni relative all’obbligo di prendere conoscenza e di recare con sé tutti i documenti necessari nonché le altre prescrizioni relative all’equipaggio e alla sorveglianza dei veicoli;
- d.
disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all’identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa.
Art. 22Infrazioni commesse dal vettore e dal detentore del veicolo
È punito con la multa chiunque:
- a.
in qualità di vettore o detentore di un veicolo, lascia o fa trasportare merci pericolose da un conducente che non possiede la formazione speciale richiesta. Al conducente è applicabile la stessa pena;
- b.
non ottempera ai controlli obbligatori.
- Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).
Art. 24Preminenza della disposizione penale più severa
Se, per un reato contemplato nella presente ordinanza, una legge federale commina una pena più grave, il colpevole è giudicato in base alla norma più severa.
Sezione 4 Esecuzione
1 Le autorità cantonali assicurano l’applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.
2 Il controllo delle merci pericolose sulla strada e nelle aziende è retto dall’ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione stradale.2
3 All’Ispettorato federale della sicurezza nucleare compete l’approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose.3
3bis L’Ufficio federale dei trasporti è l’autorità competente ai sensi dell’ADR per l’immissione in commercio, la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali, nonché per la sorveglianza sul mercato dei mezzi di contenimento secondo l’ordinanza del 31 ottobre 20124 sui mezzi di contenimento per merci pericolose.5
4 In occasione dei controlli annuali prescritti per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (cfr. art. 33 OETV)6, le cisterne fisse, come pure i loro equipaggiamenti menzionati nella licenza di circolazione, devono essere controllati visualmente.
- RS 741.013
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6537).
- RS 930.111.4
- Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6537).
- RS 741.41
Art. 26Comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose
I Cantoni trasmettono all’USTRA le comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose.
- Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).
Art. 28Adattamento e istruzioni
1 Le appendici della presente ordinanza possono essere emanate e modificate dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento).
2 Il Dipartimento può emanare istruzioni per l’applicazione della presente ordinanza.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 29Abrogazione e modifica del diritto previgente
1 L’ordinanza del 17 aprile 19851 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è abrogata.
2 Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
…2
- [RU 1985 620; 1989 2482; 1994 3006 art. 36 n. 3; 1995 4425 all. 1 n. II 11, 4866; 1997 422 n. II; 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6; 1999 751 n. II; 2002 1183, 419].
- Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 4212.
Art. 30Disposizione transitoria
Iscrizioni nelle licenze di circolazione di veicoli cisterna secondo l’articolo 151 dell’ordinanza del 17 aprile 19852 concernente il trasporto di merci pericolose su strada sostituiscono il certificato d’ammissione richiesto in virtù dell’ADR fino al successivo cambio di detentore o al successivo esame del veicolo.
- RU 1994 3006
- [RU 1985 620]
Art. 31Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Allegati
- Disposizioni che si applicano soltanto ai trasporti nazionali
- Tratti stradali con limitazioni supplementari
- Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari relative al trasporto
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.