Législation

Ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di grande transito

RS 741.272In vigoreStato 18.02.20208 articoli

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  • RU 2015 2281atto di base Ordinanza concernente le strade di grande transitoin vigore il 01.01.2016
    modificato: art. 3
  • RU 1998 1796atto di base Ordinanza del 22 giugno 1998 concernente l'adeguamento delle disposizioni attributive di competenza nelle ordinanze e nei decreti del Consiglio federale in materia di circolazione stradale, Modificain vigore il 01.01.1998
    modificato: art. 4

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoversi 1 lettera a e 3 nonché 57 capoversi 1 e 2 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), ordina:

Art. 1Strade di grande transito

Sono aperte al grande transito (art. 2 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LCStr) le strade menzionate negli allegati 1 e 2 (autostrade, semiautostrade e strade principali). Restano salve le disposizioni del segnalamento stradale, quali le restrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli.

Art. 2Strade aperte soltanto ai veicoli a motore

Sono aperte soltanto ai veicoli a motore (art. 2 cpv. 3 LCStr) le strade menzionate nell’allegato 1 (autostrade e semiautostrade).

Art. 3Strade principali

1

 Sono considerate strade principali (art. 57 cpv. 2 LCStr) le strade menzionate nell’allegato 2 lettere A–C. Le strade principali aperte soltanto ai veicoli di larghezza non superiore a 2,30 m (art. 5 cpv. 1 e 9 cpv. 4 LCStr) figurano alla lettera C dello stesso allegato.1

2

 I brevi tratti di raccordo non menzionati nell’allegato 2, che portano ad autostrade e a semiautostrade, sono parimente considerati strade principali nella misura in cui sono segnalati come tali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2281).

Art. 4Strade europee

1

 I tratti delle strade europee che passano attraverso il territorio svizzero ed i numeri loro attribuiti figurano nell’allegato 3.

2

 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, designa esattamente tali tratti. 1

  1. Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796).

Art. 5Obbligatorietà per gli utenti della strada

Per gli utenti una strada è considerata autostrada, semiautostrada, strada principale o strada europea non appena è segnalata come tale.

Art. 6Complemento agli allegati

1

 Gli allegati vengono adattati ad intervalli adeguati.

2

 L’Ufficio federale delle strade, sentiti i Cantoni interessati, può designare fino al prossimo adattamento degli allegati altre strade ai sensi della presente ordinanza o escludere strade dal campo di applicazione della medesima.1

  1. Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. dell’O del 6 dic. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (RU 2000 243).

Art. 7Abrogazione del diritto previgente

[RU 1983 678]

L’ordinanza del 6 giugno 1983 concernente le strade di grande transito è abrogata.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 18.02.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).