Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoversi 1 lettera a e 3 nonché 57 capoversi 1 e 2 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), ordina:
Art. 1Strade di grande transito
Sono aperte al grande transito (art. 2 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LCStr) le strade menzionate negli allegati 1 e 2 (autostrade, semiautostrade e strade principali). Restano salve le disposizioni del segnalamento stradale, quali le restrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli.
Art. 2Strade aperte soltanto ai veicoli a motore
Sono aperte soltanto ai veicoli a motore (art. 2 cpv. 3 LCStr) le strade menzionate nell’allegato 1 (autostrade e semiautostrade).
Art. 3Strade principali
1 Sono considerate strade principali (art. 57 cpv. 2 LCStr) le strade menzionate nell’allegato 2 lettere A–C. Le strade principali aperte soltanto ai veicoli di larghezza non superiore a 2,30 m (art. 5 cpv. 1 e 9 cpv. 4 LCStr) figurano alla lettera C dello stesso allegato.1
2 I brevi tratti di raccordo non menzionati nell’allegato 2, che portano ad autostrade e a semiautostrade, sono parimente considerati strade principali nella misura in cui sono segnalati come tali.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2281).
Art. 4Strade europee
1 I tratti delle strade europee che passano attraverso il territorio svizzero ed i numeri loro attribuiti figurano nell’allegato 3.
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, designa esattamente tali tratti. 1
- Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796).
Art. 5Obbligatorietà per gli utenti della strada
Per gli utenti una strada è considerata autostrada, semiautostrada, strada principale o strada europea non appena è segnalata come tale.
Art. 6Complemento agli allegati
1 Gli allegati vengono adattati ad intervalli adeguati.
2 L’Ufficio federale delle strade, sentiti i Cantoni interessati, può designare fino al prossimo adattamento degli allegati altre strade ai sensi della presente ordinanza o escludere strade dal campo di applicazione della medesima.1
- Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. dell’O del 6 dic. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (RU 2000 243).
Art. 7Abrogazione del diritto previgente
[RU 1983 678]L’ordinanza del 6 giugno 1983 concernente le strade di grande transito è abrogata.
Art. 8Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1992.