Législation

Ordinanza del 26 giugno 2019 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi (Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta, OITC)

RS 746.11 · OITC · 39 articoli

Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (RS 746.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (39 articoli)

Art. 1, Oggetto

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 ( RU 2023 276 ). Oggetto La presente ordinanza disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti di condotte destinati al trasporto di combustibili e c…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica interamente a: a. impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 1 capoverso 2 LITC; b. impianti di trasporto in condotta di proprietà della Confederazione o di un istitut…

Art. 3, Impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC

1 Sono considerati impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC gli impianti con una pressione d’esercizio massima…

Art. 4, Impianti non sottoposti alla LITC

1 Non sono sottoposte alla LITC: a. le condotte che sono parti costitutive di installazioni destinate al deposito, al travaso, al trattamento o all’impiego di combustibili o carburanti liquidi o gass…

Art. 5, Organi di vigilanza

1 L’UFE è l’autorità di vigilanza. 2 La vigilanza tecnica compete all’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO).…

Art. 6, Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti

1 L’IFO è un servizio speciale dell’Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT) con contabilità propria. I dettagli sono regolati in un contratto tra la Confederazione e l’ASIT. 2 L’IFO…

Art. 7, Obbligo d’approvazione dei piani

1 Gli impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 2 capoversi 1 e 2 e l’articolo 3 possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’UFE. 2 I lavori…

Art. 8, Documenti da allegare alla domanda

1 I documenti da inviare per l’approvazione dei piani devono contenere tutte le indicazioni necessarie alla valutazione, in particolare: a. un rapporto tecnico; b. un rapporto di impatto sull’ambien…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).