L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 86 e 131 capoverso 1 lettera e nonché 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 1995, decreta:
Sezione 1 Disposizioni generali
La Confederazione riscuote:
- a.
un’imposta sugli oli minerali gravante l’olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione, nonché i carburanti;
- b.
un supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti.
1 Sono considerati olio di petrolio, altri oli minerali, gas di petrolio e prodotti ottenuti dalla loro lavorazione ai sensi della presente legge:
- a.
gli oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici (voce di tariffa 27071);
- b.
gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (voce di tariffa 2709);
- c.
gli oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; le preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 per cento o più di olio di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono l’elemento di base; residui di oli (voce di tariffa 2710);
- d.
il gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce di tariffa 2711);
- e.
le preparazioni lubrificanti (voce di tariffa 3403).
2 Le merci qui appresso sono considerate carburanti a tenore della presente legge, sempre che siano utilizzate come carburanti:
- a.
l’olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione secondo il capoverso 1;
- b.
gli idrocarburi aciclici e ciclici (voci di tariffa 2901 e 2902);
- c.
gli alcoli aciclici e i loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (voce di tariffa 2905);
- d.
gli eteri, gli eteri-alcoli, gli eteri-fenoli, gli eteri-alcoli-fenoli, i perossidi di alcoli, i perossidi di eteri, i perossidi di acetali e di emiacetali, i perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e i loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (voce di tariffa 2909);
- e.
i prodotti della voce di tariffa 3811, eccettuate le preparazioni antidetonanti e gli additivi per oli lubrificanti;
- f.
i prodotti della voce di tariffa 3814;
- g.
gli alchilbenzeni in miscele e gli alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902 (voce di tariffa 3817);
- h.
i prodotti della voce di tariffa 3824;
- i.
i biodiesel e le miscele della voce di tariffa 3826;
- j.
le altre merci che, miscelate o no, sono utilizzate o destinate a essere utilizzate come carburante.
3 Nel senso della presente legge si considera:
- a.
«imposta», l’imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali;
- b.
«importatore», chiunque trasporta una merce attraverso il confine, nonché la persona per conto della quale la merce viene importata;
- c.
«depositario autorizzato», chiunque è in possesso di un’autorizzazione dell’autorità fiscale che lo abilita a trasformare, estrarre, fabbricare o detenere, in un deposito autorizzato, merci non tassate;
- d.
«carburante rinnovabile»: il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili.
- RS 632.10 all.
Art. 2aDesignazione dei carburanti rinnovabili1
Il Consiglio federale designa i carburanti rinnovabili secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera d.
- Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 4963 5007). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376; FF 2022 2651).
Art. 3Oggetto dell’imposta
1 Sono soggette all’imposta:
- a.
la fabbricazione o l’estrazione in territorio svizzero di merci secondo l’articolo 1 e l’articolo 2 capoversi 1 e 2;
- b.
l’importazione di tali merci nel territorio svizzero.
2 Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.
Art. 4Sorgere del credito fiscale
1 Il credito fiscale sorge con l’immissione in consumo delle merci. Per immissione in consumo s’intende:
- a.
per le merci importate, il momento della loro immissione in libera pratica doganale;
- b.
per le merci in depositi autorizzati (art. 27–32), il momento in cui le merci lasciano il deposito o vi sono utilizzate;
- c.
per le merci svincolate da un regime di sospensione (art. 32), il momento secondo la lettera a o la lettera b;
- d.
per le merci fabbricate al di fuori di un deposito autorizzato, il momento della loro fabbricazione.
2 Il credito fiscale sorge inoltre:
- a.
per la differenza d’imposta gravante le merci tassate che sono cedute o utilizzate a posteriori per scopi soggetti ad un’aliquota più elevata: nel momento in cui le merci sono cedute in vista di tale utilizzazione o, se non sono cedute, prima della loro utilizzazione;
- b.
per le merci esenti da imposta che sono cedute o utilizzate a posteriori per scopi soggetti all’imposta: nel momento in cui esse sono cedute in vista di tale utilizzazione o, se non sono cedute, prima della loro utilizzazione.
Art. 5Autorità fiscale
1 L’autorità fiscale è l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Esso esegue tutti i provvedimenti previsti dalla presente legge e impartisce tutte le istruzioni necessarie a tal riguardo la cui emanazione non è espressamente riservata a un’altra autorità.1
2 L’autorità fiscale conteggia le spese di riscossione sulle entrate dell’imposta sui carburanti.
- Nuovo testo giusta il n. I 22 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
Art. 6Controlli da parte dell’autorità fiscale
1 L’autorità fiscale è abilitata a effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso, in particolare presso i contribuenti e le persone che devono tenere una contabilità merci o hanno presentato una domanda di restituzione.
2 L’autorità fiscale può esigere tutte le informazioni e i libri contabili, i documenti commerciali e altri documenti importanti per l’esecuzione della presente legge.
Art. 7Assistenza amministrativa
1 L’autorità fiscale può invitare a collaborare:
- a.
i Cantoni e i Comuni per compiti connessi alla restituzione dell’imposta all’agricoltura;
- b.
le organizzazioni incaricate dell’esecuzione di provvedimenti connessi all’approvvigionamento economico del Paese.
2 Le polizie cantonali e comunali sono tenute a denunciare all’autorità fiscale tutte le infrazioni al diritto fiscale in materia di oli minerali, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale, e ad assecondare tale autorità nell’accertamento dei fatti nonché nel perseguimento dell’autore.
3 Sono tenuti a informare l’autorità fiscale, sempre che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini dell’esecuzione della presente legge:
- a.
le autorità amministrative della Confederazione nonché gli istituti e le regìe federali autonomi;
- b.
le autorità cantonali, distrettuali, circondariali e comunali;
- c.
le organizzazioni che nell’ambito della loro attività si occupano di compiti di diritto pubblico.
Chiunque è tenuto a collaborare all’esecuzione della presente legge o a informare l’autorità fiscale deve mantenere il segreto nei confronti di terzi per quanto concerne gli accertamenti fatti nell’esercizio delle sue funzioni e rifiutare loro la consultazione di atti ufficiali.
Sezione 2 Assoggettamento all’imposta
Art. 9Persone soggette all’imposta
Sono soggetti all’imposta:
- a.
- b.
i depositari autorizzati;
- c.
le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci tassate per scopi soggetti a un’aliquota più elevata;
- d.
le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci non tassate.
Art. 10Successione fiscale
1 Il successore fiscale subentra alla persona soggetta all’imposta nei suoi diritti e doveri risultanti dalla presente legge.
2 Sono reputati successori fiscali:
- a.
gli eredi in caso di decesso della persona soggetta all’imposta o del successore fiscale;
- b.
i consoci con responsabilità personale o i loro eredi all’atto della liquidazione di una società senza personalità giuridica;
- c.
la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l’azienda da un’altra persona giuridica.
3 Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti della società sino a concorrenza della loro quota ereditaria e i soci con responsabilità personale nei limiti della loro responsabilità.
4 Trattandosi di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente legge.
Art. 11Responsabilità solidale
Rispondono solidalmente con la persona soggetta all’imposta o con il successore fiscale:
- a.
in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza del prodotto della liquidazione;
- b.
in caso di scioglimento di una persona giuridica che ha trasferito la sua sede all’estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell’importo patrimoniale netto della persona giuridica.
Sezione 3 Tariffe
Art. 12Tariffa d’imposta
1 L’imposta sugli oli minerali è riscossa secondo la tariffa contenuta nell’Allegato 1 della presente legge.
2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è fissato a 300 franchi per 1000 litri a 15°C.
Art. 12aAgevolazione fiscale per il gas naturale, il gas liquido e il gas rinnovabile1
1 L’imposta sul gas naturale, il gas liquido e il gas rinnovabile utilizzati come carburante è inferiore di 40 centesimi per equivalente di litro di benzina rispetto all’imposta secondo la tariffa dell’imposta sugli oli minerali.
2 L’imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali sono riscossi conformemente alla tariffa dell’allegato 1a.
- Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376; FF 2022 2651).
Art. 12bAgevolazione fiscale per carburanti rinnovabili1
1 Su richiesta, per i carburanti rinnovabili è accordata un’agevolazione fiscale se sono soddisfatte le seguenti esigenze:
- a.
dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i carburanti rinnovabili emettono gas serra in misura notevolmente inferiore rispetto alla benzina fossile;
- b.
dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i carburanti rinnovabili non inquinano l’ambiente in misura notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile;
- c.
la coltivazione delle materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici che presentano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità;
- d.
le materie prime sono state coltivate su superfici acquistate legalmente;
- e.
i carburanti rinnovabili sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili.
2 Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d sono considerate in ogni caso soddisfatte per i carburanti rinnovabili prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.
3 Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può prescrivere che la produzione di carburanti rinnovabili non debba avvenire a scapito della sicurezza alimentare. A questo riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.
4 Il Consiglio federale determina l’entità dell’agevolazione fiscale; a questo riguardo tiene conto della competitività dei carburanti rinnovabili rispetto ai carburanti di origine fossile.
- Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376; FF 2022 2651).
Art. 12cProva e tracciabilità dei carburanti rinnovabili1
1 Chiunque intenda ottenere un’agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3.
2 La prova consiste in:
- a.
indicazioni comprensibili e verificabili che assicurino la tracciabilità dei carburanti rinnovabili attraverso tutte le fasi della produzione; e
- b.
documenti a sostegno di tali indicazioni.
3 L’autorità fiscale può esigere che l’esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti.
4 Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni e i documenti necessari. Può alleviare l’onere della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 sono soddisfatte.
- Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376; FF 2022 2651).
Art. 12dDomanda di agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili1
1 La domanda di agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili deve essere presentata per scritto all’autorità fiscale prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale.
2 L’autorità fiscale decide in merito all’agevolazione fiscale d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale dell’agricoltura e la Segreteria di Stato dell’economia.
3 Il Consiglio federale disciplina la procedura.
- Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 4963 5007). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376; FF 2022 2651).
Art. 12eNeutralità dei proventi1
1 Le perdite fiscali risultanti dall’agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate, al più tardi il 31 dicembre 2037, mediante una maggiore imposizione della benzina e dell’olio Diesel.
2 Il Consiglio federale modifica le aliquote d’imposta per la benzina e l’olio Diesel contenute nell’allegato 1 e nell’articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.
- Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 4963 5007). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2037 (RU 2024 376; FF 2022 2651).
Art. 13Tariffa determinante per il calcolo dell’imposta
L’imposta è calcolata secondo la tariffa in vigore al momento in cui sorge il credito fiscale.
Art. 14Imposta differenziata secondo l’impiego della merce
1 Le merci per le quali la tariffa d’imposta prevede aliquote differenziate secondo l’impiego sono assoggettate all’aliquota inferiore se la persona che le impiega ha depositato un impegno circa l’uso prima del sorgere del credito fiscale.
2 Chiunque fornisce merci assoggettate all’aliquota inferiore deve:
- a.
tenere una contabilità merci e
- b.
notificare al destinatario che la merce è oggetto di una riserva d’uso.
Art. 15Olio da riscaldamento extra leggero
1 Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero deve adempiere gli obblighi di cui all’articolo 14 capoverso 2.
2 È considerato olio da riscaldamento extra leggero il gasolio destinato al riscaldamento, colorato e marcato.
3 I prodotti contenenti olio da riscaldamento extra leggero, che non sono stati colorati né marcati, sono assoggettati all’aliquota prevista per l’olio Diesel.
4 Il Consiglio federale determina la procedura e fissa il tipo di colorazione e di marcatura. La decolorazione è vietata.
Per le decisioni e altre prestazioni possono essere riscosse tasse. Le aliquote sono fissate dal Consiglio federale.
Sezione 4 Esenzioni dall’imposta e restituzioni dell’imposta
1 Sono esenti dall’imposta:
- a.
le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali;
- b.
le merci utilizzate come prove per l’esecuzione di analisi;
- c.
le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infortunio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito fiscale;
- d.
l’energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio;
- e.
le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie;
- f.
le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre che non superino l’ampiezza usuale;
- g.
le merci destinate esclusivamente all’uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite;
- h.
le merci destinate esclusivamente all’uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
1bis Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’esenzione dall’imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l’autorità fiscale disciplina la procedura.2
2 Il Consiglio federale può accordare l’esenzione totale o parziale dall’imposta per i carburanti:
- a.
destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea;
- b.
destinati al rifornimento di aeromobili prima dell’involo diretto a destinazione dell’estero;
- c.
importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta;
- d.
ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili.
- RS 192.12
- Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951).
- Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951).
Art. 18Restituzione dell’imposta
1 È restituita l’imposta riscossa:
- a.
sugli idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburante, convogliati in un deposito autorizzato al fine di recuperarli allo stato liquido;
- b.
sulle merci tassate, nuovamente immesse in un deposito autorizzato e per le quali, entro 30 giorni dalla data d’esigibilità dell’imposta, il depositario presenta una domanda di restituzione.
1bis Dal 1° gennaio 2026 la restituzione dell’imposta decade per i veicoli impiegati nel traffico locale dalle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione.1
1ter Al di fuori del traffico locale, l’imposta può essere restituita dal 1° gennaio 2030 soltanto alle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione che dimostrano l’impossibilità, per ragioni topografiche, di impiegare sulle linee interessate autobus con un sistema di propulsione a energie rinnovabili e a impatto zero sul CO2.2
1quater La parte d’imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.3
2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l’agricoltura, la silvicoltura, l’estrazione di pietra da taglio naturale, il trasporto di viaggiatori da parte di imprese di navigazione concessionarie della Confederazione o la pesca professionale.4
3 Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare la restituzione dell’imposta se è comprovata una necessità economica e se la merce è stata utilizzata per uno scopo d’interesse generale.
4 Il Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Gli importi di poco conto non sono restituiti.
5 Sulle restituzioni non è pagato alcun interesse.
- Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 376).
- Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 376).
- Originario cpv. 1ter. Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376; FF 2022 2651).
- Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 4963 5007). Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376; FF 2022 2651).
Sezione 5 Riscossione dell’imposta
Art. 19Dichiarazione fiscale
1 Chiunque importa merci ai sensi della presente legge deve consegnare, contemporaneamente alla dichiarazione doganale, una dichiarazione fiscale.
2 Chiunque è autorizzato a consegnare periodicamente la dichiarazione fiscale può dichiarare provvisoriamente le merci importate. Egli deve prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi.
Art. 20Dichiarazione fiscale periodica
1 Gli importatori autorizzati dalla Direzione generale delle dogane a dichiarare l’imposta periodicamente e i depositari autorizzati devono consegnare periodicamente una dichiarazione fiscale definitiva.
2 Il Consiglio federale fissa i termini di presentazione della dichiarazione fiscale periodica.
Art. 20aMiscele di carburanti1
1 All’atto della dichiarazione delle miscele di carburanti rinnovabili e altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare separatamente:
- a.
la quota di carburanti rinnovabili che soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3;
- b.
la quota di carburanti rinnovabili che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3; e
- c.
la quota di altri carburanti.
2 Vanno dichiarate separatamente soltanto le quote di carburanti che superano un’esigua quantità. Il Consiglio federale stabilisce tale quantità.
3 L’agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell’aliquota d’imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l’agevolazione fiscale non è più adempiuta, l’anticipazione deve essere rimborsata.
4 Il Consiglio federale disciplina la procedura.
- Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376; FF 2022 2651).
1 In caso di dichiarazione fiscale periodica l’importo dell’imposta è riscosso in base alla dichiarazione fiscale definitiva.
2 Negli altri casi l’importo dell’imposta è fissato dall’autorità fiscale.
2bis L’importo dell’imposta può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell’articolo 21 della legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati.2
3 La dichiarazione fiscale è vincolante per l’estensore quale base per determinare l’importo dell’imposta. È fatto salvo l’esito di un controllo ufficiale.
- RS 235.1
- Introdotto dall’all. 1 n. II 52 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Art. 22Esigibilità dell’imposta
1 L’imposta è esigibile nel momento in cui sorge il credito fiscale.
2 Per le dichiarazioni fiscali periodiche il termine di pagamento decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno dell’esigibilità. Il Consiglio federale fissa gli altri termini di pagamento.
3 In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze ne fissa l’aliquota.
Art. 23Garanzia dell’imposta
1 La Direzione generale delle dogane può esigere una garanzia:
- a.
se la persona soggetta all’imposta è in ritardo con il pagamento o
- b.
se il diritto all’imposta appare compromesso per altri motivi.
2 La decisione concernente la prestazione di garanzie è immediatamente esecutoria. Essa è parificata a un decreto di sequestro a tenore dell’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 18891 sull’esecuzione e sul fallimento; l’opposizione al decreto di sequestro è esclusa.
- RS 281.1
Art. 24Riscossione posticipata e restituzione dell’imposta
1 Se, per errore, nonostante la dichiarazione fiscale, un’imposta dovuta non è stata fissata o è stato fissato un importo troppo basso oppure è stato fissato un importo troppo alto per la restituzione, l’autorità fiscale riscuote posticipatamente l’importo mancante entro un anno a decorrere dalla notificazione della decisione.
2 Se, entro il termine di un anno, un controllo ufficiale dell’imposizione rivela che un’imposta è stata riscossa a torto, l’importo pagato in eccedenza viene restituito d’ufficio.
Art. 25Prescrizione del credito fiscale
1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni dalla scadenza dell’anno civile in cui è sorto.
2 La prescrizione è interrotta:
- a.
se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona soggetta all’imposta;
- b.
da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona soggetta all’imposta.
3 Dopo ogni interruzione, l’intero termine di prescrizione ricomincia a decorrere.
4 Il credito fiscale si estingue in ogni caso 15 anni dopo la fine dell’anno civile in cui è sorto.
Art. 26Condono dell’imposta
1 L’imposta può essere condonata integralmente o parzialmente alla persona soggetta all’imposta:
- a.
se la merce è andata persa per caso o per motivi di forza maggiore;
- b.
se, in altri casi, a causa di circostanze straordinarie e indipendenti dalla determinazione dei tributi, la riscossione costituisce un rigore particolare.
2 L’autorità fiscale decide in merito al condono dell’imposta.
Sezione 6 Depositi autorizzati
Art. 27Fabbricazione, estrazione, deposito
La fabbricazione e l’estrazione di prodotti subordinati alla presente legge nonché il deposito di merci non imponibili devono avvenire in un deposito autorizzato.
1 Possono essere riconosciuti come depositi autorizzati:
- a.
le raffinerie di olio di petrolio;
- b.
gli altri stabilimenti in cui sono estratti o fabbricati prodotti soggetti alla presente legge;
- c.
2 Non sono rilasciate autorizzazioni alle persone che depositano merci destinate unicamente all’uso proprio.
3 Il Consiglio federale fissa le condizioni per l’attrezzatura e l’esercizio dei depositi autorizzati; l’autorità fiscale rilascia l’autorizzazione.
4 L’autorizzazione è revocata:
- a.
se le condizioni per il rilascio non sono più adempite o
- b.
se il depositario autorizzato non osserva gli impegni derivanti dalla presente legge.
5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni speciali per le merci oggetto di scorte obbligatorie.
I depositi autorizzati possono essere subordinati alla sorveglianza dell’autorità fiscale.
Art. 30Prestazione di garanzie
I depositari autorizzati prestano una garanzia adeguata per l’imposta e gli altri tributi. Per la prestazione di garanzie non sono riscosse tasse né sono pagati interessi.
Art. 31Contabilità merci e obbligo d’annuncio
1 Per ogni genere di merce i depositari autorizzati devono registrare le scorte, le entrate e uscite, la produzione, l’uso proprio e le perdite. Essi fanno periodicamente rapporto all’autorità fiscale.
2 Sotto loro propria responsabilità, i depositari autorizzati possono incaricare una ditta depositaria di assumere impegni secondo il capoverso 1.
Art. 32Trasporto di merci non tassate
1 Per le merci importate, non tassate, trasportate dal confine sino a un deposito autorizzato, gli importatori assumono gli impegni risultanti dalla presente legge; essi prestano una garanzia per l’imposta e gli altri tributi.
2 Allorché agiscono in qualità di speditori, i depositari autorizzati assumono gli impegni derivanti dalla presente legge per il trasporto di merci, non tassate, tra depositi autorizzati o, trattandosi di merci destinate all’esportazione, dal deposito autorizzato sino al confine; essi prestano una garanzia per l’imposta e gli altri tributi.
3 La validità della garanzia si estingue:
- a.
quando la merce è giunta al deposito autorizzato e il suo arrivo è stato regolarmente contabilizzato o
- b.
quando l’esportazione della merce è stata attestata dalla dogana.
4 Il depositario autorizzato deve notificare all’autorità fiscale ogni spedizione di merci non tassate.
Sezione 7 Statistica
1 L’autorità fiscale allestisce una statistica sul movimento delle merci soggette alla presente legge.
2 I dati rilevati sono utilizzati ai fini dell’esecuzione della presente legge e per la stesura di statistiche. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Sezione 8 Rimedi giuridici
1 Contro le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane può essere fatta opposizione entro 30 giorni. Ne sono escluse le decisioni concernenti la prestazione di garanzie.
2 Le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo (art. 51 segg. della L del 20 dic. 19681 sulla procedura amministrativa) si applicano per analogia alla procedura d’opposizione.
- RS 172.021
Art. 35Ricorso alle direzioni di circondario e alla Direzione generale delle dogane
1 Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate:
- a.
in caso di imposizione definitiva all’importazione e all’esportazione, entro 60 giorni con ricorso alla direzione di circondario;
- b.
negli altri casi, entro 30 giorni con ricorso alla Direzione generale delle dogane.1
2 Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.2
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2008 579; FF 2006 3889).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 55 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
- Abrogato dall’all. n. 55 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Art. 37Ricorso contro le decisioni concernenti la prestazione di garanzie
2 Il ricorso contro le decisioni concernenti la prestazione di garanzie non ha effetto sospensivo.
- Abrogato dall’all. n. 55 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Sezione 9 Disposizioni penali
Art. 38Messa in pericolo o sottrazione dell’imposta
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, sottrae o compromette l’imposta o procura o cerca di procurare un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito con la multa sino al quintuplo dell’imposta sottratta o compromessa o dell’indebito profitto. È fatta salva l’applicazione degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo.
2 In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni.2 Sono reputate circostanze aggravanti:
- a.
il fatto di reclutare più persone per commettere un’infrazione;
- b.
il fatto di commettere infrazioni per mestiere o abitualmente.
3 Se non può essere accertato esattamente, l’importo dell’imposta sottratto o compromesso è stimato dall’autorità fiscale.
4 Se un atto costituisce in pari tempo una messa in pericolo o sottrazione dell’imposta e un’infrazione ad altri disposti federali concernenti tributi, che l’UDSC è tenuto a perseguire, si applica la pena corrispondente all’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.3
- RS 313.0
- Nuovo testo del per. giusta il n. I 8 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).
- Nuovo testo giusta il n. I 22 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
Art. 39Ricettazione fiscale
Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, spaccia o aiuta a spacciare merci di cui sa o deve supporre che sono state sottratte all’imposta alla quale sono assoggettate, è punito secondo la pena applicabile all’autore dell’infrazione.
Art. 40Violazione dell’obbligo di registrazione e di annuncio
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette le registrazioni prescritte nell’articolo 31 o le effettua solo in modo lacunoso oppure omette totalmente o parzialmente di fare periodicamente rapporto all’autorità fiscale, è punito con la multa sino a 10 000 franchi.
Art. 41Inosservanza di prescrizioni d’ordine1
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una prescrizione della presente legge o di un disposto esecutivo, un’istruzione emanata in virtù di tali prescrizioni o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa sino a 5000 franchi.
- Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2008 579; FF 2006 3889).
Art. 42Relazione con la legge federale sul diritto penale amministrativo
1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo.
2 L’autorità competente per perseguire e giudicare è l’UDSC.2
- RS 313.0
- Nuovo testo giusta il n. I 22 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
- Abrogato dall’all. n. 9 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).
Sezione 10 Disposizioni transitorie
Art. 44Merci importate in franchigia di dazio
Chiunque cede o utilizza a posteriori, a fini soggetti all’imposta, merci importate in franchigia di dazio prima dell’entrata in vigore della presente legge, deve pagare l’imposta.
Art. 45Merci importate a un dazio di favore
Chiunque cede o utilizza a fini soggetti a un’imposta più elevata merci che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono state sdoganate a un’aliquota di favore in virtù del loro impiego, deve pagare la differenza tra l’imposta e i dazi pagati.
Art. 46Merci all’interno e all’esterno di depositi autorizzati
1 Chiunque deposita al di fuori di depositi autorizzati merci che erano state depositate non sdoganate prima dell’entrata in vigore della presente legge deve pagare l’imposta il giorno dell’entrata in vigore della stessa.
2 I dazi di cui è comprovato il pagamento prima dell’entrata in vigore della presente legge per merci trovantisi in un deposito autorizzato il giorno dell’entrata in vigore della legge stessa sono restituiti su richiesta; la richiesta va indirizzata all’autorità fiscale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 47Olio da riscaldamento
1 Chiunque possiede merci che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono state sdoganate come olio da riscaldamento da usare in quanto tale e non sono state né colorate né marcate conformemente alle prescrizioni, deve pagare la differenza tra i dazi pagati e l’imposta gravante l’olio Diesel il giorno dell’entrata in vigore della presente legge, tranne per gli oli da riscaldamento medi e pesanti.
2 I consumatori di olio da riscaldamento non soggetti alla tassa reversale in virtù del diritto doganale sono esonerati dagli obblighi di cui al capoverso 1; per gli stessi rimangono applicabili le disposizioni del diritto doganale.
3 L’autorità fiscale può rinunciare alla riscossione posticipata dell’imposta presso i consumatori soggetti alla tassa reversale in virtù del diritto doganale qualora essi si impegnino a utilizzare loro stessi la merce per il riscaldamento.
Le domande di restituzione per le merci assoggettate all’aliquota di favore e consumate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni della stessa.
Sezione 11 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19971
- DCF del 20 nov. 1996.
Allegati
- Tariffa d’imposta sugli oli minerali
- Tariffa d’imposta per il gas naturale, il gas liquido e il gas rinnovabile utilizzati come carburante
- Diritto vigente: modifica
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.