Législation

Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi)

RS 451.33In vigoreStato 01.12.202513 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), ordina:

Art. 1Inventario federale1

1

 L’Inventario federale delle paludi di importanza nazionale (Inventario delle paludi) comprende gli oggetti elencati nell’allegato. Detti oggetti soddisfano nel contempo l’esigenza di particolare bellezza di cui all’articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale2.

2

 La descrizione degli oggetti, pubblicata separatamente, è parte integrante della presente ordinanza.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5325).
  2. RS 101

Art. 2Pubblicazione1

1

 La descrizione degli oggetti è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c della L del 18 giu. 20042 sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile in forma elettronica3.

2

 L’Inventario delle paludi può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e presso i servizi cantonali competenti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5325).
  2. RS 170.512
  3. www.bafu.admin.ch > Temi > Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Misure > Infrastruttura ecologica > Biotopi d’importanza nazionale > Paludi

Art. 3Delimitazione degli oggetti

1

 I Cantoni stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti e delimitano zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico. Sentono dapprima i proprietari fondiari e i gestori, quali agricoltori e selvicoltori, nonché i titolari di concessioni e autorizzazioni per costruzioni ed impianti.

2

 Nell’ambito di concezioni e piani settoriali della Confederazione che si riferiscono a costruzioni ed impianti, i Cantoni sentono anche i servizi federali competenti.

3

 Se non sono stati ancora definiti i tracciati di confine, l’autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l’accertamento dell’appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che tale accertamento ha un interesse degno di protezione.

Art. 4Finalità della protezione

Gli oggetti devono essere conservati intatti; nelle zone paludose in cattivo stato la rigenerazione deve essere incoraggiata se ritenuta razionale. In detta finalità rientrano la conservazione e l’incremento della flora e della fauna indigene nonché gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e la conservazione delle particolarità geomorfologiche.

Art. 5Provvedimenti di protezione e di manutenzione

1

 I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti, rivolgendo attenzione particolare alla conservazione e all’incremento di un’utilizzazione agricola adatta.

2

 I Cantoni vigilano in particolare affinché:

  1. a.

    i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza;

  2. b.

    siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare prosciugamenti, l’aratura del suolo paludoso e l’apporto di sostanze o preparati ai sensi dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sui biocidi; fanno eccezione, fatte salve le lettere d ed e, unicamente le costruzioni, gli impianti e le modificazioni del terreno destinati a preservare la finalità della protezione;

  3. c.

    la manutenzione e la riattazione di costruzioni ed impianti edificati lecitamente non compromettano ulteriormente la finalità della protezione;

  4. d.

    l’edificazione, la manutenzione e la riattazione di costruzioni e impianti destinati a mantenere l’attuale utilizzazione agricola e qualsiasi modificazione del terreno siano autorizzate soltanto se non contrastano con la finalità della protezione;

  5. e.

    provvedimenti direttamente legati all’ubicazione presi per far fronte a catastrofi naturali vengano eseguiti nel pieno rispetto della natura ed esclusivamente per proteggere gli esseri umani; sono vietati i provvedimenti per proteggere costruzioni ed impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 in zone delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose;

  6. f.

    siano demoliti le costruzioni e gli impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 e rimosso il terreno modificato dopo tale data, a spese di chi li ha eseguiti e causati, qualora dette opere o modifiche siano in contrasto con la finalità della protezione e non siano state autorizzate con decisione passata in giudicato in base a zone di utilizzazione conformi alla legge federale del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio; ove non fosse possibile ripristinare lo stato originario del 1° giugno 1983 o il ripristino non sia proporzionato alla finalità della protezione occorrerà provvedere ad una sostituzione o ad una compensazione confacente;

  7. g.

    sia mantenuto, e all’occorrenza migliorato, il regime idrico locale ove favorisse la rigenerazione della palude;

  8. h.

    le gestione forestale corrisponde alla finalità della protezione;

  9. i.

    venga eliminata la sterpaglia in ogni occasione che si presenti e conservate le caratteristiche della vegetazione acquitrinosa;

  10. k.

    i fossati siano mantenuti correttamente e con particolare attenzione, sempre che compatibili con la finalità della protezione;

  11. l.

    le torbiere siano protette da danni duraturi causati da pascoli non adatti e da calpestamenti;

  12. m.

    l’esercizio a fini turistici e ricreativi corrisponda alla finalità della protezione.

3

 Costruzioni, impianti e modificazioni del terreno sono ammissibili nelle zone cuscinetto sempre che non ne sia pregiudicata la finalità dalla protezione.

  1. RS 813.11
  2. RS 813.12
  3. RS 700

Art. 6Termini

1

 I provvedimenti di cui all’articolo 3 capoverso 1 e all’articolo 5 devono essere presi entro tre anni.

2

 Ai Cantoni a debole e media capacità finanziaria, per i quali la protezione delle paludi costituisce un onere considerevole, sarà concesso un termine di sei anni al massimo qualora si tratti di oggetti la cui conservazione non sia minacciata. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni1 designa questi Cantoni.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Art. 7Protezione cautelare

Le costruzioni, gli impianti e le modificazioni del terreno come anche modificazioni notevoli dell’utilizzazione del suolo sono vietati fintanto che i Cantoni non avranno adottato provvedimenti di protezione e di manutenzione. I Cantoni possono autorizzare deroghe se compatibili con l’articolo 5.

Art. 8Rimozione dei danni

I Cantoni provvedono affinché in ogni occasione che si presenti siano rimossi per quanto possibile i danni esistenti agli oggetti.

Art. 9Obblighi della Confederazione

1

 Nell’ambito della loro attività, le autorità, i servizi, gli istituti e gli stabilimenti federali sono tenuti a conservare intatti gli oggetti.

2

 Essi adottano i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7 e 8 nell’ambito delle loro competenze in virtù della pertinente legislazione federale speciale.

Art. 10Resoconto

I Cantoni, fintanto che non avranno adottato i provvedimenti necessari secondo l’articolo 3 capoverso 1 e l’articolo 5, devono presentare un rapporto alla fine di ogni anno all’UFAM1 federale sulla situazione della protezione delle paludi nel loro territorio.

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5325).

Art. 11Prestazioni della Confederazione

1

 La Confederazione consiglia e appoggia i Cantoni nell’adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

2

 Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 16 gennaio 19911 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).2

3

 Se oggetti di cui alla presente ordinanza comprendono superfici che danno diritto a pagamenti diretti secondo gli articoli 55–62 dell’ordinanza del 23 ottobre 20133 sui pagamenti diretti, per tali superfici non sono versate indennità per la protezione e la manutenzione secondo gli articoli 18 e 19 OPN ma contributi secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti.4

  1. RS 451.1
  2. Nuovo testo giusta l’art. 18 n. 1 dell’O del 13 gen. 2010 sui prati secchi, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 283).
  3. RS 910.13
  4. Introdotto dall’art. 18 n. 1 dell’O del 13 gen. 2010 sui prati secchi (RU 2010 283). Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 4 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

Art. 121

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2004, con effetto dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1799).

Art. 13Entrata in vigore

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1994, eccettuato l’articolo 5 capoverso 2 lettera f.

2

 L’articolo 5 capoverso 2 lettera f entra in vigore simultaneamente alla modificazione della LPN1, proposta con messaggio del 26 giugno 19912.

  1. In vigore dal 1° feb. 1996.
  2. FF 1991 III 897

Allegati

  • Elenco delle paludi di importanza nazionale

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.12.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).