Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l’importo dei contributi.
Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative.

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3–5, 70b capoverso 3, 71 capoverso 2, 72 capoverso 2, 73 capoverso 2, 75 capoverso 2, 76 capoverso 3, 77 capoverso 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), ordina:
La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l’importo dei contributi.
Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative.
I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:
contributi per il paesaggio rurale:
contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio,
contributo di declività,
contributo per le zone in forte pendenza,
contributo di declività per i vigneti,
contributo di alpeggio,
contributo d’estivazione;
contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento:
contributo di base,
contributo per le difficoltà di produzione,
contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni;
contributo per la biodiversità;
...
contributi per i sistemi di produzione:
contributo per l’agricoltura biologica,
contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari,
contributo per la biodiversità funzionale,
contributi per il miglioramento della fertilità del suolo,
contributo per l’impiego efficiente dell’azoto in campicoltura,
contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita,
contributi per il benessere degli animali,
contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche;
contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio;
...
contributo di transizione.
Il gestore di un’azienda ha diritto ai contributi se:
è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera;
prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione non ha ancora compiuto i 65 anni;
adempie le esigenze relative alla formazione di cui all’articolo 4.
Hanno diritto ai contributi le persone fisiche e le società di persone che gestiscono in proprio l’azienda di una società anonima (SA), di una società a garanzia limitata (Sagl) o di una società in accomandita per azioni (SA in accomandita) con sede in Svizzera, se:
nella SA o SA in accomandita possiedono, mediante azioni nominative, una partecipazione diretta di almeno due terzi del capitale azionario o del capitale sociale e dei diritti di voto;
nella Sagl possiedono una partecipazione diretta di almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto;
il valore contabile della sostanza dell’affittuario corrisponde almeno a due terzi degli attivi e, se la SA o la Sagl è proprietaria, il valore contabile dell’azienda o delle aziende corrisponde almeno a due terzi degli attivi della SA o della Sagl.
Non ha diritto ai contributi una persona fisica o una società di persone che ha preso in affitto l’azienda da una persona giuridica, e:
è attiva con funzioni dirigenziali per la persona giuridica; o
possiede una partecipazione di più di un quarto del capitale azionario, sociale o di base o dei diritti di voto della persona giuridica.1
Hanno diritto al contributo per la biodiversità e al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell’azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.2
Il gestore deve aver seguito una delle seguenti formazioni:
formazione professionale di base «campo professionale agricoltura e relative professioni» con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr) o un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr;
contadina con attestato professionale secondo l’articolo 43 LFPr;
formazione superiore nelle professioni di cui alla lettera a o b.
È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a un’altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr, completata da:
una formazione continua agricola conclusa, disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l’organizzazione determinante del mondo del lavoro; o
un’attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come gestore, cogestore o impiegato in un’azienda agricola.
I gestori di aziende nella regione di montagna la cui gestione richiede meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola (OTerm) non sono tenuti ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1.
Se, al raggiungimento del limite d’età del gestore precedente secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b, il coniuge riprende l’azienda, esso non è tenuto ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1 se prima della ripresa ha collaborato nell’azienda per almeno dieci anni.3
L’erede o la comunione ereditaria non sottostà all’obbligo di soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1 per tre anni al massimo dopo la morte del gestore precedente avente diritto ai contributi.4
Un membro della comunione ereditaria deve avere domicilio civile in Svizzera e il 1° gennaio dell’anno di contribuzione non deve avere ancora compiuto i 65 anni. La comunità ereditaria è tenuta a notificare tale persona all’autorità responsabile secondo l’articolo 98 capoverso 2.5
I pagamenti diretti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell’azienda è di almeno 0,20 USM.
I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda sono svolti con manodopera propria dell’azienda.
Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 20131.
I pagamenti diretti sono versati soltanto se l’effettivo di animali dell’azienda non supera i limiti dell’ordinanza del 23 ottobre 20131 sugli effettivi massimi.
Nel caso di società di persone, i pagamenti diretti di un’azienda sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione ha compiuto i 65 anni.
Persone fisiche e giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni hanno diritto ai contributi in qualità di gestori di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari se:
gestiscono l’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari per proprio conto e a proprio rischio e pericolo; e
hanno domicilio civile o sede in Svizzera.
I Cantoni non hanno diritto ai contributi.
Le condizioni di cui agli articoli 3–9 non sono applicabili.
I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12–25 sono adempiute in tutta l’azienda.
Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali determinanti per la produzione agricola devono essere rispettate.
I cicli delle sostanze nutritive devono essere possibilmente chiusi. Dal bilancio delle sostanze nutritive non devono risultare eccedenze nell’apporto di fosforo e azoto. Le esigenze relative all’allestimento del bilancio delle sostanze nutritive sono fissate nell’allegato 1 numero 2.1.
La quantità di fosforo e azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale.
Allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle, almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo secondo l’allegato 1 numero 2.2.
La quota di superfici per la promozione della biodiversità deve ammontare almeno al 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento della rimanente superficie agricola utile. La presente disposizione si applica soltanto per le superfici in Svizzera.
Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k e n, 71b nonché 78 e all’allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:1
si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un’unità di produzione; e
sono di proprietà del gestore o da lui affittate.
Per albero secondo il capoverso 2 viene computata un’ara. Per ogni particella gestita, possono essere computati al massimo 100 alberi per ettaro. Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando degli alberi. 2
Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettera b è computabile il 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne.3
Le superfici in progetti di cui all’articolo 78 sono computabili se promuovono spazi vitali naturali ecologicamente pregiati e non sono superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1.4
Le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 14 capoverso 1 devono annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone. La presente disposizione si applica solo per le superfici all’interno del Paese.3
Come superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva sono computabili le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere h–k, p sulla superficie coltiva aperta e q nonché all’articolo 71b capoverso 1 lettera a, che adempiono le condizioni di cui all’articolo 14 capoverso 2 lettere a e b.4
Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 può essere adempiuta tramite il computo dei cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q); soltanto questa superficie è computabile per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 14 capoverso 1.
Devono essere rispettate le prescrizioni sulla gestione di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), a condizione che le superfici siano state delimitate in maniera vincolante per il gestore.
Le superfici sono delimitate in maniera vincolante se:
esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione tra il servizio cantonale specializzato e il gestore; o
esiste una decisione passata in giudicato; o
sono delimitate su un piano di utilizzazione definitivo.
Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire parassiti e malattie e da evitare l’erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l’infiltrazione e il ruscellamento di concimi e prodotti fitosanitari.
Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno quattro colture diverse all’anno. L’allegato 1 numero 4.1 stabilisce a quali condizioni una coltura è computata. Per le colture principali va rispettata una quota massima rispetto alla superficie coltiva di cui all’allegato 1 numero 4.2.
Nel caso di aziende che rispettano le pause colturali di cui all’allegato 1 numero 4.3 non si applica l’esigenza di cui al capoverso 2.
La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare l’erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo. Le esigenze sono fissate nell’allegato 1 numero 5.
Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare, nell’anno in corso, una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali su ogni particella con colture raccolte prima del 31 agosto.1
…2
Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell’ordinanza del 22 settembre 19973 sull’agricoltura biologica, per la prova di un’adeguata protezione del suolo si applicano le esigenze dell’organizzazione nazionale specializzata di cui all’articolo 20 capoverso 2.
Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall’invasione delle malerbe, la priorità va data all’applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici.
Nell’applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi ufficiali di previsione e di allerta. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) pubblica le soglie nocive per gli organismi nocivi2.
Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell’ordinanza del 12 maggio 20103 sui prodotti fitosanitari (OPF).
I prodotti fitosanitari che contengono principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali o sotterranee in linea di principio non possono essere applicati. I principi attivi sono fissati nell’allegato 1 numero 6.1.
Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 4 le indicazioni menzionate nell’allegato 1 numero 6.1.2 per le quali non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio e per le quali gli agenti patogeni sono regolarmente presenti nella maggior parte delle regioni della Svizzera e causano danni. L’UFAG aggiorna l’allegato 1 numero 6.1.2.
Le prescrizioni di applicazione di prodotti fitosanitari si fondano sull’allegato 1 numeri 6.1a e 6.2. La priorità va data a prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili.
I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all’allegato 1 numero 6.3 per:
l’applicazione di prodotti fitosanitari con principi attivi che non possono essere utilizzati secondo il capoverso 4 se non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio;
provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l’allegato 1 numero 6.2.
Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all’allegato 1 numeri 6.1, 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell’esperimento, al servizio cantonale preposto alla protezione dei vegetali.
Le esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme sono fissate nell’allegato 1 numero 7.
Le esigenze relative alle colture speciali sono fissate nell’allegato 1 numero 8.1.
L’UFAG può riconoscere esigenze equivalenti per l’adempimento della PER di organizzazioni nazionali specializzate e di organizzazioni incaricate dell’esecuzione secondo l’allegato 1 numero 8.2.1
Lungo corsi d’acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché superfici di inventari devono essere predisposte fasce tampone secondo l’allegato 1 numero 9.
Per l’adempimento della PER un’azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER.
Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale:
il bilancio di concimazione equilibrato secondo l’articolo 13;
la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 14;
le esigenze di cui agli articoli 16–18 congiuntamente;
la quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta di cui all’articolo 14a.
La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se:
i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo;
le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto;
le aziende hanno designato un organo di controllo comune;
nessuna delle aziende ha già concluso un’altra convenzione per la fornitura congiunta della PER.
Lo scambio di superfici è ammesso soltanto tra aziende che adempiono la PER.
Le colture secondarie con una superficie complessiva inferiore a 20 are per azienda non devono essere gestite secondo le norme della PER.
Le esigenze relative alle registrazioni sono fissate nell’allegato 1 numero 1.
Nell’ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un’evoluzione della PER, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 13–14a nonché 16–25 a condizione che le norme siano almeno equivalenti dal profilo ecologico e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.2
Le deroghe necessitano dell’autorizzazione dell’UFAG.
Le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell’ambiente.
Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.
Gli animali estivati devono essere sorvegliati. Il gestore garantisce che gli animali siano controllati almeno una volta alla settimana.
I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l’avanzamento del bosco o l’abbandono.
Le superfici di cui all’allegato 2 numero 1 devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.
Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.
Per il decespugliamento di superfici, con un’autorizzazione preliminare del Cantone è ammessa la pacciamatura. I Cantoni trasmettono le autorizzazioni all’UFAG per conoscenza.3
L’autorizzazione deve contenere i seguenti oneri:
l’intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto;
dopo l’intervento risulta danneggiato al massimo il 10 per cento della superficie del suolo lavorata;
dopo l’intervento la superficie presenta un mosaico di pascoli aperti e arbusti fermo restando che questi ultimi devono essere lasciati su almeno 1 ara su 10.4
In casi motivati il Cantone può derogare agli oneri.5
La pacciamatura di cui al capoverso 5 è ammessa sulla stessa superficie al massimo per due anni consecutivi. Successivamente va garantita una gestione sostenibile attraverso un uso adeguato dei pascoli. La pacciamatura può essere effettuata nuovamente al più presto dopo otto anni.6
La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un’utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati concimi prodotti sull’alpe. Il servizio cantonale competente può autorizzare l’apporto di concimi non prodotti sull’alpe.
Lo spandimento di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull’alpe è vietato.
Per spandimento di concimi aziendali prodotti sull’alpe si intende anche lo spandimento di una quota di tali concimi su pascoli d’estivazione e pascoli comunitari confinanti, se gli animali rientrano regolarmente all’azienda principale.
Per ogni apporto di concime devono essere annotati in un registro la data dell’apporto, nonché tipo, quantità e origine dei concimi.
Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico si applica l’allegato 2.6 numero 3.2.3 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per carico normale (CN) e periodo d’estivazione.
La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull’alpe.
Per ogni apporto di foraggio devono essere annotati in un registro la data dell’apporto, nonché tipo, quantità e origine del foraggio.
Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), veratro comune, erba di S. Giacomo e senecione alpino; in particolare se ne deve impedire la diffusione.
Possono essere impiegati erbicidi per il trattamento pianta per pianta, per quanto il loro utilizzo non sia vietato o limitato. Possono essere impiegati per il trattamento su tutta la superficie soltanto con l’autorizzazione del competente servizio cantonale specializzato e nel quadro di un piano di risanamento.
Se un eventuale piano di gestione secondo l’allegato 2 numero 2 contiene esigenze e indicazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli articoli 26–32, esse sono determinanti.
In caso di utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva, il Cantone prescrive misure per un piano di pascolo vincolante.
Qualora siano constatati danni ecologici o una gestione inadeguata, il Cantone emana oneri per l’uso dei pascoli, la concimazione e l’apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti.
Se gli oneri di cui al capoverso 1 o 2 non producono l’effetto auspicato, il Cantone esige un piano di gestione secondo l’allegato 2 numero 2.
Le piccole strutture all’interno di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–c, e–k, n, p e q danno diritto a contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di strame, ceppaie, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e superfici prive di vegetazione.3
…4
Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), su prati sfruttati in modo poco intensivo (art. 55 cpv. 1 lett. b) e su prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) danno diritto a contributi fino a concorrenza del 20 per cento al massimo della superficie del prato.5
Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN6 stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto al contributo per la biodiversità (art. 55), al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 78 e 79) nonché al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50).7
Le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all’articolo 17 capoverso 2 OTerm danno diritto soltanto al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50) e al contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni (art. 53).
Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto al contributo per la biodiversità e al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio.8
Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa non coltivata per l’uso delle fibre o dei semi o serre con fondamenta fisse.9
Per il calcolo dell’effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per il calcolo del numero di vacche macellate e dei rispettivi parti ai sensi dell’articolo 77 è determinante il periodo di calcolo dei tre anni civili precedenti l’anno di contribuzione.1
Per il calcolo del carico di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:
per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali delle specie equina, ovina e caprina: l’anno di contribuzione fino al 31 ottobre;
per lama e alpaca: l’anno di contribuzione.2
L’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina, nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.3
L’effettivo degli altri animali da reddito deve essere indicato dal gestore all’atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.
Per il calcolo dell’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.1
Per il calcolo dell’effettivo di altri animali da reddito è determinante il numero degli animali da reddito tenuti mediamente nel periodo di calcolo.
Gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo trasferiti per l’estivazione in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera o in aziende d’estivazione gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane, sono computati sull’effettivo dell’azienda. Sono computabili 180 giorni al massimo.
Se il gestore modifica in maniera sostanziale l’effettivo entro il 1° maggio dell’anno di contribuzione, il Cantone aumenta o riduce l’effettivo di cui ai capoversi 1 e 2 in modo che corrisponda all’effettivo realmente detenuto nell’anno di contribuzione. Vi è una modifica sostanziale se, all’interno di una categoria, l’effettivo è inserito, escluso oppure aumentato o ridotto di più del 50 per cento.
L’effettivo di animali per i contributi di alpeggio è calcolato in carichi normali secondo l’articolo 39 capoversi 2 e 3 per gli animali trasferiti dall’azienda in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
L’effettivo di animali per il carico di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari in Svizzera è calcolato in carichi normali secondo l’articolo 39 capoversi 2 e 3.
Le vacche macellate e i rispettivi parti ai sensi dell’articolo 77 sono computati sull’azienda in cui queste hanno partorito l’ultima volta prima della macellazione. Se l’ultimo parto è avvenuto in un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull’azienda in cui era presente prima dell’ultimo parto.3
Il decesso di una vacca è contato come macellazione. Un vitello nato morto è contato come parto, tranne nel caso in cui il vitello nato morto è l’ultimo parto prima della macellazione.4
Per superficie di pascolo netta si intende la superficie ricoperta di piante foraggere di cui all’articolo 24 OTerm1 dedotte le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo di cui all’allegato 2 numero 1.
Il gestore deve riportare su una carta le superfici pascolative e le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo.
Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a un’utilizzazione sostenibile. Il carico usuale è indicato in carichi normali.
Un carico normale (CN) corrisponde all’estivazione di un’unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.
L’estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.
Il carico usuale determinato in virtù dell’ordinanza del 29 marzo 20001 sui contributi d’estivazione vale finché non è effettuato un adeguamento secondo l’articolo 41.
Nel caso di aziende d’estivazione o con pascoli comunitari che avviano l’attività d’estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale sulla base dell’effettivo realmente estivato. Dopo tre anni determina definitivamente il carico usuale tenendo conto del carico medio durante i tre anni corrispondenti e dell’esigenza relativa a un’utilizzazione sostenibile.
Il Cantone determina il carico usuale per ogni azienda d’estivazione o con pascoli comunitari per:
gli ovini, eccetto le pecore munte, a seconda del sistema di pascolo;
gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi.
…1
Nella determinazione del carico usuale per gli ovini, eccetto le pecore munte, non può essere superata la densità per ettaro di superficie netta di pascolo di cui all’allegato 2 numero 3.
Se esiste un piano di gestione, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sui dati sulla densità di animali in esso contenuti. Vanno rispettati i limiti di cui al capoverso 3.
Il Cantone adegua il carico usuale di un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari se:
il richiedente presenta un piano di gestione che giustifica una densità superiore di animali;
è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali;
lo esigono mutazioni di superfici.
Esso riduce il carico usuale tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, in particolare del servizio della protezione della natura, se:
il carico nel quadro del carico usuale ha provocato danni ecologici;
gli oneri cantonali non hanno permesso di risanare i danni ecologici;
la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta, in particolare in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco.
Esso determina il nuovo carico usuale se per oltre tre anni consecutivi il carico è inferiore al 75 per cento del carico usuale stabilito. A tal fine tiene conto dell’effettivo medio degli ultimi tre anni e dell’esigenza relativa a un’utilizzazione sostenibile.
Per il versamento dei contributi a partire dal 2024, esso adegua il carico usuale di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari con pecore, eccetto le pecore munte, se il carico medio negli anni di riferimento 2022 e 2023, calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2–3.4 dell’allegato dell’OTerm1, è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde:
per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico fino al 100 per cento del carico usuale: a questo carico, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2–3.4 dell’allegato dell’OTerm;
per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico superiore al 100 per cento del carico usuale: al carico usuale attuale moltiplicato per il carico medio negli anni di riferimento, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2–3.4 dell’allegato dell’OTerm, diviso per il carico medio negli anni di riferimento.2
In caso di aziende d’estivazione o con pascoli comunitari caricate prevalentemente con caprini, il Cantone, su richiesta, può incrementare il carico usuale in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 lettera b conformemente alla differenza del carico con caprini giovani e capretti. Per il calcolo si applica per analogia il capoverso 3bis.3
Se in un anno di riferimento il carico ha dovuto essere ridotto per cause di forza maggiore o della presenza di grandi predatori e se il gestore ha notificato gli eventi in virtù dell’articolo 106 capoverso 3, il Cantone corregge la determinazione di cui ai capoversi 3bis e 3ter in maniera corrispondente.4
Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro l’adeguamento del carico usuale ed esigere un riesame della decisione sulla base di un piano di gestione. Deve presentare il piano entro un anno.
Il contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio è graduato in funzione della zona ed è versato per ettaro.
Non vengono versati contributi per superfici nella zona di pianura, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.
Le superfici devono essere utilizzate in modo tale che non si verifichi un avanzamento del bosco.
Il contributo di declività è versato per ettaro per superfici con le seguenti caratteristiche:
declività del 18–35 per cento;
declività superiore al 35–50 per cento.
declività superiore al 50 per cento.
Non vengono versati contributi per pascoli perenni, vigneti, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.
Vengono versati contributi soltanto se la superficie in zone declive misura almeno 50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un’azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.
I Cantoni calcolano le superfici delle aziende in zone declive sulla base di una raccolta elettronica di dati. L’UFAG appronta la raccolta di dati e la aggiorna periodicamente.
I Cantoni allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero di particella, nome di particella o unità di gestione, le dimensioni della superficie per la quale possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano.
Il contributo per le zone in forte pendenza è versato per ettaro per superfici che danno diritto ai contributi secondo l’articolo 43 capoverso 1 lettera b o c.
È versato soltanto se la quota di tali superfici rispetto alla superficie agricola utile che dà diritto ai contributi dell’azienda ammonta almeno al 30 per cento.
Il contributo di declività per i vigneti è versato per:
vigneti in zone declive con una declività compresa tra il 30 e il 50 per cento;
vigneti in zone declive con una declività superiore al 50 per cento;
vigneti in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al 30 per cento.
I criteri per la delimitazione delle zone terrazzate sono fissati nell’allegato 3.
Se viene versato un contributo di declività per vigneti in zone terrazzate, per tale superficie non è versato alcun contributo di declività per i vigneti in zone declive.
I contributi sono versati soltanto se il vigneto in zone declive misura almeno 10 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un’azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.
I Cantoni determinano le superfici in zone terrazzate di regioni viticole per le quali sono versati contributi.
Essi allestiscono elenchi secondo l’articolo 43 capoverso 5.
Il contributo di alpeggio è versato per CN per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
Il contributo d’estivazione è versato per l’estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
È stabilito per le seguenti categorie:
ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato, per CN;
ovini, eccetto le pecore munte, in caso di pascoli da rotazione, per CN;
ovini, eccetto le pecore munte, in caso di altri pascoli, per CN;
altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN;
…
…1
Per vacche da latte, pecore munte e capre munte, oltre al contributo di cui all’articolo 47 capoverso 2 lettera d, è versato un contributo supplementare per la produzione di latte.
Per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame, oltre al contributo di cui all’articolo 47, è versato un contributo supplementare per animali detenuti in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari.
Il contributo supplementare è versato per le seguenti categorie:
ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione;
pecore munte;
capre;
animali della specie bovina e bufali, fino a 365 giorni di età.
Il contributo supplementare è versato se:
vengono attuate misure di protezione di cui all’articolo 10quinquies dell’ordinanza del 29 febbraio 19882 sulla caccia;
viene rispettato un piano individuale di protezione del bestiame; e
tutti gli animali di una categoria di cui al capoverso 2 sono protetti secondo il piano di protezione del bestiame.
Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d’estivazione. Deve essere approvato dal Cantone. Quest’ultimo verifica l’osservanza del piano.
Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini sono fissate nell’allegato 2 numero 4.
Il contributo d’estivazione è versato sulla base del carico usuale stabilito (art. 39).
Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d’estivazione è adeguato come segue:
se il carico supera il carico usuale in CN del 10–15 per cento, ma almeno di 2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento;
se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di 2 CN, non è versato alcun contributo;
se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico.2
I contributi supplementari di cui agli articoli 47a e 47b sono stabiliti in base al carico effettivo in CN.3
Il contributo di base è versato per ettaro ed è graduato in funzione della superficie.
Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g è versato un contributo di base ridotto.
Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
Per le superfici permanentemente inerbite il contributo di base è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all’articolo 51. Se l’effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell’azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all’intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.
Sulle superfici permanentemente inerbite la densità minima di animali per ettaro è la seguente:
nella zona di pianura
1,0 UBGFG;
nella zona collinare
0,8 UBGFG;
nella zona di montagna I
0,7 UBGFG;
nella zona di montagna II
0,6 UBGFG;
nella zona di montagna III
0,5 UBGFG;
nella zona di montagna IV
0,4 UBGFG.
La densità minima di animali per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità ammonta al 30 per cento della densità minima di animali di cui al capoverso 1.
Il contributo per le difficoltà di produzione è versato per ettaro per superfici nella regione di montagna e collinare ed è graduato in funzione delle zone.1
Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
Per le superfici permanentemente inerbite il contributo per le difficoltà di produzione è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all’articolo 51. Se l’effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell’azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all’intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.
Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni è versato per ettaro.
Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
Per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare per le quali sono versati pagamenti diretti dell’Unione europea (UE), i contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento sono ridotti in maniera corrispondente.1
Ai fini del calcolo della deduzione sono determinanti i pagamenti diretti dell’UE versati per l’anno precedente.
Il contributo per la biodiversità è concesso per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:1
prati sfruttati in modo estensivo;
prati sfruttati in modo poco intensivo;
pascoli sfruttati in modo estensivo;
pascoli boschivi;
terreni da strame;
siepi, boschetti campestri e rivieraschi;
prati rivieraschi;
maggesi fioriti;
maggesi da rotazione;
fasce di colture estensive in campicoltura;
striscia su superficie coltiva;
…
…
vigneti con biodiversità naturale;
superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione;
...
cereali in file distanziate.
Il contributo per la biodiversità è concesso per albero da frutto ad alto fusto nei campi di proprietà o in affitto.2
Per le superfici di cui al capoverso 1 lettere a, b ed e i contributi sono graduati in funzione delle zone.
Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:
superfici di cui al capoverso 1 lettere h e i: zona di pianura e collinare;
superfici di cui al capoverso 1 lettera k: zona di pianura e collinare nonché zone di montagna I e II;
superfici di cui al capoverso 1 lettera o: regione d’estivazione e superfici d’estivazione nella regione di pianura e di montagna.
Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la qualità delle superfici per la promozione della biodiversità.
Non vengono versati contributi per le superfici sottoposte agli oneri di protezione della natura di cui agli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN3 e per le quali non è stata conclusa una convenzione con i gestori o i proprietari fondiari concernente l’adeguato indennizzo di tali oneri.
Non vengono versati contributi per superfici utilizzate come zone di manovra per la gestione di superfici limitrofe.
Se su una superficie di cui al capoverso 1 lettera a si trovano alberi che sono concimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un’ara per albero concimato. Fanno eccezione gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi di al massimo dieci anni attorno ai quali è consentito concimare con letame o compost.4
I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono limitati in base al carico effettivo.5
Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–k e q nonché per gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I.
Se sono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–f, n e o nonché per gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo II in via suppletiva ai contributi del livello qualitativo I.
…2
Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:
…
maggesi da rotazione: per almeno un anno;
maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva: per almeno due anni;
cereali in file distanziate: dalla semina al raccolto;
tutte le altre superfici: per almeno otto anni.
Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis per la seguente durata:
alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I: per almeno un anno;
alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II: per almeno otto anni.
I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo meglio la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse.
Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 lettera d e per gli alberi di cui al capoverso 1bis lettera b, sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II con il periodo obbligatorio del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’articolo 78.2
Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all’allegato 4.
Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d’estivazione è ammessa una concimazione conformemente all’allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate.1
Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione.
Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:
trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari;
trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d’utilizzazione vigenti;
trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale conformemente all’allegato 4 numero 14.1.4;
trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi conformemente all’allegato 1 numero 8.1.2 lettera b;
trattamenti fitosanitari dei cereali in file distanziate conformemente all’allegato 4 numero 17.2
La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale.3
Si possono predisporre piccole strutture se indicate per motivi legati alla protezione della natura o nell’ambito di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all’articolo 79.4
Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione secondo le prescrizioni di cui all’articolo 29 capoversi 4–8.5
…6
Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione o il pascolo.9
Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità di cui all’allegato 4a lettera B.
L’UFAG iscrive le miscele di sementi adatte per superfici per la promozione della biodiversità nell’allegato 4a lettera B. A tal fine considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell’allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri si basa sugli obiettivi e sul campo di applicazione della miscela di sementi.
Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall’UFAG al 1° gennaio2.
L’UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l’utilizzo in singole aziende agricole, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell’avvicendamento delle colture.
Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–e, g ed o, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici permanentemente inerbite esistenti da tempo.
Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–f, n e o nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a presentano qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all’articolo 58 e all’allegato 4.1
Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN2, si può presumere che siano presenti qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità.3
Dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità floristica e delle strutture favorevoli alla biodiversità.4
I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità floristica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l’UFAG, dopo aver sentito l’UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità floristica nella regione d’estivazione.5
Per le superfici falciate più di una volta l’anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità floristica.6
Non è ammesso l’utilizzo di falciacondizionatrici.
Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere n e o, per la stessa superficie o per lo stesso albero sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.7
Quale contributo per forme di produzione aziendali globali è versato il contributo per l’agricoltura biologica.
Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:
i seguenti contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari:
contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura,
contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche,
contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni,
contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica,
contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali;
il contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili;
i seguenti contributi per il miglioramento della fertilità del suolo:
contributo per una copertura adeguata del suolo,
contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva;
il contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l’impiego efficiente dell’azoto in campicoltura;
il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita.
Quali contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati:
i seguenti contributi per il benessere degli animali:
contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA),
contributo per l’uscita regolare all’aperto (contributo URA),
contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo per le categorie animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo);
il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche.
Il contributo per l’agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione:
colture speciali;
superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali;
altra superficie che dà diritto ai contributi.
Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6–16h e 39–39h dell’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica.
Un gestore che abbandona l’agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l’agricoltura biologica soltanto due anni dopo l’abbandono.
Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture:
colza, patate, ortaggi coltivati in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero;
frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l’estrazione di granelli, fagioli e vecce per l’estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l’estrazione di granelli, fagioli e vecce per l’estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella.
Non è versato alcun contributo per:
mais;
cereali insilati;
colture speciali;
superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55;
colture per le quali ai sensi dell’articolo 18 capoversi 1–5 non possono essere impiegati insetticidi e fungicidi.
La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire rinunciando all’impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF1 ad azione:
fitoregolatrice;
fungicida;
stimolante delle difese naturali;
insetticida.
In deroga al capoverso 3 sono consentiti:
l’impiego di sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF con tipo di azione «sostanza a basso rischio»;
la concia delle sementi;
nella coltivazione di colza: l’impiego di insetticidi a base di caolino nella lotta al meligete;
nella coltivazione di patate: l’impiego di fungicidi;
nella coltivazione di tuberi-seme di patata: l’impiego di olio di paraffina.
L’esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per ogni coltura principale sull’insieme dell’azienda.
Per il frumento da foraggio il contributo è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell’elenco delle varietà di frumento da foraggio raccomandate2 di Agroscope e swiss granum.
I cereali per la produzione di sementi autorizzati secondo le disposizioni d’esecuzione concernenti l’ordinanza del 7 dicembre 19983 sul materiale di moltiplicazione possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 3. I gestori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture principali interessate.
Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche per la coltivazione in pieno campo di ortaggi annuali e la coltivazione di bacche annuali è versato per ettaro.
Non è versato alcun contributo per ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione.
La coltivazione deve avvenire rinunciando all’impiego di insetticidi e acaricidi che contengono le sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF1 ad azione insetticida e acaricida.
L’esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per un anno per ogni superficie.
Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:
in frutticoltura per i frutteti di cui all’articolo 22 capoverso 2 OTerm1;
in viticoltura;
nella coltivazione di bacche.
La coltivazione deve avvenire rinunciando all’impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l’impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica.
L’impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:
in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg;
nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg.
Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.
Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni»3:
nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»;
in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»;
nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».
Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica è versato per ettaro nei seguenti settori:
in frutticoltura per i frutteti di cui all’articolo 22 capoverso 2 OTerm1;
in viticoltura;
nella coltivazione di bacche;
nella permacoltura.
Non è versato alcun contributo per le superfici per le quali è versato un contributo ai sensi dell’articolo 66.
Per la coltivazione possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari e concimi autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica.
L’esigenza di cui al capoverso 3 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi a meno che l’azienda non sia riconvertita all’agricoltura biologica secondo l’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Il contributo per un’azienda è versato per otto anni al massimo.
Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali:
colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione;
colture speciali, esclusi il tabacco e le radici di cicoria;
colture principali della rimanente superficie coltiva aperta.
Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:
le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55, fatta eccezione per i vigneti con biodiversità naturale;
le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettera a;
la fungicoltura;
le colture protette tutto l’anno.
Sull’intera superficie si deve rinunciare all’impiego di erbicidi nella seguente maniera:
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettere a e c:
per coltura principale sull’insieme dell’azienda, e
dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi;
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera b:
per le colture perenni: sulla superficie per quattro anni consecutivi,
per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture annuali di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali annuali: sulla superficie per un anno.
L’impiego di erbicidi è consentito:
per le colture perenni: nel trattamento mirato con erbicidi fogliari direttamente ai piedi del ceppo o del tronco;
per le colture di cui al capoverso 1, escluse colture perenni, barbabietole da zucchero e patate:
nel trattamento pianta per pianta, e
nel trattamento nelle file (trattamento in bande) dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie;
per le barbabietole da zucchero:
nel trattamento pianta per pianta, e
nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie o dalla semina fino allo stadio della 4a foglia;
per le patate:
nel trattamento pianta per pianta,
nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie, e
per l’eliminazione di steli e fogliame.
Il contributo per la biodiversità funzionale è versato come contributo per strisce per organismi utili per ettaro nella zona di pianura e collinare e graduato in funzione delle:
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta;
strisce per organismi utili nelle seguenti colture perenni:
vigneti,
frutteti,
colture di bacche,
permacoltura.
Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni vengono versati contributi soltanto per il 5 per cento della superficie della coltura perenne.
Non è versato alcun contributo per le strisce per organismi utili di cui al capoverso 1 lettera b in vigneti con biodiversità naturale di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera n.1
Le strisce per organismi utili devono essere seminate prima del 15 maggio.
Per la semina di strisce per organismi utili possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte al rispettivo campo di applicazione di cui all’allegato 4a lettera B.2
L’UFAG iscrive le miscele di sementi per strisce per organismi utili nell’allegato 4a lettera B. A tal fine considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell’allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri si basa sugli obiettivi e sul campo di applicazione della miscela di sementi.3
L’UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l’utilizzo in singole aziende agricole, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell’avvicendamento delle colture.6
Le strisce per organismi utili devono essere seminate come segue:
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: su una larghezza di almeno 3 e al massimo 6 metri;
strisce per organismi utili nelle colture perenni: tra le file.
Le strisce per organismi utili devono essere seminate con la frequenza seguente:
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta:
strisce per organismi utili annuali: ogni anno ex novo,
strisce per organismi utili pluriennali: ogni cinque anni ex novo;
strisce per organismi utili nelle colture perenni: ogni cinque anni ex novo.7
In luoghi adatti, il Cantone può autorizzare il mantenimento prolungato delle strisce per organismi utili pluriennali nello stesso luogo.8
Le strisce per organismi utili devono coprire:9
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: l’intera lunghezza della coltura campicola durante almeno 100 giorni senza sfalcio;
strisce per organismi utili nelle colture perenni: almeno il 5 per cento della superficie della coltura perenne nello stesso luogo per quattro anni consecutivi.
Nelle strisce per organismi utili la concimazione e l’impiego di prodotti fitosanitari non sono consentiti. Sono ammessi soltanto trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche:
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: con erbicidi omologati secondo l’OPF10 per l’applicazione su superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta;
strisce per organismi utili nelle colture perenni: con tutti gli erbicidi omologati secondo l’OPF nella frutticoltura e nella viticoltura.
Nelle colture perenni, nelle file dove sono presenti strisce per organismi utili, tra il 15 maggio e il 15 settembre possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 199711 sull’agricoltura biologica, fatta eccezione per Spinosad.
È possibile transitare soltanto sulle strisce per organismi utili nelle colture perenni.
Le strisce per organismi utili possono essere falciate come segue:
strisce per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta: dal secondo anno al massimo la metà della superficie tra il 1° ottobre e il 1° marzo;
strisce per organismi utili nelle colture perenni: alternativamente la metà della superficie rispettando un intervallo di almeno sei settimane tra due sfalci.
Le strisce per organismi utili nelle colture perenni possono essere falciate e pacciamate.12
Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.13
Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:
le seguenti colture principali sulla superficie coltiva aperta:
ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, bacche annuali nonché piante aromatiche e medicinali annuali,
altre colture principali sulla superficie coltiva aperta;
i vigneti.
Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 1: se sull’insieme dell’azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare;
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 il cui raccolto avviene prima del 1° ottobre: se su almeno l’80 per cento della rispettiva superficie:
entro sette settimane dal raccolto della coltura principale si impianta un’altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo restando che le sottosemine contano come colture, e
fino al 15 febbraio dell’anno successivo sulle superfici di cui al capoverso 2 lettera b numero 1 non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo, fermo restando che le superfici notificate ai sensi dell’articolo 71d capoverso 2 lettera a numero 2 o sulle quali viene impiantata ancora una coltura autunnale sono escluse.
Il contributo per i vigneti è versato se in tutti i vigneti dell’azienda, esclusi quelli giovani fino al terzo anno, almeno il 70 per cento della superficie è sempre inerbito.
Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva è versato per ettaro per la lavorazione del suolo con semina diretta, semina a bande fresate o semina a bande (strip till) oppure con semina a lettiera.
Il contributo è versato se:
sono adempiute le seguenti esigenze:
nella semina diretta: durante la semina viene smosso il 25 per cento al massimo della superficie del suolo,
nella semina a bande fresate o nella semina a bande (strip-till): prima o durante la semina viene smosso il 50 per cento al massimo della superficie del suolo,
nella semina a lettiera: lavorazione del suolo senza aratura;
…
la superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta dell’azienda, escluse le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k;
dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto al contributo non si ricorre all’aratura; e
nell’impiego di glifosato non si supera la quantità di 1,5 kg di principio attivo per ettaro.
Per la preparazione del letto di semina della semina a lettiera può essere impiegato un aratro per la regolazione delle malerbe, se:
non si supera la profondità di lavorazione di 10 centimetri; e
a partire dal raccolto della coltura principale precedente fino al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi, si rinuncia all’impiego di erbicidi.1
Non sono versati contributi per l’impianto di:
prati temporanei2 con semina a lettiera;
colture intercalari;
frumento o triticale dopo il mais.
…3
Il contributo per misure per il clima è versato per ettaro come contributo per l’impiego efficiente dell’azoto sulla superficie coltiva.
È versato se:
da un bilancio secondo il metodo «Suisse-Bilanz» di cui all’allegato 1 numero 2.1.1 risulta che sull’insieme dell’azienda l’apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture;
l’azienda è dispensata dal bilancio delle sostanze nutritive ai sensi dell’allegato 1 numero 2.1.9; o
dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui all’allegato 1 numeri 2.1.9a–2.1.9c risulta un valore di azoto in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera il 90 per cento dei valori limite di cui all’allegato 1 numero 2.1.9a.1
Per le aziende che adempiono il bilancio di concimazione equilibrato di cui all’articolo 13 a livello interaziendale secondo l’articolo 22 capoverso 1 o 2 lettera a, l’esigenza di cui al capoverso 2 può essere adempiuta a livello interaziendale.2
Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è versato per ettaro di superficie inerbita.
Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo secondo l’articolo 37 capoversi 1–4 è composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base conformemente all’allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione annua deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato di cui all’allegato 5 numero 1:2
nella regione di pianura: il 75 per cento della SS;
nella regione di montagna: l’85 per cento della SS.
Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro e utilizzazione.
Per le superfici permanentemente inerbite e per i prati temporanei, il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. La densità minima di animali si basa sui valori di cui all’articolo 51. Se l’effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell’azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all’intera superficie inerbita, il contributo per le superfici inerbite è determinato proporzionalmente.
Le esigenze relative all’azienda, alla documentazione e al controllo sono fissate nell’allegato 5 numeri 2–4.
I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di animali.
Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle esigenze di cui agli articoli 74, 75 o 75a, nonché alle rispettive esigenze di cui all’allegato 6.
Non è versato alcun contributo URA di cui all’articolo 75 per le categorie di animali per le quali è versato il contributo per il pascolo di cui all’articolo 75a.
Se un’esigenza di cui agli articoli 74, 75 o 75a o all’allegato 6 non può essere adempiuta a causa di un ordine dell’autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.
Se al 1° gennaio dell’anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.
Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:
animali della specie bovina e bufali:
vacche da latte,
altre vacche,
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto,
animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni,
animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni,
animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,
animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni;
animali della specie equina:
animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni,
stalloni, di età superiore a 900 giorni,
animali, di età inferiore a 900 giorni;
animali della specie caprina:
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,
animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;
animali della specie ovina:
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,
animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;
animali della specie suina:
verri da allevamento, di età superiore a sei mesi,
scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi,
scrofe da allevamento in lattazione,
suinetti svezzati,
rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso;
conigli:
coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all’anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa,
animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni;
pollame da reddito:
galline produttrici di uova da cova e galli,
galline produttrici di uova di consumo,
pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,
polli da ingrasso,
tacchini;
animali selvatici:
cervi,
bisonti.
Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti:
nei quali gli animali sono tenuti non fissati, in gruppi;
nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e
che dispongono di luce diurna naturale con un’intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un’illuminazione meno intensa.
Il contributo SSRA è versato per le categorie di animali di cui all’articolo 73 lettera a numeri 1–4 nonché 6–8, lettera b numero 1, lettera c numero 1, lettera e numeri 2–5 nonché lettere f e g.
Per la categoria di animali di cui all’articolo 73 lettera g numero 4 il contributo SSRA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.
Per uscita regolare all’aperto s’intende l’accesso a un’area all’aria aperta secondo le norme specifiche di cui all’allegato 6 lettera B.
Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all’articolo 73 lettere a–e, g e h.
Nei giorni in cui va concessa loro l’uscita al pascolo conformemente all’allegato 6 lettera B, gli animali delle categorie di cui all’articolo 73 lettere b–d e h devono poter coprire una quota sostanziale del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.
Per la categoria di animali di cui all’articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.
Per quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo s’intende l’accesso a un’area all’aria aperta secondo le norme specifiche di cui all’allegato 6 lettera C.
Il contributo per il pascolo è versato per le categorie di animali di cui all’articolo 73 lettera a.
Nei giorni in cui va concessa loro l’uscita al pascolo ai sensi dell’allegato 6 lettera C numero 2.1 lettera a, gli animali devono poter coprire una quota particolarmente elevata del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.
Il contributo è versato soltanto se agli animali di tutte le categorie di cui all’articolo 73 lettera a per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo è concessa l’uscita di cui all’articolo 75 capoverso 1.
I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all’allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.7 e 2.6.1
Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per cinque anni al massimo.
Esse contengono:
una descrizione dettagliata della deroga ammessa alla rispettiva disposizione dell’ordinanza;
i motivi alla base della deroga;
la durata di validità.
Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.
Esso tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.
Nell’ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un’evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 74 e 75 nonché all’allegato 6, a condizione che le norme in relazione al benessere degli animali siano almeno equivalenti e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.
Le deroghe necessitano dell’autorizzazione dell’UFAG.
Il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche è versato per UBG e categoria di animali di cui all’articolo 73 lettera a numeri 1 e 2.
L’importo del contributo è graduato in funzione della media dei parti degli animali dell’azienda macellati negli ultimi tre anni civili.
Non è versato alcun contributo:
per le vacche da latte: con una media inferiore a tre parti;
per le altre vacche: con una media inferiore a quattro parti.
La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni che promuovono l’interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità e attuano altre misure tese a promuovere la biodiversità nonché promuovono, preservano e sviluppano ulteriormente paesaggi rurali variati.
Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio e se i gestori le attuano sulla superficie aziendale di cui all’articolo 13 OTerm2 di proprietà o in affitto o su una superficie d’estivazione di cui all’articolo 24 OTerm di proprietà o in affitto.
Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la biodiversità regionale o la qualità del paesaggio.
Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.
La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all’allegato 7 numero 5a.
Il contributo della Confederazione è versato annualmente.
I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze:
gli obiettivi nel settore della qualità del paesaggio rafforzano il carattere del paesaggio regionale conformemente alle basi tecniche cantonali e creano particolari incentivi a favore di paesaggi straordinari;
gli obiettivi quantitativi concernenti le superfici e gli obiettivi qualitativi nel settore della biodiversità regionale si fondano sulle basi tecniche cantonali;
i contributi per misura sono stabiliti in base al costo e al valore della misura;
vengono definite specie bersaglio e specie faro e la loro promozione è tenuta in considerazione dalle misure;
è garantita la gestione mirata e conforme agli obiettivi di protezione delle superfici dei biotopi in inventari nazionali e regionali secondo gli articoli 18a e 18b LPN2.
Al più tardi durante il quarto anno della durata del progetto, i Cantoni devono offrire una consulenza tecnica specifica per l’azienda o una consulenza equivalente per l’attuazione delle misure.
Il Cantone elabora il progetto in collaborazione con le cerchie interessate.
Presenta all’UFAG le domande di autorizzazione e di finanziamento del progetto.
Si applicano i seguenti termini d’inoltro:
bozza del progetto: entro il 31 ottobre dell’anno precedente la presentazione della domanda;
domanda: entro il 30 giugno dell’anno precedente il previsto avvio del progetto.
Un progetto per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio dura otto anni. Sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare i periodi obbligatori con quelli dei contributi dei livelli qualitativi I e II di cui all’articolo 57. Il gestore deve attuare le misure annuali fino alla scadenza della durata del progetto.
Nel corso della durata del progetto, il Cantone può richiedere ulteriori misure. Esso monitora l’avanzamento del progetto e avvia gli adeguamenti necessari.
Per superfici, a favore delle quali è versato un contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio il Cantone può:
stabilire prescrizioni che derogano alle esigenze relative al livello qualitativo I se ciò è necessario per le specie bersaglio;
autorizzare ulteriori piccole strutture da computare nella quota massima di cui all’articolo 35 capoverso 2.
Nell’ultimo anno della durata del progetto, per ogni progetto il Cantone presenta all’UFAG, entro il 30 giugno, un rapporto di valutazione unitamente a una domanda per un eventuale progetto successivo.
Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per i sistemi di produzione e per l’efficienza delle risorse.
Le aliquote per i contributi di cui all’articolo 2 lettere a–f sono fissate nell’allegato 7.
I gestori di aziende hanno diritto ai contributi di cui all’articolo 2 lettera a numeri 1–5 e lettere b–g. Fanno eccezione i contributi per superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera o.
I gestori di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari hanno diritto ai contributi di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e lettera d e ai contributi per superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera o.
Il contributo di transizione è versato ad aziende gestite ininterrottamente dal 2 maggio 2013.
Il contributo di transizione è calcolato moltiplicando il valore di base stabilito per l’azienda di cui all’articolo 86 per il coefficiente di cui all’articolo 87.
Il valore di base è stabilito una sola volta per ogni azienda. Corrisponde alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell’approvvigionamento, eccetto il contributo d’estivazione secondo la presente ordinanza.
Per il calcolo dei pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema ci si basa sugli anni 2011–2013. Si tiene conto dei pagamenti diretti generali dell’anno in cui l’azienda ha ricevuto i pagamenti diretti generali più elevati. È considerata la graduazione dei contributi in funzione della superficie e del numero di animali.
Per il calcolo dei contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell’approvvigionamento si tengono in considerazione le superfici che danno diritto ai contributi e gli effettivi di animali dell’azienda dell’anno determinante di cui al capoverso 2 nonché le aliquote di contribuzione vigenti nel 2014 secondo l’allegato 7.
I contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento sono versati indipendentemente dal raggiungimento della densità minima di animali di cui all’articolo 51.
Il coefficiente si calcola sommando i valori di base di tutte le aziende e i fondi disponibili per i pagamenti diretti, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71–76, 77a e 77b LAgr nonché all’articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque.
L’UFAG stabilisce il coefficiente.
Se un gestore riprende un’azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente.
Se il gestore di un’azienda riprende un’altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul più elevato dei due valori di base.
Se il gestore di un’azienda riprende soltanto parti di un’altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente della propria azienda.
Se i gestori di più aziende fondano una comunità aziendale o raggruppano le proprie aziende creandone una sola, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sui valori di base delle aziende associate, se i gestori continuano la propria attività come cogestori nella comunità aziendale o nell’azienda fusionata. I valori di base delle aziende associate vengono sommati.
Se un’azienda o una comunità aziendale è divisa, per ogni nuova azienda riconosciuta è versato un contributo di transizione. Il valore di base dell’azienda o della comunità aziendale è diviso in proporzione alla superficie delle nuove aziende riconosciute.
Se una comunità aziendale o un’azienda fusionata è divisa a meno di cinque anni dalla sua creazione, il contributo di transizione è ripartito sulla base delle aziende riunite.
Se un cogestore di una comunità aziendale o di un’azienda fusionata abbandona la gestione, il valore di base rimane invariato se egli è stato cogestore per almeno cinque anni prima dell’abbandono, altrimenti il valore di base diminuisce in modo proporzionale al numero di persone.
Se in un’azienda le USM diminuiscono del 50 per cento o più, il contributo di transizione è ridotto in ugual misura. La base è costituita dalle USM dell’anno utilizzato per il calcolo del valore di base di cui all’articolo 86 capoverso 2.
Il contributo di transizione è ridotto a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati.
La riduzione ammonta al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l’importo di 80 000 franchi.
Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.
Non vi è alcuna riduzione per i gestori di cui all’articolo 4 capoversi 5 e 6.2
La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 270 000 franchi per USM e 340 000 franchi per i gestori coniugati.
Il contributo di transizione è ridotto a partire da una sostanza determinante di 800 000 franchi fino a una sostanza determinante di 1 milione di franchi. La riduzione ammonta al 10 per cento della differenza tra la sostanza determinante del gestore e l’importo di 800 000 franchi.
Se la sostanza determinante supera 1 milione di franchi, non è versato alcun contributo di transizione.
Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.
Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva entro la fine dell’anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Non appena questa è divenuta definitiva, si verifica il contributo di transizione. Per quanto riguarda la deduzione per i gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.
Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all’ordinanza del 31 ottobre 20181 sul coordinamento dei controlli (OCoC), il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l’anno di contribuzione all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente:2
la PER;
il contributo per la biodiversità;
i contributi per i sistemi di produzione;
...
Con la notifica il gestore deve stabilire un organo di controllo secondo l’articolo 7 OCoC per il controllo della PER.3
Per le notifiche di cui al capoverso 1 i Cantoni possono fissare termini di notifica successivi se la pianificazione coordinata dei controlli continua a essere garantita ed è osservato il termine per la trasmissione dei dati secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 23 ottobre 20134 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr).5
I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda.
La domanda deve essere presentata all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede:
dal gestore di un’azienda di cui all’articolo 6 OTerm1 o di una comunità aziendale di cui all’articolo 10 OTerm, che gestisce l’azienda il 31 gennaio;
dal gestore di un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari che gestisce l’azienda il 25 luglio.
Se l’azienda, l’azienda d’estivazione o l’azienda con pascoli comunitari non si trova nel Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, nel Cantone dove ha sede il gestore, i Cantoni interessati possono convenire che la domanda debba essere presentata al Cantone d’ubicazione del centro aziendale, dell’azienda d’estivazione o dell’azienda con pascoli comunitari. Il Cantone d’ubicazione deve farsi carico dell’intera esecuzione.2
La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:
i tipi di pagamenti diretti secondo l’articolo 2 di cui si fa richiesta;
i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all’OSIAgr;
...
per i contributi nella regione d’estivazione:3
la categoria e il numero di lama e alpaca estivati,
la data dell’ascesa all’alpe,
la data presumibile della discesa dall’alpe,
le variazioni della superficie di pascolo utilizzabile,
le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione;
i dati necessari per la determinazione dei contributi per i sistemi di produzione;
le variazioni di superficie, gli indirizzi delle aziende interessate e i vecchi e i nuovi gestori;
i pagamenti diretti dell’UE ricevuti l’anno precedente per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare.
I gestori di aziende con superfici situate nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell’UE versati.
Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L’attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone.
Il Cantone stabilisce:
se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o elettronicamente;
se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 20164 sulla firma elettronica.
La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d’estivazione e i contributi di cui all’articolo 82, va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio.2
La domanda per ottenere contributi nella regione d’estivazione va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 1° agosto e il 30 settembre.
Il Cantone può fissare un termine di domanda nell’ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.
Esso fissa un termine per domande concernenti i contributi di cui all’articolo 82.3
… 4
Se dopo la presentazione della domanda i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all’autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione.
Le variazioni successive degli effettivi di animali, delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.2
Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai tipi di pagamenti diretti per cui ha fatto domanda, è tenuto a informare immediatamente il servizio cantonale competente. La notifica viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi:
il giorno prima della ricezione dell’annuncio di un controllo;
il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso.3
In caso di modifica delle aliquote del contributo per provvedimenti con una determinata durata d’impegno, entro il 1° maggio dell’anno di contribuzione, il gestore può notificare all’autorità indicata dal Cantone competente, seguendo la procedura da esso stabilita, che a partire dall’anno della riduzione del contributo rinuncia all’ulteriore partecipazione.
I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all’esecuzione che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell’intera azienda.
Se i controlli e gli organi di controllo non sono disciplinati nella presente ordinanza si applicano le disposizioni dell’OCoC1.
I controlli sulla protezione degli animali nell’ambito della PER vanno svolti secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.
e 4 ...2
La persona addetta al controllo deve comunicare senza indugio al gestore le lacune o i dati errati riscontrati all’atto del controllo.
e 3 …1
L’organo di controllo trasmette i risultati dei controlli secondo le disposizioni del contratto di collaborazione di cui all’articolo 104 capoverso 3.
L’autorità cantonale preposta all’esecuzione verifica la completezza e la qualità dei dati di controllo.
Il Cantone verifica la correttezza dei dati di cui all’articolo 98 capoversi 3–5 e disciplina i dettagli in merito ai rispettivi controlli.
Della pianificazione, esecuzione e documentazione dei controlli da effettuare nelle aziende in virtù della presente ordinanza è responsabile il Cantone sul cui territorio è domiciliato il gestore o ha sede la persona giuridica.
Il Cantone può delegare i lavori necessari in relazione ai capoversi 1 e 2. Devono essere adempiute le disposizioni dell’OCoC1. Il Cantone disciplina l’indennizzo dei lavori delegati.
Non può delegare all’ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio.2
Vigila sull’attività di controllo degli organi di controllo sul suo territorio eseguendo verifiche per campionatura.
…3
I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente all’allegato 8.
…2
Se le condizioni inerenti alla PER e ai tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.
Sono considerate cause di forza maggiore in particolare:
il decesso del gestore;
l’espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda;
la distruzione delle stalle dell’azienda;
una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie aziendale;
epizoozie che colpiscono l’intero effettivo di animali dell’azienda o una parte di esso;
danni gravi alle colture dovuti a malattie o ad organismi nocivi;
eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato.
Il gestore deve notificare per scritto all’autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.
I Cantoni disciplinano la procedura.
Se all’atto della ripresa di superfici d’estivazione nel quadro di un raggruppamento alpestre o di terreni non sono adempiute esigenze dei tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c e d, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.
Se determinate esigenze dei contributi per il benessere degli animali non possono essere adempiute a causa di prescrizioni concernenti la profilassi delle epizoozie, i contributi non sono né ridotti né negati.
Se a causa di misure ordinate per evitare l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali non possono essere adempiute le esigenze della PER e dei tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e c–f, i contributi non sono né ridotti né negati.2
Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può:
rinunciare a un adeguamento del contributo d’estivazione di cui all’articolo 49 capoverso 2 lettera c;
versare il contributo per la biodiversità di cui all’allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 nonché il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’allegato 7 numero 5a.1 nella stessa misura dei contributi erogati l’anno precedente, anche se il carico è inferiore al carico usuale.
Dopo la prima autorizzazione di rinuncia all’adeguamento dei contributi, nei quattro anni successivi il Cantone può rinunciare ancora al massimo una volta all’adeguamento dei contributi sullo stesso alpe.
Il gestore deve presentare la domanda di rinuncia all’adeguamento dei contributi all’autorità designata dal Cantone competente. Per la valutazione delle domande essa tiene conto delle misure di protezione ragionevolmente esigibili di cui all’articolo 10quinqies dell’ordinanza del 29 febbraio 19883 sulla caccia e fa capo agli specialisti cantonali competenti in materia di protezione del gregge e di caccia. I Cantoni disciplinano la procedura.
I Cantoni notificano all’UFAG a fine novembre le domande per gli scarichi anticipati degli alpi dovuti ai grandi predatori. L’UFAG definisce forma e contenuto della notifica.
Il Cantone verifica il diritto ai contributi e determina i contributi in base ai dati rilevati.
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Per le riduzioni secondo l’articolo 105 il Cantone considera tutte le lacune riscontrate dal 1° gennaio al 31 dicembre. Può applicare le riduzioni nell’anno di contribuzione seguente se le lacune sono state riscontrate dopo il 1° settembre.2
Il Cantone registra i dati concernenti l’azienda, il gestore, le superfici e gli effettivi di animali tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. Per gli effettivi di animali, oltre all’effettivo determinante va registrato quello al 1° gennaio. I Cantoni registrano le variazioni entro il 1° maggio.
Il Cantone può versare un acconto ai gestori a metà anno.
Entro il 10 novembre dell’anno di contribuzione versa i contributi, eccetto i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione.
Entro il 20 dicembre dell’anno di contribuzione versa i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione.
I contributi che non possono essere attribuiti decadono dopo 5 anni. Il Cantone deve restituirli all’UFAG.
I contributi d’estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione nonché il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio nella regione d’estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o un patriziato, che ha diritto ai contributi deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d’estivazione almeno l’80 per cento del contributo.1
Per il versamento dell’acconto il Cantone può richiedere all’UFAG un anticipo dell’importo seguente:
il 50 per cento al massimo dell’importo dell’anno precedente, eccetto i contributi nella regione d’estivazione; o
il 60 per cento al massimo dell’importo totale dei contributi, eccetto il contributo di transizione e i contributi nella regione d’estivazione.
Il Cantone calcola i contributi, eccetto i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione, entro il 10 ottobre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 15 ottobre indicando i singoli tipi di contributi. Ulteriori rielaborazioni sono possibili fino al 20 novembre.
Il Cantone calcola i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione nonché i contributi risultanti da ulteriori rielaborazioni di cui al capoverso 2 entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli tipi di contributi.
Fornisce all’UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti di tutti i tipi di pagamenti diretti. I dati devono corrispondere agli importi di cui al capoverso 3.
L’UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l’importo totale.
I Cantoni sono tenuti a trasmettere all’UFAG le decisioni relative ai contributi soltanto su richiesta.
Notificano all’UFAG le decisioni su ricorso.
L’UFAG esegue la presente ordinanza nella misura in cui non ne siano stati incaricati i Cantoni.
Se necessario, coinvolge altri uffici federali interessati.
Vigila sull’esecuzione nei Cantoni e, per quanto necessario, coinvolge altri uffici federali e servizi.
Può emanare prescrizioni sulla struttura dei documenti per il controllo e delle registrazioni.
I Cantoni registrano nei sistemi cantonali d’informazione geografica le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda a partire dal momento dell’applicazione dei modelli di geodati conformemente all’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geoinformazione, al più tardi tuttavia a partire dal 1° giugno 2017.
L’UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web elettronico centrale per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda.
Disciplina l’impostazione tecnica e organizzativa dell’utilizzo del servizio da parte dei Cantoni.
Nel 2014 si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti per i termini di domanda e di notifica, nonché per i periodi per il calcolo degli effettivi di animali determinanti. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo diversi da quelli della specie bovina gli effettivi determinanti sono calcolati sulla base degli animali tenuti mediamente nell’azienda negli ultimi 12 mesi precedenti il 2 maggio.
Per i gestori che dal 2007 al 2013 hanno ottenuto pagamenti diretti per almeno tre anni l’esigenza relativa alla formazione agricola di cui all’articolo 4 è considerata adempiuta.
I gestori che hanno iniziato la formazione continua agricola di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti entro il 31 dicembre 2013 ricevono pagamenti diretti se la terminano con successo entro due anni dalla ripresa dell’azienda.
Per le società di persone che nel 2013 hanno ricevuto contributi in virtù dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, fino alla fine del 2015 è determinante l’età del gestore più giovane.
Nella zona di pianura non vengono versati contributi di declività di cui agli articoli 43 e 44 fino al 31 dicembre 2016. Le superfici con una declività superiore al 50 per cento sono classificate fino al 31 dicembre 2016 nella categoria di declività di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera b e ricevono i contributi corrispondenti.
Per superfici e alberi di cui all’articolo 55, notificati entro il giorno di riferimento del 2013, e per progetti d’interconnessione regionali di cui all’articolo 61, approvati dal Cantone entro la fine del 2013, si applicano, per la durata del progetto in corso, le esigenze previgenti. Per simili progetti di interconnessione il Cantone può fissare una durata del progetto più breve. Per i noci del livello qualitativo II la Confederazione versa 30 franchi fino alla scadenza del periodo obbligatorio.
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I Cantoni adeguano le esigenze cantonali relative all’interconnessione di cui all’articolo 62 capoverso 2 alle disposizioni della presente ordinanza e le sottopongono per approvazione all’UFAG entro il 30 settembre 2014. I progetti di interconnessione approvati o prolungati dai Cantoni nel 2014 devono soddisfare le esigenze cantonali previgenti. Per la durata del progetto si applicano le disposizioni della presente ordinanza.
Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all’articolo 64, con inizio del periodo d’attuazione previsto nel 2014, il rapporto sul progetto e la domanda di attuazione devono essere presentati all’UFAG entro il 31 gennaio 2014.
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Nel 2014 la prova dell’adempimento della PER è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, eccetto la disposizione di cui al numero 2.1 capoverso 1 dell’allegato; anziché questa devono essere adempiute le disposizioni di cui all’allegato 1 numeri 2.1.1 e 2.1.3 della presente ordinanza.
Per l’anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per l’efficienza delle risorse (art. 77–82), ai contributi per i sistemi di produzione per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (art. 70) e ai contributi per la biodiversità per il prato rivierasco lungo i corsi d’acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) deve essere effettuata unitamente alla domanda. Per l’anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) deve avvenire entro il 31 maggio.
Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.
Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.
Almeno il 25 per cento delle notifiche presentate nel 2014 relative ai contributi per l’efficienza delle risorse deve essere controllato nel 2014.
Nel caso di colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a 6 metri secondo l’allegato 1 numero 9.6 soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.
Finché un gestore riceve pagamenti diretti nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non vengono versati contributi per l’efficienza delle risorse di cui agli articoli 77–81.
I contributi per il 2015 e il 2016 non sono ridotti per:
le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.6 lettera f; invece della riduzione è emessa una nota di biasimo;
le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.
Per le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.7, nel 2015 e nel 2016 i contributi sono ridotti al massimo del 100 per cento.
Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz, versione 1.82, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per gli anni 2015 e 2016. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l’anno civile.
Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» di cui all’allegato 1 numero 2.1.1, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per il 2017 e il 2018. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l’anno civile.
Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, i contributi per il 2017 non sono ridotti se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.
Fino all’anno di contribuzione 2019 compreso, i Cantoni possono registrare le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri elementi necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda utilizzando un metodo diverso da quello previsto all’articolo 113 a condizione che esso sia approvato dall’UFAG. Entro il 31 dicembre 2016 presentano all’UFAG, per approvazione, il metodo che hanno scelto e la scadenza per l’applicazione dei modelli di geodati secondo l’ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione.
La pulizia di irroratrici di pieno campo e atomizzatori con un sistema automatico di pulizia interna di cui all’allegato 1 numero 6.1.2 non è necessaria fino alla scadenza del versamento del contributo per l’efficienza delle risorse di cui all’articolo 82a.
Negli anni 2018 e 2019 il gestore oppure l’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari può notificare al servizio designato dal Cantone competente, per scritto o elettronicamente, entro il 1° maggio, rispettivamente entro il 15 novembre, se l’effettivo determinante di animali della specie equina realmente detenuto nell’azienda diverge dall’effettivo rilevato secondo l’articolo 36 capoversi 2 lettera a e 3. Il servizio designato dal Cantone competente corregge l’effettivo conformemente alla notifica o mette a disposizione una possibilità di correzione elettronica.
I gestori che hanno presentato tempestivamente per il 2018 una domanda per ottenere contributi per il benessere degli animali relativi al pollame da reddito devono adempiere le prescrizioni concernenti la superficie aperta dell’area con clima esterno di cui all’allegato 6 lettera A numero 7.8 soltanto a partire dal 1° gennaio 2019. In questi casi all’area con clima esterno si applicano le disposizioni del diritto anteriore.
Per l’anno di contribuzione 2018, la notifica concernente i contributi di cui all’articolo 2 lettera e numero 2 (per lupini), i contributi di cui all’articolo 2 lettera f numeri 5 e 6 nonché i contributi per animali di cui all’articolo 73 lettera h può essere presentata entro la scadenza di cui all’articolo 99 capoverso 1.
Per il controllo del contributo giusta l’articolo 2 lettera e numero 3 nel 2018 si applica il diritto previgente.
Per il controllo del bilancio delle sostanze nutritive di cui all’allegato 1 numero 2 nel 2018 si applica il diritto anteriore.
Se a causa della conversione non può essere rispettata la scadenza per la chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» giusta l’allegato 1 numero 2.1.12, per il 2019 il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento.
Nel 2019 i Cantoni possono incrementare del 5 per cento l’acconto di cui all’articolo 110 capoverso 1 e richiedere un maggiore anticipo corrispondente.
Ai fini del contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta nell’anno di contribuzione 2019 hanno diritto ai contributi solo le colture seminate o impiantate nel 2019.
Per l’anno di contribuzione 2019 la notifica concernente i contributi di cui all’articolo 2 lettera f numero 5 (aziende biologiche) e 7 nonché i contributi per animali di cui all’articolo 75 capoverso 2bis può essere presentata entro il termine di cui all’articolo 99 capoverso 1.
Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali giusta l’allegato 1 numero 6.1, controllate l’ultima volta prima del 1° gennaio 2021, devono essere nuovamente controllate entro quattro anni civili.
Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.3 lettera c, i pagamenti diretti per il 2021 non sono ridotti se si tratta della mancata indicazione dei numeri di omologazione di prodotti fitosanitari.
I contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari (art. 68–71a) e il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva (art. 71d) sono versati per le colture autunnali piantate sulla superficie coltiva nell’autunno 2022, se le esigenze per i rispettivi contributi sono adempiute dal raccolto della coltura principale precedente.
Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.9a lettere b e c i pagamenti diretti per il 2023 e il 2024 non vengono ridotti.2
Nell’ingrasso di suini, le aziende con foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto di cui all’articolo 82c capoverso 2 nel 2023 possono ancora utilizzare razioni di foraggio che durante l’intero periodo d’ingrasso hanno lo stesso tenore di proteina grezza in g/MJ EDS.
Nel 2024 le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare non devono ancora annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone ai sensi dell’articolo 14a capoverso 1.3
Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.4 lettera c, i pagamenti diretti per il 2024 non vengono ridotti.4
Il contributo per l’interconnessione del diritto anteriore e il contributo per la qualità del paesaggio del diritto anteriore sono ancora versati nel 2026 e nel 2027. Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.
Il contributo per l’efficienza delle risorse per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto del diritto anteriore è ancora versato nel 2026. Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.
Il contributo per la promozione della biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’articolo 78 è versato per la prima volta nel 2028. Le superfici in progetti di cui all’articolo 78 sono computabili per la prima volta nel 2028 come superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 14 capoverso 2.
Gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera b del diritto anteriore sono ancora computabili nel 2026 e nel 2027 come superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 14. Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.
Le superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera p del diritto anteriore sono ancora computabili nel 2026 e nel 2027 come superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 14. Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.
Per i cereali in file distanziate quali superficie per la promozione della biodiversità specifiche di una regione secondo il diritto anteriore il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura di cui all’articolo 68 del diritto anteriore e il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali di cui all’articolo 71a del diritto anteriore sono ancora versati nel 2026 e nel 2027.
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 9.
Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
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L’articolo 43 capoverso 1 lettera c nonché l’allegato 7 numero 1.2.1 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2017.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).