Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
RS 813.11 · OPChim · 100 articoli
Ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 74, modificato (RO 2025 565) in vigore dal 01.12.2025
- Art. 74, modificato (RO 2025 565) in vigore dal 01.12.2025
- Art. 1, modificato (RO 2025 565) in vigore dal 01.12.2025
- Art. 72, modificato (RO 2025 565) in vigore dal 01.12.2025
- Art. 74, modificato (RO 2025 565) in vigore dal 01.12.2025
- Art. 1, modificato (RO 2024 491) in vigore dal 01.10.2024
Cosa si sta preparando
Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:
Estratto del testo (100 articoli)
1 La presente ordinanza disciplina: a. la determinazione e la valutazione dei pericoli e rischi per la vita e la salute dell’essere umano nonché per l’ambiente che potrebbero essere cagionati da sostanz…
1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per: a. sostanza: l’elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale od ottenuto mediante un procedimento…
Le sostanze e i preparati sono considerati pericolosi se soddisfano i criteri di classificazione relativi ai pericoli fisici, ai pericoli per la salute, ai pericoli per l’ambiente o ad altri pericoli s…
1 Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell’allegato XIII punti 1.1.1–1.1.3 del regolamento UE-REACH Cfr. nota a piè di pagi…
1 Ai fini del controllo autonomo secondo l’articolo 5 LPChim e l’articolo 26 LPAmb, il fabbricante deve verificare se le sostanze o i preparati possono mettere in pericolo la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente. Conformem…
1 Il fabbricante di una sostanza procede alla classificazione secondo gli articoli 5, 7–13 e 15 del regolamento UE-CLP Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. . 2 Se per una sostanza è sta…
Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione secondo gli articoli 6–15 del regolamento UE-CLP Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. .…
Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o preparati pericolosi deve imballarli secondo l’articolo 35 del regolamento UE-CLP Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. .…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
