Législation

Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

RS 813.11 · OPChim · 100 articoli

Ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

Cosa si sta preparando

Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:

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Estratto del testo (100 articoli)

Art. 1, Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina: a. la determinazione e la valutazione dei pericoli e rischi per la vita e la salute dell’essere umano nonché per l’ambiente che potrebbero essere cagionati da sostanz…

Art. 2, Definizioni e diritto applicabile

1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per: a. sostanza: l’elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale od ottenuto mediante un procedimento…

Art. 3, Sostanze e preparati pericolosi

Le sostanze e i preparati sono considerati pericolosi se soddisfano i criteri di classificazione relativi ai pericoli fisici, ai pericoli per la salute, ai pericoli per l’ambiente o ad altri pericoli s…

Art. 4, Persistenza, bioaccumulo e tossicità

1 Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell’allegato XIII punti 1.1.1–1.1.3 del regolamento UE-REACH Cfr. nota a piè di pagi…

Art. 5

1 Ai fini del controllo autonomo secondo l’articolo 5 LPChim e l’articolo 26 LPAmb, il fabbricante deve verificare se le sostanze o i preparati possono mettere in pericolo la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente. Conformem…

Art. 6, Classificazione delle sostanze

1 Il fabbricante di una sostanza procede alla classificazione secondo gli articoli 5, 7–13 e 15 del regolamento UE-CLP Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. . 2 Se per una sostanza è sta…

Art. 7, Classificazione di preparati

Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione secondo gli articoli 6–15 del regolamento UE-CLP Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. .…

Art. 8, Imballaggio

Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o preparati pericolosi deve imballarli secondo l’articolo 35 del regolamento UE-CLP Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. .…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).