Législation

Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

RS 813.12 · OBioc · 102 articoli

Ordinanza sui biocidi (RS 813.12) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (102 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente ordinanza disciplina: a. l’immissione sul mercato di biocidi e di articoli trattati (art. 2 cpv. 2 lett. j); a tal fine, per i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi essa disciplina s…

Art. 1 a, Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai biocidi e agli articoli trattati. Le famiglie di biocidi sono equiparate ai biocidi, a meno che non siano previste disposizioni derogatorie. 2 Per i biocidi e gli articoli…

Art. 1 b, Adeguamento della presente ordinanza e primato dei trattati di diritto internazionale

1 Nei limiti delle competenze previste nella presente ordinanza, il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con il Dipartimento federa…

Art. 2, Definizioni e diritto applicabile

1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per: a. biocidi 1. sostanze, preparati o oggetti nella forma in cui sono forniti all’utente, costituiti da, con…

Art. 2 a

1 L’immissione nell’acqua potabile, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee dei principi attivi dei tipi di prodotto 7, 8, 10, 18 e 21 ai sensi dell’allegato 10 costituisce un rischio potenzialmente elevato. 2 L’obiettiv…

Art. 3, Omologazione o comunicazione ed etichettatura

1 I biocidi possono essere immessi sul mercato o impiegati a titolo professionale o commerciale soltanto a condizione che siano omologati dall’organo di notifica ed etichettati ai sensi d…

Art. 4, Biocidi non omologabili

1 I biocidi dei seguenti tipi di prodotti secondo l’allegato 10 sono esclusi dall’omologazione: a. tipo di prodotto 15 (avicidi); b. tipo di prodotto 17 (pescicidi); c. tipo di prodotto 20 (prodotti per il con…

Art. 5, Portata dell’omologazione e persona richiedente

1 L’omologazione si applica: a. a un biocida singolo: 1. in una determinata composizione, 2. con un determinato nome commerciale o con più nomi commerciali, 3. per un determinato uso o…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).