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Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

OPNRS 451.1In vigoreStato 01.08.202537 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Protezione della natura, protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici nell’adempimento dei compiti della Confederazione1–3
  2. Sezione 2Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici4–12a
  3. Sezione 3Protezione della flora e della fauna indigene13–21
  4. Sezione 3a: Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale21a–22
  5. Sezione 4Esecuzione23–27b
  6. Sezione 5Disposizioni finali28–30

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN); visto l’articolo 44 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, ordina:

Sezione 1 Protezione della natura, protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici nell’adempimento dei compiti della Confederazione

Art. 1Principio1

Nell’adempimento dei compiti della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN e nell’elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della LF del 22 giu. 19792 sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
  2. RS 700

Art. 2Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici1

1

 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)2, l’Ufficio federale della cultura (UFC) e l’Ufficio federale delle strade (USTRA)3 sono a disposizione delle competenti autorità incaricate di adempiere i compiti della Confederazione per consulenza.

2

 Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN. La collaborazione dell’UFAM, dell’UFC e dell’USTRA è retta dall’articolo 3 capoverso 4 LPN.4

3

 I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nell’adempimento dei compiti che incombono loro giusta l’articolo 1.5

4

 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (cpv. 3) determinano nell’ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere giusta l’articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23 cpv. 2).6

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  4. Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
  5. Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000(RU 2000 703).
  6. Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Art. 3Monumenti culturali1

Sono considerati monumenti culturali secondo l’articolo 12 capoverso 1bis lettera a LPN:

  1. a.

    i beni culturali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 29 ottobre 20142 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza;

  2. b.

    i monumenti culturali d’importanza nazionale o regionale elencati in inventari diversi dall’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale che la Confederazione compila e gestisce in virtù della LPN;

  3. c.

    i monumenti culturali d’importanza nazionale o regionale per i quali sono stati concessi sussidi federali ai sensi dell’articolo 13 LPN.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 449).
  2. RS 520.31

Sezione 2 Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici

Art. 4Aiuti finanziari globali1

1

 Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l’articolo 13 LPN sono concessi globalmente in virtù di un accordo programmatico.

2

 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

  1. a.

    gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;

  2. b.

    la prestazione del Cantone;

  3. c.

    i sussidi della Confederazione;

  4. d.

    il controlling.

3

 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

4

 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA emanano direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 4aAiuti finanziari nel singolo caso1

1

 In via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari nel singolo caso qualora i progetti:

  1. a.

    siano urgenti;

  2. b.

    richiedano, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale; o

  3. c.

    siano molto onerosi.

2

 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA stipulano in merito un contratto con il Cantone o emanano una decisione.

3

 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA emanano direttive relative alla procedura per la concessione di aiuti finanziari nel singolo caso, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.

  1. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 4bDomanda1

1

 Il Cantone presenta la domanda di aiuti finanziari all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.

2

 La domanda di aiuto finanziario globale contiene informazioni concernenti:

  1. a.

    gli obiettivi programmatici da raggiungere;

  2. b.

    le misure che saranno probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;

  3. c.

    l’efficacia delle misure.

  1. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 5Calcolo dei sussidi1

1

 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base:

  1. a.

    all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;

  2. b.

    all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure;

  3. c.

    al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;

  4. d.

    alla qualità della fornitura della prestazione.

2

 L’ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l’UFAM, l’UFC o l’USTRA e il Cantone interessato.

3

 Nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia, della protezione degli insediamenti e della protezione delle vie di comunicazione storiche, gli aiuti finanziari possono essere fissati anche in percentuale delle spese sussidiabili in base ai seguenti importi massimi:

  1. a.

    25 per cento per oggetti d’importanza nazionale;

  2. b.

    20 per cento per oggetti d’importanza regionale;

  3. c.

    15 per cento per oggetti d’importanza locale.

4

 In via eccezionale, l’aliquota del sussidio secondo il capoverso 3 può essere aumentata al massimo al 45 per cento se è comprovato che altrimenti le misure indispensabili non possono essere finanziate.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 6Spese sussidiabili1

Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l’opportuna esecuzione delle misure.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 7Disposizioni accessorie

1

 L’assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni:

  1. a.

    l’oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata;

  2. b.

    l’oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede l’approvazione dell’UFAM, dell’UFC o dell’USTRA;

  3. c.

    il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato dell’oggetto;

  4. d.

    una persona designata dall’UFAM, dall’UFC o dall’USTRA può effettuare le opportune ispezioni durante l’esecuzione di lavori all’oggetto;

  5. e.

    ...

  6. f.

    tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all’UFAM, all’UFC o all’USTRA;

  7. g.

    sull’oggetto è apposta un’iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione.

  8. h.

    sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione;

  9. i.

    qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all’UFAM, all’UFC o all’USTRA;

  10. k.

    lo stato dell’oggetto può essere controllato;

  11. l.

    l’oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.

2

 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un’archiviazione appropriata e l’accesso presso il Cantone sono garantiti.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 8Deroghe all’obbligo di menzione nel registro fondiario1

Nell’assegnazione di un aiuto finanziario, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA liberano i proprietari fondiari dall’obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono conto dell’importanza dell’oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle possibilità di protezione previste dal diritto cantonale.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 9Competenza per la concessione di sussidi12

1

 La concessione degli aiuti finanziari spetta all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.3

2

 La presente disposizione vale anche per l’esecuzione degli articoli 14, 14a e, purché non si tratti dell’apertura di una procedura d’espropriazione, 15 LPN.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 10Pagamento1

1

 Gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.

2

 Gli aiuti finanziari nel singolo caso sono pagati in base ai conteggi verificati e approvati dal servizio cantonale competente.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 10aRendicontazione e controllo1

1

 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM, all’UFC o all’USTRA un rapporto sull’impiego degli aiuti finanziari globali.

2

 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA controllano a campione:

  1. a.

    l’esecuzione di singole misure conformemente all’accordo programmatico, alla decisione o al contratto;

  2. b.

    l’impiego dei sussidi pagati.

  1. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 11Adempimento parziale delle misure1

1

 In caso di aiuti finanziari globali, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA sospendono totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

  1. a.

    non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 10a cpv. 1);

  2. b.

    cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

2

 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione per la quale sono stati accordati aiuti finanziari globali è stata eseguita solo parzialmente, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA ne esigono la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

3

 Le conseguenze giuridiche delle inadempienze nelle prestazioni per le quali sono stati assegnati aiuti finanziari nel singolo caso e la restituzione di aiuti finanziari già pagati sono rette dall’articolo 28 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
  2. RS 616.1

Art. 12Sussidi a organizzazioni1

1

 Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto a un aiuto finanziario giusta l’articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda motivata all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.2 Alla domanda devono essere allegate informazioni dettagliate (conti e rapporti) sull’attività dell’associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d’interesse pubblico possono beneficiare di sussidi.

2

 Aiuti finanziari per attività d’interesse nazionale possono essere concessi anche a:

  1. a.

    organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;

  2. b.

    segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 12aRicerca, formazione, relazioni pubbliche1

1

 Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall’articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.

2

 Gli aiuti finanziari ai Cantoni sono concessi globalmente sulla base di accordi programmatici. Si applicano gli articoli 4–11.

3

 Gli aiuti finanziari ad altri destinatari sono concessi nel singolo caso. Si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

Sezione 3 Protezione della flora e della fauna indigene

Art. 13Principio1

La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell’agricoltura e dell’economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dell’ambiente e della pianificazione del territorio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Art. 14Protezione dei biotopi1

1

 La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).

2

 La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:

  1. a.

    da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica2;

  2. b.

    da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l’obiettivo della protezione;

  3. c.

    da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;

  4. d.

    dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;

  5. e.

    dall’elaborazione di dati scientifici di base.

3

 I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:

  1. a.

    dei tipi di ambienti naturali giusta l’allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;

  2. b.

    delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20;

  3. c.

    dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;

  4. d.

    delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall’UFAM;

  5. e.

    di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.

4

 I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a–d alle particolarità regionali.

5

 I Cantoni prevedono un’adeguata procedura d’accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell’articolo 20 relative alla protezione delle specie.

6

 Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un’esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell’ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l’oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare:

  1. a.

    la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare;

  2. b.

    la sua funzione compensatrice per l’economia della natura;

  3. c.

    la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione;

  4. d.

    la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.

7

 L’autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).
  2. Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

Art. 15Compensazione ecologica

1

 La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato, d’integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.

2

 Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell’agricoltura si applica la definizione dei contributi per la promozione della biodiversità data nell’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti.2

  1. RS 910.13
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 9 all’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

Art. 16Designazione dei biotopi d’importanza nazionale

1

 La designazione dei biotopi d’importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l’articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).

2

 Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.

Art. 17Protezione e manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale

1

 I Cantoni, previa consultazione dell’UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale e ne regolano il finanziamento.

2 e 3

 …1

  1. Abrogati dalla cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 18Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica1

1

 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:

  1. a.

    all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;

  2. b.

    all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure e della pianificazione;

  3. c.

    all’importanza delle misure per le specie animali e vegetali prioritarie per la conservazione e il miglioramento della diversità biologica;

  4. d.

    al grado di pericolo cui sono esposti gli oggetti da proteggere;

  5. e.

    all’importanza delle misure per il collegamento di biotopi e di popolazioni di specie degni di protezione;

  6. f.

    alla qualità della fornitura della prestazione;

  7. g.

    agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.2

2

 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.

3

 Per il rimanente, si applicano gli articoli 4–4b e 6–11.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

Art. 19Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura1

Dalle indennità di cui all’articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica sulla superficie agricola utile o sulla superficie aziendale secondo gli articoli 55–62 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti.

  1. Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
  2. RS 910.13

Art. 20Protezione delle specie

1

 È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell’allegato 2.

2

 Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 19861, le specie designate nell’allegato 3 sono considerate protette. È vietato:

  1. a.

    uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova;

  2. b.

    portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.

3

 L’autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall’articolo 22 capoverso 1 LPN:

  1. a.

    se questi provvedimenti servono a mantenere la diversità biologica2;

  2. b.

    per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un’esigenza preponderante. Chi opera l’intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.

4

 I Cantoni, previa consultazione dell’UFAM, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell’allegato 4.3

5

 Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l’articolo 24a LPN.4

  1. RS 922.0
  2. Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 21Reintroduzione di piante e animali

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), d’intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:1

  1. a.

    esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente;

  2. b.

    siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione della specie;

  3. c.

    non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie e la conservazione delle loro particolarità genetiche.

  1. Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Sezione 3a : Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale

Art. 21aProtezione delle paludi1

La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale, nonché la loro protezione e manutenzione sono rette dagli articoli 16–19.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 22Protezione delle zone palustri1

1

 La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un’ordinanza separata (inventario).

2

 I Cantoni, sentito l’UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento.

3

 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri è stabilito in base:

  1. a.

    all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure;

  2. b.

    al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;

  3. c.

    alla qualità della fornitura della prestazione;

  4. d.

    agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.2

3bis

 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. Per il rimanente, per la concessione delle indennità si applicano gli articoli 4–4b, 6–11 e 18 e 19.3

4

 Le indennità globali per i biotopi d’importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
  3. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Sezione 4 Esecuzione

Art. 23Organi federali1

1

 Gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici sono:

  1. a.

    l’UFAM per quel che concerne la protezione della natura e del paesaggio;

  2. b.

    l’UFC per quel che concerne la protezione dei monumenti storici, l’archeologia e la protezione degli insediamenti;

  3. c.

    l’USTRA per quel che concerne le vie di comunicazione storiche.

2

 Sono incaricati dell’esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano competenti in materia. Nell’adempimento dei compiti della Confederazione di cui agli articoli 2‒6 LPN provvedono a un’informazione e a una consulenza coordinate delle autorità e del pubblico.2

3

 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA collaborano giusta l’articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre autorità federali competenti per l’esecuzione.

4

 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.

  1. Aggiornato dai cifra I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225), cifra II n. 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703) e dall’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4937).
  2. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).

Art. 24Organizzazione della CFNP e della CFMS1

1

 La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d’attività e delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente.

2

 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consigliano le commissioni nonché l’UFAM, l’UFC e l’USTRA nei loro settori di specializzazione.

3

 Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell’interno (DFI) approva quello della CFMS.2

4

 L’UFAM e l’UFC si incaricano dei segretariati. Le spese sono a carico dei corrispondenti crediti dell’UFAM, dell’UFC e dell’USTRA.

5

 La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
  2. Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
  3. Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Art. 25Compiti della CFNP e della CFMS1

1

 La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti:

  1. a.

    consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici;

  2. b.

    collaborano consultivamente all’applicazione della LPN;

  3. c.

    collaborano all’elaborazione e all’aggiornamento degli inventari di oggetti d’importanza nazionale;

  4. d.

    elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione secondo l’articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN);

  5. e.

    elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN potrebbe danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l’articolo 5 LPN o che riveste altrimenti un’importanza particolare.

2

 La CFMS ha inoltre i seguenti compiti:

  1. a.

    su richiesta dell’UFC, dà il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione dei monumenti storici;

  2. b.

    cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate e promuove l’attività pratica e teorica di base.2

3

 L’UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell’attuazione di provvedimenti.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 26Compiti dei Cantoni

1

 I Cantoni assicurano un’esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici e li comunicano all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.1

2

 I Cantoni, nelle loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 dell’O del 2 ott. 19892 sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza. Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l’utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione.

  1. Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
  2. [RU 1989 1985, 1996 1534. RU 2000 2047 art. 50]. Vedi ora l’O del 28 giu. 2000 (RS 700.1).

Art. 27Comunicazione di testi legali e decisioni

1

 I Cantoni comunicano all’UFAM, all’UFC o all’USTRA i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.1

2

 Le autorità competenti comunicano all’UFAM le seguenti decisioni:

  1. a.

    eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv. 1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3);

  2. b.

    rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN);

  3. c.

    decisioni d’accertamento nell’ambito della protezione dei biotopi e delle specie (art. 14 cpv. 4);

  4. d.

    decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN);

  5. e.

    decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d’importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle zone palustri (art. 23b LPN);

  6. f.

    approvazioni dei piani d’utilizzazione (art. 26 della L del 22 giu. 19792 sulla pianificazione del territorio), se sono pregiudicati paesaggi, monumenti naturali, biotopi o zone palustri d’importanza nazionale.

3

 Se la CFNP, la CFMS, l’UFAM, l’UFC e l’USTRA hanno collaborato ad un progetto giusta l’articolo 2, l’autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
  2. RS 700

Art. 27aSorveglianza e controllo dei risultati1

1

 L’UFAM provvede alla sorveglianza della diversità biologica e si adopera per coordinarla con altre misure relative al monitoraggio ambientale. I Cantoni possono completare tale sorveglianza. Essi la coordinano con l’UFAM mettendogli a disposizione i propri atti.

2

 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA effettuano i controlli dei risultati, finalizzati alla verifica delle misure legali e della loro idoneità. Essi collaborano strettamente con gli Uffici federali e i Cantoni interessati.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869).

Art. 27bGeoinformazione1

L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione.

  1. Introdotto dal n. 2 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).
  2. RS 510.620

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 28Abrogazione del diritto previgente

Sono abrogate:

  1. a.

    l’ordinanza d’esecuzione del 27 dicembre 19661 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio;

  2. b.

    la decisione del Consiglio federale del 6 giugno 19882 concernente l’applicazione dell’articolo 18d LPN.

  1. [RU 1966 1688, 1967 282, 1977 2273 cifra I n. 41, 1985 670 cifra I n. 5, 1986 988]
  2. Non pubblicata nella RU.

Art. 29Disposizione transitoria

1

 Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d’importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:

  1. a.

    i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d’importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;

  2. b.

    in caso di domande di sussidi l’UFAM stabilisce l’importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;

  3. c.

    i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d’importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.

2

 Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall’articolo 22.1

3

 Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d’urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 30Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

Allegati

  • Elenco degli ambienti naturali degni di protezione
  • Elenco delle specie vegetali protette
  • Elenco delle specie animali protette
  • Elenco delle specie da proteggere a livello cantonale

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).