Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
1 La presente ordinanza disciplina, per il sistema informatizzato IPAS, ai sensi degli articoli 12, 14 e 18 LSIP:
- a.
l’autorità responsabile e la vigilanza;
- b.
la struttura e il contenuto;
- c.
i diritti d’accesso e il trattamento di dati;
- d.
la protezione dei dati e la sicurezza dei dati.
2 Il sistema d’informazione IPAS è composto dai seguenti sottosistemi:
- a.
il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale di cui all’articolo 12 LSIP;
- b.
il sistema d’informazione per l’identificazione di persone nell’ambito di perseguimenti penali e di ricerche di persone scomparse di cui all’articolo 14 LSIP;
- c.
il sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol di cui all’articolo 18 LSIP.
Art. 2Autorità responsabile e vigilanza
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile dell’IPAS. Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati registrati nell’IPAS.
2 Fedpol nomina un servizio di controllo. Tale servizio gestisce i diritti d’accesso all’IPAS secondo la matrice d’accesso di cui all’allegato 2, vigila sulla cancellazione automatica dei dati ed effettua controlli dei dati. Il servizio di controllo è responsabile del rispetto, da parte degli utenti, dell’ordinanza, dei suoi allegati e del regolamento sul trattamento dei dati.
3 Il fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia fornisce i mezzi informatici necessari alla gestione di IPAS.
Sezione 2: Struttura e contenuto dell’IPAS
Art. 3Struttura dell’IPAS
1 L’IPAS contiene le seguenti categorie:
- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
«Ricerca di persone scomparse»;
- f.
2 Ogni categoria si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a.
«Dati di base», in cui sono registrati dati relativi a persone fisiche, persone giuridiche e oggetti;
- b.
«Fascicoli», in cui sono registrati l’ubicazione dei fascicoli cartacei, i diritti d’accesso ai fascicoli e le indicazioni relative al prestito;
- c.
«Pratiche», in cui sono registrati la categoria secondo l’articolo 4 capoverso 1 cui appartengono i fascicoli, il loro stato d’avanzamento nonché dati sulla persona incaricata del fascicolo;
- d.
«Contenuto», in cui sono registrati i dati più dettagliati sugli antecedenti riguardanti le persone fisiche, le persone giuridiche e gli oggetti;
- e.
«Gestione delle pratiche e degli atti», funzione di gestione delle pratiche e degli atti.
Art. 4Dati trattati in IPAS
1 L’IPAS contiene i seguenti dati e documenti:
- a.
categoria «Interpol»: dati e documenti relativi a persone annunciate alla Polizia giudiziaria federale (PGF) come presunti autori di reati, parti lese o persone informate sui fatti, nell’ambito d’inchieste di polizia giudiziaria che non sono sottoposte alla giurisdizione federale o di attività di polizia finalizzate alla prevenzione, condotte da autorità di perseguimento penale o di polizia svizzere o estere;
- b.
categoria «Europol»: dati trasmessi nell’ambito della cooperazione con Europol;
- c.
categoria «NSIS»: dati trasmessi all’ufficio SIRENE in relazione a una segnalazione in N-SIS;
- d.
categoria «AFIS-DNA»: dati e documenti relativi a persone di cui gli elementi segnaletici sono stati oggetto di un rilevamento e di un esame minuzioso da parte delle autorità di polizia svizzere o estere o del Corpo delle guardie di confine e che sono stato notificati a fedpol per confronto dei dati;
- e.
categoria «Ricerca di persone scomparse»: dati e documenti relativi a persone in merito alle quali autorità svizzere o estere, privati, istituzioni o organizzazioni internazionali hanno inoltrato una domanda al servizio di ricerca delle persone scomparse di fedpol;
- f.
categoria «Documenti d’identità»: dati e documenti relativi a persone in merito alle quali fedpol ha aperto un fascicolo nell’ambito dell’applicazione della legislazione sui documenti d’identità.
2 I dati e i documenti che rientrano in più categorie secondo l’articolo 3 capoverso 1 sono trattati in ciascuna categoria di dati corrispondente.
3 I dati specifici sono elencati nell’allegato 1.
Art. 5Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol
1 Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol serve a facilitare la gestione dei documenti e dei fascicoli relativi a pratiche concernenti persone fisiche, persone giuridiche od oggetti, eccetto i documenti e le iscrizioni relativi ai casi trattati nel sistema nazionale di indagine.1
2 Esso può contenere tutte le comunicazioni, segnatamente le comunicazioni telefoniche, i messaggi di posta elettronica, le lettere e le comunicazioni via telefax indirizzati a fedpol o provenienti da quest’ultimo. Contiene in particolare le comunicazioni scambiate nel quadro della cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol).
3 Esso dà accesso:
- a.
ai documenti specifici informatizzati, sotto forma di testo o di immagine, che si riferiscono a pratiche trattate da fedpol;
- b.
ai dati relativi alla trasmissione e allo stato dell’elaborazione dei documenti e dei fascicoli nonché a eventuali ricerche effettuate nei sistemi d’informazione accessibili a fedpol; e
- c.
all’ubicazione dei fascicoli e alle indicazioni relative al prestito.
4 I dati trattati nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol possono essere indicizzati per persona, oggetto o evento e connessi alle altre sottocategorie o ad altri sistemi d’informazione di fedpol. I dati che sono connessi ad altre sottocategorie o a un altro sistema d’informazione sottostanno alle regole di trattamento e alle restrizioni d’accesso applicabili a questi ultimi.
- Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
Sezione 3: Diritti d’accesso e trattamento dei dati
Art. 6Servizi con diritto d’accesso
1 I collaboratori di fedpol possono consultare l’IPAS online se per adempiere i loro compiti legali hanno bisogno di dati registrati nel sistema.
2 I diritti d’accesso sono disciplinati nell’allegato 2.
Art. 7Trasmissione di dati
1Fedpol può, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, trasmettere su richiesta le informazioni registrate nell’IPAS alle seguenti autorità, a condizione che tali dati siano necessari per l’adempimento dei loro compiti legali:1
- a.
le autorità di polizia o di perseguimento penale federali, cantonali ed estere;
- b.
gli uffici centrali nazionali Interpol e la segreteria generale di Interpol;
- c.
i servizi della Segreteria di Stato della migrazione competenti per l’identificazione dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione e per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e dalla legge del 20 giugno 20143 sulla cittadinanza;
- d.
- e.
i servizi competenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini4;
- f.
le rappresentanze svizzere all’estero competenti per il rilascio dei visti;
- g.
il Servizio delle attività informative della Confederazione, nel quadro delle sue attività secondo la LMSI;
- h.
il Servizio del casellario giudiziale dell’Ufficio federale di giustizia per l’identificazione di persone registrate nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA qualora si sospetti un errore nel collegamento dei dati;
- i.
i servizi centrali di coordinamento dei Cantoni per determinare se sussistono i presupposti legali per cancellare un profilo del DNA ai sensi degli articoli 16–19 della legge del 20 giugno 20035 sui profili del DNA, nonché per cancellare i dati segnaletici di natura biometrica ai sensi degli articoli 17–21 dell’ordinanza del 6 dicembre 20136 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.
2 Sono fatte salve le disposizioni legali che disciplinano il trattamento di dati segnaletici, dati provenienti da Interpol, Europol, N-SIS, nonché dati sulla ricerca di persone scomparse e documenti d’identità.7
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 16 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
- RS 142.20
- RS 141.0
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
- RS 363
- RS 361.3
- Introdotto dall’all. 4 n. II 16 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
Art. 8Ulteriori disposizioni sulla trasmissione dei dati
1 Al momento della comunicazione dei dati registrati nell’IPAS, si devono rispettare i divieti inerenti all’utilizzazione. Fedpol può comunicare alle autorità estere di cui all’articolo 7 dati relativi ai richiedenti l’asilo, ai rifugiati o alle persone provvisoriamente ammesse solo previa consultazione dell’Ufficio federale competente.
2 Fedpol rifiuta di trasmettere dati registrati nell’IPAS se vi si oppongono interessi preponderanti pubblici o privati. I dati che non sono destinati a essere comunicati sono segnalati come tali nell’IPAS.
3 Al momento di qualsiasi trasmissione di dati registrati nell’IPAS, il destinatario deve essere informato sulla natura, l’affidabilità e l’attualità dei dati. Egli può impiegarli esclusivamente allo scopo per cui tali dati gli sono stati trasmessi. Deve essere avvertito delle restrizioni d’impiego e del fatto che fedpol si riserva il diritto di esigere informazioni sull’uso che sarà stato fatto di questi dati.
4 La trasmissione di dati, il destinatario, l’oggetto e il motivo della trasmissione devono essere registrati nell’IPAS.
5 Fedpol disciplina le modalità dettagliate della trasmissione nel regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 2.
Art. 9Durata di conservazione dei dati
1 I dati registrati nell’IPAS che sono in correlazione con i dati dattiloscopici memorizzati nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (O del 6 dic. 20131 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica) o con profili del DNA memorizzati nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA (O del 3 dic. 20042 sui profili del DNA) sono cancellati contemporaneamente ai dati corrispondenti memorizzati in questi sistemi d’informazione.3
1bis Sono escluse dalla cancellazione ai sensi del capoverso 1 le pratiche «hit» di cui all’allegato 1. Esse restano memorizzate finché nell’IPAS figura almeno una pratica con il numero di controllo del processo delle categorie «AFIS» o «DNA». Dopo la cancellazione degli ultimi dati ancora rimasti delle categorie «AFIS» o «DNA», la pratica «hit» resta memorizzata nell’IPAS per una durata massima di cinque anni.4
2 Al momento della cancellazione dei profili del DNA sono cancellati anche tutti gli altri dati conservati nell’IPAS relativi alla persona in questione, se non vi è altro materiale segnaletico che si riferisca alla stessa persona. Se gli altri dati conservati in IPAS non possono essere cancellati, la nota riguardante l’esistenza di un profilo del DNA nell’IPAS è cancellata contemporaneamente al profilo del DNA.
3 Il numero di controllo del processo è cancellato quando la Confederazione non conserva più alcun dato segnaletico sulla persona in questione.
4 I dati delle categorie «Ricerca di persone scomparse» e «Documenti d’identità» sono cancellati 50 anni dopo la prima registrazione. I dati della categoria «Ricerca di persone scomparse» possono essere conservati finché le persone interessate non sono state ritrovate, ma al massimo fino al compimento del novantanovesimo anno di età.
5 I dati della categoria «Interpol» sono cancellati dopo dieci anni.
6 I dati della categoria «Europol» sono cancellati conformemente all’articolo 9 paragrafo 8 dell’Accordo del 24 settembre 20045 tra la Confederazione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
7 I dati della categoria «NSIS» trasmessi come informazioni supplementari nell’ambito della cooperazione con altri Stati Schengen sono cancellati conformemente all’articolo 45 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 20086.
8 I dati del sistema di gestione delle pratiche e degli atti che non sono in correlazione con altre categorie sono cancellati dopo tre anni.
- RS 361.3
- RS 363.1
- Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
- Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
- RS 0.362.2
- [RU 2008 2229, 4943 n. I 21, 6305 all. n. 17; 2009 6937 all. 4 n. II 18. RU 2013 855 art. 57]. Vedi ora l’O dell’8 mar. 2013 (RS 362.0).
Art. 9aVerbalizzazione delle cancellazioni1
I verbali delle cancellazioni sono conservati per un anno, a partire dal momento della cancellazione dei dati, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. I verbali sono accessibili esclusivamente al consulente per la protezione dei dati dell’Ufficio e possono essere utilizzati unicamente per sorvegliare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.
- Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RU 2014 163). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 43 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
La consegna all’Archivio federale di dati contenuti nel sistema d’informazione è retta dall’articolo 38 della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati (LPD) e dalla legge federale del 26 giugno 19983 sull’archiviazione.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 43 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- RS 235.1
- RS 152.1
Sezione 4: Protezione dei dati e sicurezza dei dati
Art. 11Diritti delle persone interessate
Il diritto d’accesso, il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto dalle disposizioni della LPD1. Per i dati comunicati da Interpol è fatto salvo l’articolo 13 dell’ordinanza del 1° dicembre 19862 sull’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna. Per i dati comunicati da Europol è fatto salvo l’articolo 7 paragrafo 5 dell’Accordo del 24 settembre 20043 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia. Per i dati che hanno una correlazione con una segnalazione in N-SIS è fatto salvo l’articolo 49 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 20084. Per le iscrizioni nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol di dati che rientrano nella competenza della PGF è fatto salvo l’articolo 8 LSIP.
- RS 235.1
- [RU 1986 2318, 1987 279, 1992 1618 all. n. 5, 1993 1962 art. 36 n. 7, 1996 3097, 1998 1561, 2001 3316, 2005 1351, 2008 4943 I 11, 2012 6731 all. n. 6. RU 2013 2201 art. 18]. Vedi ora l’art. 16 dell’O Interpol del 21 giu. 2013 (RS 366.1).
- RS 0.362.2
- [RU 2008 2229, 4943 n. I 21, 6305 all. n. 17; 2009 6937 all. 4 n. II 18. RU 2013 855 art. 57]. Vedi ora l’O dell’8 mar. 2013 (RS 362.0).
Art. 12Sicurezza dei dati1
La sicurezza dei dati è garantita:
- a.
dall’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati;
- b.
dall’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 19 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
- RS 235.11
- RS 128.1
Art. 13Verbalizzazione
Ogni trattamento di dati nell’IPAS è verbalizzato. I verbali devono essere conservati per un anno. I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1
- Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n. II 43 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 14Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza IPAS del 21 novembre 20011 è abrogata.
- [RU 2002 111, 2004 4813 all. n.10, 2006 945]
Art. 15Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.
Allegati
- (Categorie «AFIS-DNA», «Interpol», «Europol», «NSIS», «Ricerca di persone scomparse» e «Documenti d’identità»)
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.