Législation

Ordinanza del 15 ottobre 2008 sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (Ordinanza IPAS)

RS 361.2In vigoreStato 01.01.202416 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Struttura e contenuto dell’IPAS3–5
  3. Sezione 3: Diritti d’accesso e trattamento dei dati6–10
  4. Sezione 4: Protezione dei dati e sicurezza dei dati11–13
  5. Sezione 5: Disposizioni finali14–15

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina, per il sistema informatizzato IPAS, ai sensi degli articoli 12, 14 e 18 LSIP:

  1. a.

    l’autorità responsabile e la vigilanza;

  2. b.

    la struttura e il contenuto;

  3. c.

    i diritti d’accesso e il trattamento di dati;

  4. d.

    la protezione dei dati e la sicurezza dei dati.

2

 Il sistema d’informazione IPAS è composto dai seguenti sottosistemi:

  1. a.

    il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale di cui all’articolo 12 LSIP;

  2. b.

    il sistema d’informazione per l’identificazione di persone nell’ambito di perseguimenti penali e di ricerche di persone scomparse di cui all’articolo 14 LSIP;

  3. c.

    il sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol di cui all’articolo 18 LSIP.

Art. 2Autorità responsabile e vigilanza

1

 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile dell’IPAS. Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati registrati nell’IPAS.

2

 Fedpol nomina un servizio di controllo. Tale servizio gestisce i diritti d’accesso all’IPAS secondo la matrice d’accesso di cui all’allegato 2, vigila sulla cancellazione automatica dei dati ed effettua controlli dei dati. Il servizio di controllo è responsabile del rispetto, da parte degli utenti, dell’ordinanza, dei suoi allegati e del regolamento sul trattamento dei dati.

3

 Il fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia fornisce i mezzi informatici necessari alla gestione di IPAS.

Sezione 2: Struttura e contenuto dell’IPAS

Art. 3Struttura dell’IPAS

1

 L’IPAS contiene le seguenti categorie:

  1. a.

    «Interpol»;

  2. b.

    «Europol»;

  3. c.

    «NSIS»;

  4. d.

    «AFIS-DNA»;

  5. e.

    «Ricerca di persone scomparse»;

  6. f.

    «Documenti d’identità».

2

 Ogni categoria si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

  1. a.

    «Dati di base», in cui sono registrati dati relativi a persone fisiche, persone giuridiche e oggetti;

  2. b.

    «Fascicoli», in cui sono registrati l’ubicazione dei fascicoli cartacei, i diritti d’accesso ai fascicoli e le indicazioni relative al prestito;

  3. c.

    «Pratiche», in cui sono registrati la categoria secondo l’articolo 4 capoverso 1 cui appartengono i fascicoli, il loro stato d’avanzamento nonché dati sulla persona incaricata del fascicolo;

  4. d.

    «Contenuto», in cui sono registrati i dati più dettagliati sugli antecedenti riguardanti le persone fisiche, le persone giuridiche e gli oggetti;

  5. e.

    «Gestione delle pratiche e degli atti», funzione di gestione delle pratiche e degli atti.

Art. 4Dati trattati in IPAS

1

 L’IPAS contiene i seguenti dati e documenti:

  1. a.

    categoria «Interpol»: dati e documenti relativi a persone annunciate alla Polizia giudiziaria federale (PGF) come presunti autori di reati, parti lese o persone informate sui fatti, nell’ambito d’inchieste di polizia giudiziaria che non sono sottoposte alla giurisdizione federale o di attività di polizia finalizzate alla prevenzione, condotte da autorità di perseguimento penale o di polizia svizzere o estere;

  2. b.

    categoria «Europol»: dati trasmessi nell’ambito della cooperazione con Europol;

  3. c.

    categoria «NSIS»: dati trasmessi all’ufficio SIRENE in relazione a una segnalazione in N-SIS;

  4. d.

    categoria «AFIS-DNA»: dati e documenti relativi a persone di cui gli elementi segnaletici sono stati oggetto di un rilevamento e di un esame minuzioso da parte delle autorità di polizia svizzere o estere o del Corpo delle guardie di confine e che sono stato notificati a fedpol per confronto dei dati;

  5. e.

    categoria «Ricerca di persone scomparse»: dati e documenti relativi a persone in merito alle quali autorità svizzere o estere, privati, istituzioni o organizzazioni internazionali hanno inoltrato una domanda al servizio di ricerca delle persone scomparse di fedpol;

  6. f.

    categoria «Documenti d’identità»: dati e documenti relativi a persone in merito alle quali fedpol ha aperto un fascicolo nell’ambito dell’applicazione della legislazione sui documenti d’identità.

2

 I dati e i documenti che rientrano in più categorie secondo l’articolo 3 capoverso 1 sono trattati in ciascuna categoria di dati corrispondente.

3

 I dati specifici sono elencati nell’allegato 1.

Art. 5Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

1

 Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol serve a facilitare la gestione dei documenti e dei fascicoli relativi a pratiche concernenti persone fisiche, persone giuridiche od oggetti, eccetto i documenti e le iscrizioni relativi ai casi trattati nel sistema nazionale di indagine.1

2

 Esso può contenere tutte le comunicazioni, segnatamente le comunicazioni telefoniche, i messaggi di posta elettronica, le lettere e le comunicazioni via telefax indirizzati a fedpol o provenienti da quest’ultimo. Contiene in particolare le comunicazioni scambiate nel quadro della cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol).

3

 Esso dà accesso:

  1. a.

    ai documenti specifici informatizzati, sotto forma di testo o di immagine, che si riferiscono a pratiche trattate da fedpol;

  2. b.

    ai dati relativi alla trasmissione e allo stato dell’elaborazione dei documenti e dei fascicoli nonché a eventuali ricerche effettuate nei sistemi d’informazione accessibili a fedpol; e

  3. c.

    all’ubicazione dei fascicoli e alle indicazioni relative al prestito.

4

 I dati trattati nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol possono essere indicizzati per persona, oggetto o evento e connessi alle altre sottocategorie o ad altri sistemi d’informazione di fedpol. I dati che sono connessi ad altre sottocategorie o a un altro sistema d’informazione sottostanno alle regole di trattamento e alle restrizioni d’accesso applicabili a questi ultimi.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Sezione 3: Diritti d’accesso e trattamento dei dati

Art. 6Servizi con diritto d’accesso

1

 I collaboratori di fedpol possono consultare l’IPAS online se per adempiere i loro compiti legali hanno bisogno di dati registrati nel sistema.

2

 I diritti d’accesso sono disciplinati nell’allegato 2.

Art. 7Trasmissione di dati

1

Fedpol può, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, trasmettere su richiesta le informazioni registrate nell’IPAS alle seguenti autorità, a condizione che tali dati siano necessari per l’adempimento dei loro compiti legali:1

  1. a.

    le autorità di polizia o di perseguimento penale federali, cantonali ed estere;

  2. b.

    gli uffici centrali nazionali Interpol e la segreteria generale di Interpol;

  3. c.

    i servizi della Segreteria di Stato della migrazione competenti per l’identificazione dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione e per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e dalla legge del 20 giugno 20143 sulla cittadinanza;

  4. d.

    Europol;

  5. e.

    i servizi competenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini4;

  6. f.

    le rappresentanze svizzere all’estero competenti per il rilascio dei visti;

  7. g.

    il Servizio delle attività informative della Confederazione, nel quadro delle sue attività secondo la LMSI;

  8. h.

    il Servizio del casellario giudiziale dell’Ufficio federale di giustizia per l’identificazione di persone registrate nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA qualora si sospetti un errore nel collegamento dei dati;

  9. i.

    i servizi centrali di coordinamento dei Cantoni per determinare se sussistono i presupposti legali per cancellare un profilo del DNA ai sensi degli articoli 16–19 della legge del 20 giugno 20035 sui profili del DNA, nonché per cancellare i dati segnaletici di natura biometrica ai sensi degli articoli 17–21 dell’ordinanza del 6 dicembre 20136 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

2

 Sono fatte salve le disposizioni legali che disciplinano il trattamento di dati segnaletici, dati provenienti da Interpol, Europol, N-SIS, nonché dati sulla ricerca di persone scomparse e documenti d’identità.7

  1. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 16 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
  2. RS 142.20
  3. RS 141.0
  4. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
  5. RS 363
  6. RS 361.3
  7. Introdotto dall’all. 4 n. II 16 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

Art. 8Ulteriori disposizioni sulla trasmissione dei dati

1

 Al momento della comunicazione dei dati registrati nell’IPAS, si devono rispettare i divieti inerenti all’utilizzazione. Fedpol può comunicare alle autorità estere di cui all’articolo 7 dati relativi ai richiedenti l’asilo, ai rifugiati o alle persone provvisoriamente ammesse solo previa consultazione dell’Ufficio federale competente.

2

 Fedpol rifiuta di trasmettere dati registrati nell’IPAS se vi si oppongono interessi preponderanti pubblici o privati. I dati che non sono destinati a essere comunicati sono segnalati come tali nell’IPAS.

3

 Al momento di qualsiasi trasmissione di dati registrati nell’IPAS, il destinatario deve essere informato sulla natura, l’affidabilità e l’attualità dei dati. Egli può impiegarli esclusivamente allo scopo per cui tali dati gli sono stati trasmessi. Deve essere avvertito delle restrizioni d’impiego e del fatto che fedpol si riserva il diritto di esigere informazioni sull’uso che sarà stato fatto di questi dati.

4

 La trasmissione di dati, il destinatario, l’oggetto e il motivo della trasmissione devono essere registrati nell’IPAS.

5

 Fedpol disciplina le modalità dettagliate della trasmissione nel regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 2.

Art. 9Durata di conservazione dei dati

1

 I dati registrati nell’IPAS che sono in correlazione con i dati dattiloscopici memorizzati nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (O del 6 dic. 20131 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica) o con profili del DNA memorizzati nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA (O del 3 dic. 20042 sui profili del DNA) sono cancellati contemporaneamente ai dati corrispondenti memorizzati in questi sistemi d’informazione.3

1bis

 Sono escluse dalla cancellazione ai sensi del capoverso 1 le pratiche «hit» di cui all’allegato 1. Esse restano memorizzate finché nell’IPAS figura almeno una pratica con il numero di controllo del processo delle categorie «AFIS» o «DNA». Dopo la cancellazione degli ultimi dati ancora rimasti delle categorie «AFIS» o «DNA», la pratica «hit» resta memorizzata nell’IPAS per una durata massima di cinque anni.4

2

 Al momento della cancellazione dei profili del DNA sono cancellati anche tutti gli altri dati conservati nell’IPAS relativi alla persona in questione, se non vi è altro materiale segnaletico che si riferisca alla stessa persona. Se gli altri dati conservati in IPAS non possono essere cancellati, la nota riguardante l’esistenza di un profilo del DNA nell’IPAS è cancellata contemporaneamente al profilo del DNA.

3

 Il numero di controllo del processo è cancellato quando la Confederazione non conserva più alcun dato segnaletico sulla persona in questione.

4

 I dati delle categorie «Ricerca di persone scomparse» e «Documenti d’identità» sono cancellati 50 anni dopo la prima registrazione. I dati della categoria «Ricerca di persone scomparse» possono essere conservati finché le persone interessate non sono state ritrovate, ma al massimo fino al compimento del novantanovesimo anno di età.

5

 I dati della categoria «Interpol» sono cancellati dopo dieci anni.

6

 I dati della categoria «Europol» sono cancellati conformemente all’articolo 9 paragrafo 8 dell’Accordo del 24 settembre 20045 tra la Confederazione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.

7

 I dati della categoria «NSIS» trasmessi come informazioni supplementari nell’ambito della cooperazione con altri Stati Schengen sono cancellati conformemente all’articolo 45 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 20086.

8

 I dati del sistema di gestione delle pratiche e degli atti che non sono in correlazione con altre categorie sono cancellati dopo tre anni.

  1. RS 361.3
  2. RS 363.1
  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
  4. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
  5. RS 0.362.2
  6. [RU 2008 2229, 4943 n. I 21, 6305 all. n. 17; 2009 6937 all. 4 n. II 18. RU 2013 855 art. 57]. Vedi ora l’O dell’8 mar. 2013 (RS 362.0).

Art. 9aVerbalizzazione delle cancellazioni1

I verbali delle cancellazioni sono conservati per un anno, a partire dal momento della cancellazione dei dati, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. I verbali sono accessibili esclusivamente al consulente per la protezione dei dati dell’Ufficio e possono essere utilizzati unicamente per sorvegliare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

  1. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RU 2014 163). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 43 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 10Archiviazione1

La consegna all’Archivio federale di dati contenuti nel sistema d’informazione è retta dall’articolo 38 della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati (LPD) e dalla legge federale del 26 giugno 19983 sull’archiviazione.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 43 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
  2. RS 235.1
  3. RS 152.1

Sezione 4: Protezione dei dati e sicurezza dei dati

Art. 11Diritti delle persone interessate

Il diritto d’accesso, il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto dalle disposizioni della LPD1. Per i dati comunicati da Interpol è fatto salvo l’articolo 13 dell’ordinanza del 1° dicembre 19862 sull’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna. Per i dati comunicati da Europol è fatto salvo l’articolo 7 paragrafo 5 dell’Accordo del 24 settembre 20043 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia. Per i dati che hanno una correlazione con una segnalazione in N-SIS è fatto salvo l’articolo 49 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 20084. Per le iscrizioni nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol di dati che rientrano nella competenza della PGF è fatto salvo l’articolo 8 LSIP.

  1. RS 235.1
  2. [RU 1986 2318, 1987 279, 1992 1618 all. n. 5, 1993 1962 art. 36 n. 7, 1996 3097, 1998 1561, 2001 3316, 2005 1351, 2008 4943 I 11, 2012 6731 all. n. 6. RU 2013 2201 art. 18]. Vedi ora l’art. 16 dell’O Interpol del 21 giu. 2013 (RS 366.1).
  3. RS 0.362.2
  4. [RU 2008 2229, 4943 n. I 21, 6305 all. n. 17; 2009 6937 all. 4 n. II 18. RU 2013 855 art. 57]. Vedi ora l’O dell’8 mar. 2013 (RS 362.0).

Art. 12Sicurezza dei dati1

La sicurezza dei dati è garantita:

  1. a.

    dall’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati;

  2. b.

    dall’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 19 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
  2. RS 235.11
  3. RS 128.1

Art. 13Verbalizzazione

Ogni trattamento di dati nell’IPAS è verbalizzato. I verbali devono essere conservati per un anno. I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

  1. Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n. II 43 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.

Allegati

  • (Categorie «AFIS-DNA», «Interpol», «Europol», «NSIS», «Ricerca di persone scomparse» e «Documenti d’identità»)

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).