Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC); visto l’articolo 19 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP); visto l’articolo 6 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
1 La presente ordinanza disciplina, per il sistema nazionale di indagine (SNI), ai sensi degli articoli 10–13 e 18 LSIP:1
- a.
- b.
la struttura e il contenuto;
- c.
gli utenti e i diritti d’accesso;
- d.
- e.
la protezione dei dati e la sicurezza dei dati.
2 SNI è composto dei seguenti sottosistemi:
- a.
il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all’articolo 10 LSIP;
- b.
il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all’articolo 11 LSIP;
- c.
il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale di cui all’articolo 13 LSIP;
- d.
il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) di cui all’articolo 18 LSIP;
- e.
il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale di cui all’articolo 12 LSIP.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
Art. 2Scopo di SNI e dei suoi sottosistemi
1 Il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione serve all’esecuzione di dette indagini nell’ambito di competenza della Confederazione.
2 Il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali serve a facilitare:
- a.
i compiti legali d’informazione, coordinamento e analisi della Polizia giudiziaria federale (PGF);
- b.
l’esecuzione di indagini di polizia criminale prima dell’apertura di un procedimento penale nell’ambito delle competenze materiali della Confederazione;
- c.
la cooperazione della PGF con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le autorità cantonali di perseguimento penale, nella misura in cui partecipino, nell’ambito delle loro competenze, alla lotta contro la criminalità intercantonale e internazionale;
- d.
la cooperazione della PGF1 con le autorità di Stati esteri nella lotta contro la criminalità internazionale.
3 Il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale sostiene le autorità cantonali di perseguimento penale nelle indagini di polizia criminale e giudiziaria che non sottostanno alla giurisdizione penale federale e che non rientrano nel campo d’applicazione della LUC, della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) e della LAIn.3
4 Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol serve a facilitare la gestione dei documenti e degli incarti trattati da fedpol.
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- RS 120
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
Art. 3Campo d’applicazione1
1 In SNI sono trattati i dati necessari all’adempimento dei compiti della PGF nella sua funzione di Ufficio centrale ai sensi dell’articolo 2a LUC per:
- a.
l’individuazione e la lotta contro la criminalità organizzata e gli atti terroristici secondo l’articolo 24 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP)2 e gli articoli 7 capoverso 1 e 8 LUC;
- b.
l’individuazione e la lotta contro la criminalità economica secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP nonché gli articoli 7 capoverso 2 e 8 LUC;
- c.
la prevenzione e la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti secondo l’articolo 29 della legge del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti e gli articoli 9 e 10 LUC;
- d.
la prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani, la diffusione di pornografia e la falsificazione di monete sulla base di trattati internazionali o di altre leggi federali ai sensi dell’articolo 6 LUC;
- e.
la lotta contro la cibercriminalità secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera a LUC;
- f.
lo smascheramento e la lotta contro crimini e gravi delitti mediante il ricorso a indagini in incognito secondo l’articolo 3a LUC.
2 In SNI sono altresì trattati i dati necessari all’adempimento dei compiti della PGF nella lotta e nel perseguimento penale degli altri reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo l’articolo 23 CPP, nella misura in cui i dati sono di competenza della Confederazione e sono trattati prima dell’apertura del procedimento penale. Questi dati sono trattati separatamente sul piano logico da quelli di cui ai capoversi 1 e 4.
3 In SNI sono altresì trattati i dati trasmessi da Europol nell’ambito della cooperazione con altri Stati Schengen o con Interpol.
4 Le autorità cantonali di perseguimento penale possono trattare in SNI i dati volti alla lotta contro i reati che rientrano nella loro competenza. Il trattamento di questi dati è effettuato separatamente sul piano logico dal trattamento dei dati di cui ai capoversi 1 e 2 ed è retto dalle disposizioni cantonali.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
- RS 312
- RS 812.121
Art. 4Autorità responsabile1
1 Fedpol è responsabile del sistema SNI e adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi ai sensi dell’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati.
2 Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati e nomina il servizio di sorveglianza (Servizio di sorveglianza di fedpol). Il Servizio di sorveglianza di fedpol è responsabile del rispetto, da parte degli utenti, della presente ordinanza, dei suoi allegati e del regolamento sul trattamento dei dati nonché della cura dei dati nell’ambito della registrazione, del trattamento e della cancellazione; fanno eccezione i sistemi di cui agli articoli 10 e 13 LSIP.
3 Il fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è responsabile dell’esercizio di SNI.
4 La responsabilità per il trattamento dei dati nel sistema di cui all’articolo 13 LSIP è retta dal diritto cantonale.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
- RS 235.11
Sezione 2: Struttura e contenuto di SNI
Art. 5Struttura di SNI
Il sistema SNI è composto delle seguenti sottocategorie:
- a.
«Caso informativo», in cui sono registrate informazioni relative a persone fisiche o giuridiche oppure a organizzazioni e i dati che le riguardano, raccolti nell’ambito di indagini di polizia criminale e giudiziaria o da fonti accessibili al pubblico;
- b.
«Caso investigativo», in cui sono registrate informazioni in riferimento ai singoli casi raccolte nell’ambito di indagini di polizia criminale e giudiziaria o da fonti accessibili al pubblico, in particolare sorveglianze delle telecomunicazioni, sorveglianze audio e video, giornali di osservazione, giornali di indagine;
- c.
«Sistema dei rapporti di polizia» (PR), in cui sono redatti e gestiti i rapporti e le denunce necessari all’adempimento dei compiti;
- d.
«Gestione delle pratiche e degli atti» (GA), in cui sono registrate le informazioni necessarie per il controllo delle pratiche;
- e.
«Informazioni generali» (ER), in cui sono registrate altre informazioni utili e necessarie all’adempimento dei compiti, quali indicazioni da elenchi telefonici, estratti di giornale, descrizione delle competenze degli uffici oppure informazioni tratte da fonti accessibili al pubblico;
- f.
«Rapporto di situazione» (LA), in cui sono registrati i rapporti sulla situazione nazionale e internazionale;
- g.
«Analisi» (AN), in cui sono registrati i risultati di mandati di analisi;
- h.
«Blüte» (BL), in cui sono registrati tutti i tipi di denaro falso e tutte le tecniche di falsificazione;
- i.
dati memorizzati in forma di testo, immagine o suono raccolti nel corso di indagini di polizia giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali pendenti;
- j.
dati memorizzati in forma di testo, immagine o suono raccolti nel corso di indagini di polizia criminale prima dell’apertura di un procedimento penale.
Art. 6Struttura delle sottocategorie «Caso informativo» e «Caso investigativo»1
1 La sottocategoria «Caso informativo» comprende:
- a.
i dati di base con informazioni relative a persone fisiche o giuridiche oppure a organizzazioni;
- b.
i dati relativi ai fatti, classificati secondo categorie di reati.
2 La sottocategoria «Caso investigativo» comprende:
- a.
i dati di base con informazioni relative a persone fisiche o giuridiche oppure a organizzazioni;
- b.
i dati relativi ai fatti, gestiti in riferimento ai singoli casi.
3 I dati di base (cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a) e i dati relativi ai fatti (cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b) formano insieme un blocco di dati.
4 Nelle sottocategorie «Caso informativo» e «Caso investigativo» i dati raccolti nell’ambito di indagini di polizia criminale e giudiziaria o da fonti accessibili al pubblico sono classificati in tre categorie distinte.
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Art. 7Sottocategoria «Gestione delle pratiche e degli atti» (GA)
1 La sottocategoria «Gestione delle pratiche e degli atti» facilita la gestione dei documenti e degli incarti di fedpol relativi a pratiche concernenti persone fisiche, persone giuridiche o oggetti. Può contenere tutte le comunicazioni, in particolare le comunicazioni telefoniche, i messaggi di posta elettronica e la corrispondenza postale, pervenute a fedpol o inviate da quest’ultimo.
2 Dà accesso:
- a.
a documenti specifici, memorizzati in forma di testo o immagine, che si riferiscono a pratiche di fedpol;
- b.
a dati relativi alla trasmissione e al trattamento di documenti e fascicoli come pure a eventuali ricerche effettuate nei sistemi d’informazione accessibili a fedpol;
- c.
all’ubicazione degli atti e alle informazioni relative al loro prestito.
3 I dati trattati in questa sottocategoria possono essere rubricati per persona, oggetto o avvenimento. Possono essere trattati in altri sottosistemi o sottocategorie di SNI se le disposizioni specifiche concernenti detti sottosistemi o sottocategorie lo consentono.
1 Per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sono trattati in SNI soltanto i dati concernenti persone sospettate di esercitare tale traffico, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto. I dati riguardanti le persone che si limitano a consumare stupefacenti non sono registrati.
2 Per la lotta contro la criminalità organizzata sono trattati in SNI i dati concernenti:
- a.
gruppi e organizzazioni contro i quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che si tratti di organizzazioni criminali;
- b.
persone sospettate di partecipare a un’organizzazione criminale, di sostenerla o, per conto della stessa, di preparare, facilitare, sostenere, commettere i reati o parteciparvi.
3 Per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere b–f sono trattati in SNI i dati relativi a persone sospettate di aver commesso tali reati, di parteciparvi o di trarne profitto.
4 Per la lotta contro i reati di competenza delle autorità cantonali sono trattati in SNI i dati relativi a persone sospettate di commettere tali reati, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto.
5 Soltanto i dati elencati nel catalogo (allegato 1) possono essere trattati in SNI.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
Art. 9Provenienza dei dati1
I dati registrati in SNI provengono da:
- a.
indagini di polizia criminale condotte da autorità federali e cantonali prima dell’apertura di un procedimento penale;
- b.
indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità cantonali di perseguimento penale;
- c.
indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità federali;
- d.
organi di sicurezza della Confederazione secondo la LMSI2 e la LAIn;
- e.
comunicazioni trasmesse conformemente agli articoli 4, 8 capoverso 1 e 10 LUC;
- f.
verifiche effettuate nell’ambito di procedure d’assistenza giudiziaria per l’assunzione di prove;
- g.
fonti accessibili al pubblico;
- h.
informazioni raccolte nel quadro dell’adempimento di compiti ai sensi dell’articolo 2a LUC.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
- RS 120
Art. 10Piattaforma di collaborazione1
1 Sulla base dell’articolo 12 LSIP fedpol gestisce una piattaforma di collaborazione per lo scambio di informazioni con le autorità cantonali e altre autorità federali.
2 La piattaforma di collaborazione è a disposizione delle seguenti cerchie di utenti:
- a.
i servizi della Confederazione e dei Cantoni incaricati dei compiti di polizia giudiziaria;
- b.
- c.
l’UDSC e le autorità cantonali di perseguimento penale che, nell’ambito delle loro competenze, partecipano alla lotta contro la criminalità intercantonale e internazionale;
- d.
gli utenti del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ai sensi dell’articolo 15 LSIP.
3 I dati di tipo amministrativo contenuti nella piattaforma di collaborazione possono essere resi accessibili anche ad altre persone che contribuiscono con prestazioni logistiche od organizzative al funzionamento di SNI nonché alla sua gestione e alla formazione dei suoi utenti.
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Sezione 3: Diritti d’accesso
Art. 11Accesso in generale
1 Hanno accesso a SNI, mediante una procedura di richiamo (accesso online), nella misura in cui sia necessario all’adempimento dei loro compiti legali:
- a.
la PGF, il servizio di fedpol incaricato della cooperazione nazionale e internazionale di polizia e il servizio incaricato della gestione operativa e della manutenzione tecnica dei sistemi di polizia;
- b.
il Ministero pubblico della Confederazione;
- c.
i servizi cantonali incaricati dei compiti di polizia criminale che collaborano con la PGF e il servizio del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) incaricato dell’analisi (art. 10 cpv. 4 lett. c e 11 cpv. 5 lett. c LSIP);
- d.
il servizio di fedpol e del SIC incaricato di allestire analisi;
- e.
il SIC per l’esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 2 e 68 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
- f.
il servizio di fedpol incaricato di pronunciare misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 2 e 68 LStrI;
- g.
il Servizio di sorveglianza di fedpol;
- h.
i consulenti per la protezione dei dati di fedpol, del SIC e delle autorità cantonali di perseguimento penale nonché il servizio incaricato presso il Ministero pubblico della Confederazione del controllo dei dati nel sistema di cui all’articolo 10 LSIP;
- i.
il responsabile di progetto e gli amministratori del sistema;
- j.
il servizio dell’Ufficio federale di giustizia incaricato dell’attuazione dei procedimenti ai sensi dell’Assistenza in materia penale del 20 marzo 19812;
- k.
i collaboratori dell’UDSC impiegati per il perseguimento penale, per l’analisi dei rischi nonché per il controllo delle persone alla frontiera e in Svizzera.
- l.
il servizio di fedpol competente per l’adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 20203 sui precursori di sostanze esplodenti, per trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti.4
2 Ai servizi di fedpol che non svolgono compiti di perseguimento penale ma a cui compete il vaglio e la gestione degli incarti, può essere concesso, limitatamente alle loro necessità, un accesso online a SNI per l’adempimento dei loro compiti legali.
3 Il Ministero pubblico della Confederazione può accedere online ai dati di cui all’articolo 10 LSIP che concernono i suoi procedimenti penali pendenti. Detti dati sono contrassegnati in SNI, strutturati elettronicamente secondo i rispettivi procedimenti penali e separati dagli altri dati mediante mezzi tecnici.
5 Previa decisione del Ministero pubblico della Confederazione, l’accesso online a dati relativi a determinati procedimenti può essere limitato. Tali dati sono contrassegnati.
6 L’allegato 2 disciplina i diritti d’accesso ai diversi dati in SNI per categorie di utenti.
- RS 142.20
- RS 351.1
- RS 941.42
- Nuovo testo giusta l’all. n. 15 dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).
- Abrogato dal n. I dell’O del 16 ago. 2023, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
Art. 12Accesso alla sottocategoria «Caso investigativo»1
1 Nell’ambito di un’indagine, soltanto le autorità di perseguimento penale che vi partecipano hanno accesso online alla sottocategoria «Caso investigativo».
2 L’autorità che conduce l’indagine può concedere l’accesso online ad altri servizi che vi sono coinvolti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
Sezione 4: Trattamento dei dati
Art. 13Introduzione dei dati1
1 I servizi coinvolti introducono essi stessi in SNI i dati che hanno raccolto. Determinano le categorie dei dati e li qualificano come attendibili o poco attendibili a seconda della loro provenienza, del modo di acquisizione, del loro contenuto e dei dati già disponibili.
2 I dati, eccetto quelli di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 3, sono contrassegnati come «vidimato» nel caso informativo soltanto dopo esser stati esaminati dal Servizio di sorveglianza di fedpol.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
Art. 14Attualità e integralità dei dati1
1 I servizi cantonali coinvolti incaricati dei compiti di polizia criminale registrano senza indugio e sistematicamente in SNI le informazioni che sono tenuti a comunicare in virtù degli articoli 8 e 10 LUC. Le informazioni devono essere costantemente aggiornate.
2 Gli utenti dei Cantoni e della Confederazione registrano senza indugio e sistematicamente in SNI le informazioni che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 3. Le informazioni devono essere costantemente aggiornate; l’aggiornamento deve comprendere anche i dati provenienti da altri sistemi di informazione cui questi servizi hanno accesso online.
3 La responsabilità per una registrazione corretta sul piano formale e completa sul piano materiale è assunta dal primo utente di SNI che è a conoscenza delle corrispondenti informazioni. Quest’ultimo tiene conto in particolare della provenienza e del contenuto delle informazioni.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
Art. 15Controllo dei dati1
1 Il Servizio di sorveglianza di fedpol provvede affinché i dati registrati in SNI, ad eccezione dei dati dei sottosistemi di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 3, corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza e siano utilizzabili per l’analisi tecnica e di polizia.
2 Vidima i dati nel sistema, dopo aver verificato se sono plausibili, rispettano il principio di proporzionalità, sono registrati correttamente sul piano tecnico, attribuiti alla corretta categoria di reato e classificati correttamente nonché se sono utilizzabili per l’analisi tecnica e di polizia. Tiene conto in particolare della provenienza e del contenuto delle informazioni, come pure di tutti gli altri dati disponibili nel sistema.
3 Rimanda i dati lacunosi per correzione al servizio che li ha registrati. Se quest’ultimo non li corregge entro 60 giorni, il Servizio di sorveglianza di fedpol provvede a cancellarli.
4 Fedpol disciplina le modalità del controllo dei dati nel regolamento sul trattamento dei dati.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
Art. 16Valutazione generale e periodica dei dati della sottocategoria «Caso informativo»1
1 Il Servizio di sorveglianza di fedpol procede a una valutazione generale di ogni blocco di dati della sottocategoria «Caso informativo» ogni cinque anni dopo la registrazione del primo dato.
2 Adempie segnatamente i seguenti compiti:
- a.
esamina se i dati registrati di ogni singolo documento sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza; verifica conformemente all’articolo 8 se il trattamento dei dati nel documento rispetta il principio di proporzionalità e in particolare se gli elementi di sospetto sono ancora pertinenti; in caso contrario, i dati sono cancellati;
- b.
esamina se l’insieme delle informazioni contenute in un blocco di dati rispetta ancora il principio di proporzionalità e se i dati costituiscono un motivo di sospetto sufficiente per ulteriori accertamenti; se queste condizioni non sono soddisfatte, tutto il blocco di dati è cancellato.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
1 Per evitare una doppia registrazione gli utenti dei Cantoni e della Confederazione possono copiare in SNI i dati contenuti nei loro sistemi.
2 Fedpol definisce le modalità nel regolamento sul trattamento dei dati.
Art. 18Comunicazione di dati ad altre autorità1
1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d’assistenza amministrativa, la PGF può comunicare i dati personali registrati in SNI alle seguenti autorità tenute a collaborare secondo l’articolo 4 LUC:
- a.
autorità di perseguimento penale, autorità preposte all’assistenza giudiziaria e altre autorità della Confederazione che svolgono compiti di polizia giudiziaria;
- b.
servizi di polizia, segnatamente organi di polizia di sicurezza e amministrativa della Confederazione e dei Cantoni nonché autorità della Confederazione incaricate dell’esecuzione della LMSI2;
- c.
- d.
autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti in materia di diritto degli stranieri e sono competenti in materia d’entrata e soggiorno degli stranieri nonché di concessione dell’asilo e di ammissione provvisoria;
- e.
controlli degli abitanti e autorità competenti per la tenuta dei registri di commercio, di stato civile, fiscale, della circolazione stradale, dell’aviazione civile nonché del registro fondiario;
- f.
autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
- g.
altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell’ambito della circolazione di determinati beni.
2 La PGF può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in SNI alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all’adempimento dei compiti legali dell’autorità richiedente:
- a.
autorità di cui al capoverso 1 lettera a, per i loro procedimenti penali, le indagini di polizia giudiziaria e le procedure d’assistenza giudiziaria;
- b.
autorità di cui al capoverso 1 lettere b e c, per le loro indagini di polizia giudiziaria e per l’adempimento dei compiti secondo la LMSI;
- c.
autorità di cui al capoverso 1 lettera d, per l’adempimento di compiti in materia di diritto degli stranieri nonché per la prevenzione e il perseguimento degli abusi contro le disposizioni in materia d’entrata e di soggiorno e contro la legislazione sull’asilo.
3 Le condizioni per la comunicazione di informazioni da parte delle autorità di cui al capoverso 2 risultano per analogia dall’articolo 4 capoversi 2–5 dell’ordinanza del 30 novembre 20013 sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia.4
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
- RS 120
- RS 360.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
Art. 19Comunicazione di dati ad altri destinatari
1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d’assistenza amministrativa, la PGF può comunicare i dati personali registrati in SNI ai seguenti destinatari:
- a.
autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di polizia, conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
- b.
tribunali internazionali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
- c.
autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria;
- d.
Amministrazione federale delle finanze;
- e.
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari1;
- f.
- g.
Commissione federale delle case da gioco;
- h.
Segreteria di Stato dell’economia;
- i.
autorità federali incaricate:
- 1.
dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 27–48 della legge del 18 dicembre 20202 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn),
- 2.
delle misure di protezione secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b LMSI3;
- j.
Ufficio federale dell’aviazione civile;
- k.
autorità competenti in materia di acquisto di fondi da parte di persone residenti all’estero;
- l.
organizzazioni non governative, segnatamente quelle che operano in favore della lotta contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali, nella misura in cui si tratti di impedire e d’individuare forme particolari di criminalità;
- m.
autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni.
2 La PGF può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in SNI alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all’adempimento dei compiti legali dell’autorità richiedente:
- a.
autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro indagini di polizia giudiziaria, conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
- b.
tribunali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente Europol e Interpol), per il trattamento di casi concreti, conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
- c.
autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria, per le loro indagini di polizia giudiziaria nell’ambito fiscale;
- d.
Amministrazione federale delle finanze, per i suoi procedimenti di diritto penale amministrativo;
- e.
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 4, a sostegno dell’attività di vigilanza svolta nell’ambito delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 20075 sulla vigilanza dei mercati finanziari, sempreché si tratti di informazioni attendibili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento;
- f.
- g.
Commissione federale delle case da gioco, a sostegno della sua attività di vigilanza nell’ambito della legislazione sui giochi d’azzardo;
- h.
autorità federali incaricate dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 27–48 LSIn oppure delle misure di protezione secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b LMSI;
- i.
servizi di polizia cantonali incaricati dei controlli dei precedenti personali ai sensi dell’articolo 108b e seguenti della legge federale del 21 dicembre 19486 sulla navigazione aerea, per i loro accertamenti, nella misura in cui si tratti di dati del sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione.
3 Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni, nonché all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per l’adempimento delle loro funzioni di controllo.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. Precedentemente: Commissione federale delle banche.
- RS 128
- RS 120
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
- RS 956.1
- RS 748.0
Art. 20Altre disposizioni relative alla comunicazione di dati
1 In occasione della comunicazione dei dati di SNI occorre tener conto dei divieti di utilizzazione. La PGF può comunicare a Stati esteri dati relativi a richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell’Ufficio federale competente.
2 La PGF nega la comunicazione di dati di SNI qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano. I dati non destinati a essere comunicati devono essere contrassegnati in quanto tali nel sistema sia dagli utenti della PGF sia da quelli dei Cantoni.
3 I servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni possono comunicare i dati di SNI alle altre autorità di perseguimento penale e di polizia del loro Cantone, a sostegno delle loro indagini di polizia giudiziaria. La PGF deve esserne informata.
4 In occasione di ogni comunicazione, i destinatari sono informati su attendibilità e attualità dei dati di SNI. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo scopo per il quale sono stati loro comunicati. Sono avvertiti delle restrizioni d’uso e del fatto che la PGF si riserva il diritto di informarsi in merito all’impiego di tali dati.
5 La comunicazione nonché il destinatario, l’oggetto e il motivo della domanda d’informazione sono registrati in SNI.
Art. 21Trattamento di dati in sistemi d’analisi esterni
1 I dati di SNI possono essere copiati e trattati in un sistema d’analisi esterno da specialisti della PGF e dei servizi cantonali incaricati dei compiti di polizia criminale per eseguire un mandato d’analisi il cui contenuto e durata sono stabiliti.1
2 Il contenuto e la durata del mandato sono stabiliti dalla direzione della divisione Analisi criminale.2
3 Fedpol definisce le modalità nel regolamento sul trattamento dei dati.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
Art. 22Durata di conservazione
1 La durata di conservazione di ogni blocco di dati registrato in SNI scade dieci anni dopo la registrazione dell’ultimo dato.1
3 È fatta salva la cancellazione secondo gli articoli 15 e 16.
4 I dati delle sottocategorie connessi alla cooperazione con Europol sono cancellati conformemente all’articolo 9 paragrafo 8 dell’Accordo del 24 settembre 20043 tra la Confederazione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
5 I dati delle sottocategorie che sono trasmessi come informazioni complementari nell’ambito della cooperazione con altri Stati Schengen sono cancellati conformemente all’articolo 45 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 20084.
6 I dati delle sottocategorie «Gestione delle pratiche e degli atti» e «Sistema dei rapporti di polizia» non connessi ad altri sottosistemi o sottocategorie sono cancellati tre anni dopo la registrazione.
7 I dati delle sottocategorie di cui all’articolo 5 lettere i e j non connessi ad altri sottosistemi o sottocategorie sono cancellati dieci anni dopo la registrazione.
8 Per quanto concerne i termini di cancellazione, sono fatti salvi i dati su reati imprescrittibili. Questi ultimi sono cancellati dopo 80 anni.5
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
- Abrogato dal n. I dell’O del 16 ago. 2023, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
- RS 0.362.2
- RS 362.0
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
Art. 23Comunicazione della cancellazione dei dati1
Se i dati di SNI sono cancellati, il Servizio di sorveglianza di fedpol può informarne previamente il servizio che li ha registrati.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
1 La consegna all’Archivio federale di dati contenuti nel sistema d’informazione è retta dall’articolo 38 della legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati (LPD) e dalla legge federale del 26 giugno 19982 sull’archiviazione.3
- RS 235.1
- RS 152.1
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 41 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- Abrogati dal n. I dell’O del 16 ago. 2023, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
Sezione 5: Protezione dei dati e sicurezza dei dati
Art. 25Diritto d’accesso delle persone interessate1
1 Le domande d’informazione concernenti SNI sono rette:
- a.
dall’articolo 8 LSIP per i dati di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2 lettera a;
- b.
dall’articolo 8 LSIP per i dati trattati nell’ambito della cooperazione con Europol; la consultazione della parte che trasmette le informazioni richiesta dall’articolo 7 paragrafo 5 dell’Accordo del 24 settembre 20042 tra la Confederazione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia è eseguita nell’ambito della verifica di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a LSIP;
- c.
dal diritto cantonale per i dati registrati secondo l’articolo 3 capoverso 4.
2 Per i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 che sono trattati dopo l’apertura del procedimento penale, il diritto d’accesso è retto dall’articolo 7 capoverso 4 LSIP.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).
- RS 0.362.2
Art. 26Sicurezza dei dati1
Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:
- a.
l’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati (OPDa);
- b.
l’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni (OSIn).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 17 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
- RS 235.11
- RS 128.1
Art. 27Verbalizzazione
1 Ogni trattamento di dati in SNI è verbalizzato. I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1
2 Il DFGP emana istruzioni sull’utilizzazione dei dati verbalizzati.
- Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n. II 41 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
1 La Confederazione finanzia l’allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.
2 I Cantoni assumono le spese:
- a.
per l’acquisto e la manutenzione dei loro apparecchi;
- b.
per l’installazione e la gestione della rete di distribuzione capillare all’interno dei Cantoni.
Art. 29Esigenze tecniche
1 I terminali utilizzati dai Cantoni devono corrispondere alle esigenze tecniche della Confederazione.
2 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 41 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Sezione 5a: Piattaforme di valutazione
Art. 29aImmissione di dati
I dati sono immessi nelle piattaforme di valutazione su incarico di chi dirige il procedimento o di fedpol.
Art. 29bAutorità responsabile
Fedpol è responsabile della gestione tecnica, della manutenzione e dello sviluppo delle piattaforme di valutazione.
Art. 29cScopo delle piattaforme di valutazione
1 La piattaforma di valutazione generale serve a trattare, valutare e conservare i dati per il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all’articolo 10 LSIP nonché a trattare e valutare le informazioni per il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all’articolo 11 LSIP.
2 La piattaforma di valutazione dettagliata serve a valutare in modo particolareggiato i dati raccolti e trasmessi in virtù del capoverso 1. Essa contiene strumenti tecnici specifici quali ausili di analisi e di visualizzazione e filtri.
Art. 29dTracciabilità per l’utilizzo in giudizio
Le piattaforme di valutazione devono garantire in qualsiasi momento la tracciabilità dei dati trattati in virtù dell’articolo 10 LSIP per un loro utilizzo in giudizio.
Art. 29eRestrizione dei mezzi informatici
Oltre alle piattaforme di valutazione non possono essere utilizzati altri mezzi informatici di polizia per gli scopi di cui all’articolo 29c.
Art. 29fArchitettura tecnica
1 In base allo scopo del trattamento, i dati trattati nelle piattaforme di valutazione possono essere confrontati con tutti i sistemi della rete di sistemi d’informazione di polizia di cui all’articolo 9 LSIP e comunicati ai sistemi di chi dirige il procedimento mediante un supporto di dati o un’interfaccia elettronica.
2 I dati trattati nelle piattaforme in virtù dell’articolo 10 LSIP possono essere comunicati soltanto su incarico di chi dirige il procedimento.
Nella misura in cui sia necessario all’adempimento dei loro compiti legali, i seguenti servizi hanno accesso online ai dati trattati da loro o su loro incarico nelle piattaforme di valutazione generale e dettagliata:
- a.
i servizi competenti di fedpol, per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge federale del 7 ottobre 19941 sugli Uffici centrali dei polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati, dal Codice di procedura penale (CPP)2, dalla legge del 20 marzo 19813 sull’assistenza in materia penale e dall’ordinanza del 17 novembre 19994 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- b.
i servizi competenti dell’Ufficio federale di giustizia, per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge sull’assistenza in materia penale e dall’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- c.
i servizi competenti del Ministero pubblico della Confederazione, per adempiere i compiti loro assegnati dal CPP;
- d.
i servizi di fedpol incaricati di compiti in materia di protezione dei dati, per adempiere tali compiti;
- e.
i servizi dell’Amministrazione federale incaricati di compiti tecnici, per adempiere tali compiti.
- RS 360
- RS 312.0
- RS 351.1
- RS 172.213.1
Art. 29hComunicazione di dati in casi specifici
1 Chi dirige il procedimento stabilisce, per ogni fase del procedimento, se i dati trattati in virtù dell’articolo 10 LSIP sono pertinenti per il caso e decide il momento e la portata della comunicazione dei dati al sistema dell’autorità che dirige il procedimento.
2 I mezzi di prova e le informazioni raccolti sono sottoposti di volta in volta a chi dirige il procedimento per decisione sull’ulteriore procedura.
3 La PGF consegna a chi dirige il procedimento il rapporto finale insieme ai dati originali messi al sicuro.
4 I dati personali salvati nelle piattaforme di valutazione possono essere comunicati alle autorità cantonali o federali su richiesta o, in singoli casi, spontaneamente se:
- a.
tali autorità hanno bisogno di questi dati per adempiere i loro compiti legali;
- b.
l’autorità che dirige il procedimento nella sua fase attuale ha acconsentito alla comunicazione dei dati.
Art. 29iVerbalizzazione delle consultazioni
1 L’utilizzo delle piattaforme di valutazione deve essere verbalizzato.
2 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1
- Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n. II 41 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 29jDurata di conservazione e cancellazione dei dati
1 I dati registrati nelle piattaforme di valutazione per il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all’articolo 11 LSIP sono conservati soltanto finché sono necessari per adempiere lo scopo di cui all’articolo 29c, sempreché non siano stati acquisiti agli atti di un procedimento penale o di una procedura di assistenza giudiziaria.
2 Se sono stati acquisiti agli atti di un procedimento penale, i dati sono cancellati nelle piattaforme di valutazione:
- a.
al momento della ricezione della sentenza passata in giudicato;
- b.
al momento dell’abbandono del procedimento, qualora l’abbandono non sia avvenuto in applicazione dell’articolo 319 capoverso 1 lettera a o c CPP1;
- c.
dopo la scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale.
3 Se sono stati acquisiti agli atti di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale, i dati delle piattaforme di valutazione sono cancellati automaticamente cinque anni dopo il passaggio in giudicato di una decisione finale, sempreché l’autorità di sorveglianza o di esecuzione non vi si sia opposta. L’autorità di sorveglianza o di esecuzione può prorogare il termine di cancellazione d’intesa con lo Stato richiedente l’assistenza giudiziaria, tuttavia al massimo fino al termine di prescrizione dell’azione penale.
- RS 312.0
Chi dirige il procedimento oppure l’autorità di sorveglianza o di esecuzione fornisce, su richiesta, informazioni concernenti i dati trattati e conservati nelle piattaforme di valutazione per il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all’articolo 10 LSIP. Le restrizioni sono rette dal CPP1.
- RS 312.0
Art. 29lDiritto d’accesso
1 Su richiesta, fedpol fornisce informazioni concernenti i dati trattati nel sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all’articolo 11 LSIP. Le restrizioni sono rette dall’articolo 26 LPD1.2
2 Per motivi di sicurezza delle informazioni non è accordato il diritto di consultare sul posto i dati delle piattaforme di valutazione.
- RS 235.1
- Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n. II 41 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 29mArchiviazione dei dati
Quando non sono più necessari o prima che debbano essere cancellati, i dati trattati nelle piattaforme di valutazione in virtù dell’articolo 10 LSIP sono offerti all’Archivio federale per l’archiviazione conformemente alla legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione.
- RS 152.1
Art. 29nSicurezza dei dati
1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:
- a.
- b.
2 Fedpol adotta le ulteriori misure necessarie per impedire che persone non autorizzate accedano ai dati.
- RS 235.11
- RS 128.1
- Nuovo testo giusta l’all. n. 17 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
Sezione 5b: Registro dei dati sul terrorismo
Art. 29oAutorità responsabile
Fedpol è responsabile della gestione tecnica, della manutenzione e dello sviluppo del registro dei dati sul terrorismo.
- Abrogato dal n. I 9 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 29qConfronto di informazioni1
Per il confronto di informazioni secondo l’articolo 17a capoverso 2 LSIP, fedpol impiega tecnologie conformi allo stato della tecnica. Provvede affinché nessun dato personale venga trattato in modo illecito.
- Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 29rUtilizzo e accesso nel singolo caso
1 Il registro dei dati sul terrorismo è utilizzato dai servizi di fedpol incaricati della gestione dell’Ufficio centrale nazionale Interpol per adempiere i compiti loro assegnati dall’ordinanza del 21 giugno 20131 sull’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna.
2 Possono inoltre accedervi:
- a.
i servizi di fedpol incaricati di compiti in materia di protezione dei dati, per adempiere tali compiti;
- b.
i servizi dell’Amministrazione federale incaricati di compiti tecnici, per adempiere tali compiti.
- RS 366.1
- Abrogato dal n. I 9 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 29tVerbalizzazione delle consultazioni
1 L’utilizzo del registro dei dati sul terrorismo deve essere verbalizzato.
2 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 41 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 29uAggiornamento dei dati
I dati registrati nel registro dei dati sul terrorismo sono sovrascritti durante ogni aggiornamento.
Art. 29vDiritto d’accesso
1 Su richiesta, fedpol fornisce informazioni concernenti i dati confrontati nel registro dei dati sul terrorismo. Le restrizioni sono rette dall’articolo 26 LPD1.2
2 Non è accordato il diritto di consultare sul posto il registro dei dati sul terrorismo.3
- RS 235.1
- Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n. II 41 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 29wSicurezza dei dati
1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:
- a.
- b.
2 Fedpol adotta le ulteriori misure necessarie per impedire che persone non autorizzate accedano ai dati.
- RS 235.11
- RS 128.1
- Nuovo testo giusta l’all. n. 17 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 30Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza JANUS del 30 novembre 20011 è abrogata.
- [RU 2002 96, 2006 941, 2007 6707]
Art. 31Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.
Allegati
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