Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione E-VERA (E-VERA) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 29 capoverso 1 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2020 sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri; visto l’articolo 63 capoverso 2 della legge federale del 26 settembre 2014 sugli svizzeri all’estero (LSEst), ordina:
La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione E-VERA (E-VERA) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
E-VERA serve al DFAE per adempiere i compiti consolari tramite le rappresentanze svizzere all’estero (rappresentanze) e la Direzione consolare (DC), in particolare per:
tenere il registro degli Svizzeri all’estero;
comunicare con gli Svizzeri all’estero;
amministrare e inviare pubblicazioni;
elaborare rilevazioni e statistiche;
far fronte a crisi e catastrofi;
sostenere la Cassa svizzera di compensazione (CSC) nell’ambito dell’assicurazione facoltativa ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 19461 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e dell’articolo 3 dell’ordinanza del 26 maggio 19612 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
La DC è responsabile di E-VERA.
E-VERA consiste in una banca dati e in uno sportello online.
In E-VERA sono trattati i dati delle persone seguenti:
gli Svizzeri all’estero;
i coniugi e i partner registrati di persone di cui alla lettera a;
i figli di persone di cui alle lettere a e b;
i genitori stranieri di Svizzeri all’estero minorenni;
le persone, e i loro congiunti, per le quali la Svizzera assume funzioni di tutela o che beneficiano della tutela di interessi stranieri;
I dati sono trattati secondo l’allegato 1.
Tutti i dati contenuti in E-VERA sono registrati dalle rappresentanze. Il sistema attribuisce automaticamente un numero a ogni persona registrata.
I Comuni svizzeri possono notificare per via elettronica a E‑VERA la partenza all’estero (art. 12 cpv. 4 LSEst) o l’arrivo in Svizzera (art. 13 cpv. 3 LSEst) di persone di cui all’articolo 5 lettere a–d. I dati sull’arrivo in Svizzera sono ripresi in E‑VERA.1
I numeri AVS registrati in E-VERA sono verificati e, se del caso, rettificati secondo gli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 19474 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) assegna un numero AVS alle persone che ne sono prive.5
E-VERA verifica mediante una consultazione online se le persone registrate in E‑VERA sono segnalate nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) per aver commesso un crimine o un delitto. Il risultato della consultazione non viene memorizzato in E-VERA.
Le rappresentanze e la DC dispongono di diritti di trattamento completi per tutti i dati registrati in E-VERA.
Per quanto i loro diritti di accesso lo consentano, le persone di cui all’articolo 5 possono visionare mediante lo sportello online i dati di cui all’allegato 1 che li riguardano o che riguardano i congiunti che vivono nella stessa economia domestica; possono chiedere servizi consolari nonché la modifica di dati inesatti o non più attuali e trasmettere documenti per via elettronica mediante lo sportello online.1
I seguenti servizi possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati di cui all’allegato 1 per gli scopi indicati di seguito:
la Divisione Protezione dei dati, sicurezza delle informazioni e accesso alle informazioni DFAE: per fornire informazioni su richiesta nel proprio ambito di competenza;
la Revisione interna DFAE: per preparare e svolgere audit presso rappresentanze all’estero;
…
l’Ufficio passaporti DFAE: per rintracciare i titolari di passaporti diplomatici o di servizio all’estero;
la CSC: per adempiere i compiti previsti dalla legge nell’ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità;
l’UCC: per assegnare il numero AVS2.
L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di accesso necessari per adempiere i propri compiti.
Le autorità competenti per il catalogo elettorale dispongono, per lo sportello online, dei diritti di accesso necessari a ricevere le notifiche concernenti cambiamenti relativi al diritto di voto.3
Le rappresentanze e la DC possono comunicare ai servizi di soccorso, a rappresentanze estere e alle autorità locali i dati registrati in E-VERA di persone coinvolte in una crisi o in una catastrofe se questo è nell’interesse di tali persone.
I dati di cui all’allegato 1 vengono trasmessi automaticamente e in forma cifrata ai seguenti servizi:
alla CSC: per l’esecuzione delle mutazioni notificate alle rappresentanze che riguardano dossier gestiti dalla CSC;
all’UCC: per la verifica e l’assegnazione del numero AVS.
Se altre autorità hanno bisogno dei dati registrati in E-VERA per l’adempimento dei loro compiti, le rappresentanze e la DC possono comunicarglieli.
Le notifiche concernenti cambiamenti relativi al diritto di voto vengono trasmesse alle autorità competenti per il catalogo elettorale automaticamente e in forma cifrata oppure mediante lo sportello online.3
I documenti elaborati in E-VERA sono archiviati nel pertinente sistema di gestione degli affari. In E-VERA sono eliminati dopo l’elaborazione.
I dati relativi a una persona vengono distrutti dopo cinque anni dalla registrazione di una delle informazioni elencate di seguito, o al più tardi al compimento del 115° anno di età:2
partito;
deceduto;
nato morto;
decesso senza atto di morte;
scomparso.
Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale in materia di archiviazione.
Il responsabile delle applicazioni concede agli utenti di E-VERA i diritti di accesso individuali.
La DC verifica annualmente se le condizioni per ottenere il diritto di accesso continuano a essere adempiute.
L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica di E-VERA.
L’amministratore di sistema gestisce il sistema operativo del computer, la banca dati e le applicazioni.
Il responsabile delle applicazioni funge da interfaccia tra l’amministratore di sistema e gli utenti. Fa parte della DC.
E-VERA dispone di un’interfaccia con il sistema d’informazione EDAssist+.
L’allegato 2 contiene le informazioni sui dati che sono trasmessi da E‑VERA a EDAssist+ e definisce la periodicità della trasmissione.
I documenti di cui all’articolo 7 capoverso 2 sono trasmessi a EDAssist+ mediante un’interfaccia nella misura in cui sono necessari all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del 18 giugno 20212 sui sistemi d’informazione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri.
I dati necessari per creare dossier personali elettronici nel sistema di gestione degli affari standardizzato GEVER sono trasmessi a GEVER mediante un’interfaccia.
La DC e le rappresentanze provvedono affinché i dati personali registrati in E‑VERA siano trattati conformemente alle prescrizioni.
Si assicurano inoltre che i dati personali siano esatti, completi e aggiornati.
La DC emana un regolamento per il trattamento dei dati. Il regolamento contiene le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.
Gli accessi a E-VERA e il trattamento dei dati in E-VERA sono costantemente verbalizzati.
I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1
L’ordinanza VERA del 7 giugno 20041 è abrogata.
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
...1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2016.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).