Législation

Ordinanza del 17 agosto 2016 concernente il sistema d'informazione E-VERA (Ordinanza E-VERA)

RS 235.22In vigoreStato 01.04.202619 articoli

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    modificato: art. 14
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    introdotto: art. 6, 8, 8a · modificato: art. 7, 12
  • RU 2022 568in vigore il 01.09.2023
    modificato: art. 9, 15
  • RU 2021 800in vigore il 01.01.2022
    modificato: art. 6

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–4
  2. Sezione 2Trattamento dei dati5–9
  3. Sezione 3Diritti di accesso e gestione10–12
  4. Sezione 4Sicurezza dei dati13–15
  5. Sezione 5Disposizioni finali16–18

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 29 capoverso 1 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2020 sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri; visto l’articolo 63 capoverso 2 della legge federale del 26 settembre 2014 sugli svizzeri all’estero (LSEst), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione E-VERA (E-VERA) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Art. 2Scopo del sistema d’informazione

E-VERA serve al DFAE per adempiere i compiti consolari tramite le rappresentanze svizzere all’estero (rappresentanze) e la Direzione consolare (DC), in particolare per:

  1. a.

    tenere il registro degli Svizzeri all’estero;

  2. b.

    comunicare con gli Svizzeri all’estero;

  3. c.

    amministrare e inviare pubblicazioni;

  4. d.

    elaborare rilevazioni e statistiche;

  5. e.

    far fronte a crisi e catastrofi;

  6. f.

    sostenere la Cassa svizzera di compensazione (CSC) nell’ambito dell’assicurazione facoltativa ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 19461 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e dell’articolo 3 dell’ordinanza del 26 maggio 19612 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

  1. RS 831.10
  2. RS 831.111

Art. 3Responsabilità

La DC è responsabile di E-VERA.

Art. 4Struttura

E-VERA consiste in una banca dati e in uno sportello online.

Sezione 2 Trattamento dei dati

Art. 5Persone registrate in E-VERA

1

 In E-VERA sono trattati i dati delle persone seguenti:

  1. a.

    gli Svizzeri all’estero;

  2. b.

    i coniugi e i partner registrati di persone di cui alla lettera a;

  3. c.

    i figli di persone di cui alle lettere a e b;

  4. d.

    i genitori stranieri di Svizzeri all’estero minorenni;

  5. e.

    le persone, e i loro congiunti, per le quali la Svizzera assume funzioni di tutela o che beneficiano della tutela di interessi stranieri;

2

 I dati sono trattati secondo l’allegato 1.

Art. 6Registrazione e verifica dei dati

1

 Tutti i dati contenuti in E-VERA sono registrati dalle rappresentanze. Il sistema attribuisce automaticamente un numero a ogni persona registrata.

1bis

 I Comuni svizzeri possono notificare per via elettronica a E‑VERA la partenza all’estero (art. 12 cpv. 4 LSEst) o l’arrivo in Svizzera (art. 13 cpv. 3 LSEst) di persone di cui all’articolo 5 lettere a–d. I dati sull’arrivo in Svizzera sono ripresi in E‑VERA.1

1ter

 E-VERA verifica se i dati sull’identità registrati in E-VERA corrispondono a quelli nel registro dello stato civile (art. 39 del Codice civile2). I dati registrati in E‑VERA in modo errato sono rettificati in E‑VERA e i dati mancanti aggiunti.3

2

 I numeri AVS registrati in E-VERA sono verificati e, se del caso, rettificati secondo gli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 19474 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) assegna un numero AVS alle persone che ne sono prive.5

3

 E-VERA verifica mediante una consultazione online se le persone registrate in E‑VERA sono segnalate nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) per aver commesso un crimine o un delitto. Il risultato della consultazione non viene memorizzato in E-VERA.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).
  2. RS 210
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).
  4. RS 831.101
  5. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 11 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800).

Art. 7Diritti di trattamento

1

 Le rappresentanze e la DC dispongono di diritti di trattamento completi per tutti i dati registrati in E-VERA.

2

 Per quanto i loro diritti di accesso lo consentano, le persone di cui all’articolo 5 possono visionare mediante lo sportello online i dati di cui all’allegato 1 che li riguardano o che riguardano i congiunti che vivono nella stessa economia domestica; possono chiedere servizi consolari nonché la modifica di dati inesatti o non più attuali e trasmettere documenti per via elettronica mediante lo sportello online.1

3

 I seguenti servizi possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati di cui all’allegato 1 per gli scopi indicati di seguito:

  1. a.

    la Divisione Protezione dei dati, sicurezza delle informazioni e accesso alle informazioni DFAE: per fornire informazioni su richiesta nel proprio ambito di competenza;

  2. b.

    la Revisione interna DFAE: per preparare e svolgere audit presso rappresentanze all’estero;

  3. c.

    …

  4. d.

    l’Ufficio passaporti DFAE: per rintracciare i titolari di passaporti diplomatici o di servizio all’estero;

  5. e.

    la CSC: per adempiere i compiti previsti dalla legge nell’ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità;

  6. f.

    l’UCC: per assegnare il numero AVS2.

4

 L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di accesso necessari per adempiere i propri compiti.

5

 Le autorità competenti per il catalogo elettorale dispongono, per lo sportello online, dei diritti di accesso necessari a ricevere le notifiche concernenti cambiamenti relativi al diritto di voto.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).
  2. Nuova espr. giusta l’all. cifra II n. 11 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).

Art. 8Comunicazione di dati

1

 Le rappresentanze e la DC possono comunicare ai servizi di soccorso, a rappresentanze estere e alle autorità locali i dati registrati in E-VERA di persone coinvolte in una crisi o in una catastrofe se questo è nell’interesse di tali persone.

2

 I dati di cui all’allegato 1 vengono trasmessi automaticamente e in forma cifrata ai seguenti servizi:

  1. a.

    all’Ufficio federale di statistica: nell’ambito dell’ordinanza del 30 aprile1 sulla statistica federale e dell’ordinanza del 21 novembre 20072 sull’armonizzazione dei registri;

  2. b.

    alla CSC: per l’esecuzione delle mutazioni notificate alle rappresentanze che riguardano dossier gestiti dalla CSC;

  3. c.

    all’UCC: per la verifica e l’assegnazione del numero AVS.

3

 Se altre autorità hanno bisogno dei dati registrati in E-VERA per l’adempimento dei loro compiti, le rappresentanze e la DC possono comunicarglieli.

4

 Le notifiche concernenti cambiamenti relativi al diritto di voto vengono trasmesse alle autorità competenti per il catalogo elettorale automaticamente e in forma cifrata oppure mediante lo sportello online.3

  1. RS 431.011
  2. RS 431.021
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).

Art. 8aElaborazione di documenti1

I documenti elaborati in E-VERA sono archiviati nel pertinente sistema di gestione degli affari. In E-VERA sono eliminati dopo l’elaborazione.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).

Art. 9Distruzione di dati1

1

 I dati relativi a una persona vengono distrutti dopo cinque anni dalla registrazione di una delle informazioni elencate di seguito, o al più tardi al compimento del 115° anno di età:2

  1. a.

    partito;

  2. b.

    deceduto;

  3. c.

    nato morto;

  4. d.

    decesso senza atto di morte;

  5. e.

    scomparso.

2

 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale in materia di archiviazione.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 31 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 31 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 3 Diritti di accesso e gestione

Art. 10Conferimento del diritto di accesso

1

 Il responsabile delle applicazioni concede agli utenti di E-VERA i diritti di accesso individuali.

2

 La DC verifica annualmente se le condizioni per ottenere il diritto di accesso continuano a essere adempiute.

Art. 11Gestione tecnica e amministrazione del sistema

1

 L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica di E-VERA.

2

 L’amministratore di sistema gestisce il sistema operativo del computer, la banca dati e le applicazioni.

3

 Il responsabile delle applicazioni funge da interfaccia tra l’amministratore di sistema e gli utenti. Fa parte della DC.

Art. 12Interfacce1

1

 E-VERA dispone di un’interfaccia con il sistema d’informazione EDAssist+.

2

 L’allegato 2 contiene le informazioni sui dati che sono trasmessi da E‑VERA a EDAssist+ e definisce la periodicità della trasmissione.

3

 I documenti di cui all’articolo 7 capoverso 2 sono trasmessi a EDAssist+ mediante un’interfaccia nella misura in cui sono necessari all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del 18 giugno 20212 sui sistemi d’informazione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri.

4

 I dati necessari per creare dossier personali elettronici nel sistema di gestione degli affari standardizzato GEVER sono trasmessi a GEVER mediante un’interfaccia.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).
  2. RS 852.12

Sezione 4 Sicurezza dei dati

Art. 13Obblighi di diligenza

1

 La DC e le rappresentanze provvedono affinché i dati personali registrati in E‑VERA siano trattati conformemente alle prescrizioni.

2

 Si assicurano inoltre che i dati personali siano esatti, completi e aggiornati.

Art. 14Sicurezza dei dati

1

 La sicurezza dei dati e delle informazioni è retta:1

  1. a.

    dall’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati;

  2. b.

    dall’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni;

  3. c.

    ...

2

 La DC emana un regolamento per il trattamento dei dati. Il regolamento contiene le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 12 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).
  2. RS 235.11
  3. RS 128.1

Art. 15Verbale

1

 Gli accessi a E-VERA e il trattamento dei dati in E-VERA sono costantemente verbalizzati.

2

 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 31 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 17Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...1

  1. Le mod. possono essere consultate alla RU 2016 2933.

Art. 18Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2016.

Allegati

  • Diritti di trattamento
  • Dati e periodicità

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).