Législation

Ordinanza del 18 giugno 2021 sui sistemi d’informazione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri

RS 852.12In vigoreStato 01.04.202627 articoli

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  • RU 2026 93in vigore il 01.04.2026
    abrogato: art. 10 · modificato: art. 11, 18, 19
  • RU 2022 568in vigore il 01.09.2023
    modificato: art. 25

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2EDAssist+3–13
  3. Sezione 3Travel Admin14–20
  4. Sezione 4Gestione e diritti di accesso21–22
  5. Sezione 5Sicurezza dei dati23–25
  6. Sezione 6Disposizioni finali26–27

Il Consiglio federale svizzero, visti l’articolo 6 della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri; visto l’articolo 57hter della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzo dei sistemi d’informazione EDAssist+ e Travel Admin della Direzione consolare (DC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Art. 2Responsabilità

La DC è responsabile dei sistemi d’informazione.

Sezione 2 EDAssist+

Art. 3Scopo

EDAssist+ serve per:

  1. a.

    trattare le richieste della popolazione;

  2. b.

    trattare i casi di protezione consolare secondo gli articoli 39–49 della legge del 26 settembre 20141 sugli Svizzeri all’estero (LSEst);

  3. c.

    fornire altri servizi consolari secondo gli articoli 50–52 LSEst;

  4. d.

    trattare avvisi di ricerca di persone scomparse;

  5. e.

    avviare misure in caso di crisi o di catastrofe;

  6. f.

    trattare le richieste di aiuto sociale secondo gli articoli 22–37 LSEst;

  7. g.

    gestire gli atti relativi ai casi;

  8. h.

    elaborare statistiche.

  1. RS 195.1

Art. 4Struttura

EDAssist+ è composto da quattro moduli:

  1. a.

    hotline;

  2. b.

    helpline;

  3. c.

    protezione consolare;

  4. d.

    aiuto sociale agli Svizzeri all’estero.

Art. 5Contenuto del modulo hotline

Il modulo hotline contiene dati sulle seguenti persone:

  1. a.

    persone di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri che risultano scomparse;

  2. b.

    persone che hanno formulato un avviso di ricerca.

Art. 6Contenuto del modulo helpline

Il modulo helpline contiene dati sulle persone che presentano una richiesta al DFAE.

Art. 7Contenuto del modulo protezione consolare

Il modulo protezione consolare contiene dati sulle persone di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri assistite nell’ambito della protezione consolare.

Art. 8Contenuto del modulo aiuto sociale

Il modulo aiuto sociale contiene dati sulle seguenti persone, nella misura in cui sono necessari per l’esame delle richieste di prestazioni di aiuto sociale:

  1. a.

    richiedente;

  2. b.

    coniuge o partner registrato del richiedente;

  3. c.

    concubino del richiedente;

  4. d.

    figli delle persone di cui alle lettere a–c;

  5. e.

    genitori del richiedente;

  6. f.

    persone che vivono nella stessa economia domestica del richiedente;

  7. g.

    persone di riferimento del richiedente.

Art. 9Dati trattati e provenienza dei dati

1

 I dati da trattare sono elencati nell’allegato 1.

2

 I dati sono registrati:

  1. a.

    dalla DC;

  2. b.

    dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero;

  3. c.

    ...

3

 I dati relativi alle persone registrate nei sistemi d’informazione E-VERA o Travel Admin sono ripresi da questi sistemi con una procedura automatizzata tramite un’interfaccia. L’allegato 2 elenca quali dati possono essere ripresi.

Art. 10Diritti di trattamento

1

 La DC e le rappresentanze hanno il diritto di trattare tutti i dati in EDAssist+ nel quadro dei loro diritti di accesso.

2

 ...1

3

 L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di trattamento necessari per adempiere i propri compiti.

4

 Tutti i diritti di trattamento sono esercitati mediante procedura di richiamo.

  1. Abrogato dalla cifra II n. 4 dell’O dell’11 feb. 2026, con effetto dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93).

Art. 11Comunicazione di dati1

La DC e le rappresentanze possono comunicare ai servizi di soccorso, a rappresentanze estere e alle autorità locali i dati di persone registrate nei moduli hotline, helpline e protezione consolare e coinvolte in una crisi o in una catastrofe se questo è nell’interesse di tali persone.

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 4 dell’O dell’11 feb. 2026, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93).

Art. 12Documenti

In EDAssist+ è possibile memorizzare tutti i documenti relativi alle persone registrate nel sistema d’informazione e agli affari registrati elettronicamente.

Art. 13Distruzione di set di dati

1

 I dati del modulo aiuto sociale vengono distrutti dopo dieci anni dall’ultimo trattamento, ma al più tardi dopo 30 anni dall’apertura del dossier.

2

 I dati dei moduli hotline, helpline e protezione consolare con lo status «disattivato», «concluso» o «archiviato» vengono distrutti al più tardi cinque anni dopo l’ultimo accesso.

3

 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione della Confederazione.

Sezione 3 Travel Admin

Art. 14Scopo

Travel Admin serve al DFAE per localizzare e contattare, in situazioni di emergenza, di crisi o di catastrofe, le persone che si trovano all’estero o viaggiano all’estero.

Art. 15Struttura

Travel Admin consiste in una banca dati, un accesso online tramite il sito web e un’applicazione per dispositivi mobili.

Art. 16Contenuto

Travel Admin contiene dati sulle persone di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri che si trovano all’estero o viaggiano all’estero e che si sono registrate.

Art. 17Dati trattati e provenienza dei dati

1

 I dati da trattare sono elencati nell’allegato 3.

2

 I dati sono registrati dai viaggiatori e dalle rappresentanze.

Art. 18Diritti di trattamento

1

 La DCe le rappresentanze hanno il diritto di trattare tutti i dati in Travel Admin nel quadro dei loro diritti di accesso.1

2

 I viaggiatori dispongono dei diritti di trattamento completi dei loro dati.

3

 L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di trattamento necessari per adempiere i propri compiti.

4

 Tutti i diritti di trattamento sono esercitati mediante procedura di richiamo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 4 dell’O dell’11 feb. 2026, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93).

Art. 19Comunicazione di dati

1

 La DC e le rappresentanze possono comunicare ai servizi di soccorso, a rappresentanze estere e alle autorità locali i dati di persone registrate coinvolte in una crisi o in una catastrofe se questo è nell’interesse di tali persone.1

2

 In caso di necessità i dati di cui all’allegato 2 vengono trasmessi a EDAssist+ con una procedura automatizzata tramite un’interfaccia.

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 4 dell’O dell’11 feb. 2026, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93).

Art. 20Distruzione di set di dati

1

 I dati relativi ai viaggi vengono distrutti 90 giorni dopo la scadenza della durata del viaggio indicata.

2

 Gli altri dati vengono distrutti due anni dopo l’ultimo accesso.

3

 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione della Confederazione.

Sezione 4 Gestione e diritti di accesso

Art. 21Gestione tecnica e amministrazione del sistema

1

 L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica dei sistemi d’informazione.

2

 L’amministratore di sistema fa parte dell’unità Informatica DFAE. Gestisce i sistemi d’informazione, le banche dati e le applicazioni.

3

 Il responsabile delle applicazioni di un sistema d’informazione fa parte della DC. È l’intermediario tra l’amministratore di sistema e gli utenti.

Art. 22Conferimento dei diritti di accesso

1

 I responsabili delle applicazioni conferiscono agli utenti i diritti di accesso individuali.

2

 Verificano ogni anno se le condizioni per il conferimento dei diritti di accesso continuano a essere adempiute.

Sezione 5 Sicurezza dei dati

Art. 23Obblighi di diligenza

1

 La DC provvede affinché i dati siano trattati conformemente alle prescrizioni.

2

 Si assicura che i dati siano esatti, completi e aggiornati; sono esclusi i dati registrati in Travel Admin che possono essere modificati dai viaggiatori stessi.

Art. 24Regolamento sul trattamento dei dati

La DC emana un regolamento per ciascuno dei due sistemi d’informazione. Il regolamento contiene le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

Art. 25Verbale

1

 Gli accessi ai sistemi d’informazione e il trattamento dei dati sono costantemente verbalizzati.

2

 I verbali sono conservati per per un anno, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 124 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 27Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2021.

Allegati

  • Dati personali trattati in EDAssist+
  • Elenco dati interfacce
  • Dati personali trattati in Travel Admin

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).