Législation

Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)

OAFRS 831.111In vigoreStato 01.01.202532 articoli

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    modificato: art. 13b
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    modificato: art. 13a
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    modificato: art. 14b
  • RU 2007 1359in vigore il 01.01.2008
    modificato: art. 3, 5, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 21 · abrogato: art. 4, 15 · introdotto: art. 14a, 14b
  • RU 2006 923in vigore il 01.04.2006
    abrogato: art. 7
  • RU 2000 2828in vigore il 01.04.2001
    abrogato: art. 1, 10, 14bis, 14ter, 22, 23 e 24 · modificato: art. 2, 7, 8, 11, 12, 13 · introdotto: art. 13a, 18a

13 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. A.Disposizioni generali1–6
  2. B.Partecipazione all’assicurazione facoltativa7–11
  3. C.Recessione ed esclusione dall’assicurazione facoltativa12–13
  4. D.Contributi13a–18a
  5. E.Rendite e indennità giornaliere19–21
  6. F....22
  7. G....23 e 24
  8. H.Disposizioni finali25–26

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l’articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI), ordina:

A. Disposizioni generali

Art. 11

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2000, con effetto dal 1° apr. 2001 (RU 2000 2828).

Art. 2Cassa di compensazione e Ufficio AI1

L’applicazione dell’assicurazione facoltativa è di competenza della Cassa svizzera di compensazione (detta qui di seguito «Cassa di compensazione») e dell’Ufficio AI per gli assicurati all’estero.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

Art. 3Competenze delle rappresentanze svizzere1

Le rappresentanze svizzere sostengono l’applicazione dell’assicurazione facoltativa. Se necessario fanno da tramite tra gli assicurati e la Cassa di compensazione e possono essere consultate segnatamente per trattare gli affari della loro circoscrizione consolare menzionati qui di seguito:

  1. a.

    fornire informazioni sull’assicurazione facoltativa;

  2. b.

    ricevere le dichiarazioni di partecipazione all’assicurazione facoltativa e trasmetterle alla Cassa di compensazione;

  3. c.

    collaborare all’istruzione in caso di richiesta di prestazioni dell’AVS e dell’AI;

  4. d.

    confermare e trasmettere i certificati di vita e di stato civile alla Cassa di compensazione;

  5. e.

    trasmettere la corrispondenza agli assicurati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 41

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 16 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 5Obbligo di fornire informazioni1

Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, alla Cassa di compensazione e all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero tutte le informazioni necessarie all’applicazione dell’assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l’esattezza mediante documenti giustificativi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 61

  1. Abrogato dal n. III dell’O dell’11 ott. 1972, con effetto dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

B. Partecipazione all’assicurazione facoltativa

Art. 7Condizioni1

1

Possono partecipare all’assicurazione facoltativa le persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 LAVS, comprese le persone che sono assoggettate all’assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito.

2

 ...2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2000 2828).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 7 apr. 2004 (RU 2004 2027). Abrogato dal n. II 1 dell’O del 2 nov. 2005, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

Art. 8Termini e modalità1

1

 La dichiarazione di partecipazione deve essere inoltrata per scritto alla Cassa di compensazione o sussidiariamente alla competente rappresentanza all’estero entro un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria. Alla scadenza di tale termine, la partecipazione all’assicurazione facoltativa non è più possibile.2

2

 L’assicurazione inizia con l’uscita dall’assicurazione obbligatoria.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2000 2828).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

Art. 91

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 686).

Art. 11Proroga dei termini1

Verificandosi circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di compensazione può prorogare di un anno al massimo, a richiesta e nel singolo caso, i termini per la presentazione della dichiarazione di partecipazione. La concessione o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugnabile.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

C. Recessione ed esclusione dall’assicurazione facoltativa

Art. 12Recessione1

Gli assicurati possono recedere dall’assicurazione per la fine di un trimestre.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

Art. 13Esclusione1

1

 Sono esclusi dall’assicurazione facoltativa gli assicurati:

  1. a.

    che non versano la totalità dei contributi dovuti entro il 31 dicembre dell’anno civile che segue l’anno contributivo (art. 14 cpv. 1);

  2. b.

    che non pagano gli interessi di mora (art. 18) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui ne è stato fissato l’importo mediante una decisione passata in giudicato;

  3. c.

    che non inoltrano i giustificativi richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che segue l’anno contributivo.2 

2

 Prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all’assicurato una diffida con la comminatoria dell’esclusione. Tale comminatoria può essere inviata con l’intimazione di cui all’articolo 17 capoverso 2 secondo periodo.3

3

 L’esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell’anno per cui non sono stati interamente pagati i contributi o non sono stati forniti i documenti. Se gli interessi di mora non sono versati interamente, l’assicurato è escluso dall’assicurazione facoltativa con effetto retroattivo al primo giorno dell’anno in cui la decisione concernente tali interessi è passata in giudicato.4

4

 L’esclusione dall’assicurazione non ha effetto, qualora l’assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 329).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

D. Contributi

Art. 13aPersone tenute a pagare i contributi1

1

 Sono tenuti a pagare i contributi:

  1. a.

    gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni;

  2. b.

    gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni.2

2

 L’obbligo contributivo cessa alla fine del mese in cui si raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.3

3

 Sono reputati aver pagato contributi propri, a condizione che il coniuge abbia versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo di cui all’articolo 13b:

  1. a.

    i coniugi senza attività lucrativa di assicurati che esercitano un’attività lucrativa;

  2. b.

    gli assicurati che collaborano nell’azienda del coniuge, se non percepiscono un salario in contanti.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 13bAliquota di contribuzione per l’AVS/AI1

1

 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 1010 franchi annui.

2

 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 1010 e 25 250 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo conseguito
in forma di rendita moltiplicato per 20

Franchi

Contributo annuo
(AVS + AI)

Franchi

Supplemento per ogni 50 000 franchi
ulteriori di sostanza o di reddito conseguito
in forma di rendita moltiplicato per 20

Franchi

fino a

      600 000

  1010

    –

a partire da

      600 000

  1111

  101

a partire da

   1 750 000

  3434

  151.50

a partire da

   8 950 000

25 250

    –

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 464).

Art. 14Base di calcolo dei contributi, anno contributivo1

1

 I contributi sono determinati in franchi svizzeri per ogni anno contributivo. L’anno contributivo corrisponde all’anno civile.

2

 Per il calcolo dei contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa è determinante il reddito effettivamente conseguito durante l’anno contributivo, per gli assicurati senza attività lucrativa il reddito conseguito effettivamente in forma di rendita e la sostanza al 31 dicembre. Per calcolare il reddito da attività indipendente è determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’anno contributivo. L’interesse deducibile è stabilito conformemente all’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore.

3

 Per la conversione del reddito e della sostanza in franchi svizzeri si applica il corso annuo medio dell’anno contributivo definito al capoverso 1. Il corso è stabilito dalla Cassa di compensazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).
  2. RS 831.101

Art. 14aPagamento di acconti1

Durante l’anno contributivo gli assicurati possono versare periodicamente acconti.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

Art. 14bFissazione dei contributi(S (Stato 1° gennaio 2025), compensazione e taermine di pagamento1

1

 Gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno contributivo.2

2

 La Cassa di compensazione fissa i contributi dovuti per l’anno contributivo mediante decisione entro il 31 agosto dell’anno successivo all’anno contributivo.3 Se l’assicurato ha usufruito della possibilità di versare acconti, essa procede a una compensazione.

3

 I contributi, rispettivamente il saldo, devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione.

4

 La Cassa di compensazione restituisce o compensa i contributi pagati in eccesso.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4613).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4613).

Art. 16Pagamento1

1

 I contributi sono dovuti in moneta svizzera.

2

 I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri.2

3

 Se il loro trasferimento in Svizzera non è possibile, il termine per il loro pagamento è considerato prorogato fino al momento in cui potranno essere trasferiti. È riservata la compensazione dei contributi, soggetti a moratoria ma non prescritti, con rendite scadute al verificarsi dell’evento assicurato.3

4

 ...4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1878).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).
  4. Abrogato dal n. I dell’O del 7 lug. 1982, con effetto dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1282).

Art. 17Intimazione

1

 L’assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev’essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all’uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d’inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d’ufficio, eccetto che l’assicurato non abbia ancora versato contributi all’assicurazione facoltativa.1

2

 L’assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi all’uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d’inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all’assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell’inosservanza di tale termine.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 329).

Art. 18Interessi di mora e compensativi1

1

 Sui contributi non pagati entro l’anno civile successivo all’anno contributivo gli assicurati devo versare interessi di mora; gli interessi iniziano a maturare dal 1° gennaio che segue la fine dell’anno contributivo.

2

 La Cassa di compensazione versa interessi compensativi sui contributi non dovuti; gli interessi iniziano a maturare dalla fine dell’anno civile che segue l’anno contributivo.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

Art. 18aContributi alle spese di amministrazione1

1

 I contributi alle spese di amministrazione corrispondono all’importo massimo fissato nell’ordinanza dell’11 ottobre 19722 sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS.

2

 Il contributo alle spese di amministrazione è prelevato contemporaneamente ai contributi.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).
  2. [RU 1972 2290. RU 2009 5333 art. 2]. Vedi ora: l’O del DFI del 19 ott. 2011 (RS 831.143.41).

E. Rendite e indennità giornaliere

Art. 19Calcolo e determinazione

1

 Le rendite e le indennità giornaliere sono calcolate e determinate in franchi svizzeri dalla Cassa di compensazione.1

2

 I contributi che, al momento della realizzazione del rischio assicurato, sono considerati come soggetti a moratoria, giusta l’articolo 16 capoverso 3, e non prescritti, saranno dedotti dalle rendite dovute. Gli anni di contributo corrispondenti sono computati al momento del calcolo della rendita. Gli anni di contributo a partire dal 1° gennaio 1983, per i quali i contributi non sono stati pagati e sono caduti in prescrizione, non vengono presi in considerazione.2

  1. Nuovo testo giusta il n. IV del DCF del 15 gen. 1968, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43).
  2. Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964 (RU 1964 329). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1282).

Art. 20Pagamento1

Le rendite e le indennità giornaliere spettanti agli aventi diritto all’estero sono pagate direttamente dalla Cassa di compensazione nella valuta del Paese di domicilio. Se ciò appare sufficientemente sicuro, la Cassa di compensazione può autorizzare il pagamento su un conto postale o bancario, in Svizzera o nel Paese di residenza dell’avente diritto.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 21Misure di garanzia1

1

 La cassa di compensazione verifica periodicamente se gli aventi diritto sono ancora in vita e se è cambiato il loro stato civile. Per questo richiede loro un relativo certificato.

2

 I certificati devono essere di regola attestati dalle competenti autorità del Paese di domicilio. Su richiesta dell’avente diritto o della Cassa di compensazione, sono attestati dalla rappresentanza svizzera.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 922).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.

F. ...

G. ...

H. Disposizioni finali

Art. 25Disposizioni applicabili1

Per quanto la presente ordinanza non vi deroghi, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’ordinanza del 17 gennaio 19613 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI).

  1. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1878).
  2. RS 831.101
  3. RS 831.201

Art. 26Entrata in vigore e esecuzione

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1961. Essa è applicabile anche alle domande di prestazioni non decise al momento della sua entrata in vigore.

2

 È abrogata l’ordinanza del 9 aprile 19541 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia e per i superstiti degli Svizzeri dell’estero.

3

 Il Dipartimento federale dell’interno è incaricato di eseguire la presente ordinanza; esso può emanare prescrizioni completive.

  1. [RU 1954 424]

Allegati

  • Competenze delle rappresentanze svizzere

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).