Législation

Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

O-OPersRS 172.220.111.31In vigoreStato 01.08.202676 articoli

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  • RU 2026 377in vigore il 01.08.2026
    introdotto: art. 9a
  • RU 2025 796in vigore il 01.01.2026
    modificato: art. 2, 3, 4, 6, 9, 10a, 12, 13, 15, 20, 42 · abrogato: art. 5, 8 · introdotto: art. 9b, 41a
  • RU 2023 755in vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 6, 40, 43, 44, 53 · introdotto: art. 30, 31
  • RU 2022 618in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 34, 37, 61
  • RU 2022 405in vigore il 01.08.2022
    introdotto: art. 1a
  • RU 2021 844in vigore il 01.01.2022
    modificato: art. 51a, 51b

22 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–1a
  2. Capitolo 2Valutazione del personale2–7
  3. Capitolo 3...8
  4. Capitolo 4Prestazioni del datore di lavoro9–57
  5. Capitolo 5Obblighi del personale58–62
  6. Capitolo 6Partecipazione e collaborazione con le parti sociali63
  7. Capitolo 7Disposizioni finali64 e 65–68

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 116 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Campo d’applicazione

(art. 1 e 2 OPers)
1

 La presente ordinanza si applica al personale di cui all’articolo 1 OPers.1

2

La competenza per decisioni del datore di lavoro nel quadro della presente ordinanza si fonda sull’articolo 2 OPers.

3

 ...2

4

 Nella presente ordinanza il termine «dipartimenti» designa i dipartimenti e la Cancelleria federale.

5

 Per il proprio personale il Ministero pubblico della Confederazione e l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione come datori di lavoro si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 26 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4401).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 26 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4401).

Art. 1aEsecuzione di progetti pilota1

(art. 18a OPers)
1

 Il Dipartimento che intende eseguire un progetto pilota redige all’attenzione dell’Ufficio federale del personale (UFPER) un piano contenente le seguenti indicazioni:

  1. a.

    breve descrizione del progetto pilota;

  2. b.

    indicazioni sullo scopo e sull’utilità del progetto pilota;

  3. c.

    cerchia di partecipanti;

  4. d.

    calendario per l’attuazione.

2

 Prima di sottoporre al DFF la domanda di esecuzione di progetti pilota, l’UFPER consulta la Conferenza delle risorse umane di cui all’articolo 20 OPers e informa il comitato di seguito delle parti sociali.

3

 Il Dipartimento valuta il progetto pilota e riassume le conclusioni in un rapporto all’attenzione dell’UFPER. Il rapporto deve essere presentato al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto pilota.

4

 L’UFPER coordina i progetti pilota in corso, informa il comitato di seguito delle parti sociali e discute i risultati dei progetti con la Conferenza delle risorse umane.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 405).

Capitolo 2 Valutazione del personale

Art. 2Descrizione del posto1

(art. 16 OPers)
1

 Nella descrizione del posto il datore di lavoro stabilisce i compiti, le facoltà e le responsabilità inerenti alla singola funzione.

2

 La descrizione del posto contiene almeno le seguenti indicazioni:

  1. a.

    la funzione;

  2. b.

    l’unità organizzativa;

  3. c.

    la funzione del superiore diretto;

  4. d.

    le esigenze che il collaboratore deve soddisfare e le competenze necessarie;

  5. e.

    i compiti, le facoltà e le responsabilità;

  6. f.

    il numero di collaboratori subordinati;

  7. g.

    la classe di stipendio e la data della valutazione della funzione secondo l’articolo 52 OPers.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

Art. 3Obiettivi relativi alle prestazioni, al comportamento e allo sviluppo professionale1

(art. 16 OPers)
1

 I superiori possono concordare con i loro collaboratori obiettivi relativi alle prestazioni, al comportamento e allo sviluppo professionale.

2

 Gli obiettivi relativi al comportamento si riferiscono alle competenze necessarie e alle esigenze secondo il codice di comportamento per il personale dell’Amministrazione federale.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

Art. 4Attestazione1

(art. 15 OPers)

I collaboratori e i loro diretti superiori attestano, attraverso una piattaforma digitale, che la valutazione del personale ha avuto luogo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

Art. 51

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

Art. 6Riesame1

(art. 15 e 16 OPers)
1

 I collaboratori che non concordano con la valutazione del personale possono chiedere per iscritto, entro 14 giorni dalla presa di conoscenza dei risultati della valutazione del personale, un riesame da parte della persona alla quale il loro superiore è direttamente subordinato. Essa effettua un colloquio con le parti in conflitto e prende per iscritto una decisione definitiva sulla valutazione entro 14 giorni dal colloquio.2

2

 Il capoverso 1 non si applica ai collaboratori direttamente subordinati al responsabile dell’unità amministrativa.3

3

 Gli impiegati possono chiedere la partecipazione di una persona di loro fiducia e consentirle la consultazione dell’incarto.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).

Art. 71

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6575).

Capitolo 3 ...

Art. 81

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

Capitolo 4 Prestazioni del datore di lavoro

Sezione 1 Stipendio

Art. 9Efficacia dell’evoluzione dello stipendio e calcolo dell’evoluzione dello stipendio se il rapporto di lavoro ha inizio nel corso dell’anno1

(art. 39 OPers)
1

 La valutazione del personale ha effetti sull’evoluzione dello stipendio a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

2

 Se il rapporto di lavoro ha inizio nel corso dell’anno, l’evoluzione dello stipendio per l’anno successivo è calcolata in misura proporzionale. Se nell’anno a cui si riferisce la valutazione del personale esisteva un rapporto di lavoro presso un altro datore di lavoro di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere f e g LPers o presso un’altra unità amministrativa di cui all’articolo 1 capoverso 1 OPers, la durata di tale rapporto di lavoro è computata.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

Art. 9aProposta di evoluzione dello stipendio1

(art. 39 cpv. 2 OPers)
1

 Se lo stipendio dell’impiegato è inferiore al valore della curva di evoluzione dello stipendio, la proposta è calcolata secondo l’allegato 1 fino a quando lo stipendio raggiunge il valore della curva di evoluzione dello stipendio.

2

 Se lo stipendio dell’impiegato è pari al valore della curva di evoluzione dello stipendio, la proposta corrisponde all’aumento del valore della curva di evoluzione secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettere a–d OPers.

3

 Se lo stipendio dell’impiegato è superiore al valore della curva di evoluzione dello stipendio, il superiore riceve la proposta di non richiedere alcuna evoluzione dello stipendio.

4

 Gli impiegati sono informati sul numero di anni di esperienza su cui si basa la proposta di evoluzione del loro stipendio.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 377).

Art. 9bValutazione dell’evoluzione dello stipendio1

(art. 39a OPers)

I responsabili del personale valutano gli scostamenti dalla proposta di evoluzione dello stipendio secondo l’articolo 39a capoversi 1–3 OPers, segnatamente in base a sesso, età e lingua dell’impiegato.

  1. Originario art. 9a. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026(RU 2025 796).

Art. 10Versamento

(art. 41 OPers)
1

 Le prestazioni pecuniarie sono versate su un conto in Svizzera dell’avente diritto.

2

 Sono versati in tredici parti:

  1. a.

    lo stipendio (art. 36 OPers) e gli aumenti di stipendio (art. 39 OPers);

  2. b.

    le indennità di funzione (art. 46 OPers);

  3. c.

    le indennità speciali (art. 48 OPers);

  4. d.

    le indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 50);

  5. e.

    la compensazione del rincaro versata sullo stipendio e sull’indennità dello stipendio conformemente alle lettere a–d (art. 44 OPers);

  6. f.

    l’indennità in contanti in caso di orario di lavoro basato sulla fiducia.

3

 L’indennità di residenza (art. 43 OPers), l’assegno familiare (art. 51 OPers) e le prestazioni che integrano l’assegno familiare (art. 51a OPers) sono versati in dodici parti.1

4

 La tredicesima parte delle prestazioni ai sensi del capoverso 2 è versata nel modo seguente:

  1. a.

    per i mesi da gennaio a novembre: a novembre;

  2. b.

    per il mese di dicembre: a dicembre.

5

 Chi lascia l’Amministrazione federale prima del mese di novembre riceve insieme con l’ultimo stipendio mensile un importo proporzionale.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).

Art. 10aStipendio dei praticanti universitari1

(art. 25a OPers)

Lo stipendio annuo dei praticanti universitari ammonta a:

  1. a.

    34 500 franchi per gli studenti senza diploma;

  2. b.

    48 240 franchi per i diplomati titolari di un bachelor;

  3. c.

    54 000 franchi per i diplomati titolari di un master.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016 (RU 2016 4515). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

Sezione 2 Supplementi di stipendio

Art. 11Indennità di residenza

(art. 43 OPers)
1

 L’indennità di residenza ammonta al massimo a 4953 franchi all’anno (stato dell’indice 2001).

2

 I luoghi di lavoro con indennità di residenza sono ripartiti in 13 zone. I relativi importi sono indicati nell’allegato 1.

3

 Se l’indennità del luogo di residenza dell’impiegato è superiore a quella del luogo di lavoro, è stabilita l’indennità del luogo di residenza.

4

 In caso di cambiamento del luogo di residenza nel corso del mese, l’indennità di residenza viene adeguata il primo giorno del mese successivo al cambiamento. Nel caso in cui un impiegato soggetto all’obbligo di trasferimento si trasferisca dall’estero in Svizzera o viceversa, l’indennità di residenza viene adeguata immediatamente.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

Art. 12Indennità per lavoro domenicale e notturno

(art. 45 OPers)
1

 Per ogni ora di lavoro ordinata la domenica e i giorni festivi è versata un’indennità pari al 33 per cento dello stipendio orario.

2

 Sono ritenuti giorni festivi che danno diritto a indennità quelli menzionati nell’articolo 66 capoverso 2 OPers.1

3

 Per ogni ora di lavoro notturno ordinata tra le ore 20 e le ore 6 oppure il sabato dalle ore 18 è versata un’indennità di 7.07 franchi.2

4

 Per gli impiegati delle aziende industriali le indennità ai sensi dei capoversi 1 e 3 sono disciplinate di massima dalla legge del 13 marzo 19643 sul lavoro. La definizione delle aziende industriali e la fissazione dell’importo delle indennità avviene d’intesa con l’UFPER.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).
  3. RS 822.11

Art. 13Servizio di picchetto

1

 L’indennità per il servizio di picchetto ammonta a:

  1. a.

    7.07 franchi all’ora per gli impiegati assegnati alla 20a classe di stipendio o alle classi inferiori;

  2. b.

    8.26 franchi all’ora per gli impiegati dalla 21a classe di stipendio.1

2

 Invece dell’indennità secondo il capoverso 1 il servizio competente può assegnare per ogni ora un accredito di tempo pari al 10 per cento del lavoro prestato e un’indennità pari a 1.39 franchi.2

2bis

 Il servizio competente può stabilire un’indennità inferiore del 70 per cento al massimo rispetto a quella prevista nel capoverso 1 per gli impiegati la cui mobilità non è limitata dal servizio di picchetto.3

3

 Al servizio di picchetto sono applicabili anche gli articoli 14 e 15 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20004 concernente la legge sul lavoro.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
  4. RS 822.111

Art. 141

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 15 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3405).

Art. 15Indennità per impieghi nel quadro di piani di servizio fissi1

(art. 45 cpv. 1 lett. c OPers)
1

 È possibile versare un’indennità di 5.32 franchi per ogni impiego nel quadro di piani di servizio fissi.2

2

 I dipartimenti designano le unità organizzative che versano un’indennità per gli impieghi e stabiliscono le relative condizioni.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

Art. 161

  1. Abrogato dalla cifra I n. 1 dell’O del DFF del 20 gen. 2009 sull’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 351).

Art. 17Indennità in funzione del mercato del lavoro

(art. 50 OPers)

L’indennità in funzione del mercato del lavoro è verificata almeno una volta all’anno. Essa non è più versata se non sussistono le condizioni per la sua concessione.

Art. 181

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 16 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6413).

Art. 19Stipendio orario e supplementi allo stipendio orario

1

 Lo stipendio orario di un impiegato corrisponde alla 2100a parte della somma di stipendio annuale e indennità di residenza. Il 13° stipendio mensile è compreso nello stipendio orario.1

1bis

 Il diritto ad assegni familiari e a prestazioni che integrano l’assegno familiare è disciplinato negli articoli 51 e 51a OPers.2

2

 L’indennità per i giorni festivi ammonta al 2,97 per cento dello stipendio orario.3

3

 Il supplemento sostitutivo del diritto alle vacanze ammonta a:

  1. a.

    10,64 per cento per cinque settimane di vacanza;

  1. b.

    13,04 per cento per sei settimane di vacanza;

  2. c.

    15,56 per cento per sette settimane di vacanza.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016 (RU 2016 4515). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).

Sezione 3 Valutazione della funzione

Art. 20Base di valutazione della funzione

(art. 52 OPers)
1

 La base per la valutazione di una funzione è costituita dalla descrizione del posto (art. 2).1

2

 La valutazione avviene sulla base delle esigenze della funzione ai sensi dell’articolo 52 capoverso 3 OPers e del confronto con gli altri posti.

3

 ...2

4

 ...3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

Art. 21 e 221

  1. Abrogati dalla cifra I n. 1 dell’O del DFF del 20 gen. 2009 sull’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 351).

Sezione 4 Prestazioni sociali

Art. 231

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

Art. 24Computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali sullo stipendio

(art. 58 OPers)
1

 Se sono stabilite prestazioni delle assicurazioni sociali spettanti all’impiegato in caso di malattia o infortunio, queste sono computate sui pagamenti effettuati all’impiegato conformemente all’articolo 56 OPers fino a quel momento ma al più tardi fino alla sua uscita dall’Amministrazione federale. Non sono inserite nel computo le rendite del coniuge e dei figli dell’impiegato percepite a causa della loro invalidità.1

2

 La parte delle prestazioni delle assicurazioni sociali che supera i pagamenti previsti all’articolo 56 OPers, rimane all’impiegato fatte salve le compensazioni tra gli istituti di sicurezza sociale.

3

 Se l’impiegato soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione militare o dell’INSAI i diritti ai sensi dell’articolo 27 dell’ordinanza del 20 dicembre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni oppure quelli ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinanza del 10 novembre 19933 sull’assicurazione militare sono ridotti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
  2. RS 832.202
  3. RS 833.11

Art. 25Assegni sociali1

(art. 57 cpv. 1, 59 cpv. 5 e 60 cpv. 1 OPers)

Si ritengono assegni sociali gli assegni familiari, le prestazioni che integrano l’assegno familiare, l’indennità di residenza e l’indennità di soggiorno all’estero.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).

Art. 26Prestazioni in caso di infortunio professionale

(art. 63 OPers)
1

 Si ritengono guadagno determinante:

  1. a.

    per l’impiegato divenuto invalido a causa di un infortunio professionale

    1. 1.

      l’ultimo stipendio da esso percepito prima dell’infortunio (inclusi indennità di residenza, assegno familiare, prestazioni che integrano l’assegno familiare e compensazione del rincaro),

    2. 2.

      le indennità di funzione e i premi di prestazione versati in virtù degli articoli 46 e 49 OPers nell’anno precedente all’infortunio nonché le indennità percepite ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lettera a e dell’articolo 70 capoverso 2 OPers,

    3. 3.

      le evoluzioni dello stipendio secondo l’articolo 39 capoverso 1 OPers che egli poteva aspettarsi nei tre anni successivi all’infortunio.

    4. 4.

      le indennità in funzione del mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 50 OPers,

    5. 5.

      le indennità speciali ai sensi dell’articolo 48 OPers.

  2. b.

    per il coniuge superstite oppure per il convivente

    1. 1.

      con diritto alle rendite per superstiti ai sensi della legge del 20 dicembre 19461 su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) e dell’INSAI con figli: 100 per cento del guadagno determinante ai sensi della lettera a,

    2. 2.

      con diritto alle rendite per superstiti ai sensi della LAVS e dell’INSAI senza figli: 85 per cento del guadagno determinante ai sensi della lettera a,

    3. 3.

      senza diritto alle rendite per superstiti ai sensi della LAVS e dell’INSAI senza figli: 65 per cento del guadagno determinante ai sensi della lettera a;

  3. c.

    per gli orfani 10 per cento del guadagno determinante ai sensi del capoverso 1, se il genitore superstite non ha diritto alle rendite per superstiti ai sensi della LAVS e dell’INSAI;

  4. d.

    per gli orfani di padre e di madre 20 per cento del guadagno determinante ai sensi della lettera a.

2

 In caso di deroga al sistema di stipendio dell’Amministrazione federale il guadagno determinante è stabilito d’intesa con l’UFPER.

3

 Le prestazioni in caso d’infortunio professionale o di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale sono versate soltanto nei limiti in cui l’impiegato interessato, il coniuge, il convivente e i figli possono far valere diritti alle prestazioni della Cassa pensioni della Confederazione.

4

 In caso di decesso dell’impiegato a seguito di un infortunio sul lavoro i superstiti ricevono un contributo dell’importo di 5000 franchi per le spese del rito funebre.

  1. RS 831.10

Art. 27Riduzione o rifiuto di prestazioni della Confederazione in caso di malattia o infortunio

(art. 57 cpv. 3 OPers)
1

 Le prestazioni della Confederazione possono essere temporaneamente o durevolmente ridotte oppure in casi particolarmente gravi rifiutate se:

  1. a.

    l’impiegato ha causato o peggiorato l’evento dannoso intenzionalmente o nel compimento intenzionale di un crimine o di un delitto; oppure

  2. b.

    l’impiegato si è esposto consapevolmente a un pericolo eccezionale o ha affrontato un’impresa rischiosa.

2

 In caso di grave negligenza sono determinanti i principi dell’articolo 37 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni.

  1. RS 832.20

Sezione 5 Tempo di lavoro, vacanze, congedi

Art. 28Tempo di lavoro1

(art. 64 e 64a OPers)2
1

 Gli impiegati lavorano di regola da lunedì a venerdì in una fascia oraria tra le ore 6 e le ore 22. Per motivi aziendali il tempo di lavoro può subire mutamenti, può essere esteso al sabato oppure limitato nel senso di un orario di lavoro fisso.3

2

 All’interno delle fasce orarie di cui al capoverso 1 possono essere fissati orari di lavoro e di presenza obbligatori. Si tiene conto delle esigenze degli impiegati nei limiti delle possibilità dell’azienda.

2bis

 In via eccezionale, il lavoro può essere svolto sul tragitto per recarsi al lavoro se il compito, la durata e le condizioni del viaggio rendono possibile l’adempimento del lavoro. Le ore di lavoro prestate in tal senso sono computate integralmente.4

3

 Il lavoro giornaliero che dura più di sette ore dev’essere interrotto con una pausa di almeno 30 minuti. La pausa conta come tempo di lavoro quando all’impiegato non è consentito lasciare il posto di lavoro.

4

 Per ogni mezza giornata lavorativa gli impiegati possono prendere una pausa di 15 minuti. Le pause contano come tempo di lavoro.

5

 La durata massima del lavoro non può mediamente superare le 45 ore settimanali sull’arco di un anno civile.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 14 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 301).

Art. 291

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).

Art. 30Orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno1

(art. 64 OPers)
1

 Nel modello dell’orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno il saldo orario alla fine dell’anno civile è limitato a una fascia compresa fra +50 e –25 ore.

2

 Il saldo attivo che alla fine dell’anno civile eccede il limite superiore della fascia decade senza indennità.

2bis

 Se alla fine dell’anno civile il saldo orario si situa al di sotto del limite inferiore della fascia, occorre concordare con l’impiegato se e fino a quando il saldo negativo al di sotto del limite inferiore della fascia deve essere recuperato o se può essere compensato con altri saldi. Se non può essere raggiunto alcun accordo o se il saldo negativo non può essere recuperato, il corrispondente importo calcolato in funzione dello stipendio orario di cui all’articolo 19 capoverso 1 viene dedotto dallo stipendio mensile successivo.2

3

 D’intesa con il superiore la durata annua del lavoro convenuta può essere portata a termine in meno di 12 mesi. In tal caso lo stipendio mensile rimane invariato.

4

 Se alla fine del rapporto di lavoro il saldo orario dell’impiegato è negativo, il corrispondente importo calcolato in funzione dello stipendio orario di cui all’articolo 19 capoverso 1 viene dedotto dall’ultimo stipendio mensile oppure ne viene chiesta la restituzione.3

5

 Se alla fine del rapporto di lavoro il saldo orario dell’impiegato è positivo, viene versato il corrispondente importo calcolato in funzione dello stipendio orario di cui all’articolo 19 capoverso 1.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).

Art. 31Orario di lavoro flessibile1

(art. 64 OPers)
1

 Nel modello dell’orario di lavoro flessibile il saldo orario alla fine del mese è limitato a una fascia compresa fra +50 e –25 ore.

2

 Il saldo attivo che alla fine del mese eccede il limite superiore della fascia decade senza indennità.

2bis

 Se alla fine del mese il saldo orario si situa al di sotto del limite inferiore della fascia, occorre concordare con l’impiegato se e fino a quando il saldo negativo al di sotto del limite inferiore della fascia deve essere recuperato o se può essere compensato con altri saldi. Se non può essere raggiunto alcun accordo o se il saldo negativo non può essere recuperato, il corrispondente importo calcolato in funzione dello stipendio orario di cui all’articolo 19 capoverso 1 viene dedotto dallo stipendio mensile successivo.2

3

 Se alla fine del rapporto di lavoro il saldo orario dell’impiegato è negativo, il corrispondente importo calcolato in funzione dello stipendio orario di cui all’articolo 19 capoverso 1 viene dedotto dall’ultimo stipendio mensile oppure ne viene chiesta la restituzione.3

4

 Se alla fine del rapporto di lavoro il saldo orario dell’impiegato è positivo, viene versato il corrispondente importo calcolato in funzione dello stipendio orario di cui all’articolo 19 capoverso 1.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).

Art. 32Modello con diverse varianti di durata del lavoro1

(art. 64 OPers)
1

 Gli impiegati con orario di lavoro flessibile possono concordare con i loro superiori di aumentare la durata settimanale del lavoro di una o due ore oppure di ridurre lo stipendio del 2 o del 4 per cento.

2

 L’aumento di un’ora della durata settimanale del lavoro o la riduzione del 2 per cento dello stipendio danno diritto a cinque giorni supplementari di compensazione.

3

 I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell’anno successivo. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.

4

 Se viene scelta una variante con una riduzione dello stipendio, i supplementi di stipendio sono ridotti proporzionalmente alla diminuzione dello stipendio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).

Art. 331

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 14 mag. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 301).

Art. 34Congedo sabbatico

(art. 64 e 64a OPers)1
1

 Il servizio competente conviene con l’impiegato l’apertura di un conto sabbatico e l’utilizzo del congedo sabbatico se l’esercizio e i mezzi finanziari lo consentono.2

1bis

 Per un congedo sabbatico possono essere riportate su un conto sabbatico complessivamente un massimo di 100 ore di lavoro aggiuntivo o di lavoro straordinario all’anno.3

2

 Il congedo sabbatico può essere concesso agli impiegati a partire dalla 18a classe. In casi giustificati il congedo sabbatico può essere concesso anche a impiegati assegnati a una classe inferiore.4

3

 L’impiegato può prendere un congedo sabbatico una volta ogni cinque anni. Un congedo sabbatico supplementare può essere convenuto con l’impiegato.

4

 Il saldo attivo decade dopo cinque anni dal suo riporto nel conto sabbatico. In casi giustificati il termine può essere prolungato.

5

 ... 5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 20 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 618).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).

Art. 35Lavoro a squadre1

(art. 64 OPers)
1

 Sono applicabili al lavoro a squadre le disposizioni sulla tutela dei lavoratori della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro e dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20003 concernente la legge sul lavoro.

2

 I dipartimenti sono competenti per l’autorizzazione del lavoro a squadre e per l’approvazione dei relativi turni.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
  2. RS 822.11
  3. RS 822.111

Art. 35aOrario di lavoro basato sulla fiducia1

(art. 64b OPers)
1

 Lo stipendio annuo che funge da base per il calcolo dell’indennità in contanti secondo l’articolo 64b capoverso 5 OPers comprende:

  1. a.

    lo stipendio ai sensi dell’articolo 36 OPers;

  2. b.

    le indennità di funzione ai sensi dell’articolo 46 OPers.

2

 In caso di modifica del tasso di occupazione, per determinare i giorni di compensazione ai sensi dell’articolo 64b capoverso 5 OPers occorre dividere la durata complessiva dei restanti giorni di compensazione secondo il precedente tasso di occupazione per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 16 dic. 2008 (RU 2008 6413). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).

Art. 36Giorni di libero

(art. 66 OPers)
1

 I giorni festivi che cadono in un periodo di assenza per malattia, infortunio o servizio obbligatorio si ritengono presi.

2

 I giorni festivi di cui all’articolo 66 capoverso 2 OPers che cadono in un periodo di vacanza non contano come giorni di vacanza.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).

Art. 37Interruzione delle vacanze1

(art. 67 OPers)

Le vacanze si ritengono interrotte:

  1. a.

    se l’impiegato è richiamato per motivi aziendali;

  2. b.

    in caso di infortuno o malattia se l’impiegato è inabile al lavoro per almeno tre giorni di vacanza consecutivi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 20 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 618).

Art. 38Compensazione delle vacanze

(art. 67 OPers)
1

 Le vacanze degli impiegati remunerati con uno stipendio mensile non devono essere in linea di principio compensate con prestazioni in contanti o altre agevolazioni.

2

 Eccezionalmente le vacanze possono essere compensate se:

  1. a.

    non possono essere utilizzate per motivi aziendali prima dello scioglimento del rapporto di lavoro;

  2. b.

    il rapporto di lavoro viene sciolto immediatamente dopo una lunga assenza dal lavoro.

3

 Se il rapporto di lavoro si scioglie per decesso dell’impiegato le vacanze non sono compensate.

Art. 39Vacanze in caso di modifica del tasso di occupazione1

(art. 67 OPers)
1

 Le vacanze devono essere prese in modo proporzionale prima della modifica del tasso di occupazione.

2

 Se vengono presi meno giorni di vacanza, per determinare i giorni di vacanza secondo il nuovo tasso di occupazione occorre sommare la durata complessiva dei restanti giorni di vacanza del precedente tasso di occupazione e le vacanze spettanti secondo il nuovo tasso di occupazione, dividendo il risultato per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione.

3

 Se vengono presi giorni di vacanza in eccesso, per determinare i giorni di vacanza secondo il nuovo tasso di occupazione occorre sottrarre la durata complessiva dei giorni di vacanza presi in eccesso del precedente tasso di occupazione dalle vacanze spettanti secondo il nuovo tasso di occupazione, dividendo il risultato per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione.

4

 La modifica del tasso di occupazione può essere eseguita soltanto se in base al calcolo secondo i capoversi 2 e 3 il diritto alle vacanze secondo l’articolo 67 capoverso 1 OPers è garantito.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

Art. 40Congedi

(art. 68 OPers)
1

 Agli impiegati può essere concesso, tenuto conto delle esigenze aziendali e dell’oggetto del congedo, un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato.

2

 Un congedo pagato può essere concesso in particolare per le seguenti attività:

  1. a.

    partecipazione attiva o collaborazione a significative manifestazioni culturali e sportive: il tempo necessario fino a un massimo di otto giorni di lavoro all’anno;

  2. b.

    attività in un’associazione professionale del personale della Confederazione:

    1. 1.

      per il presidente centrale: il tempo necessario fino a un massimo di 40 giorni lavorativi all’anno,

    2. 2.

      per i membri della direzione o del Comitato centrale: il tempo necessario fino a un massimo di 20 giorni lavorativi all’anno,

    3. 3.

      per gli altri impiegati: il tempo necessario per l’attività in organi dell’associazione fino a un massimo di otto giorni lavorativi all’anno;

  3. c.

    esercizio di una funzione pubblica: il tempo necessario fino a un massimo di 15 giorni lavorativi all’anno;

  4. d.

    perfezionamento, specialmente di natura sindacale: il tempo necessario fino a un massimo di sei giorni lavorativi in due anni;

  5. e.

    operazioni all’estero in corpi volontari in caso di catastrofe nonché nell’ambito di azioni di preservazione della pace e di buoni uffici: il tempo necessario fino a un massimo di sei mesi in due anni;

  6. f.

    partecipazione a gare sportive internazionali: il tempo necessario fino a un massimo di 30 giorni lavorativi all’anno;

  7. g.

    partecipazione a offerte di Gioventù e Sport (G+S) in una funzione dirigenziale e partecipazione a corsi per monitori di G+S nonché a corsi per monitori dei partner di G+S: il tempo necessario fino a un massimo di sei giorni lavorativi all’anno.

3

 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:

  1. a.

    matrimonio, compreso il matrimonio civile: 1 giorno lavorativo;

  2. b.

    ...

  3. c.

    assistenza a un familiare o al partner in caso di malattia o infortunio, se l’assistenza da parte dell’impiegato è necessaria: il tempo necessario fino a un massimo di tre giorni lavorativi per ogni evento;

  4. d.

    decesso del coniuge, del convivente, di un genitore o di un figlio: tre giorni lavorativi;

  5. e.

    decesso di un altro parente o di un terzo per consentire la partecipazione al rito funebre: il tempo necessario fino a un massimo di 1 giorno lavorativo;

  6. f.

    trasloco: il tempo necessario fino a un massimo di 1 giorno lavorativo;

  7. g.

    convocazione da parte di un’autorità: il tempo necessario nei limiti in cui l’appuntamento non può essere spostato fuori dall’orario di lavoro e non si tratta di una questione privata;

  8. h.

    brevi assenze per consultazione del medico o del dentista: il tempo necessario per la visita e al massimo un’ora per il viaggio di andata e ritorno, ma l’assenza sommata alle ore di lavoro effettuate non deve superare la durata giornaliera del lavoro convenuta; il congedo può essere negato se gli appuntamenti pianificabili per consultazione del medico o del dentista non sono fissati in orari marginali o nei giorni di libero senza ragioni plausibili;

  9. i.

    partecipazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA.

4

 I giorni di congedo presi di cui ai capoversi 2 e 3 sono computati sulla durata dell’impiego.1

4bis

 I giorni di congedo non presi di cui ai capoversi 2 e 3 decadono senza indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro.2

5

 In caso di concessione di congedi, in particolare di quelli di più lunga durata e non pagati, la persona interessata è informata sull’obbligo di mantenimento delle assicurazioni sociali e sono inoltre con essa concordati:

  1. a.

    le condizioni della ripresa del lavoro;

  2. b.

    il computo o meno del congedo sulla durata dell’impiego;

  3. c.

    la continuazione o meno della previdenza professionale nonché in particolare l’obbligo di versare i contributi.

6

 In caso di modifica del tasso di occupazione, i restanti giorni di congedo vengono riportati nel nuovo rapporto di lavoro.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).

Art. 40aTempo concesso per l’allattamento1

(art. 68 OPers)
1

 Durante il primo anno di vita del bambino, per l’allattamento e il tiraggio del latte materno è concesso per ogni figlio un tempo retribuito per l’allattamento pari a:

  1. a.

    30 minuti per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore;

  2. b.

    60 minuti per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore;

  3. c.

    90 minuti per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore.

2

 La durata del lavoro giornaliero è calcolata in base alle ore di lavoro effettivamente prestate e al tempo retribuito concesso alla madre per l’allattamento nel corso del giorno lavorativo. La somma del tempo di lavoro e del tempo concesso per l’allattamento non deve superare la durata giornaliera del lavoro convenuta.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

Sezione 6 Altre prestazioni del datore di lavoro

Art. 41Spese

(art. 72 OPers)
1

 Le spese sostenute dall’impiegato nell’esercizio della sua attività al di fuori di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio sono rimborsate purché esse non siano risarcite da terzi oppure da un altro servizio di compensazione della Confederazione o non vengano sostenute direttamente dal datore di lavoro.1

1bis

 Sono rimborsate anche le spese per l’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici sostenute dall’impiegato nell’esercizio della sua attività all’interno di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio.2

2

 Gli impiegati occupati a tempo parziale ricevono le stesse indennità degli impiegati occupati a tempo pieno.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013 (RU 2013 1605). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

Art. 41aViaggi di servizio: principi1

(art. 10 OPers)
1

 I viaggi di servizio sono ammessi soltanto se sono necessari e se l’obiettivo del viaggio non è raggiungibile attraverso l’impiego di tecnologie dell’informazione e della comunicazione o tramite un’organizzazione del lavoro ottimizzata.

2

 I viaggi di servizio sono effettuati con i mezzi di trasporto pubblici, in bicicletta o a piedi. Se è necessario l’impiego di un veicolo a motore, laddove possibile occorre combinare i mezzi di trasporto pubblici con il car sharing o utilizzare il covetturaggio (car pooling).

3

 In caso di utilizzo di veicoli a motore appartenenti alla Confederazione, tra i veicoli adeguati a disposizione occorre scegliere quello con il minor consumo energetico e il tenore di emissioni di CO2 più basso.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

Art. 42Viaggi di servizio: autorizzazione per l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi

(art. 10 e 72 cpv. 2 lett. a e b OPers)1
1

 ... 2

2

 L’utilizzo di veicoli a motore privati per i viaggi di servizio può essere autorizzato se ne risulta un notevole risparmio di tempo o denaro e se non sono disponibili veicoli della Confederazione adeguati.3

3

 In casi giustificati il servizio competente può rilasciare un’autorizzazione generale per l’utilizzo di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio. L’autorizzazione è limitata a un anno. Se per motivi di servizio l’impiegato ha costantemente bisogno di utilizzare un veicolo a motore privato, l’autorizzazione può essere rilasciata per un periodo più lungo.4

4

 I viaggi in aereo possono essere autorizzati se la loro durata è inferiore a quella del viaggio in treno e se:

  1. a.

    la durata del viaggio in treno è di almeno 6 ore; oppure

  2. b.

    la durata del viaggio in treno è inferiore a 6 ore, ma con il treno si renderebbero necessari uno o più pernottamenti supplementari.5

5

 D’intesa con l’UFPER, la Centrale viaggi della Confederazione (CVC) stabilisce la durata determinante dei viaggi di servizio in treno con partenza da Berna verso le maggiori destinazioni europee. L’UFPER pubblica la relativa lista sulla sua pagina Intranet.6

6

 In casi giustificati il servizio competente può autorizzare un viaggio in aereo al posto di un viaggio in treno. A tale scopo, tiene conto della conciliabilità tra famiglia e lavoro e di eventuali pregiudizi alla salute di chi viaggia, nonché delle esigenze aziendali.7

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225).

Art. 43Indennità per i pasti

(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers)
1

 Le spese per i pasti fuori del luogo di lavoro o di domicilio sono rimborsate con i seguenti importi forfettari:

  1. a.

    15 franchi per la colazione;

  2. b.

    30 franchi per il pranzo o la cena.1

2

 Il servizio competente può rimborsare con questi importi forfettari le spese per pasti nel luogo di lavoro resi necessari da ragioni di servizio.

3

 In casi giustificati al posto degli importi forfettari si possono rimborsare le spese effettive.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

Art. 44Rimborso dei pernottamenti1

1

 Per pernottamenti con colazione in un albergo sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 200 franchi per notte; in casi eccezionali e giustificati, tali spese possono essere rimborsate fino a un massimo di 275 franchi per notte.

2

 Per pernottamenti in alloggi messi a disposizione da locatori privati o commerciali sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 150 franchi per notte.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).

Art. 45Rimborso dei biglietti ferroviari

(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers)
1

 Gli impiegati hanno diritto al rimborso del costo del biglietto ordinario.1

2

 Gli impiegati a partire della 16° classe di stipendio possono utilizzare la 1a classe nei mezzi di trasporto pubblici.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

Art. 46Rimborso per l’utilizzo di veicoli a motore privati1

(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers)

In caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio, l’indennità chilometrica ammonta a 70 centesimi per un’automobile e a 30 centesimi per un motoveicolo o una motoretta.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 16 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6413).

Art. 47Viaggi in aereo1

(art. 72 cpv. 2 lett. a e b OPers)
1

 I viaggi in aereo sono effettuati in linea di principio mediante il pacchetto più vantaggioso in classe «Economy» di una compagnia aerea IATA.

2

 In casi giustificati il servizio competente può autorizzare un volo in classe «Business» anziché in classe «Economy» (pacchetto più vantaggioso in classe «Business» di una compagnia aerea IATA). Si è in presenza di un caso giustificato in particolare se:

  1. a.

    la durata del viaggio è di almeno 9 ore con volo diretto (dal decollo fino all’atterraggio alla destinazione finale) o di almeno 11 ore con un volo che prevede uno o più scali (comprese al massimo 2 ore per il cambio); oppure

  2. b.

    vi sono motivi legati alla conciliabilità tra famiglia e lavoro, a eventuali pregiudizi alla salute di chi viaggia o a esigenze aziendali.

3

 I capoversi 1 e 2 lettera a e l’articolo 42 capoverso 4 non sono applicabili per le persone autorizzate secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a e b dell’ordinanza del 24 giugno 20092 sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione (O-STAC), se esse possono ricorrere a prestazioni secondo l’O-STAC per evitare voli a vuoto.

4

 Con l’approvazione del servizio competente, gli impiegati possono far prenotare i viaggi in aereo dalla CVC anche presso una compagnia aerea non IATA. A questo proposito, le compagnie aeree3 che figurano sulla lista nera delle compagnie aeree bandite dall’UE possono essere prese in considerazione soltanto se la destinazione del viaggio non è raggiungibile con un’altra compagnia.

5

 Se il pacchetto scelto dall’impiegato è vincolato alla condizione di un soggiorno di uno o più giorni nel luogo di destinazione (pacchetto speciale) e tali giorni non sono considerati come tempo di lavoro, si possono rimborsare all’impiegato le spese di pernottamento del primo giorno di libero nel luogo di destinazione. Le spese totali per il volo e il pernottamento non devono superare quelle del pacchetto proposto dalla CVC.

6

 Per ragioni di sicurezza o per insufficiente copertura assicurativa la CVC può rifiutare il pacchetto speciale proposto dall’impiegato.

7

Gli impiegati possono utilizzare le miglia accumulate con i viaggi di servizio in aereo unicamente per altri viaggi di servizio. Tengono un elenco scritto delle miglia accumulate e utilizzate nell’ambito di viaggi di servizio e lo presentano, su richiesta, ai loro superiori.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225).
  2. RS 172.010.331
  3. La versione attuale della lista può essere consultata sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (www.ufac.admin.ch > Servizi > Compagnie aeree con divieto di atterraggio in Svizzera).

Art. 48Rimborso delle spese per i viaggi di servizio all’estero e la partecipazione a conferenze internazionali1

(art. 72 cpv. 2 lett. b e c OPers)
1

 Il rimborso dei pasti e dei pernottamenti è determinato in base alle spese usuali e ammissibili sul posto.

1bis

 In caso di viaggi di servizio all’estero le spese devono essere pagate mediante la Travelcard della Confederazione (carta di credito aziendale per gli impiegati della Confederazione).2

2

 È fatto salvo il disciplinamento delle spese ai sensi delle Direttive del Consiglio federale del 9 dicembre 20223 concernenti l’invio di delegazioni a conferenze internazionali4.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).
  3. FF 2022 3078
  4. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 9 dic. 2022.
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

Art. 49Rimborso in caso di trasloco per motivi di servizio

(art. 72 cpv. 2 lett. d OPers)
1

 Agli impiegati sono rimborsate le spese di trasloco se:

  1. a.

    il datore di lavoro ha loro assegnato un nuovo luogo di lavoro; oppure

  2. b.

    il datore di lavoro ha loro imposto di prendere o lasciare un alloggio di servizio.

2

 Se il trasloco da un alloggio di servizio avviene per cessazione del rapporto di lavoro, non sono rimborsate spese di trasloco.

3

 I dipartimenti disciplinano i dettagli nel proprio settore.

Art. 50Importi forfettari per le spese di rappresentanza

(art. 72 cpv. 2 lett. e OPers)
1

 Agli impiegati con compiti di rappresentanza periodici direttamente sottoposti al capo di Dipartimento o al Cancelliere della Confederazione, il Dipartimento può versare un importo forfettario fino a un massimo di 10 000 franchi all’anno.

2

 Nella determinazione dell’importo forfettario si tiene adeguatamente conto della funzione, dell’entità degli compiti di rappresentanza nonché della presenza del coniuge o del convivente.

3

 Il capo di Dipartimento e il Cancelliere della Confederazione possono autorizzare il versamento di un importo forfettario ad altri impiegati del loro ambito di competenze se sono loro assegnati compiti di rappresentanza periodici.

4

 In singoli casi giustificati possono essere versati d’intesa con l’UFPER importi per le spese di rappresentanza superiori all’importo previsto al capoverso 1.

5

 Gli importi forfettari non costituiscono reddito, né sono soggetti all’obbligo di conteggio.

Art. 51Rimborso di altre spese

(art. 72 OPers)

I Dipartimenti disciplinano nel proprio settore i rimborsi delle spese:

  1. a.

    dei candidati esterni all’Amministrazione federale;

  2. b.

    relative al ricevimento di ospiti svizzeri o stranieri;

  3. c.

    di rappresentanza della Confederazione.

Art. 51aCustodia di bambini complementare alla famiglia1

(art. 75a cpv. 1 OPers)2
1

 Il datore di lavoro partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sotto forma di rimborsi.3

2

 I dipartimenti possono:

  1. a.

    ...

  2. b.

    finanziare posti in strutture di custodia esterne e riservarli per i bambini dei loro impiegati.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF dell’8 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5967).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2020 5399).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 844).

Art. 51bRimborso dei costi della custodia di bambini complementare alla famiglia1

(art. 75a cpv. 2 OPers)
1

 L’importo del rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia è calcolato in base all’allegato 2. Il rimborso non può superare i costi effettivi.2

2

 e 3 ...3

4

 Il rimborso proporzionale per figlio corrisponde alla somma dei tassi di occupazione delle persone che vivono in un’unione domestica ai sensi dell’articolo 75b lettera a OPers diminuita del 100 per cento.4

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF dell’8 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5967).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 844).
  3. Abrogati dalla cifra I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° ago. 2021 (RU 2020 5399).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 26 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4401).

Art. 51cRimborso di spese relative al lavoro mobile1

(art. 72 cpv. 2 lett. f OPers)
1

 Gli impiegati ai quali non è più messo a disposizione un posto di lavoro nei locali del datore di lavoro per l’intera durata del lavoro convenuta ricevono un importo forfettario annuo. Questo importo include la compensazione della parte della pigione dei locali privati utilizzati come pure la compensazione delle spese per la mobilia, il maggiore consumo di energia elettrica e i mezzi di comunicazione nonché di eventuali altre spese.

2

 Per gli impiegati con un tasso di occupazione del 100 per cento, l’importo forfettario secondo il capoverso 1 ammonta a 200 franchi all’anno per ogni 20 per cento di durata annua del lavoro prestata sotto forma di lavoro mobile. Per gli impiegati occupati a tempo parziale, l’importo forfettario si riduce conformemente alla durata del lavoro prestata.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 14 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 301).

Art. 52Premi di fedeltà

(art. 73 OPers)
1

 Il premio di fedeltà è esigibile il giorno del compimento degli anni d’impiego necessari.1

2

 Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni dalla sua esigibilità.

3

 L’importo in contanti dipende dalle componenti dello stipendio assicurabile ai sensi dell’allegato 2 OPers, percepito dall’impiegato il giorno dell’esigibilità. Non si tiene conto dei premi di prestazione secondo l’allegato 2 lettera h OPers.2

4

 In caso di orario di lavoro irregolare o di tasso di occupazione variabile, il premio di fedeltà è versato corrispondentemente al tasso di occupazione medio degli ultimi cinque anni. Determinante per il calcolo dell’importo in contanti è lo stipendio annuale computato al 100 per cento al momento della esigibilità del premio.

5

 Se al momento del versamento del premio di fedeltà il tasso di occupazione dell’impiegato è inferiore al suo tasso di occupazione medio degli ultimi cinque anni, possono essere concessi al massimo i seguenti giorni di congedo pagato:

  1. a.

    ...

  2. b.

    11 giorni dopo dieci o quindici anni d’impiego;

  3. c.

    22 giorni dopo ulteriori cinque anni d’impiego.3

6

 Il resto dei premi di fedeltà di cui al capoverso 5 è corrisposto in contanti.4

7

 In caso di modifica del tasso di occupazione, per determinare i giorni di congedo occorre dividere la durata complessiva dei restanti giorni di congedo del precedente tasso di occupazione per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione. Per quanto concerne il numero massimo possibile di giorni di congedo si applicano per analogia i capoversi 5 e 6.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

Art. 53Abbonamento generale e abbonamento metà-prezzo delle FFS1

(art. 76 OPers)
1

 Gli impiegati hanno diritto a:2

  1. a.

    un abbonamento metà-prezzo gratuito delle FFS ; oppure

  2. b.

    un abbonamento generale «adulti» a prezzo ridotto delle FFS .

2

 Il datore di lavoro determina le riduzioni per l’abbonamento generale. Ammontano alle seguenti percentuali per gli impiegati che con questo abbonamento:

  1. a.

    effettuano fino a 59 viaggi di servizio all’anno: 25 per cento;

  2. b.

    effettuano 60 o più viaggi di servizio all’anno: 100 per cento.3

2bis

 Per i viaggi di servizio deve essere utilizzato l’abbonamento. Sono considerati viaggi di servizio ai sensi del capoverso 2 gli impieghi professionali al di fuori di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio degli impiegati..4

3

 In luogo di abbonamenti generali ai sensi del capoverso 2 lettera b, possono essere rilasciati eccezionalmente abbonamenti di percorso oppure altri titoli di trasporto se ciò è più vantaggioso per la Confederazione.5

4

 L’abbonamento generale ricevuto con una riduzione di cui al capoverso 2 lettera b deve essere restituito al datore di lavoro:

  1. a.

    in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

  2. b.

    a seguito del venir meno delle condizioni di cui al capoverso 2.6

5

 Agli impiegati che acquistano privatamente un abbonamento generale viene rimborsato il 15 per cento del prezzo dell’abbonamento generale «adulti».7

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6575).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013 (RU 2013 1605). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5399). La correzione dell’8 giu. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 326).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013 (RU 2013 1605). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5399).

Art. 541

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

Sezione 7 Gestione delle idee

Art. 55Obiettivi

(art. 74 OPers)

L’obiettivo della gestione delle idee consiste nel favorire e nello sfruttare le potenzialità di creatività e di innovazione degli impiegati e delle unità organizzative, nel promuovere un modo di pensare e di agire responsabile ed efficace e contribuire in tal modo a un’attività mirata ed efficiente. Gli impiegati e i gruppi devono partecipare attivamente ai processi di cambiamento e di miglioramento. I superiori devono essere integrati nel processo di innovazione.

Art. 56Valore di una idea

(art. 74 OPers)
1

 Si ritengono idee le proposte di miglioramento riguardanti il prodotto, il procedimento e il settore sociale.

2

 Il valore di un’idea dipende dalla sua utilità economica, dai risparmi che essa consente di ottenere, dai vantaggi che ne derivano, dalle sue possibilità di attuazione, dal suo carattere innovativo, dalla sua realizzabilità, dalla sua sostenibilità e dai costi della sua realizzazione.

3

 Il sistema dei premi deve essere trasparente e comprensibile e deve essere elaborato in modo proporzionalmente decrescente all’aumento di valore dell’idea.

4

 L’importo massimo di un premio ammonta a 15 000 franchi.

5

 Per promuovere il lavoro in gruppo e i settori d’innovazione più importanti è possibile raddoppiare l’importo massimo di cui al capoverso 4.

6

 I premi e le prestazioni sono iscritti nella rubrica «retribuzione del personale» e sono a carico dell’unità organizzativa che trae beneficio dall’idea.

Art. 57Competenze1

(art. 74 OPers)

I dipartimenti definiscono le categorie dei partecipanti, l’organizzazione, le competenze, il sistema dei premi e delle prestazioni, le competenze finanziarie e i settori d’innovazione da promuovere.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6575).

Capitolo 5 Obblighi del personale

Art. 581

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

Art. 59Alloggio di servizio

(art. 90 OPers)
1

L’impiegato deve pagare un compenso e le spese accessorie per l’utilizzazione di un alloggio di servizio. L’importo del compenso è calcolato in base alla superficie dell’alloggio moltiplicata per il prezzo al metro quadrato. Esso viene stabilito tenendo conto del livello locale delle pigioni nonché dei vantaggi e degli svantaggi propri dell’alloggio.

2

 Il DFF emana direttive concernenti il compenso e le spese accessorie per l’utilizzazione di un alloggio di servizio.

Art. 60Obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi

(art. 92 OPers)
1

 Il reddito proveniente da attività a favore di terzi determinante per il calcolo dell’importo da versare è stabilito una volta all’anno.

2

 Esso corrisponde alle prestazioni in denaro, uniche o periodiche, provenienti da attività a favore di terzi. Le indennità per il rimborso delle spese non sono prese in considerazione.1

3

 L’importo da versare è dedotto, d’intesa con l’impiegato, dal suo stipendio mensile.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).

Art. 61Comportamento in caso di malattia o infortunio

1

 Gli impiegati comunicano al servizio competente la loro assenza dal lavoro per malattia o infortunio.

2

 In caso di assenza superiore a cinque giorni di lavoro essi forniscono un certificato medico al servizio competente. In caso di assenze ripetute per malattia tale termine può essere ridotto.

2bis

 In caso di pandemie che costituiscono una minaccia per la salute pubblica, il termine di cui al capoverso 2 è prorogato a dieci giorni di lavoro. Il DFF stabilisce l’inizio e la fine della misura.1

2ter

 Gli impiegati che in seguito a malattia o infortunio sono inabili al lavoro per almeno tre giorni di vacanza consecutivi possono recuperare i giorni di vacanza. Se l’inabilità al lavoro dura più di cinque giorni di vacanza consecutivi, i giorni di vacanza in questione possono essere recuperati soltanto su presentazione di un certificato medico. In caso di recupero ripetuto di giorni di vacanza in seguito a malattia o infortunio questo termine può essere ridotto.2

3

 Se il ritorno da un viaggio all’estero è reso impossibile da una malattia o da un infortunio un medico deve certificare la durata dell’incapacità di viaggiare.

4

 Se è prescritta una cura o un soggiorno di convalescenza l’impiegato deve presentare una domanda scritta al servizio competente.3

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 22 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4771).
  2. Introdotto dalal cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013 (RU 2013 1605). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 20 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 618).

Art. 62Obbligo di annuncio

1

 L’impiegato annuncia in modo veritiero alla propria unità organizzativa i dati necessari per la determinazione e il versamento delle prestazioni del datore di lavoro, in particolare il luogo di residenza, l’età dei figli e le eventuali attività retribuite a favore di terzi.

2

 Se ha sciolto il rapporto di lavoro e riceve prestazioni in virtù dell’articolo 63 OPers, l’impiegato annuncia all’ultima unità organizzativa presso cui era impiegato gli altri redditi da attività lucrativa o rendite.1

3

 Gli impiegati devono essere informati in maniera appropriata dell’obbligo di annuncio in virtù dei capoversi 1 e 2.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

Capitolo 6 Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 63Comitato di seguito delle parti sociali

(art. 108 cpv. 2 OPers)

Il comitato di seguito osserva la prassi delle remunerazioni, come pure le questioni riguardanti il tempo di lavoro e i congedi concernenti in particolare:

  1. a.

    la valutazione della funzione;

  2. b.

    lo stipendio iniziale (scarti rispetto alla media) e l’evoluzione dello stipendio;

  3. c.

    la tutela di una certa uniformità nella struttura degli stipendi tra gli uffici federali e le unità organizzative a essi assimilabili;

  4. d.

    il ricorso moderato alla priorità delle esigenze di servizio nel caso di orario flessibile di lavoro;

  5. e.

    l’utilizzazione da parte del superiore di un più grande margine di apprezzamento nella concessione dei congedi.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 661

  1. Abrogato dalla cifra I n. 1 dell’O del DFF del 16 giu. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2739).

Art. 671

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

Art. 68Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Allegati

  • Proposta di evoluzione dello stipendio in caso di stipendio inferiore al valore della curva di evoluzione dello stipendio
  • Indennità di residenza
  • Tariffe per il rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).