Législation

Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL)

RS 822.11 · LL · 83 articoli

Legge sul lavoro (RS 822.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (83 articoli)

Art. 1

1 La legge é applicabile, fatti salvi gli articoli 2–4, a tutte le aziende pubbliche e private. 2 La legge intende per azienda l’ente formato da un datore di lavoro e da uno o più la­voratori, stabilmente o temporaneamente occupati,…

Art. 2

1 La legge non si applica, salvo l’articolo 3 a a. alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2; b. alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di tras…

Art. 3

La legge non si applica nemmeno, fatto salvo l’articolo 3 a a. agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese né ai mem­bri di case professe, di case madri o d’altre comunità reli­giose; b. al personale, domiciliato in Sviz…

Art. 3 a

Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella presente legge (art. 6, 35 e 36 a a. alle amministrazioni federali, cantonali e comunali; b. ai lavoratori che esercitano una funzione dirigente superiore, un’a…

Art. 4

1 La legge non é applicabile alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente il coniuge o il partner registrato, i parenti in linea retta e i loro coniugi o i loro partner registrati e i propri figliastri. 2 In un’azienda che, olt…

Art. 5

1 Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa decisione d’assoggettamento dell’autorità cantonale. 2 Sono industriali le aziende che us…

Art. 6

1 A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l’esperienza ha dimostrato necessari, realiz­zabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d’eser­cizio. Deve ino…

Art. 7

1 Chiunque intende costruire o trasformare un’azienda industriale deve proporne i piani all’approvazione dell’autorità cantonale. Questa assume il rapporto dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Le pr…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).