Législation

Ordinanza del 22 maggio 2002 concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)

OLCPRS 142.203In vigoreStato 01.01.202639 articoli

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  • RU 2022 722in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 12
  • RU 2021 827in vigore il 01.01.2022
    modificato: art. 1, 2, 4, 29 · abrogato: art. 14, 21, 27
  • RU 2020 6413in vigore il 01.01.2021
    introdotto: art. 1, 2
  • RU 2020 5853atto di base OASA (RS 142.201)in vigore il 01.01.2021
    introdotto: art. 1, 2

21 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Oggetto e campo d’applicazione1–3
  2. Sezione 2Tipi di permessi e carte di soggiorno4–6
  3. Sezione 3Entrata, procedura di notificazione e di permesso7–9
  4. Sezione 4Dimora con attività lucrativa10 e 11–12
  5. Sezione 5Prestazione transfrontaliera di servizi13–15
  6. Sezione 6Dimora senza attività lucrativa16–20
  7. Sezione 7...21
  8. Sezione 8Diritto di rimanere in Svizzera22
  9. Sezione 9Fine del soggiorno, misure di allontanamento e di respingimento23–25
  10. Sezione 10Procedura e competenza26–30
  11. Sezione 11...31
  12. Sezione 12Disposizioni penali e sanzioni amministrative32–32a
  13. Sezione 13Esecuzione33
  14. Sezione 14Abrogazione del diritto previgente34
  15. Sezione 15Modifica del diritto vigente35
  16. Sezione 16Disposizioni transitorie36–38
  17. Sezione 17Entrata in vigore39

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia; in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS); in esecuzione dell’Accordo del 25 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini); in esecuzione dell’Accordo del 14 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi), ordina:

Sezione 1 Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1Oggetto

(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS)
1

 La presente ordinanza disciplina la libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.1

2

 Essa regola anche la libera circolazione delle persone conformemente alle disposi-zioni dell’accordo sui diritti acquisiti.2

3

 Disciplina anche la procedura di notificazione dei prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).
  2. Introdotto dalla cifra III n. 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6413).

Art. 2Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (cittadini dell’UE) nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato del Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (cittadini dell’AELS)1.2

2

 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, ai familiari autorizzati a soggiornare in Svizzera sulla base delle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di ricongiungimento familiare.

3

 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone inviate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio dell’UE o dell’AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato dell’UE o dell’AELS.3

4

 Si applica anche ai cittadini del Regno Unito e ai membri della loro famiglia con-formemente alla regolamentazione prevista dall’accordo sui diritti acquisiti, fatti salvi gli articoli 4 capoverso 3bis, 8, 10–12, 14 capoverso 2, 21, 27 e 38.4

5

 La procedura di notificazione per una prestazione della durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile secondo l’articolo 9 capoverso 1bis primo e secondo periodo nonché le sanzioni secondo l’articolo 32a capoverso 1 si applicano anche ai prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.5

  1. Per quanto concerne la relazione Svizzera-Liechtenstein, si applica il Prot. del 21 giu. 2001, che è parte integrante dell’Acc. di emendamento della Conv. AELS.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).
  4. Introdotto dalla cifra III n. 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6413).

Art. 3Deroghe al campo d’applicazione1

1

 La presente ordinanza non si applica ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoversi 1 lettere a–d, 2 e 3 dell’ordinanza del 24 ottobre 20072 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA).

2

 ...3

3

 ...4

4

 ...5

5

 ...6

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).
  2. RS 142.201
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 748).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2012 (RU 2012 2391). Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 apr. 2016, con effetto dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1205).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mag. 2013 (RU 2013 1443). Abrogato dalla cifra I dell’O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2017 (RU 2017 3093). Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell’UE-2), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575).

Sezione 2 Tipi di permessi e carte di soggiorno

Art. 4Permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, permesso di dimora UE/AELS e permesso per frontalieri UE/AELS

(art. 6, 7, 12, 13, 20 e 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e
art. 6, 7, 11, 12, 19 e 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS)1
1

 Ai cittadini dell’UE e dell’AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso di soggiorno di breve durata2 UE/AELS, un permesso di dimora UE/AELS o un permesso per frontalieri UE/AELS.

2

 Salvo disposizione contraria del diritto federale, il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS e il permesso di dimora UE/AELS valgono in tutta la Svizzera.3

3

 Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell’UE e dell’AELS vale in tutta la Svizzera.4

3bis

 ...5

4

 I cittadini dell’UE e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.6

5

In caso di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 19917 sul collocamento, di una durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno, svolto per il tramite di un fornitore di personale a prestito con sede in Svizzera, i cittadini dell’UE e dell’AELS ottengono un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la durata dell’impiego presso l’impresa acquisitrice con sede in Svizzera.8

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).
  2. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231). Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).
  7. RS 823.111
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 839).

Art. 5Permesso di domicilio UE/AELS1

Ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS illimitato in virtù dell’articolo 34 LStrI e gli articoli 60–63 della OASA2, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).
  2. RS 142.201

Art. 6Carta di soggiorno12

1

 Ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi secondo l’articolo 2 capoverso 3 titolari di un permesso secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, è rilasciata una carta di soggiorno per stranieri.

2

 La carta di soggiorno per stranieri quale prova del permesso di domicilio UE/AELS è rilasciata a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni. Due settimane prima della scadenza, la stessa deve essere presentata per proroga all’autorità competente.

3

 Il rilascio e la presentazione delle carte di soggiorno per stranieri sono retti dagli articoli 71–72 OASA3.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).
  3. RS 142.201
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

Sezione 3 Entrata, procedura di notificazione e di permesso

Art. 7Procedura di rilascio del visto1

(art. 1 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 1 all. K della Conv. AELS)

Per i familiari di cittadini dell’UE o dell’AELS e per i prestatori di servizi di cui all’articolo 2 capoverso 3, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 8 e 9 dell’ordinanza del 15 agosto 20182 concernente l’entrata e il rilascio del visto. Il visto è rilasciato allorquando sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS secondo le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 69 cpv. 2 n. 1 dell’O del 15 ago. 2018 concernente l’entrata e il rilascio del visto, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3087).
  2. RS 142.204

Art. 81

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 748).

Art. 9Procedure di notificazione e di permesso1

(all. I art. 2 par. 4 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 2 par. 4 della Conv. AELS)2
1

 Le procedure di notificazione e di permesso sono rette dagli articoli 10–15 LStrI e dagli articoli 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA3.4

1bis

 In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per il conto di un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è applicabile per analogia la procedura di notificazione (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui all’articolo 6 della legge dell’8 ottobre 19995 sui lavoratori distaccati in Svizzera e all’articolo 6 dell’ordinanza del 21 maggio 20036 sui lavoratori distaccati in Svizzera. Non occorre notificare lo stipendio. In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile, la notificazione avviene al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio l’attività.7

1ter

 L’articolo 6 capoverso 4 della legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera è applicabile per analogia alla trasmissione della notificazione alla Commissione tripartita cantonale nonché, se del caso, alla Commissione paritetica istituita da contratti collettivi di obbligatorietà generale (art. 9 cpv. 1bis primo periodo OLCP).8

2

 Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l’articolo 5 dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20069.10

3

 I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all’autorità competente nel luogo di lavoro. La notificazione dev’essere effettuata prima dell’assunzione d’impiego.11

4

 I frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l’autorità competente nel luogo di dimora. Il capoverso 1 si applica per analogia.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).
  3. RS 142.201
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).
  5. RS 823.20
  6. RS 823.201
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 mar. 2009 (RU 2009 1825). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 16 apr. 2013, in vigore dal 15 mag. 2013 (RU 2013 1259).
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).
  9. RS 142.513
  10. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945).
  11. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Sezione 4 Dimora con attività lucrativa

Art. 12Deroghe ai contingenti massimi12

1 a 3

... 3

4

 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 722).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 748).
  3. Abrogati dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 748).

Sezione 5 Prestazione transfrontaliera di servizi

Art. 13Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo1

(art. 5 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K della Conv. AELS)

Le persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e l’UE2 o l’AELS non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Se il servizio supera i 90 giorni lavorativi, è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS per la durata del servizio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).
  2. Stati membri al momento della firma dell’Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone.

Art. 14Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi1

1

 In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini dell’UE e dell’AELS e i prestatori di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 3 non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la prestazione transfrontaliera di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile.

2

 ...2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).

Art. 15Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi

(art. 20 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 19 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
1

 In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio supera i 90 giorni lavorativi, ai cittadini dell’UE e dell’AELS e alle persone di cui all’articolo 2 capoverso 3 può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS giusta l’articolo 4.1

2

 Per l’ammissione sono applicabili le disposizioni della LStrI e dell’OASA2.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).
  2. RS 142.201
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

Sezione 6 Dimora senza attività lucrativa

Art. 16Mezzi finanziari

(art. 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 all. K della Conv. AELS)
1

 I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell’UE o dell’AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d’assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull’impostazione e sul calcolo dell’aiuto sociale1.

2

 I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino dell’UE o dell’AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l’importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 19652 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

  1. Queste direttive possono essere ordinate presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13.
  2. [RU 1965 535;1972 2314 cifra III; 1974 1589; 1978 391 cifra II n. 2; 1985 2017; 1986 699;1996 2466 all. n. 4; 1997 2952; 2000 2687; 2002 701 cifra I n. 6, 3371 all. n. 9, 3453; 2003 3837 all. n. 4; 2006 979 art. 2 n. 8; 2007 5259 cifra IV. RU 2007 6055 art. 35]. Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 (RS 831.30).

Art. 17Rinnovo del permesso di dimora UE/AELS

(art. 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS)

Già dopo i primi due anni, le autorità competenti possono, se lo ritengono necessario, esigere il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per i soggiorni senza attività lucrativa.

Art. 18Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego

(art. 2 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 2 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
1

 Per la ricerca di un impiego, i cittadini dell’UE e dell’AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi.

2

 Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento.1

3

 Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell’UE e dell’AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 mar. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 849).

Art. 19Destinatari di servizi

(art. 23 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione e art. 22 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
1

 Se il soggiorno non supera tre mesi, i cittadini dell’UE e dell’AELS che entrano in Svizzera onde ricevere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso.

2

 Per le prestazioni di servizi di più lunga durata, è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS.

Art. 20Rilascio di un permesso per motivi gravi

Se non sono adempite le condizioni per l’ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, possono essere rilasciati permessi di dimora UE/AELS se motivi gravi lo giustificano.

Sezione 7 ...

Art. 211

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).

Sezione 8 Diritto di rimanere in Svizzera

Art. 22

Ai cittadini dell’UE e dell’AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS.

Sezione 9 Fine del soggiorno, misure di allontanamento e di respingimento

Art. 23Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno

(all. I art. 6 par. 6 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 6 par. 6 della Conv. AELS)1
1

 I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

2

 Per quanto concerne il permesso di domicilio UE/AELS si applica l’articolo 63 LStrI.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

Art. 24Misure di allontanamento o di respingimento1

(art. 5 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K appendice I della Conv. AELS)

Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali secondo gli articoli 60–68 LStrI valgono per tutto il territorio della Svizzera.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

Art. 25Competenza in caso di cambiamento di Cantone

(art. 5 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K appendice 1 della Conv. AELS)

Dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento.

Sezione 10 Procedura e competenza

Art. 26Competenza

I permessi giusta la presente ordinanza sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti.

Art. 271

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).

Art. 28Controllo dei permessi1

Il controllo dei permessi dei cittadini dell’UE e dell’AELS da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)2 è retto dall’articolo 99 LStrI e dagli articoli 83 e 85 OASA3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. RS 142.201

Art. 29Competenza della SEM1

La SEM è competente per:

  1. a.

    l’approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini dell’UE e dell’AELS non esercitanti attività lucrativa secondo l’articolo 20;

  2. b.

    il controllo dei permessi giusta l’articolo 28.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).

Art. 301

  1. Abrogato dalla cifra II dell’O del 20 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3985).

Sezione 11 ...

Art. 311

  1. Abrogato dalla cifra II n. 3 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 12 Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Art. 32Sanzioni amministrative12

Le sanzioni amministrative sono rette dall’articolo 122 LStrI.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).
  2. Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 32aDisposizioni penali1

1

 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di notificazione previsto all’articolo 9 capoverso 1bis.

2

 È punito con una multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di notificazione previsto all’articolo 9 capoverso 3.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 mar. 2009 (RU 2009 1825). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Sezione 13 Esecuzione

Art. 33

La SEM sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 14 Abrogazione del diritto previgente

Art. 34

L’ordinanza del 23 maggio 20011 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è abrogata.

  1. [RU 2002 1729]

Sezione 15 Modifica del diritto vigente

Art. 35

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...1

  1. Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 1741.

Sezione 16 Disposizioni transitorie

Art. 36Permessi secondo il diritto previgente

(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS)
1

 I permessi rilasciati secondo il diritto previgente restano validi fino alla loro scadenza.

2

 I diritti e doveri delle persone interessate sono retti dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dalla Convenzione AELS.

Art. 37Procedure

Per le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.

Art. 381

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 748).

Sezione 17 Entrata in vigore

Art. 39

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).