Législation

Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC)

RS 823.111 · OC · 82 articoli

Ordinanza sul collocamento (RS 823.111) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (82 articoli)

Art. 1, Attività di collocamento

(art. 2 cpv. 1 LC) È considerato collocatore chiunque: a. abbia contatti con persone in cerca d’impiego e datori di lavoro e metta in comunicazione le due parti dopo aver effettuato una selezione; b. abbia co…

Art. 1 a, Canali di collocamento

(art. 2 cpv. 1 LC) 1 I collocamenti possono essere effettuati e le pubblicazioni specializzate essere divulgate per il tramite dei seguenti canali: a. stampa scritta; b. telefono; c. televisione; d. radio; e.…

Art. 2, Regolarità

(art. 2 cpv. 1 LC) L’attività di collocamento è considerata regolare se il collocatore: a. offre di esercitare tale funzione nella maggior parte dei casi oppure b. l’esercita dieci volte o più nello spazio di dodici mesi.…

Art. 3, Rimunerazione

(art. 2 cpv. 1 LC) Il collocamento avviene contro rimunerazione se il collocatore ricava denaro o prestazioni pecuniarie dall’attività di collocamento.…

Art. 4, Collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe

(art. 2 cpv. 2 LC) È considerato collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe il procurare occasioni per esibizion…

Art. 5, Collocamento all’estero

(art. 2 cpv. 3 e 4 LC) È considerata collocamento all’estero anche l’attività di un collocatore che, dalla Svizzera: a. colloca in un Paese terzo persone in cerca d’impiego domiciliate all’estero, a condizione…

Art. 6, Attività di collocamento non sottoposte ad autorizzazione

(art. 2 LC) Se esercitate gratuitamente, non sono sottoposte ad autorizzazione le attività di collocamento: a. degli istituti scolastici che si limitano esclusivamente a collo…

Art. 7, Succursali

(art. 2 cpv. 5 LC) Una succursale con sede nello stesso Cantone della sede principale è autorizzata a esercitare un’attività di collocamento non appena la sede principale ne abbia comunicato l’apertura all’autorità compete…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).