Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC)
RS 823.111 · OC · 82 articoli
Ordinanza sul collocamento (RS 823.111) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 53b, modificato (RO 2024 333) in vigore dal 01.08.2024
- Art. 53g, modificato (RO 2024 333) in vigore dal 01.08.2024
- Art. 59a, modificato (RO 1999 2711) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 58, modificato (RO 2022 568) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 58, modificato (RO 2022 568) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 53f, modificato (RO 2021 402) in vigore dal 01.10.2021
Estratto del testo (82 articoli)
(art. 2 cpv. 1 LC) È considerato collocatore chiunque: a. abbia contatti con persone in cerca d’impiego e datori di lavoro e metta in comunicazione le due parti dopo aver effettuato una selezione; b. abbia co…
(art. 2 cpv. 1 LC) 1 I collocamenti possono essere effettuati e le pubblicazioni specializzate essere divulgate per il tramite dei seguenti canali: a. stampa scritta; b. telefono; c. televisione; d. radio; e.…
(art. 2 cpv. 1 LC) L’attività di collocamento è considerata regolare se il collocatore: a. offre di esercitare tale funzione nella maggior parte dei casi oppure b. l’esercita dieci volte o più nello spazio di dodici mesi.…
(art. 2 cpv. 1 LC) Il collocamento avviene contro rimunerazione se il collocatore ricava denaro o prestazioni pecuniarie dall’attività di collocamento.…
(art. 2 cpv. 2 LC) È considerato collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe il procurare occasioni per esibizion…
(art. 2 cpv. 3 e 4 LC) È considerata collocamento all’estero anche l’attività di un collocatore che, dalla Svizzera: a. colloca in un Paese terzo persone in cerca d’impiego domiciliate all’estero, a condizione…
(art. 2 LC) Se esercitate gratuitamente, non sono sottoposte ad autorizzazione le attività di collocamento: a. degli istituti scolastici che si limitano esclusivamente a collo…
(art. 2 cpv. 5 LC) Una succursale con sede nello stesso Cantone della sede principale è autorizzata a esercitare un’attività di collocamento non appena la sede principale ne abbia comunicato l’apertura all’autorità compete…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
