Législation

Ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

RS 946.231.176.72In vigoreStato 21.09.202698 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2026 424atto di base Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucrainain vigore il 01.09.2026
    modificato: art. 2a, 9a, 9b, 12c, 12e, 15, 19, 20a, 28c, 28e, 28g, 30d, 30f, 33, 35 · abrogato: art. 4, 5, 6, 11, 12a, 12b, 14e · introdotto: art. 11a, 12d, 14h, 20b, 28i, 28j, 28k, 29a, 29d, 30csepties
  • RU 2026 92atto di base Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucrainain vigore il 26.02.2026
    modificato: art. 12abis, 20, 24a, 24c, 27a, 28e, 30d, 31, 32 · introdotto: art. 12g, 28bbis, 28h, 29a, 30csexies · abrogato: art. 30c, 35
  • RU 2025 837atto di base Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucrainain vigore il 21.01.2026
    modificato: art. 12abis, 24c, 30a, 30b, 30c, 30cbis
  • RU 2055 662in vigore il 30.10.2025
    modificato: art. 30a
  • RU 2025 662atto di base Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucrainain vigore il 30.10.2025
    introdotto: art. 5, 12abis, 24abis, 30cquater, 30cquinquies · modificato: art. 26, 27, 27a
  • RU 2025 528atto di base Ordinanza concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioniin vigore il 15.09.2025
    introdotto: art. 15, 30 · modificato: art. 16

20 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Definizioni1
  2. Sezione 2Restrizioni commerciali2–14h
  3. Sezione 3Restrizioni finanziarie15–28k
  4. Sezione 4Ulteriori restrizioni29–30
  5. Sezione 4aDeroghe riguardanti i disinvestimenti dalla Federazione Russa30a–30csepties
  6. Sezione 4bDeroghe per beni e servizi in relazione con il Consorzio per l’oleodotto del Caspio30d
  7. Sezione 4cDeroghe ai divieti per motivi di sicurezza marittima30e
  8. Sezione 4dRisarcimento e protezione per persone e organizzazioni svizzere30f
  9. Sezione 4eDisposizioni relative ai procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato30g–30h
  10. Sezione 5Esecuzione e disposizioni penali31–32
  11. Sezione 6Pubblicazione e disposizioni finali33–36

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, cripto-attività, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  3. c.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento a impiegare risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;

  5. e.

    dispositivi di comunicazione di uso quotidiano: dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi;

  6. f.

    partner: Paesi che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza, quali Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti;

  7. g.

    valori mobiliari: le seguenti categorie di titoli di credito, diritti valori (in particolare diritti valori semplici e diritti valori registrati), derivati e titoli contabili che possono essere negoziati sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento:

    1. 1.

      azioni e altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altre personalità giuridiche e certificati azionari,

    2. 2.

      obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,

    3. 3.

      gli altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili che permettono di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comportano un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;

  8. h.

    strumenti del mercato monetario: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;

  9. i.

    servizi di investimento: i servizi e le attività seguenti:

    1. 1.

      ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,

    2. 2.

      esecuzione di ordini per conto dei clienti,

    3. 3.

      negoziazione per conto proprio,

    4. 4.

      gestione del portafoglio,

    5. 5.

      consulenza in materia di investimenti,

    6. 6.

      assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,

    7. 7.

      collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,

    8. 8.

      qualsiasi servizio connesso all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

  10. j.

    sede di negoziazione: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione;

  11. k.

    rating del credito: un parere relativo al merito creditizio di un’entità, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e consolidato;

  12. l.

    attività di rating del credito: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;

  13. m.

    settore dell’energia: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:

    1. 1.

      la prospezione, la produzione, la distribuzione all’interno della Federazione Russa o l’estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione,

    2. 2.

      la produzione o la distribuzione all’interno della Federazione Russa di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas, oppure

    3. 3.

      la costruzione di strutture o l’installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità;

  14. n.

    settore minerario: settore che comprende le attività di localizzazione, estrazione, gestione e trasformazione di materiali nel settore minerario, inclusa l’estrazione di pietre e minerali non destinati alla produzione di energia.

Sezione 2 Restrizioni commerciali

Art. 21

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

Art. 2aMateriale d’armamento1

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.2

1bis

 È vietato il transito attraverso la Federazione Russa di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.3

2

 Sono vietati l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.

3

 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l’acquisto, la vendita, l’acquisizione, la fornitura, l’importazione, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego dei beni di cui ai capoversi 1 e 2.

3bis

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione con armi e munizioni nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio o con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.4

4

 I divieti di cui ai capoversi 1–3bis non si applicano ai pezzi di ricambio e ai servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità militari esistenti in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE).5

4bis

 I divieti di cui ai capoversi 1–3bis non si applicano all’analisi militare e medico-legale di beni originari della Federazione Russa sequestrati in Ucraina.6

5

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis non si applicano all’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario.7

6

 I divieti di cui ai capoversi 1, 1bis, 3 e 3bis non si applicano ai beni e ai servizi richiesti alla Svizzera come assistenza dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche conformemente all’articolo X paragrafo 7 della Convenzione del 13 gennaio 19938 sulle armi chimiche.9

6bis

 …10

7

 D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3bis:11

  1. a.

    per le seguenti sostanze se sono utilizzate per i sistemi vettori gestiti da organizzazioni di lancio europee, per lanci nell’ambito di programmi spaziali europei o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei:

    1. 1.

      idrazina (n. CAS 302-01-2),

    2. 2.

      dimetilidrazina asimmetrica (n. CAS 57-14-7),

    3. 3.

      monometilidrazina (n. CAS 60-34-4);

  2. b.

    per le attrezzature di sminamento e il materiale da impiegare in operazioni di sminamento esclusivamente destinati a fini umanitari.12

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  8. RS 0.515.08
  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  10. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU 2025 310). Abrogato dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2026, con effetto dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  11. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  12. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

Art. 31

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

Art. 4Beni utilizzabili a fini civili e militari

1

 La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto dei beni di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 3 giugno 20161 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI):2

  1. a.

    a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;

  2. b.

    …

  3. c.

    a destinatari finali di cui all’allegato 2 della presente ordinanza sono vietati.

1bis

 È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all’allegato 2 OBDI.3

2

 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 2 OBDI:

  1. a.

    a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;

  2. b.

    …

  3. c.

    a destinatari finali di cui all’allegato 2 della presente ordinanza sono vietati.

2bis

 La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 2 OBDI o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

  1. a.

    nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;

  2. b.

    …

  3. c.

    a destinatari finali di cui all’allegato 2 della presente ordinanza sono vietati.4

3

 …5

  1. RS 946.202.1
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  5. Abrogato dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2026, con effetto dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).

Art. 5Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza

1

 La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 1:

  1. a.

    a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;

  2. b.

    …

  3. c.

    a destinatari finali di cui all’allegato 2 sono vietati.

1bis

 È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all’allegato 1.1

1ter

 Se la SECO dispone di informazioni secondo cui i beni di cui all’allegato 1 destinati all’esportazione verso Paesi terzi al di fuori dello SEE sono o potrebbero essere esportati, in tutto o in parte, nella Federazione Russa o utilizzati in tale Paese, essa può informarne gli esportatori. In questo caso l’esportazione dei beni in questione sottostà all’obbligo di autorizzazione.2

2

 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 1:

  1. a.

    a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;

  2. b.

    …

  3. c.

    a destinatari finali di cui all’allegato 2 sono vietati.

2bis

 La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

  1. a.

    nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;

  2. b.

    …

  3. c.

    a destinatari finali di cui all’allegato 2 sono vietati.3

3

 …4

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00, la lett. b con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU 2023 452).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  4. Abrogato dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2026, con effetto dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).

Art. 6Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 e 51

1

 I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2−3 e secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 2−3 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:2

  1. a

    esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un’organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;

  2. b.

    a scopi medici o farmaceutici, tranne se sono elencati nell’allegato 31;

  3. c.–e.

    …

  4. f.

    …

  5. g.

    …

1bis

 Il divieto di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis non si applica ai beni di cui all’allegato 2 OBDI3 e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1.4

1ter

 …5

1quater

 Se un esportatore si avvale per la prima volta della deroga di cui al capoverso 1 per un determinato destinatario nella Federazione Russa, deve indicarlo sulla dichiarazione doganale e notificarlo senza indugio alla SECO.6

2

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per beni e servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:7

  1. a.

    alla cooperazione tra la Svizzera e la Federazione Russa in ambiti puramente civili;

  2. b.

    alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

  3. c.

    alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

  4. d.

    alla sicurezza marittima;

  5. e.

    alle reti di comunicazione elettronica civile e servizi internet non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;

  6. f.

    all’uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner;

  7. g.

    alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner;

  8. h.

    alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi nella Federazione Russa che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner;

  9. i.

    per l’uso esclusivo della Svizzera, e sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa;

  10. j.

    aggiornamenti di software;

  11. k.

    utilizzo come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; oppure

  12. l.

    scopi medici o farmaceutici, purché i beni o i servizi siano elencati nell’allegato 31.

2bis

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b, c, d, h e l.8

3

 La SECO nega l’autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni e i servizi siano destinati:

  1. a.

    a un utilizzatore finale militare, una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 2;

  2. b.

    all’aviazione o all’industria spaziale;

  3. c.

    a un’attività destinata al settore energetico, salvo che sia consentita conformemente all’articolo 11 capoversi 3–5 o 11a capoverso 3 lettera b.9

4

 L’obbligo di autorizzazione per i beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all’articolo 3 OBDI10 si applica anche in caso di deroghe secondo i capoversi 1 e 2.11

  1. In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 198; 2025 779 cifra I n. 1).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  3. RS 946.202.1
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU 2025 310). Abrogato dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2026, con effetto dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  10. RS 946.202.1
  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).

Art. 7Procedura di autorizzazione1

Salvo disposizioni contrarie, la procedura di autorizzazione secondo gli articoli 2a e 4–6 è retta dalle disposizioni dell’OBDI2.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).
  2. RS 946.202.1

Art. 8Sospensione e revoca delle autorizzazioni1

Le autorizzazioni secondo gli articoli 2a e 4–6 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

Art. 9Beni per l’aviazione e l’industria spaziale

1

 È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all’allegato 3 idonei a essere utilizzati nell’aviazione e nell’industria spaziale e destinati a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

1bis

 È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all’allegato 3.1

2

 È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all’allegato 3 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

3

 Sono vietate la revisione, la riparazione, l’ispezione, la sostituzione, la modifica o la rettifica di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo, destinate a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa se l’attività è in relazione ai beni di cui all’allegato 3.

4

 È vietato prestare servizi, compresa l’assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica o organizzazione nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

5

 È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione ai beni e di cui al capoverso 1 per la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito di tali beni, o per i servizi connessi, a persone o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

5bis

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.2

6

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per l’esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 5 marzo 2022, se:

  1. a.

    è necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione registrate o costituite a norma del diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e

  2. b.

    nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell’aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.3

6bis

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5:

  1. a.

    per i beni di cui all’allegato 3 numero 2 se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti;

  2. b.

    per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 se ciò è necessario per scopi medici, farmaceutici o umanitari. 4

6ter

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4 e 5 per la fornitura di assistenza tecnica in relazione con l’uso dei beni di cui all’allegato 3 se ciò è necessario per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell’atmosfera.5

6quater

 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per i beni di cui all’allegato 3 numero 2, a condizione che siano destinati all’uso esclusivo della Svizzera e siano sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa.6

6quinquies

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 3 se tali beni sono destinati ai fini di cui ai capoversi 6bis e 6ter.7

6sexies

La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 2, 4, 5 e 5bis per i beni della voce di tariffa doganale 9026 00 00 che si trovavano fisicamente in Svizzera il 17 ottobre 2024, a condizione che ciò sia necessario nell’ambito del progetto Sachalin-2.8

7

 Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.9

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

Art. 9aBeni e tecnologie per la navigazione marittima1

1

 È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare e far transitare i beni e le tecnologie per la navigazione marittima di cui all’allegato 16 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o su una nave battente bandiera russa.2

2

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni e le tecnologie di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni e tecnologie nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.3

2bis

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.4

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettera a nonché gli obblighi di autorizzazione di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all’esportazione, al trasporto e al transito dei beni e delle tecnologie di cui al capoverso 1 e alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.5

3bis

 …6

4

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera a o al divieto di fornire la relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, se i beni o le tecnologie di cui al capoverso 1 o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.

5

 La SECO nega l’autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se essi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.7

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  5. In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 198; 2025 779 cifra I n. 1).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU 2025 310). Abrogato dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2026, con effetto dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  7. In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU 2022 198; 2025 779 cifra I n. 1).

Art. 9bCarboturbi e additivi per carburanti1

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di carboturbi e additivi per carburanti di cui all’allegato 19 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.2

1bis

 Il transito attraverso la Federazione Russa di carboturbi e additivi per carburanti di cui all’allegato 19 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa è vietato.3

2

 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione e l’impiego di tali beni a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietate.4

2bis

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.5

2ter

 …6

3

 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1bis per carboturbi e additivi per carburanti di cui all’allegato 19, se ciò è necessario per:

  1. a.

    la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti;

  2. b.

    scopi medici, farmaceutici o umanitari; oppure

  3. c.

    evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell’atmosfera.7

4

 La SECO nega l’autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b, 1bis lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.8

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU 2025 310). Abrogato dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2026, con effetto dal 1° set. 2026 (RU 2026 424).
  7. Originario cpv. 2ter. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  8. Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

Art. 10Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale1

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni per la raffinazione del petrolio e per la liquefazione del gas naturale conformemente all’allegato 4 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.2

2

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso di beni di cui al capoverso 1.

2bis

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.3

3

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.4

4

 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all’allegato 4 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall’esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

Art. 10aBeni per il completamento di progetti di gas naturale liquefatto o del petrolio greggio12

1

Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto, a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, di beni per il completamento di progetti nel settore del gas naturale liquefatto o del petrolio greggio in fase di costruzione.3

2

È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1.

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai progetti di produzione petrolifera che hanno avviato una produzione commerciale regolare prima del 25 febbraio 2025.4

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).

Art. 11Beni e software per il settore dell’energia12

1

…3

1bis

 È vietato vendere, fornire, esportare e mettere a disposizione i software per il settore dell’energia di cui all’allegato 5a a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.4

2

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i software di cui al capoverso 1bis o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione, il trasporto o l’impiego di tali software.5

2bis

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al capoverso 1bis o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.6

3

 I divieti di cui al capoverso 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di software o alla fornitura di assistenza tecnica o alla concessione di mezzi finanziari in relazione con software necessari:7

  1. a.

    per il trasporto di petrolio e gas naturale, compresi prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o nello SEE; o

  2. b.

    per la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.

4

 …8

5

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1bis e 2 se:9

  1. a.

    ciò è necessario per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente; o

  2. b.

    i beni, i software o i servizi sono destinati all’uso esclusivo di organizzazioni possedute o controllate, in tutto o in parte, da un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE.10

6

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del DFF o del DATEC, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 per la fornitura di assicurazioni e riassicurazioni a favore di un’impresa costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico russo. 11

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  3. Abrogato della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, con effetto dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  8. Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 20 giu. 2024 (RU 2024 51).
  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 20 giu. 2024 (RU 2024 51).

Art. 11aBeni per il rafforzamento dell’industria1

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto dei beni per il rafforzamento dell’industria conformemente all’allegato 23 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

1bis

 È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni per il rafforzamento dell’industria di cui all’allegato 23a.2

1ter

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto dei beni di cui all’allegato 23b a qualsiasi persona giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.3

2

 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari in relazione con i beni di cui ai capoversi 1 e 1ter o in relazione con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.4

2bis

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui ai capoversi 1 e 1ter o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.5

3

 I divieti di cui ai capoversi 1–2 non si applicano ai beni e ai servizi che:

  1. a.

    sono necessari a garantire l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa;

  2. b.

    sono necessari per la lotta contro emergenze di sanità pubblica, la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali, purché non siano destinati a fini militari né a destinatari finali militari.6

4

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2 se ciò è necessario:7

  1. a.

    per usi medici o farmaceutici e per un uso finale non militare;

  2. b.

    per scopi umanitari o per evacuazioni;

  3. c.

    per l’uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa; oppure

  4. d.

    per le seguenti attività:

    1. 1.

      la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,

    2. 2.

      la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili,

    3. 3.

      la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali,

    4. 4.

      la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.8

5

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2 se ciò è necessario:9

  1. a.

    per i beni della voce di tariffa doganale 8417 20 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico per la realizzazione di prodotti da forno, pasticcini e biscotti;

  2. b.

    per i beni enumerati nei capitoli della tariffa doganale 72, 84, 85 e 90, se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti;

  3. c.

    per i beni delle voci di tariffa doganale 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 e 8544, a condizione che siano necessari per la manutenzione o la riparazione di dispositivi medici;

  4. d.

    per i beni delle voci di tariffa doganale 8414 90 e 9026 che si trovano fisicamente in Svizzera dal 17 ottobre 2024, a condizione che siano necessari nell’ambito del progetto Sachalin-2 a scopo di manutenzione o riparazione;

  5. e.

    per i beni delle voci di tariffa doganale 8481 80 progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d’aria, se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;

  6. f.

    per i beni delle voci di tariffa doganale 7411 e 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm, se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;

  7. g.

    per i beni delle voci di tariffa doganale 2835 22 00, 2920, 3917 10 e 3920 62, se sono necessari esclusivamente per la produzione di generi alimentari destinati al consumo umano;

  8. h.

    per i beni della voce di tariffa doganale 7007 19 80, 7615 10, 8414 60, 8422 30 e 8423 10, se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;

  9. i.

    per i beni delle voci di tariffa doganale 9026, 9027 e 9031, se la loro importazione dalla Federazione Russa è stata autorizzata secondo l’articolo 14c capoverso 6 lettera c;

  10. j.

    per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 62 e 8523 52, se sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico e non appartenenti a un organismo controllato da un ente pubblico o detenuto da un ente pubblico per oltre il 50 per cento;

  11. k.

    per i beni della voce di tariffa doganale 3916 20, se sono necessari per la vendita di pavimenti o di finestre in PVC a persone fisiche per uso domestico;

  12. l.

    per i beni della voce di tariffa doganale 8422 30, se sono necessari per l’imballaggio di alimenti, bevande o prodotti farmaceutici;

  13. m.

    per i beni della voce di tariffa doganale 3402 90, se sono necessari per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 1° gennaio 2025, fino al 1° gennaio 2028 o fino alla loro data di scadenza, se precedente;

  14. n.

    per i beni delle voci di tariffa doganale 3920, 3925 90, 4310 99 e 8302 41 necessari per la vendita di finestre.10

6

 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1bis se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti.11

7

 La SECO nega l’autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 4 e 5 se essi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari. 12

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  3. Introdotto della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).
  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  10. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).
  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU 2024 51). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  12. Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

Art. 121

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, con effetto dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

Art. 12aPetrolio greggio e prodotti petroliferi1

1

 Sono vietati l’acquisto con destinazione in Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.

2

 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto con destinazione in Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

  1. a.

    al petrolio greggio trasportato via mare e ai prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 se questi beni sono solo in transito attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;

  2. b.

    al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari o provenienti dalla Federazione Russa introdotti legalmente in uno Stato membro dell’UE.

4

 …2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Abrogato della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, con effetto dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Art. 12abisAcquisto e importazione di prodotti petroliferi da Paesi terzi1

1

 Sono vietati l’acquisto con destinazione in Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710, se tali prodotti sono stati ottenuti in un Paese terzo da petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 originario della Federazione Russa.2

2

 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni per cui sussiste il divieto di cui al capoverso 1.

3

 All’atto dell’importazione di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 da Paesi terzi al di fuori dello SEE, del Canada, del Regno Unito, degli Stati Uniti, dell’Australia, della Nuova Zelanda o del Giappone, è necessario apportare la prova attestante l’origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto petrolifero in un Paese terzo. La prova deve essere indicata sulla dichiarazione doganale.3

4

 I capoversi 1–3 non si applicano ai prodotti petroliferi importati da Paesi terzi che erano esportatori netti di petrolio greggio nell’anno civile precedente, a meno che la SECO non abbia fondati motivi per ritenere che i prodotti in questione siano stati ottenuti da petrolio greggio russo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 21 gen. 2026 (RU 2025 662).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 21 gen. 2026 (RU 2025 837).

Art. 12bScambi, intermediazione e trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi con o verso Paesi terzi1

1

 Sono vietati gli scambi, l’intermediazione e il trasporto, incluso il trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa con o verso Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE.

1bis

 Sono vietati la vendita, il trasporto e il transito di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 ottenuti da petrolio greggio originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa importato in Bulgaria dopo il 5 dicembre 2022.2

2

 Sono vietati la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

3

 La fornitura dei servizi di cui al capoverso 2 per navi che hanno trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 il cui prezzo di acquisto superava il limite massimo fissato nell’allegato 28 alla data di conclusione del contratto è vietata nei 90 giorni successivi alla data di scarico di tali beni se l’operatore responsabile del trasporto sapeva o aveva motivo di ritenere che alla data di conclusione del contratto tali beni erano stati acquistati a un prezzo superiore al limite massimo fissato nell’allegato 28.

4

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

  1. a.

    ai beni che sono solo caricati nella Federazione Russa, sono trasportati dalla Federazione Russa o sono in partenza dalla Federazione Russa, non sono originari della Federazione Russa e non sono di proprietà russa;

  2. b.

    ai beni il cui prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell’allegato 28;

  3. c.

    ai beni di cui all’allegato 29 trasportati verso i Paesi terzi ivi menzionati per il periodo specificato in tale allegato;

  4. d.

    alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali, a condizione che la SECO sia stata informata senza indugio una volta constatato l’evento o la catastrofe naturale.

5

 Per l’applicazione dei capoversi 1 e 4 lettera b per il petrolio greggio russo o i prodotti petroliferi russi di cui all’allegato 24 caricati a partire dal 20 febbraio 2024, le persone fisiche e giuridiche che forniscono servizi e non hanno accesso ai limiti massimi di prezzo al barile fissati nell’allegato 28 devono raccogliere informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori; raccolgono tali informazioni dagli operatori più a monte nella catena di approvvigionamento del commercio del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi. Su richiesta, le informazioni sui prezzi sono fornite alle controparti e alla SECO.3

6

 …4

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022 (RU 2022 381). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 16 dic. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 824).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Abrogato della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, con effetto dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Art. 12cDivieti e obblighi in relazione con navi cisterna1

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il trasporto e il transito di navi cisterna adibite al trasporto di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 che rientrano nella voce di tariffa doganale 8901 20 00, e qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà di navi cisterna a persone, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

2

 All’atto della vendita e di qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà di navi cisterna di cui al capoverso 1 a un Paese terzo al di fuori dello SEE e dei Paesi partner, l’esportatore vieta per contratto alla controparte la rivendita o l’ulteriore trasferimento nella Federazione Russa e per un uso nella Federazione Russa.

3

 Le vendite e qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà di navi cisterna di cui al capoverso 1 a Paesi terzi devono essere notificate senza indugio alla SECO, indicando:

  1. a.

    l’identità del venditore e dell’acquirente e, se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell’acquirente;

  2. b.

    la partecipazione azionaria e la struttura della gestione;

  3. c.

    il numero di identificazione IMO della nave cisterna e il suo indicativo di chiamata.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU 2024 51). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Art. 12dDivieti in relazione con determinate navi1

1

 Sono vietati l’acquisto delle navi di cui all’allegato 33 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali navi in e attraverso la Svizzera.

2

 Sono vietati la vendita, la fornitura, il noleggio e l’esportazione delle navi di cui all’allegato 33.

3

 Sono vietati l’esercizio delle navi di cui all’allegato 33 e il relativo equipaggiamento.

4

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e i servizi di registrazione, così come concedere mezzi finanziari in relazione con le navi di cui all’allegato 33.

5

 È vietato partecipare a trasbordi da nave a nave o a qualsiasi altro trasbordo di carico con una nave di cui all’allegato 33.

6

 È vietato ricorrere a servizi forniti da una nave di cui all’allegato 33.

7

 I divieti di cui ai capoversi 1–6 non si applicano:

  1. a.

    alla ricerca di un luogo di rifugio da parte di navi che necessitano di assistenza;

  2. b.

    allo scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima o per salvare vite in mare;

  3. c.

    ad attività umanitarie;

  4. d.

    alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;

  5. e.

    al riconoscimento o all’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;

  6. f.

    alle investigazioni su violazioni delle disposizioni della presente ordinanza o su altre attività illecite.

8

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4 se una nave di cui all’allegato 33 deve essere riciclata e le operazioni vietate di cui ai capoversi 1–4 sono necessarie:

  1. a.

    affinché la nave proceda all’impianto di riciclaggio;

  2. b.

    per le attività dell’impianto di riciclaggio pertinenti alla nave; o

  3. c.

    per i pagamenti inerenti al riciclaggio.2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  2. Introdotto della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Art. 12eDivieti in relazione con navi rompighiaccio e metaniere1

1

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con le navi rompighiaccio della voce di tariffa doganale ex 8906 90, se la nave:

  1. a.

    è immatricolata sotto la bandiera della Federazione Russa;

  2. b.

    è certificata dal registro navale russo;

  3. c.

    è posseduta o gestita da persone, organizzazioni o organismi che si trovano nella Federazione Russa;

  4. d.

    è gestita nella Federazione Russa; o

  5. e.

    è destinata all’uso nella Federazione Russa.

2

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con le metaniere della voce di tariffa doganale ex 8901 20, se la nave:

  1. a.

    è immatricolata sotto la bandiera della Federazione Russa;

  2. b.

    è certificata dal registro navale russo;

  3. c.

    è posseduta o gestita da persone, organizzazioni o organismi che si trovano nella Federazione Russa;

  4. d.ed e.

    …

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

  1. a.

    alla ricerca di un luogo di rifugio da parte di navi che necessitano di assistenza;

  2. b.

    allo scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima o per salvare vite in mare;

  3. c.

    alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024 (RU 2024 564). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026, fatto salvo il cpv. 2 lett d ed e, in vigore dal 1° gen. 2027 (RU 2026 424).

Art. 12fRicarica di gas naturale liquefatto1

1

 È vietata la fornitura di servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con le operazioni di ricarica («reloading») nel territorio dell’Unione europea di gas naturale liquefatto della voce di tariffa doganale 2711 11 00 originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

  1. a.

    alla ricerca di un luogo di rifugio da parte di navi che necessitano di assistenza;

  2. b.

    allo scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima o per salvare vite in mare;

  3. c.

    alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;

  4. d.

    alla fornitura di servizi di ricarica («reloading») necessari per il bunkeraggio di navi alimentate a gas naturale liquefatto;

  5. e.

    alla fornitura di servizi di ricarica («reloading») necessari per il trasporto fra porti di uno Stato membro dell’UE, compresi i porti nelle sue regioni ultraperiferiche.

3

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se l’operazione di ricarica («reloading») è necessaria per il trasporto verso uno Stato membro dell’Unione europea e tale Stato membro ha confermato che l’operazione è necessaria per garantire il proprio approvvigionamento energetico.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

Art. 12gAcquisto e importazione di gas naturale liquefatto1

1

 Sono vietati l’acquisto, l’importazione e il trasporto di gas naturale liquefatto della voce di tariffa doganale 2711 11 originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa.

2

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con il gas naturale liquefatto di cui al capoverso 1.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 tranne il cpv. 1 in vigore dal 25 apr. 2026 (RU 2026 92).

Art. 13Importazione di beni dai territori designati

1

 I beni originari dei territori designati di cui all’allegato 6 possono essere importati solo se provvisti di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine.

2

 È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all’importazione di beni originari dei territori designati di cui all’allegato 6 privi di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine.

Art. 14Esportazione di beni verso i territori designati

1

La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni di cui all’allegato 7 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6 o a un uso in tali territori.1

2

È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell’edilizia e dell’ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all’allegato 7 a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6.

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle attività necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni delle organizzazioni internazionali, delle attività umanitarie nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all’allegato 6.2

4

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può concedere deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere gravi e rilevanti ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, oppure sull’ambiente.

5

 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione possono essere effettuati senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dal trasferimento o dall’esportazione senza autorizzazione preventiva e ne spieghi dettagliatamente i motivi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).

Art. 14aProdotti siderurgici1

1

 Sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.

2

Sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.2

3

 È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui ai capoversi 1 e 2.

4

I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’acquisto dei beni che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall’UE, né all’importazione, al transito e al trasporto in e attraverso la Svizzera di tali beni.3

4bis

 All’atto dell’importazione dei beni di cui al capoverso 2 da Paesi terzi al di fuori dello SEE e del Regno Unito deve essere apportata una prova che fornisca informazioni sull’origine dei materiali lavorati nel Paese terzo. La prova deve essere indicata sulla dichiarazione doganale.4

5

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00, il cpv. 2 in vigore dal 30 set. 2023 (RU 2022 708).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 14bBeni di lusso1

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il trasporto e il transito dei beni di lusso di cui all’allegato 18 a persone, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

1bis

 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, l’assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni.2

1ter

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.3

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:

  1. a.

    necessari per l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

  2. b.

    destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a; o

  3. c.

    rientranti nelle voci di tariffa doganale 7113 o 7114 che figurano nell’allegato 18 numero 10 e sono destinati a uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano partendo dalla Svizzera o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.4

3

 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l’esportazione nella Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.5

4

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2023 deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis per le navi delle voci di tariffa doganale 8901 10 e 8901 90, dopo aver accertato che:

  1. a.

    le navi erano fisicamente situate nella Federazione Russa il 16 agosto 2023 e sono destinate all’uso nella Federazione Russa; e

  2. b.

    le navi hanno battuto bandiera della Federazione Russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata prima del 3 marzo 2022.6

5

 La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 4 se le navi di cui al capoverso 4 sono destinate a utenti finali militari o a un uso finale militare nella Federazione Russa.7

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

Art. 14cBeni economicamente importanti1

1

 Sono vietati l’acquisto di beni economicamente importanti per la Federazione Russa di cui all’allegato 20 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l’importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.2

2

 Sono vietate la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi l’assistenza tecnica e l’intermediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera, nonché la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego dei beni di cui al capoverso 1.3

3

 L’acquisto con destinazione in Svizzera nonché l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera dei beni di cui all’allegato 21 sottostanno all’obbligo di autorizzazione. La SECO rilascia l’autorizzazione se non si superano i contingenti di importazione stabiliti nell’allegato 21.4

4

I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

  1. a.

    ai beni di cui all’allegato 21 che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall’UE;

  2. b.

    ai beni di cui all’allegato 21 destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera o dell’UE;

  3. c.

    ai beni della voce di tariffa doganale 7601 che rientrano nei contingenti d’importazione stabiliti dall’UE.5

5

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

  1. a.

    agli acquisti nella Federazione Russa necessari per:

    1. 1.

      l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, oppure

    2. 2.

      l’uso personale da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE, di persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o dei loro familiari più stretti;

  2. b.

    all’importazione di:

    1. 1.

      effetti personali destinati a uso personale da parte delle persone fisiche che entrano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, purché siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita,

    2. 2.

      autoveicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e di proprietà di cittadini svizzeri o di cittadini uno Stato membro del SEE o dei loro familiari più stretti residenti nella Federazione Russa,

    3. 3.

      autoveicoli della voce di tariffa doganale 8703 che dispongono di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e sono necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, o per l’uso personale da parte del loro personale e dei loro familiari più stretti.6

6

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:

  1. a.

    se ciò è necessario per:

    1. 1.

      la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,

    2. 2.

      la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili e la loro sicurezza,

    3. 3.

      la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, oppure

    4. 4.

      la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;

  2. b.

    per la manutenzione, la riparazione o la restituzione in Svizzera di componenti difettosi di beni delle voci di tariffa doganale 8471, 8523, 8536 e 9027, se sono componenti di dispositivi medici e si trovavano nella Federazione Russa prima dell’entrata in vigore dei divieti;

  3. c.

    per i beni delle voci di tariffa doganale 9026, 9027 e 9031 necessari per la manutenzione, riparazione o certificazione periodica dei punti di misurazione primari e secondari del petrolio greggio lungo l’oleodotto Druzhba, purché siano strettamente necessari per l’approvvigionamento ininterrotto di petrolio greggio della voce di tariffa 2709 mediante l’oleodotto Druzhba dalla Russia nell’UE;

  4. d.

    per i beni della voce di tariffa doganale 8539, purché:

    1. 1.

      siano necessari per la manutenzione, la riparazione o il funzionamento di lampade a raggi ultravioletti (lampade UV) per la disinfezione dell’acqua potabile, e

    2. 2.

      non vi sia alcun fornitore di lampade UV equivalenti e dei relativi prodotti al di fuori della Federazione Russa. 7

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00, cpv. 3 vigore dal 29 lug. 2022 (RU 2022 260).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

Art. 14dOro e prodotti contenenti oro12

1

 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 26 originario della Federazione Russa che è stato esportato dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.3

2

 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 26 che è stato lavorato in un Paese terzo utilizzando oro di cui al capoverso 1 nonché l’importazione, il transito e il trasporto dell’oro così lavorato in e attraverso la Svizzera.

3

 Sono vietati l’acquisto di prodotti contenenti oro di cui all’allegato 27 originari della Federazione Russa che sono stati importati in Svizzera dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali prodotti in e attraverso la Svizzera.4

4

 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego di oro o dei prodotti in oro di cui ai capoversi 1–3.

5

 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni necessari a garantire l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa oppure delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

6

 Il divieto di cui al capoverso 3 non si applica ai beni destinati a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o in uno Stato membro del SEE, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.

7

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per l’importazione o il trasporto dalla Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 14eDiamanti e prodotti con diamanti1

1

 Sono vietati l’acquisto di diamanti e prodotti con diamanti di cui all’allegato 27a originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l’importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.

2

 Sono vietati l’acquisto di diamanti e prodotti con diamanti di cui all’allegato 27a di qualsiasi origine che sono transitati attraverso la Federazione Russa nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.

3

 Sono vietati l’acquisto di diamanti di cui all’allegato 27a numeri 1 e 2 lavorati in un Paese terzo, contenenti o costituiti da diamanti originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno, nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.2

4

 …3

5

 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego di diamanti o di prodotti con diamanti di cui ai capoversi 1–4.

6

 I divieti di cui ai capoversi 1–4 non si applicano ai prodotti con diamanti di cui all’allegato 27a numero 3 destinati all’uso personale delle persone fisiche che entrano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, purché siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.

6bis

 I divieti di cui ai capoversi 1, 3 e 4 non si applicano se all’atto dell’importazione viene provato e indicato sulla dichiarazione doganale che:

  1. a.

    si tratta di beni delle voci di tariffa doganale 7102 10 00, 7102 31 00 e 7104 21 00: questi beni erano fisicamente presenti in Svizzera o nell’Unione europea prima dell’entrata in vigore del rispettivo divieto e sono stati successivamente esportati in un Paese terzo diverso dalla Federazione Russa;

  2. b.

    si tratta di beni delle voci di tariffa doganale 7102 39 00 e 7104 91 00 e di beni di cui di cui all’allegato 27a numero 3: questi beni erano fisicamente situati, sono stati lavorati o fabbricati in un Paese terzo diverso dalla Federazione Russa prima dell’entrata in vigore del rispettivo divieto.4

6ter

 …5

7

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4 per l’importazione, il transito o il trasporto di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.

8

 All’atto dell’importazione dei beni di cui ai capoversi 3 e 4 deve essere apportata una prova che fornisca informazioni sull’origine dei diamanti lavorati nel Paese terzo. La prova deve essere indicata sulla dichiarazione doganale.6

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024, cpv. 4 dal 1° mar. 2024 dal 1° mar. 2024 (RU 2024 51).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 433).
  3. Abrogato della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, con effetto dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU 2024 433).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024 (RU 2024 433). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU 2024 433).

Art. 14ebisBeni culturali dall’Ucraina1

1

 Sono vietati l’acquisto, l’importazione, il trasporto, il transito, la vendita, l’esportazione e la consegna di beni del patrimonio culturale ucraino e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale o religiosa o costituiscano una rarità scientifica, se sussiste il fondato sospetto che siano stati rimossi dall’Ucraina senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione del diritto ucraino o del diritto internazionale.

2

 Un fondato sospetto di cui al capoverso 1 sussiste in particolare se i beni figurano negli inventari di collezioni pubbliche, musei, archivi, biblioteche o istituti religiosi dell’Ucraina.

3

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1.

4

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano se:

  1. a.

    è dimostrato che i beni sono stati esportati dall’Ucraina anteriormente al 1° marzo 2014; o

  2. b.

    i beni sono restituiti intatti ai legittimi proprietari in Ucraina.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

Art. 14fObbligo di vietare per contratto la riesportazione dei beni12

1

 All’atto della vendita, fornitura, esportazione, trasporto e transito di beni elencati negli allegati 3 e 19 e di beni ad alta priorità di cui all’allegato 31 a un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un suo partner, l’esportatore vieta per contratto la riesportazione di tali beni nella Federazione Russa e per un uso nella Federazione Russa.

1bis

 Il capoverso 1 non si applica:

  1. a.

    all’esecuzione di contratti relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 e 8466 93;

  2. b.

    agli appalti pubblici conclusi con un’autorità di un Paese terzo al di fuori dello SEE o con un partner o un’organizzazione internazionale.3

2

 I contratti con la controparte di cui al capoverso 1 prevedono adeguate misure correttive per i casi di violazione.

3

 Gli esportatori devono notificare alla SECO:

  1. a.

    gli appalti pubblici da loro conclusi secondo il capoverso 1bis lettera b, entro due settimane dalla loro conclusione;

  2. b.

    le violazioni dei divieti di cui al capoverso 1, senza indugio.4

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 20 mar. 2024 (RU 2024 51).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

Art. 14gObbligo di vietare per contratto il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale e di segreti commerciali1

1

 All’atto della vendita, della concessione in licenza o di qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come all’atto del riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o coperti da segreto commerciale in relazione ai prodotti ad alta priorità di cui all’allegato 31, alla controparte è vietato utilizzare tali diritti e segreti in relazione ai prodotti ad alta priorità di cui all’allegato 31 che sono destinati alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al trasporto o al transito nella Federazione Russa o a un uso nella Federazione Russa e la controparte deve altresì imporre lo stesso divieto agli eventuali sublicenziatari di tali diritti o segreti.

2

 I contratti con la controparte di cui al capoverso 1 devono prevedere adeguate misure correttive in caso di violazione.

3

 Le violazioni dei divieti di cui al capoverso 1 devono essere notificate senza indugio alla SECO.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 26 dic. 2024 (RU 2024 564).

Art. 14hBeni e tecnologie destinati a Paesi terzi designati1

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni e tecnologie di cui all’allegato 38 a destinazione di un Paese terzo di cui a tale allegato.

2

 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni e tecnologie di cui all’allegato 38.

3

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato 38 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie a destinazione di un Paese terzo di cui a tale allegato.

4

 I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di beni e tecnologie di cui all’allegato 38 a destinazione di un Paese terzo di cui a tale allegato purché siano soddisfatte le stesse condizioni previste per le deroghe secondo la presente ordinanza relative alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di beni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

5

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 purché tale possibilità sia prevista secondo la presente ordinanza anche per singoli beni e tecnologie di cui all’allegato 38 in relazione alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto nella Federazione Russa.

  1. Introdotto della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Sezione 3 Restrizioni finanziarie

Art. 15Blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:1

  1. a.

    delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 8;

  2. b.

    delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a;

  3. c.

    delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alle lettere a o b.2

2

 È vietato fornire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

2bis

 Il capoverso 1 non si applica se la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati è necessaria per ricevere e accreditare bonifici verso o all’interno della Svizzera, in cui un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 è coinvolta nel trasferimento in qualità di banca mittente o intermediaria, a condizione che il trasferimento avvenga tra persone fisiche, imprese o organizzazioni non soggette al capoverso 1.3

2ter

 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:

  1. a.

    interessi e altri redditi di tali conti;

  2. b.

    pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;

  3. c.

    pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito.4

2quater

 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.5

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria:

  1. a.

    per lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile;

  2. b.

    per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l’adempimento di missioni ufficiali della Confederazione; oppure

  3. c.

    …6

3bis

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre se la liberazione degli averi o delle risorse economiche bloccati, la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria per la fornitura:

  1. a.

    di servizi di telecomunicazione nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o tra la Federazione Russa e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE o tra l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE da parte di un operatore con sede in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;

  2. b.

    di risorse correlate e di servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione di cui alla lettera a;

  3. c.

    di servizi dei centri di dati in Svizzera e negli Stati membri dello SEE.7

4

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 per:

  1. a.

    permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina;

  2. b.

    autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalt e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.8

5

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  1. a.

    rispettare contratti esistenti;

  2. b.

    soddisfare crediti in applicazione di:

    1. 1.

      una decisione esistente di un tribunale arbitrale,

    2. 2.

      una decisione di un tribunale arbitrale sul pagamento dei costi della procedura arbitrale a favore di una persona che non rientra nel campo di applicazione del capoverso 1,

    3. 3.

      una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito;

  3. c.

    svolgere attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina; o

  4. d.

    prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.9

5bis

 La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 per consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà detenuti in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE fino al 30 giugno 2023 o, se posteriore, entro sei mesi dalla data di inserimento della persona, dell’impresa o dell’organizzazione nell’allegato 8, laddove:

  1. a.

    tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un’impresa o da un’organizzazione elencate nell’allegato 8; e

  2. b.

    il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane congelato.10

5ter

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1, se:

  1. a.

    la tutela degli interessi del Paese lo richiede;

  2. b.

    ciò è necessario per prevenire casi di rigore;

  3. c.

    ciò è necessario per svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

  4. d.

    si è accertato che un’autorità giudiziaria o amministrativa in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito ha adottato una decisione, alle condizioni previste dalla legge, volta a privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1, di averi o risorse economiche, purché l’indennità compensativa versata per tale privazione di averi o risorse economiche sia congelata;

  5. e.

    si è accertato che ciò è necessario ai fini del pagamento del corrispettivo concordato contrattualmente dalle parti o dell’indennità compensativa stabilita da una autorità giudiziaria o amministrativa o fissata per legge nei casi in cui il governo o un’autorità della Federazione Russa ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo di una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione precedentemente posseduta o controllata da una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione stabilita in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito, a condizione che la persona giuridica, l’impresa o l’organizzazione stabilita nella Federazione Russa oggetto del trasferimento obbligatorio sia elencata nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/201411, conformemente all’articolo 3 paragrafo 1 lettera j di tale regolamento; fanno eccezione gli averi e le risorse economiche bloccati e detenuti da depositari centrali;

  6. f.

    si è accertato che ciò è necessario per le esigenze delle organizzazioni finanziate dallo Stato per la politica culturale della Svizzera nella Federazione Russa;

  7. g.

    si è accertato che ciò è necessario per programmi della Svizzera o degli Stati membri dello SEE per l’assunzione di responsabilità storiche o per il sostegno alle minoranze etniche della Svizzera o degli Stati membri dello SEE nella Federazione Russa.12

6

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, SSID 175-48067 e SSID 175-48076, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 24 agosto 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 23 febbraio 2022.13

7

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329 e 175-54340, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 28 ottobre 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 27 aprile 2022.14

8

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-56580, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:

  1. a.

    porre fine, al più tardi entro il 22 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con tale organizzazione prima del 4 agosto 2022; oppure

  2. b.

    permettere la vendita o il trasferimento fino al 26 luglio 2023 di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale organizzazione in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.15

8bis

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-58307 e 175-58343, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 26 luglio 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tali organizzazioni prima del 24 gennaio 2023.16

8ter

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 al numero SSID 175-54340 e 175-55580, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che:

  1. a.

    tali averi e risorse economiche sono necessari per una vendita in corso o per il trasferimento in corso di diritti di proprietà detenuti in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE attualmente o precedentemente controllate da un’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-54340;

  2. b.

    la vendita o il trasferimento si conclude entro il 31 dicembre 2023; e

  3. c.

    la vendita o il trasferimento si effettua in virtù di operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 3 giugno 2022 con l’organizzazione menzionata nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-54340 e 175-55580 o in cui tale organizzazione è coinvolta.17

8quater

 La SECO può autorizzare entro il 25 dicembre 2023 la conversione di un certificato azionario con valore mobiliare sottostante russo detenuto presso l’organizzazione menzionata all’allegato 8 al numero SSID 175-55580 ai fini della vendita del valore mobiliare sottostante, nonché la messa a disposizione diretta o indiretta a tale organizzazione nella Federazione Russa di averi connessi alla conversione del certificato azionario e alla vendita dei valori mobiliari sottostanti, a condizione che:

  1. a.

    il certificato azionario sia stato emesso prima del 26 luglio 2022;

  2. b.

    la domanda di deroga sia stata presentata entro il 17 novembre 2023;

  3. c.

    il titolare del certificato azionario sia in grado di dimostrare che la conversione è necessaria per la vendita del valore mobiliare sottostante;

  4. d.

    la vendita del valore mobiliare sottostante sia compatibile con i divieti imposti dagli articoli 18 e 23; e

  5. e.

    nessun avere sia messo a disposizione di qualsiasi altra organizzazione menzionata nell’allegato 8.18

9

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340, 175-56580, 175-58307, 175-58343, 175-60615, 175-60628, 175-60640, 175-62977, 175-62994 e 175-70058 oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi.19

9bis

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-55471, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per effettuare le transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 16 marzo 2022 e a cui partecipa una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui all’allegato 15.20

9ter

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-55580 oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine entro il 7 gennaio 2023 alle operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tale organizzazione prima del 3 giugno 2022 o ai quali partecipa in altro modo.21

9quater

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle persone fisiche di cui all’allegato 8 che, prima del loro inserimento nell’elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi, o la messa a disposizione di taluni averi o risorse economiche a favore di tali persone, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l’acquisto, la fornitura, il trasporto o l’esportazione di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi, verso Paesi terzi al fine di garantire la sicurezza alimentare.22

9quinquies

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-60615, 175-60628 e 175-60640, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:

  1. a.

    porre fine, al più tardi entro il 26 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tali organizzazioni prima del 29 marzo 2023; oppure

  2. b.

    le organizzazioni menzionate nell’allegato 8 al numero SSID 175-60615 in relazione a transazioni concernenti il versamento di averi da parte della Jewish Claims Conference a beneficiari nella Federazione Russa entro il 31 dicembre 2024, indipendentemente da quando le operazioni, i contratti o altri accordi sono stati conclusi.23

9sexies

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-61336 oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 29 marzo 2023 in cui tale organizzazione è almeno coinvolta.24

9septies

 La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà della persona fisica menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-50994 oppure mettere determinati averi e risorse economiche a disposizione di questa persona fisica o di un’organizzazione posseduta da quest’ultima, dopo aver stabilito che tali averi o risorse economiche sono strettamente indispensabili per effettuare le transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 agosto 2023, di una joint venture o di un istituto giuridico affine stabiliti nella Federazione Russa e che prima dell’8 marzo 2022 erano posseduti da tale persona fisica o da un’organizzazione di proprietà di quest’ultima.25

9octies

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-51018, 175-70058, 175-92802 e 175-105376, dopo aver stabilito che:26

  1. a.

    tali averi e risorse economiche sono necessari per un pagamento a una persona giuridica o un’organizzazione stabilita in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito, a cittadini svizzeri o di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito o a persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera, da uno Stato membro dello SEE o dal Regno Unito; e

  2. b.

    tale pagamento costituisce l’indennizzo o la prestazione assicurativa concessi a seguito dell’avverarsi di un rischio e non viola il capoverso 2.27

9novies

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle persone fisiche menzionate nell’allegato 8 ai numeri 175‑53092, 175‑28544, 175‑50978, 175‑51272, 175‑51290 e 175‑52276 oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che:28

  1. a.

    tali averi e risorse economiche sono necessari per la vendita o il trasferimento entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà in una persona giuridica o un’organizzazione stabilita in Svizzera, in uno Stato membro del SEE o nel Regno Unito che appartengono, direttamente o indirettamente, a una di dette persone fisiche; e

  2. b.

    il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane bloccato.29

9decies

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-70575, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi o risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 20 giugno 2024, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tale organizzazione prima del 1° febbraio 2024.30

9undecies

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-95894, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per ridurre la dipendenza dal petrolio greggio russo purché la liberazione o la messa a disposizione di tali averi e risorse economiche si concluda prima del 21 novembre 2026.31

10

 La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell’allegato 8, o la fornitura di servizi per tali persone fisiche, imprese od organizzazioni, dopo aver stabilito che ciò è strettamente necessario per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema che:

  1. a.

    elimini il controllo, da parte di una persona fisica, di un’impresa o di un’organizzazione di cui all’allegato 8, sui valori patrimoniali di un’organizzazione o di un’impresa non elencata nell’allegato 8, che sia costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato dello SEE e posseduta o controllata da tale persona fisica, impresa od organizzazione; e

  2. b.

    garantisca che nessun ulteriore avere o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica, dell’impresa o dell’organizzazione di cui alla lettera a.32

11

 La SECO può autorizzare deroghe secondo i capoversi 4‒10 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF.33

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024 (RU 2024 564). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  4. Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di odinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  5. Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di odinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).
  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  9. Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  10. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).
  11. Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 mar. 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, versione della GU L 78 del 17.3.2014, modificato dal regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, versione della GU L, 2023/2873, 18.12.2023.
  12. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  13. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).
  14. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  15. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 436).
  16. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).
  17. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  18. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  19. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  20. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).
  21. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).
  22. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).
  23. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).
  24. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU 2023 168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  25. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  26. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  27. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  28. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  29. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  30. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  31. Introdotto della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  32. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 ago. 2022 (RU 2022 436). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  33. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).

Art. 16Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 15 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.1

1bis

 Le persone2 e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche di proprietà o sotto il controllo di persone, imprese od organizzazioni elencate nell’allegato 8 devono notificare senza indugio alla SECO tutte le transazioni effettuate nelle due settimane precedenti l’inserimento nell’allegato 8 di tali persone, imprese od organizzazioni.3

1ter

 Le persone e le istituzioni che ricevono e accreditano averi secondo l’articolo 15 capoverso 2bis devono notificarli alla SECO con cadenza trimestrale.4

1quater

 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.5

1quinquies

 Gli accrediti di cui all’articolo 15 capoverso 2quater devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.6

2

 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.7

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  2. N. 13 della correzione del 15 mar. 2024 (RU 2024 107). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  5. Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  6. Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  7. Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Art. 17Divieto concernente l’assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali

1

 È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Federazione Russa o per gli investimenti in tale Paese.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

  1. a.

    agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 5 marzo 2022;

  2. b.

    …

  3. c.

    alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

3

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per progetti a beneficio di piccole e medie imprese stabilite in Svizzera, fino a un massimo di 10 milioni di franchi a progetto.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).

Art. 18Divieto di emissione e negoziazione di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario1

1

 Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 27 agosto 2014 fino al 12 novembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

  1. a.

    una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata nell’allegato 9;

  2. b.

    una banca, un’impresa o un’organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell’allegato 9;

  3. c.

    un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b.

2

 Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da una delle seguenti emittenti:

  1. a.

    una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 10 e 11;

  2. b.

    una banca, un’impresa o un’organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate negli allegati 10 e 11;

  3. c.

    un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un’impresa o di un’organizzazione di cui alle lettere a o b.

3

 Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

  1. a.

    una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 12 e 13;

  2. b.

    una banca, un’impresa o un’organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese di cui alla lettera a;

  3. c.

    un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b.

4

 Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 14 marzo 2022 da una delle seguenti emittenti:

  1. a.

    la Federazione Russa e il suo governo;

  2. b.

    la Banca centrale della Federazione Russa;

  3. c.

    un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa.

5

 Nelle sedi di negoziazione, per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento, sono vietate:

  1. a.

    la quotazione e la fornitura di servizi;

  2. b.

    l’ammissione alla negoziazione.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00, la lett. b in vigore dal 17 mar. 2023 (RU 2023 31).

Art. 19Divieto di concessione di mutui e crediti1

1

 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui e crediti con scadenza superiore a 30 giorni a destinatari di cui all’articolo 18 capoverso 1 o 3, dopo il 12 novembre 2014 e fino al 5 marzo 2022.2

2

 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui e crediti a destinatari di cui all’articolo 18 capoversi 1−3 dopo il 5 marzo 2022.3

3

 A condizione che siano notificati alla SECO entro tre mesi, sono eccettuati i mutui e i crediti concessi per:4

  1. a.

    finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’Unione europea e Paesi terzi;

  2. b.

    finanziare la fornitura di beni e servizi, dall’Unione europea o da Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a;

  3. c.

    garantire la liquidità prescritta dalla legge di persone giuridiche con sede in Svizzera o nell’Unione europea di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell’allegato 9.

4

 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui e crediti ai destinatari di cui all’articolo 18 capoverso 4, dopo il 28 febbraio 2022; a condizione che siano notificati alla SECO entro tre mesi, sono eccettuati i mutui e i crediti concessi per:5

  1. a.

    finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’Unione europea e Paesi terzi;

  2. b.

    finanziare la fornitura di beni e servizi, dall’Unione europea o Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a.

5

 Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica all’utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 28 febbraio 2022 purché:

  1. a.

    tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

    1. 1.

      siano stati convenuti prima del 28 febbraio 2022, e

    2. 2.

      non siano stati modificati in tale data o in data successiva;

  2. b.

    prima del 28 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;

  3. c.

    i fondi e gli esborsi siano stati notificati alla SECO entro tre mesi dalla data in cui sono avvenuti.

6

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 5 marzo 2022 purché:

  1. a.

    tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

    1. 1.

      siano stati convenuti prima del 5 marzo 2022, e

    2. 2.

      non siano stati modificati in tale data o in data successiva;

  2. b.

    prima del 5 marzo 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;

  3. c.

    all’atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui nella presente ordinanza;

  4. d.

    i fondi e gli esborsi siano stati notificati alla SECO entro tre mesi dalla data in cui sono avvenuti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Art. 20Divieto di accettare depositi e di fornire servizi legati alle criptovalute12

1

 A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale, se il valore totale dei depositi della persona fisica, della banca, dell’impresa o dell’organizzazione è superiore a 100 000 franchi per ogni persona o organismo, è vietato accettare depositi:

  1. a.

    di cittadini russi;

  2. b.

    di persone fisiche residenti nella Federazione Russa;

  3. c.

    di banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa; o

  4. d.

    di banche, imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera e dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini russi o da persone fisiche residenti nella Federazione Russa.3

2

 È vietata la fornitura diretta o indiretta a titolo professionale dei seguenti servizi a cittadini russi, a persone fisiche residenti nella Federazione Russa, o a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa:

  1. a.

    servizi legati alle criptovalute;

  2. b.

    emissione di strumenti di pagamento, accettazione e liquidazione di operazioni di pagamento oppure avvio di pagamenti;

  3. c.

    emissione di moneta elettronica.4

2bis

È vietato consentire a cittadini russi o a persone fisiche residenti nella Federazione Russa quanto segue:

  1. a.

    acquisire, direttamente o indirettamente, la proprietà di una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE che presta servizi di portafoglio, conti o custodia di criptovalute;

  2. b.

    il controllo diretto o indiretto su persone giuridiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a;

  3. c.

    l’esercizio di una funzione negli organi direttivi di persone giuridiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a.5

3

 I divieti di cui ai 1–2bis non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.6

3bis

 I divieti di cui al capoverso 2 lettere b e c non si applicano alla fornitura di credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un istituto finanziario o un istituto di moneta elettronica in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o un partner.7

4

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per depositi o servizi necessari per:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    scopi umanitari o scopi di evacuazione;

  3. c.

    attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;

  4. d.

    il pagamento di tasse o spese connesse alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

  5. e.

    svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un’organizzazione internazionale;

  6. f.

    tutelare interessi svizzeri;

  7. g.

    gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e lo SEE o tra lo SEE e la Federazione Russa;

  8. h.

    la ristrutturazione o liquidazione di una persona giuridica associata all’organizzazione menzionata all’allegato 8 al numero SSID 175-54340.8

5

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 lettere b e c per i servizi destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un Paese partner.9

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU 2024 51). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).

Art. 20aDivieto di transazioni con determinate cripto-attività o con valute digitali della Banca centrale1

Sono vietati la partecipazione diretta o indiretta a transazioni relative a cripto-attività o valute digitali della Banca centrale di cui all’allegato 13a o il sostegno allo sviluppo di tali cripto-attività o valute digitali della Banca centrale.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026 (RU 2026 92). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Art. 20bDivieto di transazioni in relazione con servizi legati alle criptovalute1

1

 Alle persone giuridiche, compresi gli istituti finanziari, è vietato effettuare direttamente o indirettamente transazioni con persone giuridiche, organizzazioni o organismi stabiliti nella Federazione Russa che forniscono servizi legati alle criptovalute o con piattaforme stabilite nella Federazione Russa tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività.

2

 Alle persone fisiche è vietato effettuare direttamente transazioni con le persone giuridiche, le organizzazioni, gli organismi o le piattaforme di cui al capoverso 1.

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

  1. Introdotto della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Art. 21Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti1

Le persone e gli organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini russi, da persone fisiche residenti nella Federazione Russa o da banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. Essi forniscono alla SECO aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).

Art. 22Divieto ai depositari centrali di prestare determinati servizi

1

 Ai depositari centrali di titoli è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.1

2

 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

Art. 23Divieto di vendere valori mobiliari

1

 È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE emessi dopo il 12 aprile 2022, valori mobiliari denominati in un’altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023, o quote di investimenti collettivi di capitale che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa, o a qualsiasi banca, impresa od organizzazione stabilita nella Federazione Russa.1

2

 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).

Art. 24Divieto di transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa1

1

 Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e dei valori patrimoniali della Banca centrale della Federazione Russa, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa, come il fondo sovrano russo National Wealth Fund.2

2

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se:

  1. a.

    le transazioni sono necessarie per porre fine, al più tardi entro il 4 maggio 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste banche, imprese o organizzazioni prima del 4 marzo 2022 alle ore 18.00; oppure

  2. b.

    ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.

3

 Le persone, le organizzazioni e gli organismi, segnatamente la Banca nazionale svizzera, le società finanziarie, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali, che detengono o controllano riserve e valori patrimoniali secondo il capoverso 1 o per le quali agiscono da controparte devono notificarlo alla SECO:

  1. a.

    entro il 12 aprile 2023 e da tale data in poi trimestralmente; e

  2. b.

    immediatamente una volta che hanno constatato il verificarsi di perdite o danni straordinari e imprevisti riguardanti le riserve e i valori patrimoniali di cui al capoverso 1.3

4

Le notifiche devono indicare i nomi delle persone, delle organizzazioni e degli organismi di cui al capoverso 3, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche pertinenti.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).

Art. 24aDivieto di transazioni con imprese statali1

1

 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:

  1. a.

    una banca, un’impresa o un’organizzazione situata nella Federazione Russa elencata nell’allegato 15;

  2. b.

    una banca, un’impresa o un’organizzazione situata al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e direttamente o indirettamente detenuta per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera a;

  3. c.

    un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un’impresa o di un’organizzazione di cui alle lettere a o b.

1bis

 È vietato ricoprire una funzione negli organi direttivi di:

  1. a.

    persone giuridiche, organizzazioni od organismi di cui al capoverso 1;

  2. b.

    persone giuridiche, organizzazioni od organismi con sede nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento, in cui la Federazione Russa e il suo Governo o la sua Banca Centrale hanno il diritto di partecipare agli utili, o con cui la Federazione Russa e il suo Governo o la sua Banca Centrale intrattengono altre relazioni economiche sostanziali;

  3. c.

    persone giuridiche, organizzazioni od organismi con sede al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui alla lettera b;

  4. d.

    alle persone giuridiche, organizzazioni od organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’organizzazione o di un organismo di cui alle lettere b o c.2

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:3

  1. a.

    alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo o Serbia;

  2. b.

    alle transazioni relative a progetti energetici al di fuori della Federazione Russa in cui una banca, un’impresa o un’organizzazione elencata nell’allegato 15 è un azionista di minoranza;

  3. c.

    alle transazioni effettuate per:

    1. 1.

      permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile, oppure

    2. 2.

      permettere lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l’adempimento di missioni ufficiali della Confederazione;

  4. d.

    alle transazioni relative alla fornitura di servizi di telecomunicazione o dei centri di dati oppure alla prestazione di servizi e alla fornitura di apparecchiature necessarie per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione, compresa la messa a disposizione di firewall e di servizi di call center per una banca, un’impresa o un’organizzazione elencata nell’allegato 15;

  5. e.

    alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa o attraverso la Federazione Russa;

  6. f.

    alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;

  7. g.

    alle transazioni necessarie per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro del SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro del SEE;

  8. h.

    alle transazioni con le organizzazioni menzionate nell’allegato 15 ai numeri SSID 175-52773 e 175-52767, se:

    1. 1.

      ciò è necessario per il commercio, l’intermediazione e il trasporto di petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 e di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa o per la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con queste attività, e

    2. 2.

      il prezzo di acquisto non supera il limite massimo di cui all’allegato 28.

2bis

 All’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-52767 è vietato partecipare alle transazioni di cui al capoverso 2 lettere a ed e, tranne se:

  1. a.

    la transazione riguarda il transito di petrolio o di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio provenienti da un Paese terzo per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene nella Federazione Russa; e

  2. b.

    i beni non sono originari della Federazione Russa e non sono di proprietà russa.4

2ter

 All’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-52773 è vietato partecipare alle transazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e.5

3

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per:6

  1. a.

    permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina;

  2. b.

    permettere le transazioni di cui all’articolo 30b.7

4

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1bis lettere b–d, laddove:

  1. a.

    la persona giuridica, l’organizzazione o l’organismo è una joint venture o un istituto giuridico affine cui partecipa una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui al capoverso 1bis lettere b, c o d, che è stato concluso da una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE prima del 25 gennaio 2023;

  2. b.

    la persona giuridica, l’organizzazione o l’organismo è una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui al capoverso 1bis lettere b, c o d, che si è stabilito nella Federazione Russa prima del 25 gennaio 2023 ed è di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE;

  3. c.

    per garantire l’approvvigionamento energetico critico è necessario svolgere una funzione di cui al capoverso 1bis lettere b, c o d;

  4. d.

    una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo è coinvolto nel transito attraverso la Federazione Russa di petrolio proveniente da un Paese terzo e l’esercizio di una funzione di cui al capoverso 1bis lettere b, c o d è inteso a realizzare operazioni non vietate secondo gli articoli 12a e 12b. 8

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00, le lett. b-d in vigore il 24 feb. 2023 (RU 2023 31).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).
  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).

Art. 24abisDivieto di transazioni in relazione con i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 21

1

 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione:

  1. a.

    che serva o contribuisca indirettamente al completamento, all’esercizio, alla manutenzione o all’uso dei gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2;

  2. b.

    che serva o contribuisca indirettamente a finanziare il completamento, l’esercizio o l’uso dei gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2;

2

 I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano alle transazioni che sono necessarie per:

  1. a.

    la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, sul trasporto marittimo o sull’ambiente; oppure

  2. b.

    per la risposta a catastrofi naturali.

3

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 se le transazioni sono necessarie per:

  1. a.

    la ristrutturazione o la liquidazione di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo in relazione con i gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, per garantire che i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 non siano utilizzati;

  2. b.

    la presentazione di richieste di risarcimento, di rimborso o qualsiasi altra pretesa nei confronti di persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi in relazione con i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2;

  3. c.

    l’anticipo e la ricezione di pagamenti o rimborsi esigibili o che diventeranno esigibili in base a o in relazione con decisioni giudiziarie o contratti relativi ai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 esistenti prima del 30 ottobre 2025;

  4. d.

    un accordo transattivo oppure un procedimento giudiziario o arbitrale in relazione con i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2;

  5. e.

    interventi di manutenzione periodica necessari per prevenire rischi ambientali e di sicurezza o impatti negativi sul settore della pesca.

4

 Le transazioni di cui al capoverso 2 devono essere comunicate alla SECO entro due settimane dalla loro conclusione.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662).

Art. 24bDivieto di transazioni con attori di procedimenti arbitrali russi1

1

 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con attori di procedimenti arbitrali russi di cui all’allegato 15a.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che sono necessarie per:

  1. a.

    l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compreso il frumento;

  2. b.

    garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;

  3. c.

    ottenere un risarcimento ai sensi dell’articolo 30f.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

Art. 24cDivieto di transazioni con determinate banche o organizzazioni che compromettono lo scopo delle sanzioni12

1

 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:

  1. a.

    le banche o le organizzazioni di cui all’allegato 15b;

  2. b.

    le persone, le organizzazioni o gli organismi che agiscono in nome o per conto di banche o organizzazioni di cui alla lettera a.

  3. c.

    le banche o le organizzazioni che agiscono come organizzazioni comparabili o come organizzazioni succedute alle banche o alle organizzazioni di cui alla lettera a.3

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che sono necessarie per:

  1. a.

    la vendita, la fornitura, l’esportazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;

  2. b.

    garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;

  3. c.

    attività umanitarie, tra cui forniture mediche e di generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazioni.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025 (RU 2025 837).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).

Art. 24dDivieto di transazioni con porti, chiuse e aeroporti1

1

 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:

  1. a.

    i porti e le chiuse di cui all’allegato 15c;

  2. b.

    gli aeroporti di cui all’allegato 15c.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera a non si applica alle transazioni necessarie per:

  1. a.

    la ricerca di un luogo di rifugio da parte di navi che necessitano di assistenza;

  2. b.

    allo scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima o per salvare vite in mare;

  3. c.

    attività umanitarie;

  4. d.

    la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o per la risposta a catastrofi naturali;

  5. e.

    l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro o Serbia;

  6. f.

    l’acquisto, l’importazione o il trasporto di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia, purché ciò non sia vietato secondo gli articoli 12a o 12b;

  7. g.

    l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compreso il frumento e i concimi, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti secondo la presente ordinanza;

  8. h.

    l’acquisto, l’importazione o il trasporto di petrolio greggio per via marittima e di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24, purché tali beni non siano né originari della Federazione Russa né di proprietà russa e la Federazione Russa sia esclusivamente il loro luogo di carico, partenza o transito;

  9. i.

    la costituzione e la gestione delle capacità nucleari a uso civile, la loro manutenzione, il loro approvvigionamento con combustibile e il ritrattamento di quest’ultimo e la loro sicurezza, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dei test di collaudo per la messa in servizio di impianti nucleari civili;

  10. j.

    l’acquisto, l’importazione e il trasporto di carbon fossile della voce di tariffa doganale 2701, purché tale bene non sia né originario della Federazione Russa né di proprietà russa e la Federazione Russa sia esclusivamente il suo luogo di carico, partenza o transito;

  11. k.

    l’acquisto, l’importazione o il trasporto di beni delle voci di tariffa 7207 12 10 e 7224 90, purché si tratti di affari con il porto menzionato nell’allegato 15c al numero SSID 175-104071.

3

 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera b non si applica alle transazioni necessarie per:

  1. a.

    scopi umanitari o di evacuazione;

  2. b.

    le iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali o nucleari o di incidenti chimici;

  3. c.

    lo svolgimento di voli necessari per partecipare a riunioni finalizzate a trovare una soluzione alla situazione in Ucraina oppure per promuovere gli obiettivi perseguiti dai provvedimenti previsti dalla presente ordinanza;

  4. d.

    l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza;

  5. e.

    attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

  6. f.

    i viaggi privati di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o che partono dalla Federazione Russa;

  7. g.

    l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari il cui acquisto, importazione o trasporto è consentito secondo la presente ordinanza;

  8. h.

    la costituzione e la gestione delle capacità nucleari a uso civile, la loro manutenzione, il loro approvvigionamento con combustibile e il ritrattamento di quest’ultimo e la loro sicurezza, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dei test di collaudo per la messa in servizio di impianti nucleari civili.

4

 Gli operatori registrati in Svizzera informano la SECO in merito agli affari di cui ai capoversi 2 e 3 entro due settimane dalla loro conclusione.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).

Art. 25Divieto di finanziamenti, partecipazioni e servizi nei territori designati

1

 È vietato concedere mutui e crediti a imprese e organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6 nonché partecipare alla concessione di simili mutui e crediti.

2

 È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese e immobili nei territori designati nonché costituire joint venture con imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6.

3

 È vietato fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui ai capoversi 1 e 2.

4

 È vietato fornire servizi in relazione ad attività turistiche nei territori designati di cui all’allegato 6.

5

 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano alle attività necessarie ad assicurare l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all’allegato 6 oppure che servono a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

Art. 26Divieto di transazioni e cofinanziamenti con il Russian Direct Investment Fund1

1

 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:

  1. a.

    il Russian Direct Investment Fund;

  2. b.

    una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di proprietà o sotto il controllo del Russian Direct Investment Fund;

  3. c.

    una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui all’allegato 36;

  4. d.

    una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui all’allegato 37;

  5. e.

    una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’organizzazione di cui alle lettere a, b, c o d.

2

 È vietato investire in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, parteciparvi o contribuirvi in altro modo.

3

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 e se ciò è necessario per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici e dispositivi medici il cui acquisto, importazione o trasporto sono consentiti secondo la presente ordinanza.

4

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 dopo avere accertato che ciò è dovuto in forza di contratti conclusi prima del 5 marzo 2022 o di contratti accessori necessari all’esecuzione di tali contratti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662).

Art. 27Divieto di transazioni con determinate banche1

1

 È vietato effettuare direttamente o indirettamente transazioni con:

  1. a.

    banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 14;

  2. b.

    banche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa e direttamente o indirettamente detenute per oltre il 50 per cento da una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 14.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che:

  1. a.

    sono necessarie per:

    1. 1.

      l’esercizio, nella Federazione Russa, delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale,

    2. 2

      la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, nella misura in cui ciò sia consentito dalla presente ordinanza,

    3. 3.

      garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE,

    4. 4.

      scopi umanitari o di evacuazione,

    5. 5.

      l’accettazione dei pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, imprese o organizzazioni elencate nell’allegato 15 nell’ambito di contratti e impegni eseguiti prima del 20 agosto 2026,

    6. 6.

      i programmi della Svizzera o degli Stati membri dello SEE per l’assunzione di responsabilità storiche o per il sostegno alle minoranze etniche degli Stati membri dello SEE nella Federazione Russa,

    7. 7.

      il pagamento di onorari adeguati o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali,

    8. 8.

      le esigenze delle organizzazioni finanziate dallo Stato per la politica culturale della Svizzera nella Federazione Russa;

  2. b.

    sono effettuate da cittadini svizzeri o da cittadini di uno Stato membro dello SEE residenti nella Federazione Russa e che risiedevano nella Federazione Russa già prima del 24 febbraio 2022.

3

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per transazioni con la Banca Zenit, se ciò è necessario per:

  1. a.

    il pagamento di beni della voce di tariffa doganale 3402 90;

  2. b.

    l’esecuzione di contratti conclusi prima del 1° gennaio 2025, fino al 1° gennaio 2028 o fino alla loro data di scadenza, se precedente.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662).

Art. 27aDivieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria1

1

 È vietato collegarsi direttamente ai seguenti sistemi:

  1. a.

    sistema di trasmissione dei messaggi finanziari della Banca Centrale della Federazione Russa o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca Centrale della Federazione Russa;

  2. b.

    sistemi della Banca Centrale della Federazione Russa dotati di una funzione per la trasmissione di messaggi per le operazioni di pagamento messi a disposizione da un’altra persona giuridica, un’altra organizzazione o un altro organismo costituito o registrato secondo il diritto russo, compreso il sistema per i pagamenti rapidi e il sistema di pagamento con carte di credito e di debito Mir.2

2

 È vietato effettuare direttamente o indirettamente qualsiasi transazione con le banche, le imprese o le organizzazioni di cui all’allegato 14a.3

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accettazione di pagamenti dovuti dalle banche, dalle imprese o dalle organizzazioni di cui all’allegato 14a in virtù di contratti eseguiti prima del 26 febbraio 2026.4

4

 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera a non si applica alle transazioni che sono necessarie per:5

  1. a.

    l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di gas, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa o per il trasporto, attraverso la Federazione Russa, di tali beni in e attraverso la Svizzera nonché in e attraverso uno Stato membro dello SEE verso Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo o Serbia;

  2. b.

    l’acquisto e l’importazione di petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati dalla Federazione Russa, e per il trasporto di tale petrolio attraverso la Federazione Russa;

  3. c.

    l’acquisto e l’importazione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, e per il trasporto di tali prodotti in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;

  4. d.

    il rimborso di un debito esigibile nei confronti di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o di persone giuridiche o organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;

  5. e.

    i pagamenti del regime pensionistico a una persona fisica residente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;

  6. f.

    i pagamenti da parte o a favore della Jewish Claims Conference;

  7. g.

    le attività ufficiali, in Paesi terzi, delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

  8. h.

    i cittadini della Svizzera e di uno Stato membro dello SEE residenti in Paesi terzi;

  9. i.

    i programmi della Svizzera o degli Stati membri dello SEE per l’assunzione di responsabilità storiche e per il sostegno alle minoranze etniche degli Stati membri dello SEE nella Federazione Russa.

5

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica:

  1. a.

    alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’esportazione, la fornitura, il transito o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;

  2. b.

    alle transazioni necessarie per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

  3. c.

    alle transazioni necessarie per attività umanitarie o evacuazioni;

  4. d.

    alle transazioni necessarie per il rimborso di un debito esigibile nei confronti di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o di persone giuridiche o organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;

  5. e.

    alle transazioni che dipendono dalla fornitura di servizi bancari di corrispondenza da parte di banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 14a;

  6. f.

    alle transazioni necessarie per l’esecuzione di pagamenti da parte di cittadini svizzeri, di cittadini uno Stato membro dello SEE o di persone giuridiche o organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE in base a un contratto di prestito concluso dalla Svizzera o da uno Stato membro dello SEE.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU 2025 310). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 25 giu. 2025 (RU 2024 564).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).

Art. 28Divieto concernente le banconote1

1

 La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE:

  1. a.

    a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa nella Federazione Russa, compresi il Governo e la Banca centrale della Federazione Russa sono vietati;

  2. b.

    a destinazione dei territori designati di cui all’allegato 6 o per un uso in tali territori, a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa in tali territori sono vietati.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all’esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE destinate:

  1. a.

    a uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6;

  2. b.

    all’esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa;

  3. c.

    all’esercizio di attività ufficiali di organizzazioni internazionali con sede nei territori designati di cui all’allegato 6 che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

  4. d.

    alle attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa o nei territori designati di cui all’allegato 6 e che ricevono finanziamenti pubblici dalla Svizzera, da uno Stato membro dello SEE o da un partner.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).

Art. 28aDivieto di servizi di rating del credito1

1

 È vietato prestare servizi di rating del credito o fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a o in merito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.2

2

 I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 15 apr. 2022 (RU 2022 198).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).

Art. 28bDivieti relativi a imprese operanti nel settore dell’energia e nel settore minerario nella Federazione Russa1

1

 Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell’energia e nel settore minerario nella Federazione Russa sono vietate:

  1. a.

    acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell’energia o nel settore minerario nella Federazione Russa, inclusi i progetti in costruzione per la produzione di gas naturale liquefatto;

  2. b.

    concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell’energia o nel settore minerario nella Federazione Russa o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;

  3. c.

    costituire nuove imprese in partecipazione con persone giuridiche, imprese o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operanti nel settore dell’energia o nel settore minerario nella Federazione Russa;

  4. d.

    prestare servizi d’investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a, b e c.

2

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, del DATEC e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell’energia di cui al capoverso 1 se le attività:

  1. a.

    sono necessarie per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente e per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppure

  2. b.

    riguardano una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione operante nel settore dell’energia nella Federazione Russa posseduta da un’impresa o un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE.

2bis

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, del DATEC e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell’energia di cui al capoverso 1 lettera b se le attività previste di cui all’articolo 24a capoverso 2 lettera b sono necessarie per garantire il funzionamento di un progetto offshore in acque profonde relativo al gas nel Mar Mediterraneo in cui una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 15 è azionista di minoranza da prima del 31 ottobre 2017, a condizione che il progetto sia sotto il controllo o la gestione, esclusivi o congiunti, di una persona giuridica registrata o costituita secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE.2

3

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore minerario di cui al capoverso 1 per le attività che hanno come obiettivo primario l’estrazione di materiali di cui all’allegato 30 o che traggono il loro principale profitto dall’estrazione di tali materiali.3

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 31).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).

Art. 28bbisDivieti relativi a imprese operanti in zone economiche speciali, zone di innovazione o zone preferenziali1

1

 Le seguenti attività sono vietate:

  1. a.

    acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di:

    1. 1.

      qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione formalmente registrata nelle zone economiche speciali, nelle zone di innovazione o nelle zone preferenziali della Federazione Russa di cui all’allegato 14b numero 1 o 2 o che ha lì la propria sede, la propria sede principale o il proprio stabilimento, o

    2. 2.

      qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione di proprietà o sotto il controllo di persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui al numero 1;

  2. b.

    mantenere una partecipazione esistente nella proprietà o nel controllo di:

    1. 1.

      qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione formalmente registrata nelle zone economiche speciali, nelle zone di innovazione o nelle zone preferenziali della Federazione Russa di cui all’allegato 14b numero 1 che ha lì la propria sede, la propria sede principale o il proprio stabilimento, o

    2. 2.

      qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione di proprietà o sotto il controllo di persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui al numero 1;

  3. c.

    costituire joint venture:

    1. 1.

      nelle zone economiche speciali, nelle zone di innovazione o nelle zone preferenziali della Federazione Russa di cui all’allegato 14b numero 1 o 2,

    2. 2.

      con persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera a;

  4. d.

    gestire joint venture esistenti:

    1. 1.

      nelle zone economiche speciali, nelle zone di innovazione o nelle zone preferenziali della Federazione Russa di cui all’allegato 14b numero 1,

    2. 2.

      con persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera b;

  5. e.

    costituire nuove società controllate o nuovi uffici di rappresentanza nelle zone economiche speciali, nelle zone di innovazione o nelle zone preferenziali della Federazione Russa di cui all’allegato 14b numero 1 o 2;

  6. f.

    gestire società controllate o uffici di rappresentanza esistenti nelle zone economiche speciali, nelle zone di innovazione o nelle zone preferenziali della Federazione Russa di cui all’allegato 14b numero 1;

  7. g.

    concludere nuovi contratti o accordi riguardanti:

    1. 1.

      la fornitura di beni a persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera a,

    2. 2.

      la fornitura di servizi e la messa a disposizione dei relativi diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali a persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera a;

  8. h.

    mantenere i contratti o gli accordi in essere riguardanti:

    1. 1.

      la fornitura di beni a persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera b,

    2. 2.

      la fornitura di servizi e la messa a disposizione dei relativi diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali a persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera b;

  9. i.

    concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a:

    1. 1.

      persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a e b,

    2. 2.

      terzi allo scopo di finanziare persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a e b;

  10. j.

    partecipare a contratti o accordi di cui alla lettera h;

  11. k.

    fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui alle lettere a–j.

2

 I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano alle attività che sono necessarie per:

  1. a.

    la lotta contro emergenze di sanità pubblica, la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente o la risposta a catastrofi naturali;

  2. b.

    l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro o Serbia;

  3. c.

    l’acquisto, l’importazione o il trasporto di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa o attraverso la Federazione Russa, purché ciò non sia vietato secondo l’articolo 12a o 12b;

  4. d.

    l’acquisto, l’importazione o il trasporto di petrolio greggio per via marittima o di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24, purché tali beni:

    1. 1.

      siano originari di un Paese terzo al di fuori della Federazione Russa,

    2. 2.

      la Federazione Russa sia esclusivamente il loro luogo di carico, partenza o transito, e

    3. 3.

      non siano di proprietà russa.

3

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 se ciò è necessario per:

  1. a.

    scopi umanitari o di evacuazione;

  2. b.

    la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compreso il frumento e i concimi, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti secondo la presente ordinanza;

  3. c.

    garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;

  4. d.

    la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:

    1. 1.

      il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Federazione Russa o l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE, o

    2. 2.

      i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026, tranne cpv. 1 lett. b, d, f, h in vigore dal 27 mag. 2026 (RU 2026 92).

Art. 28cDivieto di fornire sostegno nell’ambito di un programma nazionale della Svizzera12

1

 È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, soprattutto mediante la concessione di mezzi finanziari o qualsiasi altro beneficio alle seguenti persone giuridiche, imprese o organizzazioni nell’ambito di un programma nazionale della Svizzera:3

  1. a.

    persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa;

  2. b.

    persone giuridiche, imprese o organizzazioni di proprietà per oltre il 50 per cento di persone giuridiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a.4

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

  1. a.

    ad attività umanitarie, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali;

  2. b.

    ai programmi veterinari e fitosanitari;

  3. c.

    alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell’ambito del reattore sperimentale termonucleare internazionale ITER;

  4. d.

    alla cooperazione intergovernativa nell’ambito della Convenzione del 30 novembre 20095 relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X e della Convenzione del 16 dicembre 19986 sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone;

  5. e.

    alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione di impianti nucleari civili, alla gestione dei rifiuti radioattivi, all’approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

  6. f.

    ai programmi di mobilità e scambio per singole persone e a provvedimenti per la promozione di contatti interpersonali;

  7. g.

    ai programmi per il clima e l’ambiente che non sono a sostegno della ricerca e dell’innovazione; oppure

  8. h.

    alle attività necessarie per l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

  9. i.

    all’attività delle camere di commercio, delle associazioni di imprese, dei centri culturali e di istruzione e dei programmi di scambio accademico della Svizzera o degli Stati membri dello SEE nella Federazione Russa;

  10. j.

    alle attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, il giornalismo indipendente o la lotta alla disinformazione nella Federazione Russa;

  11. k.

    ai programmi della Svizzera o degli Stati membri dello SEE per l’assunzione di responsabilità storiche e per il sostegno alle minoranze etniche degli Stati membri dello SEE nella Federazione Russa.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  5. RS 0.422.10
  6. RS 0.424.10

Art. 28dDivieti relativi ai trust1

1

 È vietato stabilire o fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:

  1. a.

    cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa;

  2. b.

    persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa;

  3. c.

    persone giuridiche, imprese od organizzazioni i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b;

  4. d.

    persone giuridiche, imprese od organizzazioni sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a, b o c;

  5. e.

    persone giuridiche, imprese od organizzazioni che agiscono per conto di una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a, b, c o d.

2

 È vietato agire, o provvedere affinché un’altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al capoverso 1.2

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino svizzero, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.3

4

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per servizi necessari per:

  1. a.

    attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni; o

  2. b.

    attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;

  3. c.

    la gestione di un trust o di istituti giuridici affini il cui scopo è amministrare fondi della previdenza professionale, contratti di assicurazione o piani di azionariato per i dipendenti oppure organizzazioni di utilità pubblica, club sportivi amatoriali o fondi per minorenni e adulti vulnerabili.

5

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 per consentire la prosecuzione di questi servizi per i seguenti motivi:

  1. a.

    effettuare le transazioni necessarie per porre fine ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo, purché tali transazioni siano state avviate prima del 30 maggio 2022 e concluse entro il 1° ottobre 2022;

  2. b.

    per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a, purché i prestatori di servizi non accettino direttamente o indirettamente averi o risorse economiche da parte delle persone di cui al capoverso 1, non li mettano loro a disposizione o non procurino loro altri vantaggi derivanti dai valori patrimoniali collocati in un trust o in un istituto giuridico affine.4

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00, il cpv. 2 entra in vigore il 29 mag. 2022 (RU 2022 260).
  2. Abrogato temporanemente dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, con effetto dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 al 31 lug. 2022 (RU 2022 381).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 381).

Art. 28eDivieti concernenti servizi e software1

1

 È vietata la fornitura diretta o indiretta di servizi al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa nei seguenti settori:

  1. a.

    consulenza giuridica;

  2. b.

    contabilità, revisione contabile, compresa la revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, consulenza fiscale, consulenze aziendali e gestionali nonché relazioni pubbliche;

  3. c.

    edilizia, architettura, ingegneria, ingegneria integrata, urbanistica, servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica legati a servizi di ingegneria e servizi tecnici di verifica e analisi;

  4. d.

    pubblicità, ricerca di mercato e sondaggi di opinione;

  5. e.

    consulenza informatica;

  6. f.

    servizi spaziali commerciali nel campo dell’osservazione della Terra e della navigazione satellitare;

  7. g.

    servizi nel campo dell’intelligenza artificiale (IA) relativi all’accesso a modelli o piattaforme per l’addestramento, la messa a punto e l’inferenza dell’IA;

  8. h.

    servizi di calcolo a elevate prestazioni, compreso l’accesso a tecnologie di calcolo accelerate da processori grafici, e servizi di informatica quantistica;

  9. i.

    servizi di sicurezza gestiti.

2

 I divieti di cui al capoverso 1 lettere a–c ed e si applicano anche alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6.

3

 È vietata la fornitura di servizi direttamente legati ad attività turistiche nella Federazione Russa.

4

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il trasporto e la messa a disposizione di software gestionali per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali nonché di software per il settore bancario e finanziario di cui all’allegato 32, al governo della Federazione Russa o a persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa o nei territori designati di cui all’allegato 6 nonché il transito di tali software attraverso la Svizzera.

5

 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i servizi o i software di cui ai capoversi 1, 2 e 4 o in relazione con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto o la messa a disposizione di tali servizi o software nella Federazione Russa o nei territori designati di cui all’allegato 6.

6

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 4 o in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, al Governo della Federazione Russa, a persone giuridiche, imprese od organizzazioni nella Federazione Russa o nei territori designati di cui all’allegato 6 o per un uso nella Federazione Russa o nei territori designati di cui all’allegato 6.

7

 La fornitura diretta o indiretta di servizi non menzionati nei capoversi 1 e 3 al Governo della Federazione Russa sottostà a un obbligo di autorizzazione. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO rilascia l’autorizzazione purché ciò sia conforme agli obiettivi della presente ordinanza.

8

 I divieti di cui ai capoversi 1, 2, 4 e 5 non si applicano:2

  1. a.

    ai servizi e ai software destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, di un’impresa o di un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero, di uno Stato membro dello SEE o di un partner;

  2. b.

    alle attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione di prestazioni di assistenza, tra cui forniture mediche e di generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazione, purché tali attività siano svolte da organismi pubblici o da imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie.

9

 Le persone giuridiche, le imprese o le organizzazioni devono notificare alla SECO entro il 31 luglio 2026 i servizi e i software che forniscono o mettono a disposizione secondo il capoverso 8 e successivamente ogni semestre. Le notifiche devono indicare il nome dei destinatari nonché informazioni sul tipo e sul valore dei servizi o dei software in questione.

10

 I divieti di cui ai capoversi 1 lettere a e b e 2 non si applicano ai servizi necessari per:

  1. a.

    avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;

  2. b.

    garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

11

 I divieti di cui ai capoversi 1 lettere c e f, 2 e 4 non si applicano ai servizi e ai software necessari per:

  1. a.

    la lotta contro le emergenze di sanità pubblica;

  2. b.

    la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente;

  3. c.

    la risposta a catastrofi naturali.

12

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 2, 4 e 5 per i servizi e i software necessari per:

  1. a.

    scopi umanitari o di evacuazione;

  2. b.

    attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6;

  3. c.

    l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6;

  4. d.

    garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente;

  5. e.

    l’acquisto o l’importazione o il trasporto in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

  6. f.

    garantire il funzionamento di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente;

  7. g.

    le seguenti attività:

    1. 1.

      la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,

    2. 2.

      la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili,

    3. 3.

      la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali,

    4. 4.

      la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;

  8. h.

    la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:

    1. 1.

      il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Federazione Russa o l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE, o

    2. 2.

      i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

13

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 lettere a e b e 2 per i servizi necessari per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema secondo l’articolo 15 capoverso 10.

14

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 lettere a, b e c e 2 per i servizi necessari per l’attività di una rappresentanza consolare o diplomatica della Federazione Russa in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

15

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 lettere g e h e 3 per i servizi e i software necessari per il contributo di cittadini russi a progetti open source internazionali nella Federazione Russa o di cittadini ucraini nei territori designati di cui all’allegato 6.

16

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera f per i servizi necessari per la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022 (RU 2022 381). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026, ad eccezione del cpv. 1 lett. f–h, in vigore dal 27 mar. 2026 (RU 2026 92).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Art. 28fDivieto di condizionare infrastrutture critiche1

1

 È vietato far esercitare a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia funzioni negli organi direttivi dei proprietari o degli operatori di infrastrutture critiche.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica all’esercizio delle funzioni di cui al capoverso 1 da parte di persone che hanno la cittadinanza esclusiva o condivisa della Svizzera, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 27 apr. 2023 (RU 2023 168).

Art. 28gDivieto di accettare donazioni dal governo russo1

1

 È vietato accettare direttamente o indirettamente donazioni, benefici economici o sostegno, compresi finanziamenti, dalle seguenti persone, organizzazioni o organismi:

  1. a.

    il governo della Federazione Russa;

  2. b.

    persone giuridiche, organizzazioni o organismi stabiliti nella Federazione Russa che sono sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;

  3. c.

    persone giuridiche, organizzazioni o organismi stabiliti al di fuori della Svizzera e degli Stati membri dello SEE e controllati per oltre il 50 per cento da una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui alla lettera a o b;

  4. d.

    persone fisiche o giuridiche, organizzazioni od organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui alla lettera a, b o c.

2

 Il capoverso 1 si applica:

  1. a.

    ai partiti e alle alleanze politiche;

  2. b.

    alle organizzazioni non governative;

  3. c.

    ai fornitori di servizi di media;

  4. d.

    agli istituti di ricerca pubblici e privati, alle scuole universitarie, alle organizzazioni di ricerca e tecnologia, alle agenzie e agli organismi pubblici nonché alle imprese e ad altri soggetti dei settori industriale e commerciale che svolgono attività di ricerca e innovazione ai sensi dell’ordinanza del 20 gennaio 20212 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione;

  5. e.

    alle persone fisiche associate a persone, organizzazioni od organismi di cui alla lettera d.

3

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle donazioni, ai benefici economici o al sostegno, compresi i mezzi finanziari, che sono necessari per:

  1. a.

    garantire la partecipazione dei partiti politici alla formazione dell’opinione e della volontà della popolazione;

  2. b.

    l’esercizio del diritto alla libertà d’opinione, d’informazione o dei media.

4

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per l’accettazione di donazioni, benefici economici o sostegno a favore di persone, organizzazioni o organismi di cui al capoverso 2 lettere b e c, a condizione che tale accettazione non interferisca con i processi democratici in Svizzera e non ne mini le basi democratiche.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024 (RU 2024 564). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  2. RS 420.126

Art. 28hDivieto di riassicurazione di navi e veicoli aerei russi usati1

Per i cinque anni successivi alla vendita o a qualsiasi forma di locazione di navi o veicoli aerei che sono stati gestiti dal Governo della Federazione Russa o da persone giuridiche, imprese o organizzazioni della Federazione Russa è vietato mettere a disposizione, stipulare o concludere in altro modo contratti o accordi che comportino l’assunzione, il trasferimento o la cessione dei rischi connessi alla copertura assicurativa di tali navi o veicoli aerei.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).

Art. 28iDivieto di transazioni in relazione con utenti di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali1

È vietato effettuare direttamente o indirettamente qualsiasi transazione con persone giuridiche, organizzazioni od organismi di cui all’allegato 39 che sfruttano diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali.

  1. Introdotto della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Art. 28jDivieto di transazioni in relazione con l’esecuzione di determinate decisioni russe1

1

 È vietato effettuare direttamente o indirettamente qualsiasi transazione con persone, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 40 che hanno tratto beneficio da una decisione ai sensi del decreto del presidente della Federazione Russa n. 302 del 25 aprile 2023 nel tenore modificato secondo la legge federale 470‑FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche, o della normativa russa ad esso collegata o equivalente.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

  1. a.

    alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;

  2. b.

    alle transazioni necessarie per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro del SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro del SEE;

  3. c.

    alla prestazione di un risarcimento ai sensi dell’articolo 30f.

  1. Introdotto della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Art. 28kDivieto di transazioni in relazione con l’esecuzione di determinati crediti in Paesi terzi1

1

 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:

  1. a.

    persone, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 41;

  2. b.

    persone, imprese o organizzazioni che possiedono le persone giuridiche, le imprese o le organizzazioni di cui alla lettera a o che esercitano il controllo su queste ultime.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

  1. a.

    alle transazioni con avvocati e magistrati;

  2. b.

    alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;

  3. c.

    alle transazioni necessarie per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro del SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro del SEE;

  4. d.

    alla prestazione di un risarcimento ai sensi dell’articolo 30f.

  1. Introdotto della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Sezione 4 Ulteriori restrizioni

Art. 29Divieto di entrata e di transito

1

 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 8.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), o il DFAE nel quadro della sua competenza di cui all’articolo 38 dell’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto, può concedere deroghe:

  1. a.

    per motivi umanitari comprovati;

  2. b.

    se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la situazione in Ucraina; oppure

  3. c.

    per tutelare interessi svizzeri.

  1. RS 142.204

Art. 29aObbligo di notifica concernente l’entrata e il transito1

1

 Le seguenti persone in possesso di un permesso di soggiorno valido, compreso il permesso di soggiorno diplomatico, o di un visto valido non rilasciato dalla Svizzera devono comunicare al DFAE l’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera almeno 24 ore prima della data di entrata o di transito:

  1. a.

    cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Federazione Russa;

  2. b.

    cittadini russi che sono membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o delle rappresentanze consolari della Federazione Russa;

  3. c.

    familiari di persone di cui alle lettere a e b, fatti salvi i minori e i familiari che non vivono nella stessa economia domestica delle persone di cui alle lettere a e b.

2

 La notifica al DFAE deve contenere le seguenti informazioni:

  1. a.

    dati sui mezzi di trasporto utilizzati;

  2. b.

    luogo e data dell’entrata in Svizzera;

  3. c.

    luogo e data della partenza dalla Svizzera.

3

 I cittadini russi soggetti all’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 devono portare con sé durante il soggiorno in Svizzera una copia della notifica e presentarla ogniqualvolta venga richiesto dalle autorità competenti.2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  2. Introdotto della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Art. 29abisTraffico aereo1

1

 È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:

  1. a.

    per i veicoli aerei di vettori aerei di compagnie aeree della Federazione Russa con una licenza di esercizio o una licenza equivalente rilasciata dalle autorità della Federazione Russa, anche per i veicoli aerei utilizzati da queste imprese nell’ambito di accordi di ripartizione di codici (code sharing) o di accordi di prenotazione di capacità (blocked space);

  2. b.

    per i veicoli aerei registrati nella Federazione Russa o che sono di proprietà, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi russi.

  3. c.

    per i veicoli aerei utilizzati per voli non di linea e per i quali una persona fisica o giuridica, un’organizzazione o un organismo russo sia in grado di stabilire il luogo o l’orario di decollo o atterraggio.

1bis

 È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:

  1. a.

    per le compagnie aeree di cui all’allegato 35;

  2. b.

    per le organizzazioni detenute o controllate da una compagnia aerea di cui alla lettera a.2

2

 Sono esenti dal divieto di cui al capoverso 1:

  1. a.

    voli per scopi umanitari;

  2. b.

    voli di ricerca e salvataggio;

  3. c.

    voli di rimpatrio una tantum di veicoli aerei in leasing con la relativa autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);

  4. d.

    …

  5. e.

    voli di aerei militari e altri veicoli aerei di Stato stranieri con autorizzazione (diplomatic clearance) conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza del 23 marzo 20053 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo;

  6. f.

    veicoli aerei con un numero massimo di quattro posti a sedere e massa massima al decollo non superiore a 2000 kg, a condizione che siano utilizzati per voli privati e non aziendali effettuati nel territorio della Svizzera a fini ricreativi o in vista del rilascio di licenze di pilota privato e relative abilitazioni mediante operatori di formazione sul territorio della Svizzera.

2bis

 Il divieto di cui ai capoversi 1 e 1bis non si applica ai sorvoli e agli atterraggi in situazioni di emergenza.4

3

 D’intesa con i servizi competenti della SECO e del DFAE, l’UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui ai capoversi 1 e 1bis per salvaguardare interessi della Svizzera o per altri scopi conformi agli obiettivi della presente ordinanza.5

3bis

 D’intesa con i servizi competenti della SECO e del DFAE, l’UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per l’esercizio di un sistema aeromobile senza equipaggio impiegato nella categoria aperta conformemente all’allegato dell’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, purché sia utilizzato per voli privati, non commerciali e non aziendali effettuati nel territorio e nello spazio aereo della Svizzera a fini ricreativi.7

4

 Gli operatori aerei che effettuano voli non di linea tra la Federazione Russa e la Svizzera, inclusi i voli attraverso un Paese terzo, devono comunicare all’UFAC tutte le informazioni relative al volo con almeno 48 ore di anticipo.8

5

 Gli operatori aerei di cui al capoverso 1 lettera c devono comunicare all’UFAC, su sua richiesta ed entro il termine da esso stabilito, tutte le informazioni relative al volo prima dell’atterraggio o del decollo in Svizzera o prima del sorvolo della Svizzera, in particolare:

  1. a.

    informazioni sull’effettivo proprietario del veicolo aereo e, se del caso, sulla persona fisica o giuridica, sull’organizzazione o sull’organismo che ha noleggiato il veicolo aereo;

  2. b.

    una dichiarazione generale, la lista dei passeggeri o un documento ufficiale contenente il nome completo, la data di nascita, il luogo di nascita e la nazionalità di ciascun passeggero e di ciascun componente dell’equipaggio.9

  1. Originario art. 29a. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  3. RS 748.111.1
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  6. RS 0.748.127.192.68
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).
  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).

Art. 29bDivieti relativi alla pubblicità su alcuni media russi1

È vietato commissionare pubblicità o fungere da intermediario per la pubblicità di prodotti o servizi che viene trasmessa o diffusa in programmi radiofonici o televisivi o in altri contenuti elettronici creati o trasmessi da una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 25. Questo vale a prescindere dal mezzo di trasmissione o di diffusione dei contenuti.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).

Art 29cDivieti relativi agli appalti pubblici1

1

 I committenti di appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali in virtù dell’articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 20192 sugli appalti pubblici (LAPub), dell’articolo 8 capoverso 1 del Concordato intercantonale del 25 novembre 1994 / 15 marzo 20013 sugli appalti pubblici (CIAP 2001) e dell’articolo 4 capoversi 1 e 2 del Concordato intercantonale del 15 novembre 20194 sugli appalti pubblici (CIAP 2019) hanno il divieto, a partire dai valori soglia indicati nei trattati internazionali, di aggiudicare appalti pubblici secondo l’articolo 8 LAPub, l’articolo 6 CIAP 2001 e l’articolo 8 CIAP 2019 a:

  1. a.

    un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa;

  2. b.

    una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione stabilita nella Federazione Russa;

  3. c.

    una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione direttamente o indirettamente detenuta per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b;

  4. d.

    una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a, b o c.

2

 Ai committenti di appalti pubblici di cui al capoverso 1 è vietato concludere contratti di appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione del capoverso 1 con le persone fisiche o giuridiche, le imprese o le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d.

3

 I contratti di appalti pubblici di cui al capoverso 2 in corso d’esecuzione devono terminare entro il 28 febbraio 2023.

4

 I capoversi 1–3 si applicano anche alle aggiudicazioni e ai contratti di appalti pubblici ai quali partecipano, per oltre il 10 per cento del valore dell’appalto, subappaltatori e fornitori qualificati di persone, imprese od organizzazioni ai sensi del capoverso 1 lettere a–d.

5

 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano:

  1. a.

    ai cittadini russi residenti in Svizzera;

  2. b.

    alle persone giuridiche, imprese od organizzazioni direttamente o indirettamente detenute prima del 31 agosto 2022 per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1 stabilite in Svizzera prima del 31 agosto 2022.

6

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4, in particolare:

  1. a.

    per la gestione, la manutenzione e la disattivazione di impianti nucleari civili, l’eliminazione di rifiuti radioattivi, l’approvvigionamento e il ritrattamento di combustibile e la sicurezza di tali impianti, nonché per la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e di applicazioni mediche analoghe, di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

  2. b.

    per la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

  3. c.

    per l’acquisizione di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti in quantità sufficiente solo dalle persone, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d;

  4. d.

    per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

  5. e.

    per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas naturale e di petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Federazione Russa in Svizzera o negli Stati membri dello SEE.

7

 I committenti soggetti al diritto federale in materia di appalti pubblici sorvegliano l’osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1–3; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.

8

 I Cantoni provvedono all’osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1–3 da parte delle organizzazioni soggette al diritto cantonale in materia di appalti pubblici; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.

9

 I committenti di cui al capoverso 7 e i Cantoni di cui al capoverso 8 segnalano alla SECO i casi di applicazione del capoverso 3.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 477).
  2. RS 172.056.1
  3. Il Concordato intercantonale può essere consultato all’indirizzo: www.lexfind.ch/fe/de/tol/33879/versions/219579/de
  4. Il Concordato intercantonale può essere consultato all’indirizzo: www.lexfind.ch/fe/de/tol/33884/versions/219203/de

Art. 29dDivieti in relazione con determinate decisioni di tribunali russi1

1

 Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti ordinanze, decreti, decisioni, sentenze e altre decisioni giudiziarie adottati conformemente o in combinato disposto con gli articoli 248.1 e 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di disposizioni russe equivalenti.

1bis

 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, dinanzi al tribunale svizzero competente, che venga accertata la competenza esclusiva del tribunale arbitrale concordato. Il tribunale può ingiungere alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui all’articolo 30 di astenersi dall’avviare o dal proseguire un procedimento giudiziario all’estero.2

1ter

 L’inosservanza dei decreti ingiuntivi ai sensi del capoverso 1bis obbliga le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni responsabili di cui all’articolo 30 a risarcire il danno provocato ai cittadini svizzeri, alle persone fisiche residenti in Svizzera e alle persone giuridiche, alle organizzazioni e agli organismi stabiliti in Svizzera.3

2

 Non sono eseguite richieste di assistenza giudiziaria in materia penale in relazione a una presunta violazione di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni giudiziarie di cui al capoverso 1.

3

 Non sono riconosciute o eseguite pene o altre sanzioni secondo il codice penale russo in relazione a una presunta violazione di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni giudiziarie di cui al capoverso 1.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 feb. 2025 (RU 2025 98). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  2. Introdotto della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  3. Introdotto della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Art. 30Divieto di soddisfare determinati crediti

1

 È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 27 agosto 20141 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall’ordinanza del 2 aprile 20142 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:

  1. a.

    persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;

  2. abis.

    imprese od organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;

  3. b.

    qualsiasi altra persona fisica, impresa o organizzazione russa;

  4. bbis.

    persone fisiche, imprese od organizzazioni nei territori designati di cui allegato 6;

  5. c.

    persone fisiche, imprese od organizzazioni che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa od organizzazione di cui alle lettere a–bbis;

  6. d.

    qualsiasi persona fisica di un Paese terzo al di fuori della Svizzera, dello SEE e dei Paesi partner che non è cittadina russa e qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione stabilita in un tale Paese terzo che:

    1. 1.

      vende, fornisce o esporta beni, tecnologie e servizi la cui vendita, fornitura o esportazione sono vietate secondo le misure previste dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 27 agosto 2014 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina o dall’ordinanza del 2 aprile 2014 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina, alle persone di cui alla lettera a, abis, b o c oppure per un uso nella Federazione Russa,

    2. 2.

      mette a disposizione averi o risorse economiche a una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione menzionata nella lettera a o c in violazione di un divieto previsto dalla presente ordinanza, dell’ordinanza del 27 agosto 2014 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall’ordinanza del 2 aprile 2014 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina.

2

 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.3

  1. [RU 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144]
  2. RU 2014 877, 1003, 1213, 2479
  3. Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di odinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Sezione 4a Deroghe riguardanti i disinvestimenti dalla Federazione Russa

Art. 30aDeroghe ai divieti riguardanti l’importazione, la vendita, la fornitura, il transito e il trasporto di beni

1

 La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a e 14b per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni elencati nei corrispondenti allegati 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 e 23 e dei beni di cui all’allegato 2 OBDI1 nonché la vendita, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni in relazione ai beni di cui sopra, che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, a condizione che:2

  1. a.

    tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali3 nella Federazione Russa;

  2. b.

    i beni e le tecnologie siano di proprietà:

    1. 1.

      di cittadini svizzeri,

    2. 2.

      di cittadini di uno Stato membro dello SEE,

    3. 3.

      di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, o

    4. 4.

      di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e

  3. c.

    i beni e le tecnologie interessati si trovassero fisicamente nella Federazione Russa prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a e 14b relativi a tali beni e tecnologie.

2

 La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i beni possano essere destinati a utenti finali militari o a un uso finale militare nella Federazione Russa.

2bis

 La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 11 e 11a per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni elencati nei corrispondenti allegati 1, 5 e 23a e dei beni di cui all’allegato 2 OBDI o per i servizi ad essi collegati, a condizione che tali attività o servizi siano strettamente necessari per disinvestire da una joint venture:4

  1. a.

    che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra la Federazione Russa e Paesi terzi;

  2. b.

    che è stata costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE prima del 3 marzo 2022; e

  3. c.

    cui partecipa una persona giuridica russa, un’organizzazione russa o un organismo russo.5

3

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 14a e 14c per l’importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui agli allegati 17 e 20 fino al 31 dicembre 2026, a condizione che:6

  1. a.

    tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa;

  2. b.

    i beni siano di proprietà:

    1. 1.

      di cittadini svizzeri,

    2. 2.

      di cittadini di uno Stato membro dello SEE,

    3. 3.

      di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, o

    4. 4.

      di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e

  3. c.

    i beni interessati si trovassero fisicamente nella Federazione Russa prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 14a e 14c relativi a tali beni.

  1. RS 946.202.1
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025 (RU 2025 837).
  3. Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2055 662). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025 (RU 2025 837).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025 (RU 2025 837).

Art. 30bDeroghe al divieto di transazioni con imprese statali1

D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di transazioni con imprese statali di cui all’articolo 24a capoverso 1 per permettere le transazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro, entro il 31 dicembre 2026, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE da parte delle organizzazioni di cui all’articolo 24a capoverso 1 o delle loro controllate in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025 (RU 2025 837).

Art. 30cDeroghe ai divieti concernenti servizi e software1

1

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe ai divieti concernenti i servizi e i software di cui all’articolo 28e, a condizione che:2

  1. a.

    tali servizi o i software siano strettamente necessari per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa; e

  2. b.

    i servizi o i software siano forniti a esclusivo beneficio delle persone giuridiche, delle organizzazioni o degli organismi risultanti dal disinvestimento.3

2

 La SECO rifiuta la domanda di deroga di cui al capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i servizi o i software possano essere destinati, direttamente o indirettamente, al governo della Federazione Russa, a utenti finali militari o a un uso finale militare nella Federazione Russa.4

3

 …5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025 (RU 2025 837).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU 2023 452). Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, con effetto dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).

Art. 30cbisDeroghe al divieto di soddisfare determinati crediti1

D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe al divieto di soddisfare crediti da parte delle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettera b, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024 (RU 2024 564). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025 (RU 2025 837).

Art. 30cterDeroghe al divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria1

D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 27a capoverso 2, a condizione che l’esecuzione delle transazioni sia necessaria per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa entro il 26 agosto 2025 che sono state coperte da garanzie svizzere per il credito all’esportazione.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).

Art. 30cquaterDeroghe al divieto di transazioni e cofinanziamenti con il Russian Direct Investment Fund1

D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe al divieto di cui all’articolo 26 capoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire e ritirarsi dalla Federazione Russa oppure per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662).

Art. 30cquinquiesDeroghe al divieto di transazioni con determinate banche1

D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 27 capoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 662).

Art. 30csexiesDeroghe ai divieti concernenti le imprese nelle zone economiche speciali, nelle zone di innovazione o nelle zone preferenziali1

D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 28bbis capoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).

Art. 30cseptiesDeroghe al divieto di transazioni con organizzazioni che forniscono servizi legati alle criptovalute1

D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 20b, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.

  1. Introdotto della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Sezione 4b Deroghe per beni e servizi in relazione con il Consorzio per l’oleodotto del Caspio

Art. 30d

1

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 9a 11 e 11a per la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito attraverso la Svizzera o il transito attraverso la Federazione Russa dei beni elencati in tali articoli o di altri servizi connessi per l’esercizio e la manutenzione essenziale dell’oleodotto del Consorzio per l’oleodotto del Caspio (oleodotto CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni della voce di tariffa doganale 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene nella Federazione Russa, dopo aver accertato che:1

  1. a.

    la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito attraverso la Svizzera o il transito attraverso la Federazione Russa o i servizi connessi sono necessari per l’esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell’oleodotto CPC e della relativa infrastruttura;

  2. b.

    il tipo di beni e servizi richiesti era già in precedenza esportato o prestato nella Federazione Russa da uno Stato membro dello SEE, da un partner o dalla Svizzera per l’esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell’oleodotto CPC e della relativa infrastruttura;

  3. c.

    il volume richiesto è commisurato a quello usato per l’esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell’oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e

  4. d.

    tali beni sono forniti da una persona fisica o giuridica soggetta al diritto svizzero esclusivamente per l’esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell’oleodotto CPC e della relativa infrastruttura.

2

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 28e capoverso 1 concernenti i servizi nel settore della consulenza giuridica (art. 28e cpv. 1 lett. a), della revisione contabile (art. 28e cpv. 1 lett. b) e dell’ingegneria (art. 28e pv. 1 lett. c), a condizione che i servizi siano necessari per l’esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell’oleodotto CPC e della relativa infrastruttura.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).

Sezione 4c Deroghe ai divieti per motivi di sicurezza marittima

Art. 30e

I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.

Sezione 4d Risarcimento e protezione per persone e organizzazioni svizzere

Art. 30f1

1

 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto, comprese le spese legali, che loro o una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di loro proprietà o sotto il loro controllo hanno subìto a seguito di:

  1. a.

    azioni proposte dinanzi a un giudice al di fuori della Svizzera e dello SEE da persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’articolo 30, in relazione a contratti o affari la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, le misure imposte dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 27 agosto 20142 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall’ordinanza del 2 aprile 20143 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione;

  2. b.

    sentenze e altre decisioni giudiziarie o amministrative emesse in Paesi terzi diversi dalla Federazione Russa ai fini dell’esecuzione dei crediti di cui alla lettera a, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.

2

 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto, comprese le spese legali, che loro o una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di loro proprietà o sotto il loro controllo hanno subìto a causa di:

  1. a.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’articolo 30 che hanno tratto beneficio da una decisione ai sensi del decreto del presidente della Federazione Russa n. 302 del 25 aprile 2023 nel tenore modificato secondo la legge federale 470‑FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche, o della normativa russa ad esso collegata o equivalente, a condizione che la decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o dell’Accordo del 1° dicembre 19904 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente la promozione e la tutela reciproca degli investimenti, e che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione;

  2. b.

    decisioni giudiziarie e amministrative in Paesi terzi diversi dalla Federazione Russa ai fini dell’esecuzione di una decisione secondo la lettera a, a condizione che tale decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o di un accordo sulla protezione degli investimenti tra la Svizzera e un Paese terzo e che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.

3

 Il risarcimento danni può essere richiesto dalle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni:

  1. a.

    risarcimenti secondo i capoversi 1 e 2 lettera a: da persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’articolo 30 che hanno tratto beneficio da una decisione ai sensi dei decreti o della normativa russi di cui ai capoversi 1 e 2 lettera a o che sono responsabili dell’emanazione di tale decisione, o da persone fisiche, imprese e organizzazioni che detengono o controllano tali imprese od organizzazioni;

  2. b.

    risarcimenti secondo i capoversi 1 e 2 lettera b: da persone fisiche, imprese e organizzazioni che tentano di ottenere l’esecuzione di una decisione secondo il capoverso 1 in un Paese diverso dalla Federazione Russa o che collaborano a tale scopo, o da persone, imprese e organizzazioni che detengono o controllano tali imprese o organizzazioni, ad eccezione dei loro avvocati e dei magistrati.

4

 Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento di cui al presente articolo può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.

5

 La Svizzera non è responsabile delle decisioni giudiziarie emesse secondo il capoverso 2 lettera a o della loro esecuzione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  2. [RU 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144]
  3. RU 2014 877, 1003, 1213, 2479
  4. RS 0.975.277.2

Sezione 4e Disposizioni relative ai procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato

Art. 30gNessun riconoscimento e nessuna esecuzione di sentenze e sanzioni e rifiuto delle domande di assistenza giudiziaria

1

 Ordinanze, decreti, decisioni, sentenze e altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse in procedimenti svolti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro del SEE nell’ambito o in relazione alla composizione delle controversie tra investitori e Stato contro la Svizzera o uno Stato membro del SEE non sono riconosciute o eseguite nella misura in cui potrebbero portare a soddisfare pretese avanzate a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza o di provvedimenti equivalenti di uno Stato membro dello SEE da parte di:

  1. a.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettere a–c;

  2. b.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni che detengono un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 30 lettere a–c oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 30 lettere a–c o ne sono controllate.

2

 Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte e le pene e le altre sanzioni sulla base di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni emesse in procedimenti svolti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE non sono né riconosciute né eseguite se sono state emesse o imposte nell’ambito o in relazione a un procedimento di composizione delle controversie tra investitori e Stato contro la Svizzera o uno Stato membro del SEE, avviato a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza o a provvedimenti equivalenti di uno Stato membro dello SEE da parte di:

  1. a.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettere a–c;

  2. b.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni che detengono un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 30 lettere a–c oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 30 lettere a–c o ne sono controllate.

Art. 30hRichiesta di risarcimento danni da parte della Confederazione Svizzera

1

 La Confederazione Svizzera ha il diritto di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subìto, comprese le spese legali, a seguito di procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato avviati nei confronti della stessa Confederazione Svizzera a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza.

2

 La richiesta è diretta contro:

  1. a.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettere a–c che:

    1. 1.

      hanno avviato il procedimento di composizione delle controversie tra investitori e Stato,

    2. 2.

      sono intervenute nell’ambito della composizione delle controversie tra investitori e Stato,

    3. 3.

      hanno partecipato alla composizione delle controversie tra investitori e Stato,

    4. 4.

      chiedono l’esecuzione di un lodo arbitrale, di una sentenza o di un decreto nell’ambito della composizione delle controversie tra investitori e Stato;

  2. b.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni che possiedono una di queste imprese o organizzazioni di cui alla lettera a oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui alla lettera a o ne sono controllate.

3

 Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento di cui al capoverso 1 può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.

Sezione 5 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 31Esecuzione e controllo

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 2a, 4–6, 9–28f e 29c–30d.1

1bis

 L’Ufficio federale della cultura sorveglia l’esecuzione dell’articolo 14ebis.2

1ter

 L’Ufficio federale dell’agricoltura sorveglia l’esecuzione dell’articolo 14c capoverso 3.3

2

 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 29.

2bis

 L’UFAC sorveglia l’esecuzione dell’articolo 29abis.4

2ter

 L’Ufficio federale delle comunicazioni sorveglia l’esecuzione dell’articolo 29b.5

2quater

 La Segreteria di Stato del DFAE sorveglia l’esecuzione dell’articolo 29a.6

3

 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

4

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.7

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  3. Originario cpv. 1bis. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 29 lug. 2022 (RU 2022 260).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).

Art. 31aDisposizioni per il vincolo dei beni a un regime doganale1

1

 I beni che si trovano fisicamente in Svizzera e che sono stati presentati secondo l’articolo 24 della legge del 18 marzo 20152 sulle dogane (LD) prima che entrasse in vigore un divieto d’importazione possono essere vincolati da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) a un regime doganale secondo gli articoli 47 e 48 LD.

2

 Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per il vincolo a un regime doganale dei beni di cui al capoverso 1.

3

 L’UDSC rifiuta il vincolo di beni a un regime doganale se ha motivi sufficienti per ritenere che le sanzioni possano essere aggirate e non autorizza la riesportazione dei beni verso la Federazione Russa.

4

 I capoversi 1–3 si applicano anche ai beni che si trovano fisicamente in Svizzera, che sono stati presentati prima del 29 marzo 2023 e che sono stati trattenuti conformemente alla presente ordinanza.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 168).
  2. RS 631.0

Art. 32Disposizioni penali

1

 Chiunque viola gli articoli 2a, 4–6, 9–15, 17–20, 22–29 e 29a–30 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.1

2

 Chiunque viola gli articoli 16 e 21 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).

Sezione 6 Pubblicazione e disposizioni finali

Art. 33Pubblicazione1

I contenuti degli allegati 1, 2, 8–15, 23, 25, 36, 37 e 39–41 sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale solo mediante rimando.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).

Art. 35Disposizioni transitorie

1

 Gli articoli 3, 4 e 7, applicati in riferimento alle zone delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino, non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

2

 L’articolo 18 capoversi 1 e 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

3

 L’articolo 19 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

4

 In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro l’8 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 5 marzo 2022. I destinatari finali di cui all’allegato 2 rientrano in questa disposizione se le attività per cui fanno domanda sono di natura esclusivamente civile.

5

–7 …1

8

 L’articolo 14a capoversi 1 e 22 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 marzo 2022 ed eseguiti entro il 17 giugno 2022.3

9

 L’articolo 10 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 5 marzo 2022 ed eseguiti entro il 3 giugno 2022.4

10

…5

11

 L’articolo 11a capoversi 1, 2, e 2bis non si applica agli affari riguardanti i beni di cui all’allegato 23 numero 2 concordati in via contrattuale prima del 20 agosto 2026 ed eseguiti entro il 21 novembre 2026.6

12 e 13

…7

14

 L’articolo 28c capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 ottobre 2022.8

15

 L’articolo 12a capoversi 1 e 2 non si applica:

  1. a.

    agli affari riguardanti l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 dicembre 2022, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento;

  2. b.

    agli affari riguardanti l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 febbraio 2023, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento.9

16

 L’articolo 12b capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022.10

17

 L’articolo 24a capoverso 1 non si applica:

  1. a.

    all’accettazione dei pagamenti dovuti dalle banche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 24a capoverso 1 nell’ambito di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022;

  2. b.

    alle transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2026, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 26 marzo 2022 e a cui partecipa una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 24a capoverso 1.11

18

 L’articolo 28d capoverso 1 non si applica alle transazioni necessarie per porre fine entro il 31 luglio 2022 ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo.12

19

 …13

20

 …14

20bis

…15

21 e 23

…16

24

 L’articolo 12b capoverso 2 non si applica:

  1. a.

    agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022;

  2. b.

    agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023;

  3. c.

    al pagamento, dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento;

  4. d.

    al pagamento, dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento.17

25

 L’articolo 12b capoversi 1 e 2 non si applica:

  1. a.

    al trasporto del petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00, se il trasporto avviene entro il 5 dicembre 2022;

  2. b.

    al trasporto dei prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710, se il trasporto avviene entro il 5 febbraio 2023;

  3. c.

    al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi per un periodo di 90 giorni dopo una modifica dell’allegato 28 né alla fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari né alla concessione di mezzi finanziari in relazione con tale trasporto, se:

    1. 1.

      le attività menzionate sono svolte sulla base di un contratto concluso prima della modifica dell’allegato 28, e

    2. 2.

      il prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell’allegato 28 alla data di conclusione di tale contratto;

  4. d.

    al trasporto di petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa caricato su una nave nel porto di carico prima del 16 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023 e il cui prezzo di acquisto supera il limite massimo fissato nell’allegato 28;

  5. e.

    agli scambi, all’intermediazione e al trasporto di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa caricati su una nave nel porto di carico prima del 15 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima dell’11 aprile 2023 e il cui prezzo di acquisto supera il limite massimo fissato nell’allegato 28.18

26

 L’articolo 24a capoverso 1 non si applica:

  1. a.

    all’accettazione dei pagamenti dovuti dall’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-57347 nell’ambito di contratti eseguiti entro il 4 febbraio 2023;

  2. b.

    …

  3. c.

    all’accettazione dei pagamenti dovuti dall’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-59958 nell’ambito di contratti eseguiti entro il 26 aprile 2023;

  4. d.

    … .19

27

 L’articolo 24c capoverso 1 non si applica:

  1. a.

    agli affari con una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo menzionato nell’allegato 15b ai numeri SSID 175-100149, 175-100152, 175-100155, 175-100158, 175-100161 o 175-100164 concordati in via contrattuale prima del 26 febbraio 2026 ed eseguiti entro il 27 agosto 2026;

  2. b.

    all’accettazione di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle organizzazioni o dagli organismi menzionati nell’allegato 15b ai numeri 175-100149, 175-100152, 175-100155, 175-100158, 175-100161 o 175-100164 per contratti eseguiti entro il 26 febbraio 2026.20

28

 …21

29

 L’articolo 14f capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 1° febbraio 2024 ed eseguiti entro il 1° gennaio 2025 o i cui contratti sono scaduti, a seconda dell’evento che si verifica per primo.22

30

 …23

31

 L’articolo 14g capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 26 giugno 2025 o i cui contratti sono scaduti, a seconda dell’evento che si verifica per primo.24

32

 L’articolo 10a non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 17 gennaio 2025.25

33

 L’articolo 12f capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 14 aprile 2025.26

34

 L’articolo 12e capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 17 gennaio 2025.27

35

 L’articolo 27a capoverso 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 febbraio 2026 e conclusi entro il 27 agosto 2026.28

36

 L’articolo 14c capoversi 1 e 2 non si applica:

  1. a.

    agli affari riguardanti i beni della voce di tariffa doganale 7601 concordati in via contrattuale prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 31 dicembre 2026;

  2. b.

    agli affari riguardanti i beni della voce di tariffa doganale 2901 10 00 concordati in via contrattuale prima del 26 febbraio 2026 ed eseguiti entro il 27 maggio 2026;

  3. c.

    agli affari riguardanti i beni delle voci di tariffa doganale 2501, 2517, 2519, 2522, 2530, 2601, 2619, 2620, 2621, 2804 61, 2804 69, 2815, 2816, 2825 20, 2833, 2849, 2910, 2916, 2926, 4016, 4302, 7110 11, 7110 19, 7110 31, 7110 39, 7110 41, 7110 49, 7204, 7401, 7402, 7403 ad eccezione di 7403 19, 7404, 7406, 7503, 7504, 7505, 7602, 7603, 7610, 7612, 8102, 8104 e 8105, concordati in via contrattuale prima del 20 agosto 2026 ed eseguiti entro il 25 gennaio 2027;

  4. d.

    agli affari riguardanti i beni della voce di tariffa doganale 7403 19 concordati in via contrattuale prima del 20 agosto 2026 e conclusi entro il 25 gennaio 2027.29

37

 L’articolo 10a non si applica agli affari in relazione con progetti nel settore del petrolio greggio concordati prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 16 agosto 2025.30

38

 …31

39

 Il divieto di cui all’articolo 12g capoverso 1 non si applica ai contratti con scadenza superiore a un anno concordati prima del 26 febbraio 2026 ed eseguiti entro il 1° gennaio 2027 se tali contratti:

  1. a.

    non riguardano l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di derivati del gas naturale;

  2. b.

    non hanno subìto modifiche significative.32

40

 L’articolo 28bbis capoverso 1 non si applica all’esecuzione entro il 27 maggio 2026 dei contratti conclusi prima del 26 febbraio 2026.33

41

 L’articolo 28e capoversi 3 e 5 non si applica all’esecuzione entro il 27 maggio 2026 dei contratti conclusi prima del 26 febbraio 2026.34

42

 L’articolo 28e capoverso 4 non si applica alla fornitura di software per il settore bancario e finanziario di cui all’allegato 32 numero 3, a condizione che ciò sia necessario per l’esecuzione entro il 27 maggio 2026 di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2026.35

  1. Introdotti dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022 (RU 2022 198). Abrogati dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  2. Ora: articolo 14a capoversi 1 e 3
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 198).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, con effetto dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2026, in vigore dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  7. Introdotti dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Abrogati della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, con effetto dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 260).
  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU 2022 260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).
  10. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).
  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).
  12. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 381).
  13. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022 (RU 2022 381). Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  14. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  15. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU 2023 31). Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 51).
  16. Introdotti dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Abrogati dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, con effetto dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 452).
  17. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).
  18. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).
  19. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 708).
  20. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  21. Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  22. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU 2024 51). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  23. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU 2024 51). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  24. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  25. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  26. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  27. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU 2024 564).
  28. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024 (RU 2024 564). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  29. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag, 2025 (RU 2025 310).
  30. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 310).
  31. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU 2025 310). Abrogato della cifra I dell’O del 19 ago. 2026, con effetto dal 20 ago. 2026 (RU 2026 424).
  32. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025 (RU 2025 662). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 25 apr. 2026 (RU 2026 92).
  33. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  34. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).
  35. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 92).

Art. 36Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2022 alle ore 18.00.

Allegati

  • Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza
  • Destinatari finali soggetti a restrizioni
  • Beni per l’aviazione e l’industria spaziale
  • Beni per la lavorazione di petrolio e gas
  • Software per il settore dell’energia
  • Territori designati
  • Beni vietati
  • Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie
  • Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
  • Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
  • Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
  • Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
  • Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
  • Cripto-attività e valute digitali della Banca centrale soggette al divieto di transazioni
  • Banche soggette al divieto di transazioni
  • Banche, imprese e organizzazioni soggette al divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria
  • Zone economiche speciali, zone di innovazione e zone preferenziali della Federazione Russa
  • Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di transazioni
  • Attori di procedimenti arbitrali russi soggetti al divieto di transazioni
  • Divieto di transazioni con determinate banche o organizzazioni che compromettono lo scopo delle sanzioni
  • Porti, chiuse e aeroporti soggetti a restrizioni
  • Beni e tecnologie per la navigazione marittima
  • Prodotti siderurgici
  • Beni di lusso
  • Carboturbi e additivi per carburanti
  • Beni economicamente importanti
  • Contingenti di importazione di determinati beni
  • Beni per il rafforzamento dell’industria
  • Beni per il rafforzamento dell’industria secondo l’articolo 11a capoverso 1bis
  • Beni per il rafforzamento dell’industria secondo l’articolo 11a capoverso 1ter
  • Petrolio greggio e prodotti petroliferi
  • Media russi
  • Oro
  • Prodotti contenenti oro
  • Diamanti e prodotti in relazione ai diamanti
  • Limiti massimi di prezzo per petrolio e prodotti petroliferi
  • Trasporto consentito di petrolio greggio e prodotti petroliferi in Paesi terzi
  • Materiali del settore minerario
  • Beni ad alta priorità
  • Software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione nonché software per il settore bancario e finanziario
  • Navi soggette a restrizioni
  • Vettori aerei soggetti a restrizioni
  • Persone giuridiche, organizzazioni o organismi in cui il Russian Direct Investment Fund ha effettuato investimenti significativi
  • Persone giuridiche, organizzazioni o organismi che forniscono servizi di investimento in connessione con il Russian Direct Investment Fund
  • Beni, tecnologie e Paesi soggetti a restrizioni
  • Persone giuridiche, organizzazioni e organismi che sfruttano diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali
  • Persone, imprese e organizzazioni che hanno tratto beneficio da una decisione ai sensi del decreto del presidente della Federazione Russa n. 302 del 25 aprile 2023 nel tenore modificato secondo la legge federale 470‑FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche, o della normativa russa ad esso collegata o equivalente
  • Persone, imprese e organizzazioni che partecipano all’esecuzione di determinati crediti in Paesi terzi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 21.09.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).