Législation

Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

RS 946.202.1 · OBDI · 32 articoli

Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (32 articoli)

Art. 1, Oggetto e campo d’applicazione territoriale

1 La presente ordinanza disciplina il controllo dell’esportazione, dell’importazione, del transito e della mediazione di: a. beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari e beni…

Art. 2, Definizioni

1 In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 3 LBDI, nella presente ordinanza valgono le seguenti definizioni: a. armi ABC : ordigni esplosivi nucleari, armi biologiche e chimiche e relativi sistemi vettori; b. Stat…

Art. 3, Obbligo dell’autorizzazione

1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all’allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all’allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all’allegato 3, beni strate…

Art. 4, Deroghe

Non è necessaria alcuna autorizzazione d’esportazione per: a. i beni di cui agli allegati 2–5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; b. i composti chimici di cui all’allegato 2 parte 2 il cui numero di…

Art. 5, Condizioni

1 Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svi…

Art. 6, Rifiuto

1 I motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere a e b LBDI sussistono in particolare se vi sono ragioni di supporre che i beni che devono essere esportati: a. sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione,…

Art. 7, Trasferibilità

Le autorizzazioni non sono trasferibili.…

Art. 8, Documenti

Per le autorizzazioni singole, la SECO può esigere in particolare i seguenti documenti: a. descrizioni delle aziende; b. conferme delle ordinazioni, contratti d’acquisto o fatture; c. certificati d’importazione dello Stato…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).