Législation

Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche, CAC) (con allegati)

CACRS 0.515.08In vigoreStato 02.07.20208 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

PreamboloGli Stati Parti alla presente Convenzione, determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo progresso verso il disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e l’eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa; desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite; ribadendo che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai principi ed obiettivi del Protocollo per la proibizione dell’uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (Protocollo di Ginevra del 1925); riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i principi e gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, nonché alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972, nonché gli obblighi contratti in virtù di tali strumenti; tenendo presente l’obiettivo contenuto nell’articolo IX della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e loro distruzione; determinati, per il bene di tutta l’umanità, ad escludere completamente la possibilità dell’uso di armi chimiche attraverso l’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925; riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti e nei principi rilevanti del diritto internazionale dell’uso degli erbicidi come metodo di guerra; considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell’umanità; desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici nonché la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attività chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parti; convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distruzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni, hanno convenuto quanto segue:

Art. IObblighi generali

1.  Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione non dovrà mai, in qualunque circostanza:

  1. a)

    sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque;

  2. b)

    fare uso di armi chimiche;

  3. c)

    intraprendere qualsiasi preparativo militare per l’uso di armi chimiche;

  4. d)

    assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi maniera, qualunque attività proibita da uno Stato Parte in base alla presente Convenzione.

2.  Ciascuno Stato Parte s’impegna a distruggere le armi chimiche di cui è il proprietario o il detentore, o che si trovano in luoghi messi sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

3.  Ciascuno Stato Parte s’impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

4.  Ciascuno Stato Parte s’impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, ubicato in qualunque località sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

5.  Ciascuno Stato Parte s’impegna a non usare agenti chimici di ordine pubblico quale metodo di guerra.

Art. IIDefinizioni e criteri

Ai fini della presente Convenzione:

1.  Per «armi chimiche» s’intende quanto segue, insieme, o separatamente:

  1. a)

    composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i quantitativi siano compatibili con tali scopi;

  2. b)

    munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o in altro modo nefasti a causa delle proprietà tossiche dei composti chimici specificati nel capoverso a), per via della fuoruscita di questi ultimi come risultato dell’impiego di tali munizioni e dispositivi;

  3. c)

    qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere usato direttamente in connessione con l’impiego di munizioni e di dispositivi di cui al capoverso b).

2.  Per «composti chimici tossici» s’intendono:
ogni composto chimico il quale attraverso la sua azione chimica sui processi vitali può causare la morte, l’incapacità temporanea o un pregiudizio permanente ad essere umani o animali. Sono compresi tutti i composti chimici, a prescindere dalla loro origine o metodo di produzione, ed a prescindere se essi sono prodotti in impianti, in munizioni o altrove.

(Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, i composti chimici che sono stati individuati ai fini dell’applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell’Annesso sui composti chimici.)

3.  Per «precursore» s’intende:
ogni reagente chimico presente in ogni fase della produzione, con qualunque metodo, di un composto chimico tossico. È compreso qualunque componente chiave di un sistema chimico binario o di un sistema chimico a componenti multiple.

(Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, i precursori che sono stati individuati per l’applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell’Annesso sui composti chimici.)

4.  Per «componente chiave di un sistema chimico binario o a componenti multiple» (in appresso denominato «componente chiave») s’intende:
il precursore che svolge il ruolo più importante nel determinare le proprietà tossiche del prodotto finale e che reagisce rapidamente con altri composti chimici nel sistema binario o a componenti multiple.

5.  Per «armi chimiche obsolete» s’intendono:

  1. a)

    le armi chimiche prodotte anteriormente al 1925; oppure

  2. b)

    le armi chimiche prodotte nel periodo tra il 1925 ed il 1946 che si sono deteriorate in maniera tale da non poter più essere utilizzate come armi chimiche.

6.  Per «armi chimiche abbandonate» s’intendono:
le armi chimiche, incluse le armi chimiche obsolete, abbandonate da uno Stato dopo il 1° gennaio 1925 sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest’ultimo.

7.  Per «agente per il controllo dell’ordine pubblico» s’intende:
ogni composto chimico non elencato in una Tabella che può produrre rapidamente negli esseri umani irritazione sensoria o effetti fisici inabilitanti che scompaiono dopo un breve periodo di tempo a seguito della cessazione dell’esposizione.

8.  Per «impianto di produzione di armi chimiche» s’intende:

  1. a)

    ogni equipaggiamento, nonché ogni edificio che alloggia tale equipaggiamento e che è stato designato, costruito o utilizzato in qualsiasi momento dal 1° gennaio 1946:

    1. i)

      sia come parte della fase di produzione dei composti chimici («fase tecnologica finale») laddove i flussi di materiali contengano, quando l’equipaggiamento è in funzione:

      1. 1)

        un composto chimico elencato alla Tabella 1 nell’Annesso sui composti chimici; oppure

      2. 2)

        ogni altro composto chimico – in misura superiore ad 1 tonnellata l’anno sul territorio di uno Stato Parte o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte – che non può essere utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, ma che può unicamente essere utilizzato a scopo di armi chimiche; oppure

    2. ii)

      per caricare armi chimiche, compresa, tra l’altro, la carica dei composti chimici elencati alla Tabella 1 in munizioni, dispositivi o contenitori per l’immagazzinaggio alla rinfusa; la carica di composti chimici in contenitori che sono parti di munizioni e di dispositivi assemblati binari o in sotto-munizioni chimiche che sono parte di munizioni e di dispositivi assemblati unitari, nonché la carica dei contenitori e delle sotto-munizioni chimiche nelle rispettive munizioni e dispositivi;

  2. b)

    non significa:

    1. i)

      qualsiasi impianto avente una capacità di produzione, inferiore ad 1 tonnellata, per la sintesi di composti chimici specificati nel capoverso a) i);

    2. ii)

      ogni impianto nel quale un composto chimico specificato nel capoverso a) i) è o è stato prodotto in quanto composto collaterale derivante inevitabilmente da attività per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione, a patto che il composto chimico non superi il 3 per cento del prodotto totale e che l’impianto sia sottoposto a dichiarazioni e ad ispezioni secondo l’Annesso sull’Attuazione e la verifica (in appresso denominato come «Annesso sulla Verifica»); oppure

    3. iii)

      un impianto singolo su scala ridotta per la produzione dei composti chimici elencati nella Tabella 1 per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione come riferito nella Parte VI dell’Annesso sulla Verifica.

9.  Per «scopi non proibiti in base alla presente Convenzione» s’intendono:

  1. a)

    gli scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;

  2. b)

    gli scopi di protezione, in particolare quegli scopi direttamente collegati alla protezione contro i composti chimici tossici e le armi chimiche;

  3. c)

    gli scopi militari non connessi con l’uso delle armi chimiche e non dipendenti dall’uso delle proprietà tossiche dei composti chimici come metodo di guerra;

  4. d)

    gli scopi di mantenimento dell’ordine pubblico, compresa la lotta antisommossa.

10.  Per «capacità di produzione» s’intende:

Il quantitativo annuale potenziale previsto per la fabbricazione di uno specifico composto chimico in base ai processi tecnologici attualmente utilizzati, o, se non sono ancora operativi, pianificati per essere utilizzati negli impianti pertinenti. Tale quantitativo deve essere pari alla capacità prefissata oppure, se la capacità prefissata non è ottenibile, alla capacità progettata. La capacità prefissata consiste nella produzione del prodotto in condizioni ottimali per una quantità massima nell’impianto di produzione, come dimostrato da uno o più periodi di funzionamento di prova. La capacità progettata corrisponde alla produzione del prodotto calcolata in teoria.

11.  Per «Organizzazione» s’intende l’Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche istituita in conformità con l’Articolo VIII della presente Convenzione.

12.  Ai fini dell’Articolo VI:

  1. a)

    per «produzione» di un composto chimico, s’intende la sua formazione attraverso una reazione chimica;

  2. b)

    per «lavorazione» di un composto chimico s’intende un processo fisico, come formulazione, estrazione e purificazione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico;

  3. c)

    per «consumo» di un composto chimico s’intende la sua trasformazione in un altro composto chimico attraverso una reazione chimica.

Art. IIIDichiarazioni

1.  Ciascuno Stato Parte sottoporrà all’Organizzazione, non dopo 30 giorni che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali:

  1. a)

    per quanto riguarda le armi chimiche:

    1. i)

      dichiarerà se detiene o possiede armi chimiche o se vi sono altre armi chimiche ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;

    2. ii)

      specificherà la precisa ubicazione, la quantità globale e l’inventario dettagliato delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con la Parte IV (A), paragrafi 1 a 3, dell’Annesso sulla Verifica, tranne che per le armi chimiche di cui al capoverso iii);

    3. iii)

      notificherà qualsiasi arma chimica sul suo territorio detenuta e posseduta da un altro Stato ed ubicata in qualunque luogo sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato, in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 4 dell’Annesso sulla Verifica;

    4. iv)

      dichiarerà se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualsiasi arma chimica dal 1° gennaio 1946 e specificherà il trasferimento o la ricezione di tali armi, in conformità con la Parte IV (A) paragrafo 5, dell’Annesso sulla Verifica;

    5. v)

      fornirà un piano generale per la distruzione delle armi chimiche che detiene o possiede o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 6, dell’Annesso sulla Verifica;

  2. b)

    per quanto riguarda le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate:

    1. i)

      dichiarerà se ha sul suo territorio armi chimiche obsolete e fornirà tutte le informazioni disponibili in conformità con la Parte IV (B), paragrafo 3, dell’Annesso sulla Verifica;

    2. ii)

      dichiarerà se vi sono armi chimiche abbandonate sul suo territorio e fornirà tutte le informazioni disponibili secondo la Parte IV (B), paragrafo 8, dell’Annesso sulla Verifica;

    3. iii)

      dichiarerà se ha abbandonato le armi chimiche sul territorio di altri Stati e fornirà tutte le informazioni disponibili in conformità con la Parte IV (B), paragrafo 10, dell’Annesso sulla Verifica;

  3. c)

    per quanto riguarda gli impianti di produzione di armi chimiche:

    1. i)

      dichiara se ha o se ha avuto qualsiasi impianto di produzione di armi chimiche in proprietà o a titolo di possesso, o se tale impianto è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento dal 1° gennaio 1946;

    2. ii)

      specifica ogni impianto di produzione di armi chimiche che ha o ha avuto in proprietà o a titolo di possesso, o se tale impianto è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento dal 1° gennaio 1946, in conformità con la Parte V, paragrafo 1 dell’Annesso sulla Verifica, tranne per quegli impianti di cui al capoverso iii);

    3. iii)

      notificherà qualunque impianto di produzione di armi chimiche sul suo territorio che un altro Stato ha o ha avuto in proprietà o a titolo di possesso, o che è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato in qualunque momento dal 1° gennaio 1946, in conformità con la Parte V, paragrafo 2 dell’Annesso sulla Verifica;

    4. iv)

      dichiara se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualunque equipaggiamento per la produzione di composti chimici dal 1° gennaio 1946 e specificherà il trasferimento o la ricezione di tale equipaggiamento, in conformità con la Parte V, paragrafo 3 a 5 dell’Annesso sulla Verifica;

    5. v)

      fornirà il suo piano generale per la distruzione di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o che è ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformità con la Parte V, paragrafo 6 dell’Annesso sulla Verifica;

    6. vi)

      specifica le azioni da intraprendere per la chiusura di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o che è ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformità con la Parte V, paragrafo 1 i) dell’Annesso sulla Verifica;

    7. vii)

      fornisce un piano generale per la conversione temporanea di qualunque impianto di produzione di armi chimiche che ha in proprietà o a titolo di possesso, o che è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in impianto di distruzione di armi chimiche in conformità con la Parte V, paragrafo 7 dell’Annesso sulla Verifica;

  4. d)

    per quanto riguarda gli altri impianti: specifica la localizzazione precisa, la natura e la portata generale delle attività di ogni impianto o stabilimento che ha in proprietà o a titolo di possesso o che è ubicato in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, e che è stato designato costruito o utilizzato dal 1° gennaio 1946 innanzitutto per lo sviluppo di armi chimiche. Tale dichiarazione includerà tra l’altro, laboratori, prove e siti di valutazione;

  5. e)

    per quanto riguarda gli agenti chimici per il controllo dei disordini pubblici: specificherà gli agenti chimici, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che detiene ai fini del controllo dell’ordine pubblico. Se del caso, tale dichiarazione sarà aggiornata non oltre 30 giorni dopo che ogni cambiamento sia divenuto effettivo.

2.  Le disposizioni del presente articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell’Annesso sulla Verifica, non si applicheranno, a discrezione dello Stato Parte alle armi chimiche sotterrate nel suo territorio anteriormente al 1° gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1° gennaio 1985.

Art. IVArmi chimiche

1.  Le disposizioni del presente articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a tutte le armi chimiche di proprietà o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicate in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo tranne le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate cui si applica la Parte IV (B) dell’Annesso sulla Verifica.

2.  Le procedure dettagliate per l’attuazione del presente articolo sono stabilite nell’Annesso sulla Verifica.

3.  Tutti i luoghi in cui le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono immagazzinate o distrutte saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un’ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformità con la Parte IV (A) dell’Annesso sulla Verifica.

4.  Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all’articolo III paragrafo 1 a), fornirà l’accesso alle armi chimiche

specificate al paragrafo 1 ai fini di una verifica sistematica della dichiarazione per mezzo di un’ispezione in loco. Successivamente ciascuno Stato Parte non rimuoverà alcuna di queste armi chimiche, salvo per trasportarle in un impianto di distruzione di armi chimiche. Esso fornirà l’accesso a tali armi chimiche al fine di una sistematica verifica in loco.

5.  Ciascuno Stato Parte fornirà l’accesso agli impianti di distruzione di armi chimiche ed alle loro zone di immagazzinaggio, che ha in proprietà o a titolo di possesso o che sono ubicati in un luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, ai fini di una verifica sistematica per mezzo di un’ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco.

6.  Ciascuno Stato Parte distruggerà tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 in conformità con l’Annesso sulla Verifica e secondo il tasso convenuto e la sequenza di distruzione (in appresso riferita come «l’ordine di distruzione»). Tale distruzione avrà inizio non oltre due anni dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti e dovrà terminare non oltre 10 anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Non è vietato ad uno Stato Parte distruggere tali armi chimiche ad un ritmo più rapido.

7.  Ciascuno Stato Parte:

  1. a)

    presenterà piani dettagliati per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1 non oltre 60 giorni prima dell’inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 29 dell’Annesso sulla Verifica; i piani dettagliati includeranno tutti gli stock da distruggere durante il successivo piano annuale di distruzione;

  2. b)

    presenterà annualmente dichiarazioni in relazione all’attuazione dei Piani per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1, non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione;

  3. c)

    certificherà, non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione è stato completato, che tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono state distrutte.

8.  Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 6, esso distruggerà, il prima possibile, le armi chimiche specificate al paragrafo 1. L’ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.

9.  Tutte le armi chimiche rinvenute da uno Stato Parte dopo la dichiarazione iniziale di armi chimiche saranno notificate, conservate al sicuro e distrutte in conformità con la Parte IV (A) dell’Annesso sulla Verifica.

10.  Ciascuno Stato Parte, durante il trasporto, la campionatura, l’immagazzinaggio e la distruzione delle armi chimiche, accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell’ambiente. Ciascuno Stato Parte trasporterà, preleverà campioni, immagazzinerà e distruggerà le armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.

11.  Ogni Stato Parte, che ha sul suo territorio armi chimiche la cui proprietà o possesso appartengono ad un altro Stato o che sono ubicate in un luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato, farà tutti gli sforzi per garantire che tali armi chimiche siano rimosse dal suo territorio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti. Se esse non sono rimosse entro un anno, lo Stato Parte può chiedere all’Organizzazione ed agli altri Stati Parti di fornire assistenza per la distruzione di tali armi chimiche.

12.  Ciascuno Stato Parte si impegna a cooperare con altri Stati Parti che chiedono informazioni o assistenza su base bilaterale, o attraverso il Segretario Tecnico per quanto riguarda metodi e tecniche per una distruzione efficace e sicura delle armi chimiche.

13.  Nello svolgere le attività di verifica in conformità con il presente Articolo e con la Parte IV (A) dell’Annesso sulla Verifica, l’Organizzazione dovrà considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica dell’immagazzinaggio delle armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parti.

A tal fine il Consiglio Esecutivo deciderà di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformità a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:

  1. a)

    le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo della Parte IV (A) dell’Annesso sulla Verifica;

  2. b)

    l’attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione;

  3. c)

    le Parti dell’accordo bilaterale o multilaterale tengono l’Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attività di verifica.

14.  Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 13, l’Organizzazione avrà il diritto di vigilare sull’attuazione dell’accordo bilaterale o multilaterale.

15.  Nulla nei paragrafi 13 e 14 pregiudicherà l’obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformità con l’Articolo III, il presente Articolo e la Parte IV (A) dell’Annesso sulla Verifica.

16.  Ciascuno Stato Parte si farà carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che è tenuto a distruggere. Esso si farà ugualmente carico dei costi di verifica dell’immagazzinaggio e della distruzione di tali armi chimiche a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell’Organizzazione secondo il paragrafo 13, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell’Organizzazione saranno pagati in conformità con la tabella di valutazione delle Nazioni Unite, come specificato all’Articolo VIII, paragrafo 7.

17.  Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell’Annesso sulla Verifica non si applicheranno, a discrezione di uno Stato Parte, alle armi chimiche sotterrate sul suo territorio anteriormente al 1° gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1° gennaio 1985.

Art. VImpianti di produzione di armi chimiche

1.  Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a qualsiasi, ed a tutti gli impianti di produzione di armi chimiche di proprietà o in possesso di uno Stato Parte, che sono ubicati in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

2.  Procedure dettagliate per l’attuazione del presente Articolo sono stabilite nell’Annesso sulla Verifica.

3.  Tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumenti in loco in conformità con la Parte V, paragrafo 1 dell’Annesso sulla Verifica.

4.  Ciascuno Stato Parte cesserà immediatamente ogni attività negli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1, salvo le attività necessarie per la chiusura.

5.  Nessun Stato Parte costruirà qualsiasi nuovo impianto di produzione di armi chimiche o modificherà qualsiasi impianto esistente ai fini della produzione di armi chimiche o per qualsiasi altra attività proibita in base alla presente Convenzione.

6.  Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all’Articolo III, paragrafo 1 c), fornirà l’accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, al fine di una sistematica verifica della dichiarazione per mezzo di ispezioni in loco.

7.  Ciascuno Stato Parte:

  1. a)

    chiuderà, non oltre 90 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 in conformità con la Parte V dell’Annesso sulla Verifica, e ne darà notifica;

  2. b)

    fornirà l’accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, successivamente alla chiusura ai fini di una sistematica verifica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumentazione in loco al fine di garantire che l’impianto rimanga chiuso e che sia successivamente distrutto.

8.  Ciascuno Stato Parte distruggerà tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, e connessi servizi ed equipaggiamenti, in conformità con l’Annesso sulla Verifica e secondo un tasso ed una sequenza di distruzione convenuti (in appresso riferito come «ordine di distruzione»). Tale distruzione avrà inizio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e terminerà non oltre 10 anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere tali impianti ad un ritmo più rapido.

9.  Ciascuno Stato Parte:

  1. a)

    presenterà piani dettagliati per la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 180 giorni prima dell’inizio della distruzione di ciascun impianto;

  2. b)

    presenterà dichiarazioni annualmente relative all’attuazione dei suoi piani per la distruzione di tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 90 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuo di distruzione;

  3. c)

    certificherà, non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione è stato completato, che tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 sono stati distrutti.

10.  Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 8, esso distruggerà, il prima possibile, gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1. L’ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.

11.  Ciascuno Stato Parte, durante la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell’ambiente. Ciascuno Stato Parte distruggerà gli impianti di produzione di armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.

12.  Gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 possono essere temporaneamente trasformati per la distruzione delle armi chimiche in conformità con la Parte V, paragrafo 18 e 25 dell’Annesso sulla Verifica. Tali impianti trasformati dovranno essere distrutti non appena non sono più in funzione per la distruzione delle armi chimiche ma in ogni caso non oltre 10 anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

13.  Uno Stato Parte può chiedere, in casi eccezionali di urgente necessità, il permesso di utilizzare l’impianto di distruzione di armi chimiche come specificato al paragrafo 1 per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, la Conferenza degli Stati Parti deciderà se approvare o meno la richiesta e stabilirà le condizioni alle quali l’approvazione è condizionata in conformità con la Parte V Sezione D dell’Annesso sulla Verifica.

14.  L’impianto di produzione di armi chimiche sarà trasformato in modo tale che l’impianto trasformato non possa essere riconvertito in un impianto di produzione di armi chimiche più di quanto non lo sia ogni altro impianto utilizzato a fini industriali, agricoli, di ricerca, sanitari, farmaceutici o ogni altro scopo pacifico che non comprende i composti chimici elencati alla Tabella 1.

15.  Tutti gli impianti trasformati saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un’ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformità con la Parte V Sezione D, dell’Annesso sulla Verifica.

16.  Nello svolgere le attività di verifica in conformità con il presente Articolo e con la Parte V dell’Annesso sulla Verifica, l’Organizzazione dovrà considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicata superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica degli impianti di produzione di armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parti.

A tal fine il Consiglio Esecutivo deciderà di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformità a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:

  1. a)

    le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte V dell’Annesso sulla Verifica;

  2. b)

    l’attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione;

  3. c)

    le Parti all’accordo bilaterale o multilaterale tengono l’Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attività di verifica.

17.  Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 16, l’Organizzazione avrà il diritto di vigilare sull’attuazione dell’accordo bilaterale o multilaterale.

18.  Nulla nei paragrafi 16 e 17 pregiudicherà l’obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformità con l’Articolo III, il presente Articolo e la Parte V dell’Annesso sulla Verifica.

19.  Ciascuno Stato Parte si farà carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che è tenuto a distruggere. Esso si farà ugualmente carico dei costi della verifica in base al presente Articolo, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell’Organizzazione secondo il paragrafo 16, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell’Organizzazione saranno pagati in conformità con la tabella di valutazione delle Nazioni Unite, come specificato all’Articolo VIII, paragrafo 7.

Art. VIAttività non vietate dalla presente convenzione

1.  Ogni Stato Parte ha il diritto, su riserva delle disposizioni della presente Convenzione, di sviluppare, produrre, diversamente acquisire, immagazzinare, trasferire e utilizzare composti chimici tossici e loro precursori a scopi non vietati dalla presente Convenzione.

2.  Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie affinché i composti chimici tossici e i loro precursori siano sviluppati, fabbricati, diversamente acquisiti, conservati, trasferiti o utilizzati sul suo territorio o in qualsiasi altro luogo posto sotto la sua giurisdizione o al suo controllo solamente a scopi non vietati dalla presente Convenzione. A tal fine, e per garantire che le proprie attività siano conformi agli obblighi contratti in virtù della presente Convenzione, ogni Stato Parte sottopone a misure di verifica conformemente alle disposizioni previste dall’Annesso sulla verifica i composti chimici tossici ed i loro precursori di cui nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell’Annesso sui composti chimici nonché gli impianti connessi con tali composti chimici e gli altri impianti di cui nell’Annesso sulla verifica situati sul suo territorio o in qualsiasi altro luogo posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

3.  Ogni Stato Parte assoggetta i composti chimici previsti alla Tabella 1 (qui di seguito «composti chimici della Tabella 1») ai divieti in materia di produzione, acquisizione, conservazione, trasferimento ed uso, come specificato nella parte VI dell’Annesso sulla verifica. Sottopone detti composti e gli impianti di cui alla parte VI dell’Annesso sulla verifica ad una verifica sistematica mediante ispezione in loco e ad un monitoraggio per mezzo di strumenti installati in loco, conformemente a quanto previsto da detta parte dell’Annesso.

4.  Ogni Stato Parte sottopone i composti chimici di cui alla Tabella 2 (qui di seguito «composti chimici della Tabella 2») e gli impianti di cui nella parte VII dell’Annesso sulla verifica al controllo dei dati e alla verifica in loco, conformemente a tale parte dell’Annesso sulla verifica.

5.  Ogni Stato Parte sottopone i composti chimici di cui alla Tabella 3 (qui di seguito «composti chimici della Tabella 3») e gli impianti di cui alla parte VIII dell’Annesso sulla verifica al controllo dei dati e alla verifica in loco, conformemente a tale parte dell’Annesso sulla verifica.

6.  Ogni Stato Parte sottopone gli impianti di cui alla parte IX dell’Annesso sulla verifica al controllo dei dati e, eventualmente, alla verifica in loco, conformemente a tale parte dell’Annesso sulla verifica, a meno che la Conferenza degli Stati Parti non decida altrimenti, conformemente al paragrafo 22 della parte IX dell’Annesso sulla verifica.

7.  Non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ogni Stato Parte fa una dichiarazione iniziale in merito ai pertinenti composti chimici ed impianti, conformemente all’Annesso sulla verifica.

8.  Ogni Stato Parte fa delle dichiarazioni annuali concernenti i pertinenti composti chimici ed impianti, conformemente all’Annesso sulla verifica.

9.  Ai fini della verifica in loco, ogni Stato parte apre agli ispettori l’accesso ai propri impianti, conformemente a quanto stipulato dall’Annesso sulla verifica.

10.  Nell’esercizio delle attività di verifica, il Segretariato tecnico evita qualsiasi ingerenza ingiustificata nelle attività chimiche condotte dallo Stato Parte a scopi non vietati dalla presente Convenzione e, in particolare, si conforma alle disposizioni dell’Annesso sulla protezione dell’informazione confidenziale (qui di seguito: «Annesso sulla confidenzialità»).

11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano in modo da non costituire alcun ostacolo allo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parte come pure alla cooperazione internazionale nel campo delle attività chimiche a scopi non vietati dalla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, nonché di composti chimici e di materiali a scopi di produzione, di trattamento o di utilizzazione di composti chimici a scopi non vietati dalla presente Convenzione.

Art. VIIMisure di attuazione a livello nazionale

Impegni generali

1.  Ciascuno Stato Parte, in conformità con le sue procedure costituzionali adotterà i provvedimenti necessari per attuare i suoi obblighi in base alla presente Convenzione. In particolare:

  1. a)

    farà divieto alle persone fisiche e morali in qualunque luogo sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione come riconosciute dal diritto internazionale di intraprendere qualsiasi attività vietata ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione e prevederà l’applicazione di disposizioni penali per quanto riguarda tali attività;

  2. b)

    non consentirà ad ogni Stato Parte alla presente Convenzione di svolgere attività proibite in qualsiasi luogo sotto il suo controllo;

  3. c)

    estenderà la sua legislazione penale attuata in base al capoverso a) ad ogni attività proibita ad uno Stato parte in base alla presente Convenzione ed intrapresa in qualsiasi luogo da persone fisiche aventi la nazionalità di detto Stato, secondo il diritto internazionale.

2.  Ciascuno Stato Parte coopererà con gli altri Stati Parti e provvederà forme appropriate di assistenza legale al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi in base al paragrafo 1.

3.  Ciascuno Stato Parte, nell’attuazione dei suoi obblighi in base alla presente Convenzione, assegnerà la massima priorità al compito di garantire la sicurezza delle persone e di proteggere l’ambiente e coopererà come appropriato con gli altri Stati Parti al riguardo.

Rapporti tra lo Stato Parte e l’Organizzazione

4.  Al fine di adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione ciascuno Stato Parte designerà o istituirà un’Autorità nazionale che dovrà servire come punto focale nazionale in vista di un collegamento effettivo con l’Organizzazione e gli altri Stati Parte e ne informa l’Organizzazione nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei suoi confronti.

5.  Ciascuno Stato Parte informerà l’Organizzazione delle misure amministrative e legislative adottate per attuare la presente Convenzione.

6.  Ciascuno Stato Parte tratterà come riservate e provvederà un trattamento speciale per le informazioni ed i dati che riceve a titolo riservato dell’Organizzazione in connessione con l’attuazione della presente Convenzione. Esso tratterà tali informazioni e dati unicamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base alla presente Convenzione ed in conformità con le disposizioni stabilite nell’Annesso sulla Confidenzialità.

7.  Ciascuno Stato Parte s’impegna a cooperare con l’Organizzazione nell’esercizio di tutte le sue funzioni ed in particolare a fornire assistenza al Segretariato Tecnico.

Allegati

  • Consultazioni, cooperazione ed investigazioni

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 02.07.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).