Législation

Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl)

LEsplRS 941.41In vigoreStato 01.01.202351 articoli

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  • RU 2022 352in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 16, 17, 28, 29, 33, 37, 38 · introdotto: art. 14a
  • RU 2021 758Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità · atto di base LAVS (RS 831.10)in vigore il 01.01.2022
    abrogato: art. 14
  • RU 2020 2743atto di base Ordinanza sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppoin vigore il 01.01.2022
    modificato: art. 28
  • RU 2010 2617atto di base LOTC (RS 946.51)in vigore il 01.07.2010
    introdotto: art. 2a, 28, 29 · modificato: art. 14, 36
  • RU 2008 5499atto di base LArm (RS 514.54)in vigore il 12.12.2008
    modificato: art. 1
  • RU 2004 4763atto di base LPChim (RS 813.1)in vigore il 01.08.2005
    modificato: art. 40

11 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Campo d’applicazione e definizioni1–7a
  2. Sezione 2: ...8
  3. Sezione 3Diritto di effettuare operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici8a–16
  4. Sezione 4: Prescrizioni di protezione e di sicurezza17–26
  5. Sezione 5: Disposizioni concernenti la responsabilità civile27
  6. Sezione 6: Vigilanza sulle operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici28–34
  7. Sezione 6a: Tasse34a
  8. Sezione 7: Decisioni amministrative e protezione giuridica35–36
  9. Sezione 8: Disposizioni penali37–41
  10. Sezione 9: Disposizioni finali42–46

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 capoverso 1, 95 capoverso 1, 107, 110 capoverso 1 lettera a, 118 capoverso 2 lettera a, 173 capoverso 2 e 178 capoverso 3 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 1975, decreta:

Sezione 1: Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1Campo d’applicazione

1

 La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.1 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.2

2

 Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all’importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari.

3

La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.3

4

 È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un’ordinanza d’esecuzione non contengano prescrizioni particolari.4

5

 Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.5

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).
  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).
  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
  5. Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 2Esercito e amministrazioni militari

1

 L’esercito, le amministrazioni militari federali e cantonali e le loro regìe sottostanno alle disposizioni della presente legge soltanto in quanto forniscano esplosivi o pezzi pirotecnici a uffici civili o a privati.1

2

 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle operazioni con esplosivi nell’eserci­to, nelle amministrazioni militari e nelle loro regìe.2 Esso può derogare alla presente legge soltanto se gli interessi della difesa nazionale lo esigono.

3

 Il Consiglio federale può delegare questa competenza al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport3 e ai servizi che ne di­pendono.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).
  3. Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Art. 2a1

1

 Il Consiglio federale può escludere dal campo d’applicazione della presente legge, del tutto o in parte, la polizia e i vigili del fuoco.

2

 Può prevedere disposizioni speciali per tali corpi.

  1. Introdotto dell’all. n. 5 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

Art. 3Operazioni1

1

 Per operazioni s’intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l’importazione, la fornitura, l’acquisto, l’impiego e la distruzione.

2

 Il trasporto all’interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un’operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

Art. 4Esplosivi

Per esplosivi si intendono le materie esplosive e i mezzi d’innesco.

Art. 5Materie esplosive

1

 Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa.

2

 Non sono considerate materie esplosive ai sensi della presente legge:1

  1. a.

    i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplo­dono soltanto dopo essere state miscelate con l’aria;

  2. b.

    gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti inter­medi di tale fabbricazione presentanti rischio d’esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione;

  3. c.

    i prodotti e i preparati esplodenti, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

Art. 6Mezzi d’innesco

I mezzi d’innesco contengono sostanze esplosive e servono al brillamento.

Art. 7Pezzi pirotecnici

I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all’uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d’innesco che

  1. a.

    non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure

  2. b.

    sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d’artificio.

Art. 7aPolvere da fuoco1

1

 Per polvere da fuoco s’intende:

  1. a.

    qualsiasi propellente di proiettili, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti;

  2. b.

    qualsiasi propellente di pezzi pirotecnici, anche se componente di semi­fab­bricati o prodotti finiti.

2

 Il Consiglio federale può escludere i propellenti che servono anche ad altri scopi.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

Sezione 2: ...

Sezione 3 Diritto di effettuare operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici

Art. 8aPrincipio1

Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

Le operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici sono consentite unicamente se questi non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni. Il Consiglio federale sta­bilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

Art. 9Fabbricazione, detenzione nonché importazione, esportazione e transito1

1

 Esplosivi e polvere da fuoco possono essere fabbricati o importati in Svizzera solo con un’autorizzazione della Confederazione. Chi ottiene l’autorizzazione di fabbri­care esplosivi e polvere da fuoco, può venderli anche in Svizzera. Un’autorizzazione secondo la legislazione sulle armi per l’importazione di polvere da fuoco vale quale autorizzazione d’importazione conformemente alla presente legge.2

1bis

 L’esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco sono disciplinati:

  1. a.

    dalla legislazione sul materiale bellico, se questa contempla anche tali esplo­sivi o polvere da fuoco;

  2. b.

    dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se la legislazione sul materiale bellico non contempla anche tali esplosivi e polvere da fuoco.3

2

 I pezzi pirotecnici possono essere fabbricati o importati soltanto con l’autorizza­zione della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la sca­denza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall’obbligo dell’autorizzazione, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.4

3

 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 25 settembre 20205 sui precursori di sostanze esplodenti relative alla fabbricazione di sostanze esplodenti da parte di utilizzatori privati e all’acquisto e alla detenzione di sostanze esplodenti fabbricate da utilizzatori privati.6

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).
  3. Introdotto dal n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).
  4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).
  5. RS 941.42
  6. Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996 (RU 1998 990; FF 1996 II 922). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

Art. 10Autorizzazione di vendita in Svizzera

1

 Chiunque, in Svizzera, commercia esplosivi o pezzi pirotecnici deve essere titolare di un’autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la sca­denza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall’obbligo dell’autorizzazione, a condizione che la sicurezza sia garantita da altre misure.1

2

 L’autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il venditore ha il proprio domicilio d’affari; nel caso di domicili in più Cantoni, quest’ultimi devono dapprima accor­darsi.

3

 L’autorizzazione vale per la vendita in tutta la Svizzera. Per il commercio al det­taglio di pezzi pirotecnici da spettacolo essa vale unicamente nel Cantone che l’ha rilasciata.

4

 L’autorizzazione è accordata soltanto alle imprese degne di fiducia e alle persone di buona reputazione che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie e dei depo­siti prescritti.

5

 La fornitura di ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici da parte dell’esercito, delle amministrazioni militari federali e cantonali e delle loro regìe a uffici civili e a privati avviene d’intesa con l’Ufficio centrale.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

Art. 11Limitazione e distribuzione dei depositi di esplosivi

1

 I depositi di esplosivi dei venditori sono limitati al numero necessario e adegua­tamente distribuiti nell’insieme del territorio.

2

 Il Consiglio federale stabilisce il numero dei depositi di esplosivi e la loro distri­buzione regionale. Esso può delegare tale competenza al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 12Permesso d’acquisto

1

 L’utilizzatore che desidera acquistare esplosivi deve essere titolare di un permesso d’acquisto che va consegnato al venditore prima di ritirare la merce e che deve essere da quest’ultimo conservato.

2

 Il permesso deve indicare cognome, nome, data di nascita e domicilio dell’acqui­rente, natura e quantità degli esplosivi nonché finalità e luogo dell’uso. Per le im­prese e gli organismi ufficiali deve essere indicata la sede come anche l’identità delle persone che agiscono per loro conto.

3

 Il permesso è rilasciato dal Cantone in cui l’acquirente ha eletto domicilio o sta­bilito la propria sede sociale. È dato soltanto se le indicazioni dell’acquirente sono degne di fede e se è garantito un uso lecito e a regola d’arte degli esplosivi.

4

 Chiunque voglia utilizzare per sé ordigni esplosivi da lui fabbricati o importati deve dare alle autorità competenti del luogo d’uso le indicazioni di cui al capo­verso 2.

5

 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l’acquisto di pezzi pirotecnici destinati a fini industriali, tecnici o agricoli. Può agevolarne le modalità oppure libe­ralizzarlo completamente, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

Art. 13Piccolo utilizzatore

1

 È piccolo utilizzatore chiunque abbia soltanto occasionalmente bisogno di esplo­sivi e unicamente in piccole quantità.

2

 Il piccolo utilizzatore non può tenere scorte di esplosivi per una durata superiore a tre mesi. Trascorso questo termine deve restituire al venditore gli esplosivi inutiliz­zati oppure ottenere un nuovo permesso d’acquisto.

3

 Il venditore è obbligato a riprendersi tali esplosivi e a risarcire adeguatamente l’ac­quirente.

Art. 14Permessi d’uso

1

 Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d’uso o sotto la loro sorveglianza.

2

 La stessa norma s’applica all’impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini indu­striali, tecnici o agricoli. Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere o estenderla a pezzi pirotecnici da spettacolo.1

3

 Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, le cerchie economiche e le associazioni professionali interes­sate, emana prescrizioni concernenti:

  1. a.

    le categorie di permesso,

  2. b.

    le esigenze in materia di formazione e di esami.

3bis

 Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l’emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, purché preveda la vigilanza da parte di un servizio federale.2

4

 I Cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provve­dervi.

5

 Il Dipartimento federale dell’economia, della forma­zione e della ricerca3 esercita la vigilanza sugli esami.

6

 ...4

  1. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 5 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
  2. Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
  3. Nuova espr. giusta il n. I 32 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).
  4. Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 12 giu. 2009 (RU 2010 2617; FF 2008 6385). Abrogato dall’all. n. 37 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).

Art. 14aRifiuto di autorizzazioni, di permessi d’acquisto e di permessi d’uso1

1

 L’autorità competente può rifiutare o revocare a una persona l’autorizzazione di fabbricazione o d’importazione, il permesso d’acquisto o il permesso d’uso, se sussiste uno dei motivi d’impedimento seguenti:

  1. a.

    la persona è sottoposta a curatela generale o è rappresentata da una persona che ha designato con mandato precauzionale;

  2. b.

    vi sono indizi secondo cui la persona potrebbe utilizzare, manipolare o custodire gli esplosivi o i pezzi pirotecnici in modo tale da esporre a pericolo se stessa o terzi;

  3. c.

    la persona è iscritta nel casellario giudiziale per un reato tale da far temere che possa commettere reati contro la vita e l’integrità delle persone o contro cose oppure contribuire alla commissione di simili reati;

  4. d.

    vi sono altri indizi secondo cui la persona potrebbe commettere reati contro la vita e l’integrità delle persone o contro cose oppure contribuire alla commissione di simili reati.

2

 Per esaminare i motivi d’impedimento, le autorità competenti possono chiedere informazioni sulle persone all’Ufficio federale di polizia (fedpol). Se fedpol è a conoscenza dell’esistenza di un motivo d’impedimento, può informarne d’ufficio le autorità competenti.

  1. Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

Art. 15Commercio vietato

1

 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all’ufficio centrale dell’Ufficio federale di polizia1.

2

 La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata.

3

 È vietato consegnare esplosivi e fuochi d’artificio pericolosi a persone minori di 18 anni.

4

 Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi.

5

 È vietato l’uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l’impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garan­zia per un uso a regola d’arte.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 16Casi speciali1

Il Consiglio federale può agevolare le operazioni con esplosivi e, nel caso di quantità esigue, esentarle dall’obbligo d’autorizzazione, se detti esplosivi servono in Svizzera a fini scientifici, di ricerca o di formazione

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

Sezione 4: Prescrizioni di protezione e di sicurezza

Art. 17Principio1

Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

Art. 18Responsabilità nelle aziende di fabbricazione

1

 Le aziende che fabbricano esplosivi o pezzi pirotecnici designano le persone responsabili della fabbricazione, del deposito e della spedizione. Per tale scopo esse possono impiegare soltanto persone aventi le qualità e le conoscenze tecniche neces­sarie.

2

 Queste prescrizioni si applicano anche alle aziende che utilizzano esplosivi per produrre munizioni.

Art. 19Imballaggio

1

 Gli imballaggi e i contenitori di esplosivi e di pezzi pirotecnici devono essere costruiti e contrassegnati in modo da escludere qualsiasi messa in pericolo della vita e dei beni.

2

 I mezzi d’innesco e le materie esplosive devono essere imballati separatamente.

3

 Gli imballaggi e i contenitori utilizzati per la fornitura di materie esplosive o di mezzi d’innesco devono recare le indicazioni seguenti:

  1. a.

    natura e quantità delle materie esplosive o dei mezzi d’innesco;

  2. b.

    fabbricante o importatore;

  3. c.

    data di fabbricazione e data limite di utilizzazione.

4

 Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive concernenti l’imbal­laggio e l’etichettatura e prevedere agevolazioni per i pezzi pirotecnici.

Art. 20Deposito di esplosivi

1

 Le materie esplosive e le micce detonanti devono essere depositate separatamente dagli altri mezzi d’innesco detonanti.

2

 I depositi dei fabbricanti, degli importatori e dei venditori devono essere sistemati e mantenuti secondo collaudate tecniche di sicurezza; essi devono segnatamente essere situati a sufficiente distanza da agglomerati, vie pubbliche e servizi d’inte­resse gene­rale.

3

 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di sicurezza cui devono soddisfare i magazzini degli utilizzatori per quanto concerne l’ubicazione, il modo di costru­zione e di istallazione nonché i provvedimenti di sicurezza da osservare per la con­servazione degli esplosivi fuori di un deposito.

Art. 21Deposito e custodia di pezzi pirotecnici

Il Consiglio federale può agevolare le condizioni relative al deposito e alla custodia di pezzi pirotecnici segnatamente di quelli non soggetti a influenze esterne. Esso può inoltre vietare, limitare o subordinare a condizioni, la custodia di taluni pezzi nei locali di vendita.

Art. 22Sicurezza

1

 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati.

2

 Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi.

Art. 23Protezione dei lavoratori

1

 I proprietari di aziende e imprese che commerciano con esplosivi o pezzi pirotec­nici sono inoltre tenuti a prendere, a favore dei lavoratori, tutti i provvedimenti pro­tettivi dettati dall’esperienza, applicabili secondo l’evoluzione tecnologica e ade­guati alle condizioni dell’azienda o dell’impresa.

2

 Sono riservate le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni giusta la legge fede­rale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni.2

  1. RS 832.20
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art.1 cpv. 1; FF 1976 III 155).

Art. 24Trasporto

1

 Il trasporto di esplosivi nelle aziende di fabbricazione, sui cantieri come anche verso o dal luogo d’uso, può essere effettuato soltanto da persone appositamente istruite.

2

 Le materie esplosive e i mezzi d’innesco detonanti possono essere trasportati simultaneamente soltanto in contenitori separati. Ciò vale anche per il trasporto dal magazzino dell’utilizzatore fino al luogo d’uso.

3

 Per il trasporto di pezzi pirotecnici, il Consiglio federale emana prescrizioni che possono derogare a quelle vigenti per il trasporto di esplosivi.

Art. 25Uso in brillamenti

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni nonché le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, stabilisce le prescrizioni speciali di protezione e di sicurezza per la pre­pa­razione e l’esecuzione di brillamenti.

Art. 26Restituzione, distruzione

1

 Gli esplosivi la cui azione, efficacia o stabilità risultano insufficienti rispetto allo stato della tecnica devono essere restituiti al venditore oppure distrutti da specialisti.

2

 Tale norma s’applica per analogia ai pezzi pirotecnici.

Sezione 5: Disposizioni concernenti la responsabilità civile

Art. 27Responsabilità civile

1

 Il proprietario di un’azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni1, concernenti gli atti illeciti.

2

 È liberato dalla responsabilità chi prova che il danno è dovuto a forza maggiore, colpa grave della parte lesa o di un terzo.

3

 Anche la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sottostanno a queste disposizioni.

  1. RS 220

Sezione 6: Vigilanza sulle operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici

Art. 28Competenza

1

 I Cantoni sorvegliano le operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici.1 È fatto salvo l’articolo 33 capoverso 3.2

2

 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini vigila sull’importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici.3

3

 La vigilanza sulle operazioni con esplosivi nell’esercito e nelle amministrazioni militari federali e cantonali spetta alla Confederazione.4

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).
  2. Per. introdotto dall’all. n. 5 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
  3. Nuovo testo giusta il n. I 37 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamenot della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

Art. 29Inventari

1

 I titolari d’autorizzazioni di fabbricazione, importazione e vendita di esplosivi devono tenere inventari distinti circa le loro transazioni commerciali riguardanti le materie esplosive e i mezzi di innesco.1

2

 I grossi utilizzatori di esplosivi hanno pure l’obbligo di tenere l’inventario.

3

 Negli inventari devono essere indicati esattamente il tipo e la quantità degli esplo­sivi, la loro provenienza, la loro destinazione o il loro uso.

4

 Gli inventari con gli atti devono essere custoditi in buon ordine durante cinque anni con i rispettivi giustificativi. Il Consiglio federale può prevedere un termine di conservazione più lungo.2

5

 Il Consiglio federale disciplina la tenuta degli inventari dei pezzi pirotecnici. Esso può restringerla a determinati tipi.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).
  2. Per. introdotto dell’all. n. 5 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

Art. 30Perdita, infortuni

1

 Chiunque cui vengano a mancare esplosivi o pezzi pirotecnici deve immediata­mente segnalarne la scomparsa alla polizia.

2

 Se in un’impresa che commercia esplosivi o pezzi pirotecnici avviene un’esplo­sione provocante pregiudizio all’integrità delle persone o danno considerevole alle cose, i superiori responsabili devono avvisare senza indugio la polizia.

3

 È riservato l’obbligo di annunciare l’infortunio conformemente all’articolo 45 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni.2

  1. RS 832.20
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155).

Art. 31Obbligo d’informare

Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici deve informare gli organi incaricati dell’esecuzione della legge e consentire loro la consultazione dei docu­menti, per quanto richiesto dall’applicazione della legge e delle sue disposizioni d’ese­cuzione; è fatto salvo il diritto legale di non deporre.

Art. 32Organi d’esecuzione

Gli organi d’esecuzione possono, durante le ore di lavoro, entrare senza preavviso nei locali di aziende e depositi per ispezionarli, esaminare inventari e rispettivi do­cumenti nonché chiedere o prelevare campioni. Essi mettono al sicuro il materiale che può servire come mezzo di prova.

Art. 33Ufficio centrale, elenco delle materie esplosive1

1

 Per reprimere reati commessi con esplosivi, è istituito un Ufficio centrale presso l’unità amministrativa designata dal Consiglio federale.

2

 L’Ufficio centrale allestisce un elenco degli esplosivi. L’elenco ha carattere infor­mativo ed è comunicato periodicamente ai Cantoni e all’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni.

3

 In collaborazione con le autorità cantonali competenti, l’Ufficio centrale verificamediante controlli per campionatura che gli esplosivi e i pezzi pirotecnici siano conformi alle prescrizioni legali. Le verifiche sono effettuate segnatamente presso i fabbricanti, gli importatori e i commercianti.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).
  2. Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 12 giu. 2009 (RU 2010 2617; FF 2008 6385). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

Art. 34Legge sull’assicurazione contro gli infortuni1

RS 832.20

I provvedimenti intesi a garantire protezione ai lavoratori sono eseguiti secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art.1 cpv. 1; FF 1976 III 155).

Sezione 6a: Tasse

Art. 34a

Per le autorizzazioni previste nella presente legge sono riscosse tasse. Il Consiglio federale ne stabilisce gli importi.

Sezione 7: Decisioni amministrative e protezione giuridica

Art. 35Decisioni

1

 Se una persona non si conforma agli obblighi imposti in virtù della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità competente prende le decisioni neces­sarie.

2

 L’autorità può segnatamente ordinare provvedimenti a protezione di terzi nonché, in caso di violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza, mettere al sicuro gli esplosivi e i pezzi pirotecnici, revocare le autorizzazioni e far sospendere l’attività delle aziende di fabbricazione.

Art. 36Protezione giuridica1

Nuova espr. giusta il n. I 32 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

Le decisioni inerenti ai permessi d’uso ai sensi dell’articolo 14 possono essere impugnate mediante ricorso alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 37Operazioni non autorizzate1

1

 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

  1. a.

    senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua ope­razioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depo­sitandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli;

  2. b.

    fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un’au­torizzazione prevista nella presente legge;

  3. c.

    fa uso di un’autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni.

2

 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3

 Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

Art. 38Altre infrazioni1

1

 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

  1. a.

    disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17–26) o da un’ordinanza d’esecuzione;

  2. b.

    viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive;

  3. c.

    in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

2

 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151).

Art. 39Infrazioni commesse nell’azienda, da mandatari e simili

1

 Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incom­benze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.

2

 Il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omet­te di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

3

 Se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle per­sone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Art. 40Rapporto con altre leggi penali

1

 Gli articoli 224 a 226 del Codice penale1 escludono l’irrogazione di pene giusta la presente legge soltanto se ricoprono l’atto in tutti i suoi aspetti, sia sul piano dell’illecito sia su quello della colpa.

2

e 3 ...2

4

 Le disposizioni penali della presente legge prevalgono sugli articoli 49 e 50 della legge del 15 dicembre 20003 sui prodotti chimici e sugli articoli 112 e 113 della legge del 20 marzo 19814 sull’assicurazione contro gli infortuni.5

  1. RS 311.0
  2. Abrogati dall’art. 45 della LF del 13 dic. 1996 sul materiale bellico, con effetto dal 1° apr. 1998 (RU 1998 794; FF 1995 II 864).
  3. RS 813.1
  4. RS 832.20
  5. Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763 2005 2293; FF 2000 590).

Art. 41Perseguimento penale

1

 Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

2

 ...1

  1. Abrogato dal n. I della LF del 13 dic. 1996, con effetto dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 42Esecuzione

1

 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

2

 I Cantoni designano le competenti autorità esecutive e emanano le necessarie dis­posizioni organizzative.1

3

 Nella misura in cui non è espressamente attribuita alla Confederazione, l’esecu­zione della presente legge compete ai Cantoni. ...2

4

 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 54 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
  2. Secondo per. abrogato dal n. II 54 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Art. 43Disposizioni transitorie

1

 Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici e intende continuare tale attività deve rivolgersi all’autorità cantonale incaricata del rilascio delle autorizza­zioni, entro tre mesi a contare dall’entrata in vigore della presente legge.

2

 L’autorizzazione per la vendita di esplosivi è subordinata alla condizione che il titolare disponga dei depositi prescritti, entro un anno a contare dal rilascio dell’au­torizzazione.

3

 Nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge i piccoli utilizza­tori devono consegnare le loro scorte di esplosivi ai fornitori, contro adeguato risar­cimento oppure sollecitare un permesso d’acquisto.

4

 I venditori che cessano l’attività o che non ottengono più l’autorizzazione sono parimente tenuti a restituire le loro scorte ai fornitori.

5

 I piccoli utilizzatori che intendono eseguire brillamenti senza vigilanza devono ottenere il permesso richiesto, entro tre anni a contare dall’entrata in vigore della pre­sente legge.

6

 Per i grandi utilizzatori, tale termine è stabilito a cinque anni. Successivamente, l’effettivo degli operai titolari di un permesso d’uso dovrà corrispondere, in tali aziende, alle ordinazioni da eseguire.

7

 Fino all’entrata in vigore della legislazione della Confederazione sulle armi, gli articoli 9, 10, 15, 17, 27–32 e 34–41 sono applicabili anche per munizioni che non sottostanno alla legge del 13 dicembre 19961 sul materiale bellico; il Consiglio federale disciplina i particolari.2

  1. RS 514.51
  2. Introdotto dal il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

Art. 44Riserva in favore dei Cantoni

I Cantoni possono limitare il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spetta­colo, temporaneamente, a determinate occasioni, vincolarlo a altre condizioni e vie­tare la vendita di determinati fuochi d’artificio.

Art. 45Abrogazione

[CS 5 658; RU 1974 1857 all. n. 5]

La legge federale del 30 aprile 1849 concernente il diritto regale della polvere da fuoco è abrogata.

Art. 46Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 26 mar. 1980.

Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 1980

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).