Législation

Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)

RS 813.1 · LPChim · 57 articoli

Legge sui prodotti chimici (RS 813.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (57 articoli)

Art. 1, Scopo

Scopo della presente legge è proteggere la vita e la salute umana dagli effetti nocivi di sostanze e preparati.…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 La presente legge è applicabile all’utilizzazione di sostanze e preparati. 2 L’utilizzazione di microorganismi è equiparata all’utilizzazione di sostanze e preparati per quanto essi siano impiegati in prodotti…

Art. 3, Sostanze e preparati pericolosi

1 Sono considerati pericolosi le sostanze e i preparati che possono mettere in pericolo la vita o la salute in virtù di effetti fisico-chimici o tossici. 2 Il Consiglio federale stabilisce le proprietà…

Art. 4, Definizioni

1 Ai sensi della presente legge si intende per: a. sostanze 1. per vecchie sostanze s’intendono tutte le sostanze designate come tali dal Consiglio federale, 2. per nuove sostanze s’intendono tutte le altre sostanze; b. s…

Art. 5, Controllo autonomo

1 Il fabbricante che immette sul mercato sostanze o preparati deve provvedere affinché questi non mettano in pericolo la vita e la salute. Deve segnatamente: a. valutare e classificare le sostanze e i preparati a s…

Art. 6, Immissione sul mercato

Dopo aver provveduto al controllo autonomo, il fabbricante può immettere sul mercato sostanze e preparati senza previa autorizzazione delle autorità. Sono salve le eccezioni seguenti: a. l’immissione sul mercat…

Art. 7, Obbligo d’informare l’acquirente

1 Chi immette sul mercato sostanze o preparati deve informare l’acquirente sulle loro proprietà e pericoli sotto il profilo della salute, nonché sulle necessarie misure protettive e precauzionali. 2 I…

Art. 8, Obbligo di diligenza

Chi utilizza sostanze o preparati deve prestare attenzione alle loro proprietà pericolose e prendere le misure necessarie per proteggere la vita e la salute. Deve in particolare tenere conto delle pertinenti info…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).