l’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri e visti gli articoli 31bis capoversi 1 e 2 e 64bis della Costituzione federale; in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H; in applicazione dell’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; in applicazione dell’Accordo OMC del 15 aprile 1994 sugli ostacoli tecnici agli scambi; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1995, decreta:
Capitolo 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1Scopo e oggetto
1 La presente legge stabilisce presupposti uniformi applicabili a tutti i settori di competenza della Confederazione con l’intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli.
2 In particolare, fissa:
- a.
principi per l’elaborazione, l’adozione e la modificazione di prescrizioni tecniche;
- b.
competenze e compiti del Consiglio federale;
- bbis.
prescrizioni per l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere;
- c.
diritti e doveri generali delle persone interessate e disposizioni penali d’applicazione generale.
Art. 2Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica a tutti i settori nei quali la Confederazione emana prescrizioni tecniche.
2 Essa si applica se altre leggi federali o trattati internazionali non contengono disposizioni che vanno oltre la presente legge o che vi derogano. L’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere è disciplinata dalla presente legge.1
3 Gli articoli 3 e 19 sono applicabili nella misura in cui altre prescrizioni della Confederazione non dispongano diversamente.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Ai sensi della presente legge s’intende con:
- a.
ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da:
- 1.
prescrizioni o norme tecniche divergenti,
- 2.
dall’applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o
- 3.
dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni;
- b.
prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente:
- 1.
la composizione, le caratteristiche, l’imballaggio, l’etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti,
- 2.
la produzione, il trasporto o l’immagazzinamento dei prodotti,
- 3.
gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l’omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità;
- c.
norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all’imballaggio o all’etichettatura dei prodotti o all’esame o alla valutazione della conformità;
- d.
immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest’ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all’immissione in commercio:
- 1.
l’uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale,
- 2.
l’impiego o l’applicazione di un prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio,
- 3.
la messa a disposizione di un prodotto per l’uso da parte di terzi,
- 4.
l’offerta di un prodotto;
- e.
messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali;
- f.
esame: l’operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica;
- g.
conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche;
- h.
valutazione della conformità: l’esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche;
- i.
certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità;
- k.
dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità;
- l.
marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto;
- m.
registrazione: il deposito presso l’autorità competente della documentazione necessaria per l’offerta, l’immissione in commercio, la messa in servizio o l’impiego di prodotti;
- n.
omologazione: l’autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate;
- o.
accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità;
- p.
sorveglianza del mercato: l’attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche;
- q.
informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l’etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l’uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza.
Capitolo 2: Adozione di prescrizioni tecniche
Art. 4Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale
1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio.
2 A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da:
- a.
essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e
- b.
richiedere oneri amministrativi e d’esecuzione il più possibile contenuti.
3 Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora:
- a.
siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti;
- b.
non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e
- c.
siano conformi al principio di proporzionalità.
4 Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione:
- a.
della moralità, dell’ordine e della sicurezza pubblici;
- b.
della vita e della salute dell’uomo, degli animali e delle piante;
- c.
- d.
della sicurezza sul posto di lavoro;
- e.
dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali;
- f.
del patrimonio culturale nazionale;
- g.
5Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti:
- a.
le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere;
- b.
l’ufficio federale competente designa, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l’indicazione della fonte o dell’ente presso cui possono essere ottenute;
- c.
se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.1
6 L’omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.2
- Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
- Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Art. 4aElaborazione delle prescrizioni tecniche concernenti l’informazione sul prodotto1
1 Le prescrizioni tecniche concernenti l’informazione sul prodotto sono elaborate secondo i principi seguenti:
- a.
l’informazione sul prodotto è redatta in almeno una lingua ufficiale svizzera; l’utilizzazione di simboli è permessa se garantisce un’informazione sufficiente;
- b.
per le avvertenze e i consigli di prudenza sotto forma di testo, incluse le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, può essere richiesta la redazione in più di una lingua ufficiale svizzera o perlomeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.
2 Per determinati prodotti, l’informazione sul prodotto può eccezionalmente essere redatta in un’altra lingua, a condizione che tale informazione risulti sufficiente e inequivocabile.
3 Per i seguenti prodotti importati può essere richiesta l’indicazione di una persona responsabile con sede o domicilio in Svizzera:
- a.
prodotti soggetti a omologazione;
- b.
sostanze soggette all’obbligo di notifica o sostanze e preparati soggetti all’obbligo di annuncio secondo la legislazione in materia di prodotti chimici;
- c.
prodotti soggetti a un’imposta speciale di consumo.
- Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Art. 5Elaborazione delle prescrizioni tecniche sulle procedure
1 Per quanto l’articolo 4 non esiga una deroga, di regola:
- a.
sono previsti a scelta vari tipi di procedure per la valutazione della conformità; secondo almeno uno di questi tipi, la persona che fabbrica o immette in commercio il prodotto deve avere la possibilità di effettuare essa stessa la valutazione della conformità;
- b.
gli esami e le valutazioni della conformità svolti da terzi sono previsti come attività di diritto privato, se costituiscono una condizione per l’offerta, l’immissione in commercio, la messa in servizio, l’impiego o lo smaltimento dei prodotti;
2 Se per determinati prodotti sono richiesti diversi esami, valutazioni della conformità, registrazioni o omologazioni oppure sono competenti varie autorità, il coordinamento delle procedure e delle competenze deve essere garantito.
3 Per i prodotti soggetti a omologazione già omologati all’estero secondo prescrizioni equivalenti, vanno previste semplificazioni, segnatamente per quanto riguarda la perizia, e applicati emolumenti ridotti.1
- Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Art. 5aElaborazione delle prescrizioni tecniche sull’istallazione,1
Le prescrizioni tecniche sull’istallazione, la messa in servizio e l’impiego di un prodotto non possono prevedere esigenze in contrasto con le esigenze per l’immissione in commercio del prodotto o che richiedano una modifica strutturale dello stesso.
- Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Art. 6Informazione e consultazione a livello internazionale1
Nell’ambito di accordi internazionali sono trasmessi:
- a.
i progetti di prescrizioni tecniche e di prescrizioni concernenti i servizi per informazione e consultazione;
- b.
i testi adottati delle prescrizioni di cui alla lettera a.
- Nuovo testo giusta il n. I del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giugno 2002 (RU 2002 883; FF 2001 4435).
Capitolo 3: Competenze e compiti del Consiglio federale
Sezione 1 Esame, valutazione della conformità, registrazione, omologazione,
Il Consiglio federale può stabilire le procedure d’esame, di valutazione della conformità, di registrazione e di omologazione.
Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che gli organismi preposti agli esami, alle valutazioni della conformità, alle registrazioni o alle omologazioni devono adempiere.
Art. 9Marchi di conformità
1 Il Consiglio federale può stabilire i marchi che attestano la conformità e disciplinare le corrispondenti procedure.
2 Può emanare prescrizioni per proteggere questi marchi dal rischio di confusione e uso indebito.
Sezione 2: Accreditamento
1 Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d’accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure.
2 In particolare, esso:
- a.
designa l’autorità competente per il rilascio dell’accreditamento;
- b.
stabilisce le esigenze e la procedura per l’accreditamento;
- c.
definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività.
3 In vista dell’elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un’applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell’accreditamento e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l’autorità da esso designata può:
- a.
decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di accreditamento e alle organizzazioni che collaborano con essi;
- b.
incaricare l’autorità competente per il rilascio dell’accreditamento di difendere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accreditamento.1
- Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Sezione 3: Normazione
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).Se prescrizioni rinviano a norme tecniche o se è previsto un tale rinvio, il Consiglio federale o un’autorità da esso designata può, in vista dell’elaborazione di norme tecniche:
- a.
decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo a mandati affidati a organismi internazionali di normazione o ad altre organizzazioni partecipanti al processo di elaborazione delle norme;
- b.
incaricare organizzazioni nazionali di normazione di difendere gli interessi svizzeri nei comitati direttivi di organismi internazionali di normazione e prevedere un’indennità per tale incarico.
Sezione 4: Prescrizioni tecniche di altri Stati
Se un altro Stato esige per i prodotti da importare un’attestazione dello Stato esportatore con la conferma che le prescrizioni tecniche dello Stato importatore sono soddisfatte, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia.
Sezione 5: Centro d’informazioni
1 Il Consiglio federale provvede a istituire e a gestire un centro nazionale d’informazioni sulle prescrizioni e le norme tecniche.
2 Può incaricare organismi privati di istituire e gestire questo centro e prevedere un’indennità per tale incarico.
Sezione 6: Accordi internazionali
1 Con l’intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti segnatamente:
- a.
il riconoscimento degli organismi d’esame, di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione;
- b.
il riconoscimento degli esami, delle valutazioni della conformità, delle registrazioni e delle omologazioni;
- c.
il riconoscimento dei marchi di conformità;
- d.
il riconoscimento dei sistemi d’accreditamento e degli organismi accreditati;
- e.
il rilascio di mandati a organismi internazionali di normazione e a organismi internazionali di accreditamento secondo gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 11 lettera a;
- f.
l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, l’adozione, la modificazione o l’applicazione di prescrizioni o norme tecniche.
2 Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, l’adozione, la modificazione e l’applicazione di prescrizioni o di norme concernenti i servizi.1
3 Il capoverso 1 lettera f e il capoverso 2 si applicano anche alle prescrizioni dei Cantoni.2
- Nuovo testo giusta il n. I del 14 dicembre 2001, in vigore dal 1° giugno 2002 (RU 2002 883; FF 2001 4435).
- Introdotto dal n. I del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 883; FF 2001 4435).
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione degli accordi internazionali riguardanti i settori di cui all’articolo 14.
2 Può delegare a organismi privati compiti riguardanti l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, all’adozione e alla modificazione di prescrizioni o di norme tecniche, nonché di prescrizioni o di norme concernenti i servizi e prevedere un’indennità per tali compiti.1
- Nuovo testo giusta il n. I del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 883; FF 2001 4435).
Sezione 7: Emolumenti
1 Gli organismi incaricati di compiti d’esecuzione in virtù della presente legge o di altre disposizioni nel settore delle prescrizioni tecniche possono riscuotere emolumenti.
- Abrogato dal n. I della LF del 12 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Capitolo 3a Immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente
Sezione 1: Disposizioni generali
1 I prodotti possono essere immessi in commercio se:
- a.
sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e
- b.
sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE.
2 Il capoverso 1 non si applica a:
- a.
prodotti soggetti a omologazione;
- b.
sostanze soggette all’obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici;
- c.
prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d’importazione;
- d.
prodotti soggetti a un divieto d’importazione;
- e.
prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l’articolo 4 capoversi 3 e 4.
3 Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l’immissione in commercio di prodotti svizzeri non conformi alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l’inapplicabilità del capoverso 1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale.
Art. 16bMisure volte a impedire la discriminazione di produttori svizzeri
I produttori in Svizzera che producono unicamente per il mercato interno possono immettere in commercio i loro prodotti conformemente alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a.
Sezione 2: Derrate alimentari
Art. 16cObbligo di autorizzazione
Per l’immissione in commercio di derrate alimentari alle quali si applica l’articolo 16a capoverso 1 e non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)1.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 16dCondizioni e forma dell’autorizzazione
1 L’USAV rilascia l’autorizzazione se:
- a.
il richiedente:
- 1.
prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a, e
- 2.
rende verosimile che la derrata alimentare è legalmente immessa in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE; e
- b.
non è minacciato un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e.
2 L’autorizzazione è rilasciata sotto forma di decisione di portata generale ed è valida per le derrate alimentari dello stesso genere.
3 Il richiedente deve indicare un recapito in Svizzera.
4 L’USAV decide nei due mesi successivi alla presentazione della domanda.
Sezione 3: Informazione sul prodotto
1 Per i prodotti immessi in commercio in virtù del presente capitolo, l’informazione sul prodotto è disciplinata:
- a.
dalle prescrizioni tecniche in base alle quali il prodotto è stato fabbricato;
- b.
trattandosi di derrate alimentari e materie prime, dall’obbligo di indicare il Paese produttore secondo la legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari;
- c.
2 In deroga all’articolo 4a capoverso 1 lettera b, è sufficiente che l’informazione sul prodotto, inclusi le avvertenze e i consigli di prudenza come anche le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, siano redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.
3 L’informazione sul prodotto e la presentazione dello stesso non devono dare l’impressione che il prodotto sia conforme alle prescrizioni tecniche svizzere.
- Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
- RS 817.0
Capitolo 4: Diritti e doveri delle persone interessate
Sezione 1: Prova della conformità
1 Se la prova della conformità è prescritta, questa deve essere fornita dalla persona che offre, immette in commercio o mette in servizio il prodotto.
2 Chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto è tuttavia liberato dall’onere della prova se:
- a.
la prova può essere fornita da chi ha immesso il prodotto in commercio precedentemente, se il prodotto non ha subito modifiche;
- b.
chi immette in commercio un prodotto fabbricato in serie riesce a provare l’identità della serie e può presumere che prodotti della stessa serie siano già stati legalmente immessi in commercio;
- c.
un importatore può rendere verosimile che immette in commercio gli stessi prodotti dello stesso produttore che sono già stati legalmente immessi sul mercato svizzero.
3 La prova va redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 1
- Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Art. 18Validità dell’esame e della valutazione della conformità
1 Se un esame o una valutazione della conformità svolti da terzi sono prescritti, il rapporto d’esame o il certificato di conformità hanno valore di prova se emanano da un organismo che, per il settore in questione, è:
- a.
- b.
riconosciuto dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; o
- c.
autorizzato o riconosciuto in altro modo dal diritto svizzero.
2 Il rapporto d’esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero che non è riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che:
- a.
le procedure d’esame o di valutazione della conformità che sono state applicate soddisfano le esigenze svizzere; e che
- b.
l’organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.
3 L’Ufficio federale dell’economia esterna1, d’intesa con l’ufficio federale competente per il settore interessato, può ordinare che i rapporti d’esame o i certificati di conformità non abbiano valore di prova ai sensi del capoverso 2 se organismi svizzeri qualificati, i loro rapporti d’esame o i loro certificati di conformità non sono riconosciuti nello Stato dell’organismo estero. Nella loro decisione, essi prendono in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e di commercio estero.
- Oggi: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O del 14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca; RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 16).
Sezione 2: Sorveglianza del mercato
Art. 19Competenze degli organi di esecuzione
1 Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un’ispezione nei locali commerciali di persone soggette all’obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria.
2 Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e.
3 Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui:
- a.
le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o
- b.
un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili.
4 In particolare, gli organi di esecuzione possono:
- a.
proibire l’ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
- b.
disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro;
- c.
vietare l’esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
- d.
confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
5 Gli organi di esecuzione non possono ordinare misure che richiedono a posteriori una modifica strutturale di un prodotto legalmente immesso in commercio.
6 Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
7 Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione.
8 Si applica la legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa.
- RS 172.021
Art. 19aObbligo di collaborazione e di informazione
Se necessario, chi immette un prodotto in commercio e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare all’esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.
Art. 20Sorveglianza dei prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni
1 Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell’articolo 16a capoverso 1:
- a.
va fornita la prova che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche secondo l’articolo 16a capoverso 1 lettera a; e
- b.
va reso verosimile che il prodotto è legalmente immesso in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE.
2 Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell’articolo 16b, va fornita la prova di cui al capoverso 1 lettera a.
3 L’organo di esecuzione ha le competenze di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2. Può esigere che le prescrizioni tecniche estere indicate e l’eventuale dichiarazione di conformità o certificato di conformità siano presentati in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
4 Se dal controllo risulta che non sono state fornite le prove di cui ai capoversi 1 o 2 oppure che il prodotto presenta un rischio per un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, l’organo di esecuzione adotta le misure adeguate conformemente all’articolo 19.
5 L’organo cantonale di esecuzione che ha eseguito il controllo può chiedere all’organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale secondo l’articolo 19 capoverso 7.
6 Se il controllo di cui al capoverso 3 concerne una derrata alimentare e la protezione della popolazione rende necessario revocare un’autorizzazione, l’organo cantonale di esecuzione ne fa domanda all’USAV.
1 La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2 Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
3 La Commissione della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni di portata generale di cui agli articoli 19 capoverso 7 e 20.
Art. 20bProtezione dei dati
1 Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali.1
2 Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un’esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.
- Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 93 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Sezione 3: Assistenza amministrativa
Art. 21Assistenza amministrativa in Svizzera1
Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni si scambiano informazioni e documenti, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione della presente legge o per l’applicazione di prescrizioni tecniche.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Art. 22Assistenza amministrativa internazionale
1 L’autorità incaricata di applicare prescrizioni tecniche o di sorvegliarne l’applicazione può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere come pure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche.1
2 Può trasmettere alle autorità estere oppure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche informazioni e documenti non accessibili al pubblico se è garantito che: 2
- a.
le autorità estere richiedenti sono vincolate dal segreto d’ufficio;
- b.
le autorità estere interessate utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente nell’ambito di una procedura amministrativa relativa all’applicazione di prescrizioni tecniche e non le comunicano a terzi;
- c.
sono comunicate esclusivamente informazioni necessarie all’applicazione di prescrizioni tecniche;
- d.
non sono rivelati segreti di fabbricazione e d’affari a meno che la trasmissione di queste informazioni sia necessaria per scongiurare un immediato e serio pericolo per la vita o la salute di uomini, animali o piante.
3 Sono fatte salve le disposizioni sull’assistenza giudiziaria in materia penale.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Capitolo 5: Disposizioni penali
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787).È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d’inganno, nelle relazioni giuridiche:
- a.
contraffà o falsifica certificati d’accreditamento, d’esame, di valutazione della conformità o d’omologazione o abusa della firma o del marchio dell’organismo emittente per formare un simile documento falso;
- b.
contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo incaricati di stabilire se organismi che effettuano esami, valutazioni della conformità o omologazioni soddisfano le condizioni d’accreditamento;
- c.
abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere una perizia o un rapporto falso;
- d.
contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo che deve esprimersi in merito ad elementi determinanti per l’offerta, l’immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti;
- e.
abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere una perizia o un rapporto falso.
Art. 24False attestazioni
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787).È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d’inganno, nelle relazioni giuridiche:
- a.
quale organo di un organismo d’accreditamento, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni d’accreditamento;
- b.
quale organismo d’esame, di valutazione della conformità o d’omologazione, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni per l’immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti;
- c.
quale persona incaricata di esprimersi su elementi che costituiscono le condizioni per l’accreditamento, il certificato di conformità o l’omologazione, consegna un rapporto inesatto.
Art. 25Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787).È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, usando inganno:
- a.
induce l’organo di un organismo d’accreditamento a redigere un certificato di accreditamento inesatto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di un accreditamento a consegnare una perizia o un rapporto inesatti;
- b.
induce l’organo di un organismo d’esame, di valutazione della conformità o d’omologazione a redigere un rapporto, un certificato o un’attestazione inesatti per provare la conformità di un prodotto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di queste attestazioni a consegnare una perizia o un rapporto inesatti.
Art. 26Uso di certificati falsi o inesatti
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787).È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d’inganno, nelle relazioni giuridiche:
- a.
fa uso o tollera che altri facciano uso di certificati d’accreditamento, d’esame, di conformità e d’omologazione falsi o inesatti redatti da un terzo;
- b.
fa valere in modo fraudolento un certificato d’accreditamento, d’esame, di conformità e d’omologazione in altro modo rispetto a quanto previsto nella lettera a e negli articoli 23 a 25.
Gli articoli 23–26 e 28 sono parimenti applicabili ai documenti esteri.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Art. 28Rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787).È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d’inganno, nelle relazioni giuridiche:
- a.
rilascia dichiarazioni di conformità per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o immette in commercio simili prodotti accompagnati da una dichiarazione di conformità;
- b.
appone il marchio di conformità a prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o immette in commercio simili prodotti con tale marchio;
- c.
rilascia dichiarazioni attestanti la conformità con prescrizioni tecniche estere per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche dello Stato in questione.
Art. 28aMancata richiesta dell’autorizzazione di cui all’articolo 16c1
È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
- a.
senza l’autorizzazione di cui all’articolo 16c immette in commercio in Svizzera derrate alimentari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere;
- b.
contravviene alle condizioni o agli oneri stabiliti nell’autorizzazione di cui all’articolo 16c;
- c.
fornendo indicazioni inesatte e difficili da verificare per l’autorità competente, ottiene in modo fraudolento un’autorizzazione di cui all’articolo 16c.
- Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Art. 29Vantaggi pecuniari illeciti
RS 311.0I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 23 a 28 possono essere confiscati giusta gli articoli 69 e seguenti del Codice penale.1
- Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 30Perseguimento penale
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Capitolo 6: Disposizioni finali
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione.
2 Le autorità competenti della Confederazione tengono elenchi:
- a.
delle categorie di prodotti e dei prodotti che non hanno accesso al mercato svizzero secondo gli articoli 16a capoverso 2 e 20;
- b.
delle decisioni di portata generale di cui all’articolo 16d capoverso 2 passate in giudicato.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Art. 32Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
DCF del 17 giu. 1996.Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 1996