Législation

Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)

OPPDRS 817.022.11In vigoreStato 01.08.202618 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1
  2. Sezione 2Acqua potabile2–6
  3. Sezione 3Acqua per docce e piscine7–14
  4. Sezione 4Adeguamento degli allegati15
  5. Sezione 5Disposizioni finali16–17

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 10 capoverso 4, 14 capoverso 1, 22, 24, 26 capoverso 3, 27 capoverso 4, 36 capoversi 3 e 4 e 72 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina il trattamento, l’erogazione e la qualità dell’acqua potabile quale derrata alimentare e oggetto d’uso.

2

 Essa stabilisce in particolare i requisiti concernenti:

  1. a.

    l’acqua potabile;

  2. b.

    l’acqua per docce negli impianti accessibili al pubblico;

  3. c.

    l’acqua per piscine accessibili al pubblico, compresi le vasche idromassaggio, i bagni termali, minerali, di acqua salina, di benessere e terapeutici, le vasche per bambini o strutture simili e per vasche con rigenerazione biologica dell’acqua in uso accessibili al pubblico.

Sezione 2 Acqua potabile

Art. 2Definizioni

Nella presente sezione si intende per:

  1. a.

    acqua potabile: acqua allo stato naturale o dopo il trattamento, destinata a essere bevuta o utilizzata per la cucina, per la preparazione di derrate alimentari o per la pulizia di materiali e oggetti ai sensi dell’articolo 5 lettera a della legge del 20 giugno 20141 sulle derrate alimentari;

  2. b.

    acqua calda: acqua potabile la cui temperatura è stata aumentata tramite apporto di calore;

  3. c.

    fornitore di acqua: fornitore di acqua potabile ai consumatori intermedi o finali;

  4. d.

    impianto di approvvigionamento idrico: impianto per la captazione, il trattamento, la conservazione e la distribuzione di acqua potabile nonché gli impianti domestici;

  5. e.

    captazione: struttura mediante la quale una sorgente idrica viene sfruttata per l’approvvigionamento di acqua potabile;

  6. f.

    rete di distribuzione: condutture che arrivano fino al punto di raccordo con gli impianti domestici e che comprendono condutture di trasporto, di congiunzione, principali e di erogazione per il trasporto e la distribuzione dell’acqua potabile;

  7. g.

    impianto domestico: condutture che arrivano fino al punto di raccordo con la rete di distribuzione e che comprendono le tubature dell’acqua potabile interne alle abitazioni con la relativa rubinetteria e i relativi impianti per il trattamento e la conservazione di acqua potabile nonché le tubature di allacciamento alle case.

  1. RS 817.0

Art. 3Requisiti dell’acqua potabile

1

 L’acqua potabile non deve presentare caratteristiche organolettiche percettibili e il tipo e la concentrazione dei microorganismi, dei parassiti e dei contaminanti in essa contenuti non devono costituire alcun rischio per la salute.

2

 L’acqua potabile deve soddisfare i requisiti minimi di cui agli allegati 1–3.

3

 Il gestore di un impianto di approvvigionamento idrico, in conformità con i requisiti della legge federale del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque, effettua periodicamente un’analisi dei rischi per le risorse idriche nell’ambito dell’analisi complessiva dei rischi. La presente disposizione non si applica ai proprietari e ai gestori di impianti domestici.2

  1. RS 814.20
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

Art. 4Requisiti degli impianti di approvvigionamento idrico1

1

 Chi intende costruire o apportare modifiche edilizie a un impianto di approvvigionamento idrico lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale. La presente disposizione non si applica ai proprietari e ai gestori di impianti domestici.

2

 Quando si costruisce, si ristruttura o si gestisce un impianto di approvvigionamento idrico si devono rispettare le regole tecniche riconosciute.

3

 Il gestore è tenuto a far eseguire da personale qualificato regolari operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto di approvvigionamento idrico.

4

 Per il trattamento dell’acqua potabile e la protezione degli impianti di acqua potabile si applica quanto segue:

  1. a.

    possono essere utilizzate unicamente le procedure e le sostanze di cui all’allegato 4;

  2. b.

    nelle procedure si devono osservare le regole tecniche riconosciute. Riguardo alla purezza, le sostanze devono essere idonee all’uso nell’acqua potabile;

  3. c.

    i biocidi utilizzati per la disinfezione devono essere omologati per la disinfezione dell’acqua potabile o dell’impianto di approvvigionamento idrico secondo l’ordinanza del 18 maggio 20052 sui biocidi.

4bis

 Per la disinfezione degli impianti di approvvigionamento idrico si applica il capoverso 4 lettere b e c.

5

 Per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione dell’impianto di approvvigionamento idrico devono essere adoperati materiali utilizzabili a contatto con l’acqua potabile che siano stati considerati idonei per la captazione, il trattamento, il trasporto e la conservazione di acqua potabile in base a metodi riconosciuti di prova e valutazione dei materiali.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).
  2. RS 813.12

Art. 5Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali1

Chi distribuisce acqua potabile attraverso un impianto di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all’anno in modo dettagliato sulla qualità di tale acqua. La presente disposizione non si applica ai proprietari e ai gestori di impianti domestici.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

Art. 6Restrizioni nell’etichettatura dell’acqua potabile in recipienti

Chi distribuisce acqua potabile ai consumatori non può applicare sui recipienti indicazioni relative al luogo o al nome della sorgente né simboli, illustrazioni o denominazioni che possano creare confusione con l’acqua minerale naturale o di sorgiva.

Sezione 3 Acqua per docce e piscine

Art. 7Definizioni

Nella presente sezione si intende per:

  1. a.

    acqua: acqua per piscine accessibili al pubblico, compresi le vasche idromassaggio, i bagni termali, minerali, di acqua salina, di benessere e terapeutici, le vasche per bambini o strutture simili, per vasche con rigenerazione biologica dell’acqua in uso accessibili al pubblico e per impianti per docce accessibili al pubblico.

  2. b.

    piscina: impianto di balneazione, compresi i bagni termali, minerali, di vapore umido e gli impianti di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua;

  3. c.

    bagno termale: stabilimento con strutture che utilizzano acque sotterranee provenienti da una sorgente o da una trivellazione in profondità, la cui temperatura all’uscita è superiore a 20 °C;

  4. d.

    bagno minerale: stabilimento con strutture che utilizzano acque sotterranee per natura fortemente mineralizzate, provenienti da una sorgente o da una trivellazione in profondità;

  5. e.

    bagno di vapore umido: ambiente surriscaldato con un’umidità elevata, la cui temperatura è compresa generalmente tra 40 e 50 °C;

  6. f.

    impianto di balneazione: stabilimento con vasca artificiale la cui acqua è filtrata, disinfettata, cambiata e riciclata, compresi tutti gli impianti di trattamento dell’acqua necessari al suo funzionamento;

  7. g.

    impianto di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua: impianti di balneazione con vasche artificiali la cui acqua è trattata e riciclata con procedure meccaniche e biologiche ma senza l’aggiunta di conservanti o disinfettanti e senza ricambio continuo dell’acqua, compresi gli impianti di trattamento dell’acqua necessari al suo funzionamento;

  8. h

    impianto accessibile al pubblico o piscina accessibile al pubblico: impianto o piscina aperto a tutti o a una cerchia di persone autorizzate e che non è destinato a essere utilizzato in un contesto familiare;

  9. i.

    impianto di trattamento dell’acqua: impianto per il trattamento dell’acqua delle piscine accessibili al pubblico, inclusi i locali, le apparecchiature e le procedure richiesti a tal fine nonché le sostanze, i preparati chimici e i biocidi necessari per garantire una qualità dell’acqua conforme all’utilizzo previsto e ai requisiti stabiliti. Per le vasche con rigenerazione biologica dell’acqua vengono considerati parte integrante del trattamento anche gli organismi utilizzati.

Art. 8Obbligo di notifica di progetti edilizi

Chi intende costruire un impianto di balneazione accessibile al pubblico o apportarvi modifiche edilizie lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale.

Art. 9Requisiti microbiologici e organolettici1

1

 L’acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano deve soddisfare i requisiti microbiologici indicati nell’allegato 5.

2

 L’acqua nelle docce accessibili al pubblico deve soddisfare i requisiti organolettici per l’acqua potabile di cui all’articolo 3 capoverso 1.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

Art. 10Disinfettanti autorizzati

1

 Per la disinfezione dell’acqua per piscine possono essere usate unicamente le sostanze attive e le procedure di cui all’allegato 5a. Si possono utilizzare esclusivamente biocidi omologati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi.2

2

 Per l’acqua delle docce si applicano i requisiti concernenti i disinfettanti previsti per l’acqua potabile ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4.

  1. RS 813.12
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 843).

Art. 11Concentrazioni di disinfettanti

Le concentrazioni di disinfettanti e i parametri applicabili al trattamento dell’acqua sono stabiliti nell’allegato 6.

Art. 12Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti dalla disinfezione

Le concentrazioni massime di contaminanti e sostanze derivanti dalla disinfezione sono stabilite nell’allegato 7.

Art. 13Impianti di trattamento delle acque e impianti per docce

Gli impianti di trattamento delle acque e gli impianti per docce devono essere approntati, gestiti o modificati conformemente alle regole tecniche riconosciute. Il proprietario è tenuto a far eseguire da personale qualificato regolari operazioni di controllo e manutenzione.

Art. 14Requisiti per il personale degli impianti di balneazione accessibili al pubblico

1

 In ogni impianto di balneazione accessibile al pubblico deve esserci almeno un dipendente che dispone dell’autorizzazione prevista dall’ordinanza del DFI del 28 novembre 20251 concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive, ad eccezione degli impianti di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua.2

2 e 3

 …3

  1. RS 814.812.31
  2. Nuovo testo giusta l’all. 5 cifra II dell’O del DFI del 28 nov. 2025 concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 793).
  3. Abrogati dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287).

Sezione 4 Adeguamento degli allegati

Art. 15

1

 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

2

 Può stabilire altresì termini transitori.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 16Disposizioni transitorie

1

 L’acqua potabile che ha un contenuto di arsenico da 10 o 50 µg/l o di uranio superiore a 30 µg/l può essere fornita al consumatore fino al 31 dicembre 2018 secondo il diritto vigente.

2

 Se i requisiti microbiologici per l’acqua di impianti per balneazione e per docce possono essere rispettati solo con un risanamento edile, questo deve essere realizzato entro il 30 aprile 2027. In tal caso i presenti requisiti non si applicano in questo periodo; tutte le altre misure previste dalla presente ordinanza devono invece essere prese al fine di garantire la protezione della salute.

Art. 16aDisposizione transitoria della modifica del 19 giugno 20261

1

 L’acqua potabile che supera i valori massimi per i parametri acidi aloacetici (HAA5) o microcistina-LR può essere fornita al consumatore fino al 31 luglio 2027 secondo il diritto anteriore.

2

 L’acqua potabile che ha un contenuto di piombo da 5 a 10 µg/l può essere fornita al consumatore fino al 31 gennaio 2036 secondo il diritto anteriore.

3

 L’acqua potabile che supera il valore massimo di melamina può essere fornita al consumatore fino al 31 luglio 2029 secondo il diritto anteriore.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 19 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 369).

Art. 17Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

Allegati

  • Requisiti microbiologici concernenti l’acqua potabile
  • Requisiti chimici concernenti l’acqua potabile
  • Ulteriori requisiti concernenti l’acqua potabile
  • Elenco delle procedure e delle sostanze riconosciute per il trattamento dell’acqua potabile e la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico
  • Requisiti microbiologici dell’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
  • Elenco delle sostanze attive e delle procedure per la disinfezione dell’acqua per piscine
  • Valori massimi e minimi concernenti l’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
  • Concentrazioni massime di sostanze inquinanti o derivanti dalla disinfezione nell’acqua per piscine

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).