Art. 1Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati alla disinfezione a titolo professionale o commerciale dell’acqua nelle piscine.

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Atti dell’Unione europea che Législation em collega a OADAP.
Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fanno fede soltanto i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 3, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:
La presente ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati alla disinfezione a titolo professionale o commerciale dell’acqua nelle piscine.
Per piscine collettive si intendono le piscine con vasche artificiali utilizzate da un numero illimitato o costantemente variabile di persone, in particolare:
piscine coperte;
piscine all’aperto;
piscine scolastiche e per l’apprendimento del nuoto;
piscine terapeutiche;
piscine d’albergo;
piscine in impianti per il tempo libero e fitness;
piscine in centri di vacanza;
vasche nei parchi pubblici con disinfezione dell’acqua.
Chi, a titolo professionale o commerciale, impiega principi attivi e procedimenti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.
L’autorizzazione speciale è rilasciata alla persona che ha superato l’esame tecnico.
L’autorizzazione speciale ha una durata di validità di cinque anni.
È prorogata ogni volta di cinque anni se nei cinque anni che precedono la scadenza della durata di validità il titolare dell’autorizzazione speciale ha assolto una formazione continua secondo l’allegato 3.
La conferma che la formazione continua è stata assolta vale come prova della proroga.
Il titolare di un’autorizzazione speciale può istruire terzi nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito della sua autorizzazione. A tal fine deve:
essere presente almeno una volta alla settimana presso le piscine collettive di cui è responsabile; e
assicurare la formazione del personale da dirigere e sorvegliarlo in modo appropriato.
Il titolare dell’autorizzazione speciale deve assicurare che la persona:
sia istruita sull’impiego sicuro, l’immagazzinamento, lo smaltimento e la corretta manipolazione dei prodotti impiegati per la disinfezione dell’acqua nelle piscine;
sia istruita sulle concentrazioni dei disinfettanti nonché sui parametri da rispettare per la preparazione dell’acqua nelle piscine;
sia istruita sulla verifica del rispetto dei parametri mediante misurazioni manuali dell’acqua nelle piscine e sulla relativa documentazione;
sia in grado di documentare le misure correttive realizzate;
sia istruita su come deve procedere se i parametri non corrispondono più alle specifiche; e
sia informata sull’identità della persona o delle persone da contattare in caso di domande e di emergenza.
Il titolare dell’autorizzazione speciale deve documentare le istruzioni impartite e metterle a disposizione della persona cui sono impartite.
Le persone che non sono titolari di un’autorizzazione speciale possono impiegare prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive soltanto se sono state preliminarmente istruite dal titolare di un’autorizzazione speciale secondo i capoversi 1 e 2.
L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.
I requisiti concernenti l’esame tecnico sono disciplinati nell’allegato 2.
Gli organi d’esame valutano le capacità e le conoscenze necessarie in base a un mansionario elaborato dal DFI sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
I requisiti concernenti la formazione continua sono disciplinati nell’allegato 3.
La formazione continua deve essere svolta da un istituto di formazione continua riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Un istituto di formazione continua adempie i criteri per il riconoscimento se:
ha sede in Svizzera;
non persegue interessi particolari in relazione alla vendita o alla promozione della vendita di prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine;
offre formazioni continue secondo l’allegato 3 aperti a tutti alle stesse condizioni;
ha accesso a un’infrastruttura e a un’attrezzatura idonee all’insegnamento e impiega docenti che dispongono di conoscenze didattiche e tecniche appropriate.
L’UFSP decide su domanda scritta in merito al riconoscimento di un istituto di formazione continua.
Le autorizzazioni di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) equiparate a quelle emesse in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 2 ORRPChim hanno una durata di validità di cinque anni; l’articolo 4 capoverso 2 si applica per analogia.
Il diploma di una scuola o di un istituto di formazione professionale è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se le capacità e le conoscenze di cui all’allegato 1 sono impartite in modo equivalente.
L’UFSP decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. La decisione di equivalenza è valida cinque anni.
Alla domanda devono essere allegati il piano di studi, il regolamento d’esame e i contenuti dell’esame.
Il certificato di diploma di una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.
La durata di validità è limitata a cinque anni dal conseguimento del diploma; l’articolo 4 capoverso 2 si applica per analogia.
Un’esperienza professionale è considerata sufficiente se adempie i requisiti di cui all’allegato 4.
L’UFSP decide in merito all’equivalenza su domanda della persona interessata. Alla domanda vanno allegate le attestazioni scritte emesse in Svizzera oppure in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
L’UFSP sente in proposito le autorità d’esecuzione cantonali.
La decisione dell’UFSP in merito all’equivalenza dell’esperienza professionale ha valore di autorizzazione speciale.
La durata di validità è limitata a cinque anni dall’ultima attività svolta conformemente all’allegato 4; l’articolo 4 capoverso 2 si applica per analogia.
In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere l’equivalenza secondo l’articolo 10 anche se i requisiti di cui all’articolo 10 capoverso 1 sono formalmente adempiuti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.
L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:
tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità d’esecuzione cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
decide in merito a domande di riconoscimento dell’equivalenza dei diplomi di formazione e tiene e pubblica un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
decide in merito a domande di riconoscimento dell’equivalenza dell’esperienza professionale;
esercita la vigilanza secondo l’articolo 13;
designa gli organi d’esame di cui all’articolo 14;
riconosce gli istituti di formazione continua, sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
tiene e pubblica un elenco degli organi d’esame e degli istituti di formazione continua;
stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
istituisce una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali conformemente all’articolo 16.
Nell’ambito della sua attività di vigilanza l’UFSP ha in particolare la facoltà di:
chiedere agli organi d’esame e agli istituti di formazione continua informazioni o il rilascio di documenti pertinenti;
emanare direttive in merito al contenuto e allo svolgimento degli esami e delle formazioni continue.
Può revocare:
il riconoscimento di un organo d’esame se questo viola le prescrizioni della presente ordinanza;
il riconoscimento di un istituto di formazione continua se questo non adempie più i requisiti di cui all’articolo 7 capoverso 3 o viola le prescrizioni della presente ordinanza.
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
svolgono l’esame tecnico; provvedono affinché sia offerto all’occorrenza in tutte le lingue ufficiali;
garantiscono che un esame non superato possa essere ripetuto al massimo due volte;
designano gli esperti;
rilasciano le autorizzazioni speciali;
comunicano all’UFSP le persone cui è stata rilasciata un’autorizzazione speciale;
tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate;
conservano tutti i documenti relativi all’esame tecnico per cinque anni;
presentano all’UFSP un rapporto annuale contenente le seguenti indicazioni:
numero degli esami svolti,
quota di superamento per ognuno dei cinque ambiti tematici elencati nell’allegato 1,
quota di superamento dell’eventuale parte pratica dell’esame,
irregolarità o particolari evenienze riscontrate nell’ambito degli esami, come ad esempio un numero marcatamente elevato di risposte errate in riferimento a determinate domande d’esame o ambiti tematici di cui all’allegato 1.
Gli istituti di formazione continua hanno i seguenti compiti:
svolgono le formazioni continue secondo l’allegato 3; provvedono affinché siano offerte all’occorrenza in tutte le lingue ufficiali;
informano senza indugio l’UFSP in caso di cambiamenti essenziali concernenti i criteri per il riconoscimento quali istituti di formazione continua;
aggiornano il programma di formazione continua allo stato più recente della tecnica e informano sull’offerta formativa secondo l’allegato 3 numero 3;
garantiscono un’organizzazione e uno svolgimento ineccepibili delle lezioni;
rilasciano, a conclusione della formazione continua, un’attestazione nella quale sono riportati i temi trattati e il numero totale delle lezioni seguite;
conservano tutti i dati concernenti le formazioni continue per cinque anni;
presentano all’UFSP un rapporto annuale concernente:
il numero di partecipanti a una formazione continua,
i partecipanti cui è stata prorogata la validità dell’autorizzazione speciale oppure della qualifica equiparata o equivalente,
i risultati della verifica dell’apprendimento,
il risultato complessivo del sondaggio sulla soddisfazione.
La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta da esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all’esecuzione, dei servizi cantonali, del mondo della scienza e dell’economia.
La commissione consiglia l’UFSP sulle questioni inerenti all’esecuzione della presente ordinanza.
La tassa per l’esame tecnico è retta dall’allegato 2 numero 5, quella per la formazione continua dall’allegato 3 numero 9.
Gli emolumenti riscossi per l’esecuzione delle altre disposizioni della presente ordinanza sono stabiliti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
L’autorizzazione speciale è rilasciata o prorogata solo dopo il pagamento della tassa dovuta.
L’abrogazione e la modifica di altri normativi sono disciplinate nell’allegato 5.
Le autorizzazioni speciali rilasciate e le qualifiche equiparate o riconosciute come equivalenti secondo il diritto anteriore restano valide fino al 31 dicembre 2030.
Se entro il 31 dicembre 2030 è stata assolta una formazione continua secondo l’allegato 3, la validità dell’autorizzazione speciale rilasciata oppure della qualifica equiparata o riconosciuta come equivalente secondo il diritto anteriore è prorogata di cinque anni.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).