Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera e nonché 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:
Sezione 1 Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza fissa i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale.
2 Essa si applica ai prodotti di cui all’allegato 1 e alle loro parti, a prescindere dal fatto che siano non trasformati, trasformati o utilizzati in una derrata alimentare composta.
3 Essa non si applica ai prodotti per i quali è provato che sono destinati:
- a.
alla fabbricazione di prodotti diversi dalle derrate alimentari;
- b.
alla semina o alla piantagione; oppure
- c.
ad attività di ricerca e sviluppo autorizzate.
1 Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
antiparassitari:
- 1.
le sostanze attive utilizzate attualmente o precedentemente in prodotti fitosanitari ai sensi della legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim) e i relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione, oppure
- 2.
le sostanze attive e relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione derivanti da biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sui biocidi (OBioc) che non sono già disciplinati in altri atti normativi;
- b.
livello massimo per i residui (LMR): la concentrazione massima ammessa di un residuo di antiparassitario nei o sui prodotti;
- c.
CXL: il livello massimo per i residui fissato dalla Commissione del Codex Alimentarius (Codex Maximum Residue Limit for Pesticide);
- d.
tolleranza all’importazione: il livello massimo per i residui per i prodotti importati fissato nel caso in cui:
- 1.
per un prodotto l’utilizzo di una sostanza attiva in un prodotto fitosanitario o in un biocida non è autorizzato per motivi diversi dalla protezione della salute, oppure
- 2.
per un prodotto e il suo utilizzo il livello massimo per i residui applicato è stato fissato per motivi diversi dalla protezione della salute;
- e.
limite di determinazione: la concentrazione di residui minima che, nell’ambito della sorveglianza di routine, è possibile quantificare e registrare con metodi convalidati secondo la buona pratica di laboratorio.
2 Per quanto la legislazione in materia di derrate alimentari non contenga disposizioni definitorie, per la presente ordinanza si applicano le definizioni della LPChim, dell’ordinanza del 18 maggio 20053 sui prodotti chimici, dell’OBioc e dell’ordinanza del 12 maggio 20104 sui prodotti fitosanitari (OPF).
- RS 813.1
- RS 813.12
- [RU 2005 2721; 2007 821; 2009 401, 805; 2010 5223; 2011 5227 cifra I n. 7.2; 2012 6103; 2013 201, 3041 cifra I n. 3; 2014 2073 all. 11 n. 1, 3857. RU 2015 1903 art. 91]. Vedi ora: l’O del 5 giu. 2015 (RS 813.11).
- RS 916.161
Sezione 2 Determinazione e fissazione dei livelli massimi per i residui
Art. 3Criteri e basi per la determinazione dei livelli massimi per i residui
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i livelli massimi per i residui di antiparassitari. Esso consulta gli organi federali interessati.
2 Prende in considerazione in tale contesto:
- a.
il potenziale di pericolo dei residui di antiparassitari per l’essere umano;
- b.
l’usuale documentazione scientifica;
- c.
per i prodotti fitosanitari, i principi uniformi per la valutazione e l’omologazione di prodotti fitosanitari secondo l’allegato 9 OPF1;
- d.
per i biocidi, l’articolo 17 OBioc2;
- e.
lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche per la valutazione tossicologica e dell’esposizione ai residui;
- f.
la concentrazione tecnicamente inevitabile di un antiparassitario nella derrata alimentare in base alla buona pratica agricola o alla buona prassi di fabbricazione;
- g.
l’assimilazione dell’antiparassitario sulla base delle quantità ingerite delle derrate alimentari interessate;
- h.
la possibile presenza di residui di antiparassitari di origine diversa dall’impiego come prodotto fitosanitario o biocida;
- i.
le interazioni cumulative o sinergiche conosciute delle sostanze attive che agiscono sugli stessi sistemi biologici del corpo umano;
- j.
se è stato fissato un CXL;
- k.
se secondo il regolamento (CE) n. 396/20053 è già stato fissato un livello massimo per i residui;
- l.
se, nel caso di una richiesta di tolleranze all’importazione secondo l’artico-
lo 7, in un altro Paese esiste una buona pratica in materia fitosanitaria o di biocidi applicata all’utilizzo conforme alle prescrizioni di una sostanza attiva in tale Paese;
- m.
i dati della sorveglianza;
- n.
altri fattori rilevanti per la fattispecie in esame.
3 I livelli massimi per i residui di antiparassitari sono fissati nell’allegato 2.
- RS 916.161
- RS 813.12
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, nella versione vincolante per l’UE.
Art. 4Sostanze attive per le quali non sono necessari livelli massimi per i residui
Le sostanze attive di prodotti fitosanitari valutate nell’ambito dell’OPF1 o dell’OBioc2 e in base all’articolo 3 e per le quali non sono necessari livelli massimi per i residui sono elencate nell’allegato 3.
- RS 916.161
- RS 813.12
Art. 5Livelli massimi per i residui per prodotti trasformati o mescolati
Se per un prodotto trasformato o mescolato non sono fissati livelli massimi per i residui nell’allegato 2, si applicano i livelli massimi per la materia prima tenuto conto della variazione dei livelli di residui di antiparassitari determinata dalla trasformazione o dalla mescolanza.
Art. 6Nuova valutazione di livelli massimi esistenti per i residui
Se cambiano le condizioni quadro rispetto alla situazione esistente al momento della fissazione dei livelli massimi per i residui, l’USAV verifica i livelli massimi esistenti.
Art. 7Livelli massimi per i residui per prodotti fitosanitari o biocidi non utilizzati in Svizzera
1 Su richiesta, l’USAV può fissare tolleranze all’importazione per i residui legati a impieghi non previsti in Svizzera di prodotti fitosanitari o di biocidi.1
2 La richiesta deve contenere:
- a.
una panoramica sulla richiesta presentata comprendente:
- 1.
- 2.
- 3.
un indice della documentazione allegata e
- 4.
una copia delle condizioni di applicazione rilevanti per la fissazione dei livelli massimi per i residui nell’ambito della buona pratica fitosanitaria sugli utilizzi specifici della sostanza attiva oppure una copia delle condizioni di applicazione come biocida;
- b.
un indice della letteratura scientifica pubblicata nei dieci anni precedenti la data di presentazione della richiesta in merito agli effetti sulla salute della sostanza attiva e dei relativi residui di antiparassitari; e
- c.
i dati secondo gli allegati 5 e 6 OPF2, nell’ambito dei dati richiesti per la fissazione di livelli massimi per i residui di antiparassitari, oppure secondo l’articolo 14 OBioc3, compresi i dati tossicologici, i dati riguardanti i metodi analitici di routine da applicare nei laboratori di controllo e i dati relativi al metabolismo vegetale e animale.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).
- RS 916.161
- RS 813.12
Sezione 3 Superamento di livelli massimi per i residui
Art. 8Divieto dell’immissione sul mercato e ammissione in caso di superamento
1 I prodotti che rientrano nell’allegato 1 non possono essere immessi sul mercato se contengono residui di antiparassitari superiori ai seguenti valori:
- a.
i livelli massimi per i residui fissati nell’allegato 2, inclusi i livelli massimi di residui per i prodotti trasformati o mescolati di cui all’articolo 5;
- b.
0,01 mg/kg nel caso di prodotti che nell’allegato 1 hanno un codice UE e non corrispondono alla lettera a, se le sostanze attive interessate non sono elencate nell’allegato 3.
3 In caso di trattamento con un fumigante dopo la raccolta, in deroga al capoverso 1 è ammesso il superamento dei livelli massimi per i residui se:
- a.
la combinazione di sostanza attiva e prodotto interessata è elencata nell’allegato 4;
- b.
i prodotti interessati non sono destinati al consumo immediato; e
- c.
è garantito che alla consegna al consumatore tali prodotti non superano più i livelli massimi per i residui fissati nell’allegato 2.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).
Art. 9Divieto di trasformazione e di mescolanza
I prodotti che non rispettano i valori di residui di antiparassitari secondo l’articolo 8 capoverso 1 non devono essere né trasformati né mescolati allo stesso prodotto o ad altri a scopo di diluizione.
Sezione 4 Adeguamento degli allegati e istruzioni impartite alle autorità cantonali di esecuzione
Art. 10Adeguamento degli allegati
1 L’USAV adegua gli allegati 1–4 allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.
2 Può fissare disposizioni transitorie per questi adeguamenti.
Art. 11Istruzioni impartite alle autorità cantonali di esecuzione
1 Se gli allegati 1–4 non corrispondono più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e si rendono necessari provvedimenti immediati per tutelare la salute, l’USAV può impartire direttive provvisorie alle autorità cantonali di esecuzione fino a quando gli allegati non saranno modificati.
2 Le direttive sono pubblicate in Internet.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 12Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 26 giugno 19951 sulle sostanze estranee e sui componenti è abrogata.
- [RU 1995 2893; 2002 955; 2005 5749; 2008 793, 4475, 6027; 2009 4741; 2011 1985; 2012 2147; 2013 4715; 2015 3219]
Art. 13Disposizioni transitorie
Le sostanze attive autorizzate dall’Ufficio federale dell’agricoltura ai sensi dell’OPF1 e per le quali sono stati stabiliti livelli massimi di residui possono essere rilevate fino al 30 aprile 2019 in o su derrate alimentari nei livelli massimi fissati dal diritto anteriore.
- RS 916.161
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1281). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 806).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2239). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 806).
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 26 set. 2022 (RU 2022 563). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 806).
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 31 mag. 2023 (RU 2023 289). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 806).
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 24 nov. 2023 (RU 2023 789). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 806).
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 29 mag. 2024 (RU 2024 247). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 806).
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 13 nov. 2024 (RU 2024 754). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 806).
Art. 13hDisposizione transitoria della modifica del 2 giugno 20251
Le derrate alimentari contenenti le sostanze attive per le quali la modifica del 2 giugno 2025 stabilisce un livello massimo inferiore possono ancora essere importate e fabbricate con il livello massimo secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2026 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 2 giu. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 388).
Art. 13iDisposizione transitoria della modifica del 26 novembre 20251
Le derrate alimentari contenenti le sostanze attive per le quali la modifica del 26 novembre 2025 stabilisce un livello massimo inferiore possono ancora essere importate e fabbricate con il livello massimo secondo il diritto anteriore fino al 30 giugno 2026 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 806).
Art. 13jDisposizione transitoria della modifica del 24 giugno 20261
Le derrate alimentari contenenti le sostanze attive per le quali la modifica del 24 giugno 2026 stabilisce un livello massimo inferiore possono ancora essere importate e fabbricate con il livello massimo secondo il diritto anteriore fino al 31 gennaio 2027 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 368).
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
Allegati
- Prodotti di origine vegetale e animale a cui si applicano livelli massimi per i residui
- Livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari
- Antiparassitari a cui non si applicano livelli massimi per i residui
- Combinazioni di sostanza attiva e prodotto di cui all’articolo 8 capoverso 3 lettera a (fumiganti)
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.