Législation

Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

OCOVRS 814.018In vigoreStato 01.06.202640 articoli

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  • RU 2026 201in vigore il 01.06.2026
    modificato: art. 19
  • RU 2022 160in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 4, 9a, 9c, 9g, 9h, 9j, 10, 19, 21, 22b, 23 · abrogato: art. 8 · introdotto: art. 9k, 22c
  • RU 2022 311in vigore il 01.06.2022
    modificato: art. 23b
  • RU 2012 7005in vigore il 01.01.2013
    modificato: art. 23, 23c · introdotto: art. 23a
  • RU 2012 3785in vigore il 01.01.2013
    modificato: art. 4, 5, 9, 13 · introdotto: art. 9a, 9b, 9g, 9h · abrogato: art. 21
  • RU 2011 1951in vigore il 01.01.2012
    modificato: art. 5 · introdotto: art. 23b

10 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Diritto europeo

Atti dell’Unione europea che Législation em collega a OCOV.

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fanno fede soltanto i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2Esecuzione4–6
  3. Sezione 3Aliquota della tassa7
  4. Sezione 4Esenzione dalla tassa e bilancio dei COV8–10
  5. Sezione 5Riscossione della tassa sul territorio nazionale11–17
  6. Sezione 6Restituzione della tassa18–20
  7. Sezione 7Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario)21–22c
  8. Sezione 8Distribuzione del prodotto della tassa23–23c
  9. Sezione 9Disposizioni finali24–25
  10. Disposizione transitoria del 27 luglio 2012
  11. Disposizione transitoria della modifica del 22 aprile 2026

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 35a e 35c della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Definizione

Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi della presente ordinanza i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20°C oppure con un punto di ebollizione di 240°C al massimo a 1013,25 mbar.

Art. 2Oggetto della tassa

Sottostanno alla tassa:

  1. a.

    i COV che figurano nell’elenco delle sostanze (allegato 1);

  2. b.

    i COV secondo la lettera a importati in miscele e oggetti che figurano nell’elenco dei prodotti (allegato 2).

Art. 3Applicazione della legislazione doganale

La legislazione doganale è applicabile per analogia alla riscossione e alla restituzione della tassa nonché alla procedura, nella misura in cui si tratti di importazione o di esportazione.

Sezione 2 Esecuzione

Art. 4Autorità esecutive1

1

 La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza, salvo quando è competente l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Essa tiene conto a tal fine del parere degli esperti dell’UFAM.

2

 L’UFAM:

  1. a.

    esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa (art. 23 a 23b);

  2. b.

    …

  3. c.

    esamina l’effetto sulla qualità dell’aria della tassa e dell’esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni e pubblica a intervalli regolari i risultati.

3

 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) mette a disposizione dell’UFAM i documenti necessari.2

4

 I Cantoni aiutano le autorità esecutive della Confederazione, salvo quando l’obbligo di pagare la tassa riguarda la Confederazione. Essi assolvono in particolare i compiti seguenti:

  1. a.

    Abrogata

  2. b.

    la verifica delle prove secondo l’articolo 9h;

  3. c.

    la verifica dei bilanci dei COV secondo l’articolo 10;

  4. d.

    Abrogata

  5. e.

    la conferma della riduzione delle emissioni diffuse secondo l’articolo 9k.3

5

 Le autorità esecutive della Confederazione ricevono ogni anno un indennizzo pari al 4,9 per cento del prodotto (prodotto lordo al netto delle restituzioni). All’occorrenza, l’entità dell’indennizzo è riesaminata e adeguata.4

6

 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) emana, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prescrizioni sull’indennità da versare ai Cantoni per il loro aiuto nell’ambito dell’esecuzione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Art. 5Commissione per la tassa d’incentivazione sui COV1

1

 Il Consiglio federale istituisce una commissione di esperti, nella quale sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni e gli ambienti interessati, e nomina quale presidente un rappresentante dell’UFAM2. La Commissione è costituita al massimo di dodici membri.

2

 La Commissione consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni relative alla tassa d’incentivazione sui COV, in particolare nell’adattamento degli allegati e nell’esecuzione dell’esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).
  2. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

Art. 6Controlli

1

 Le autorità esecutive possono eseguire controlli senza preavviso, segnatamente presso le persone soggette al pagamento della tassa, quelle che devono redigere un bilancio dei COV e quelle che presentano una domanda di restituzione della tassa.

2

 Su richiesta, devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni nonché presentati tutti i documenti necessari all’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 3 Aliquota della tassa

Art. 71

L’aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

Sezione 4 Esenzione dalla tassa e bilancio dei COV

Art. 8Esenzione dalla tassa per piccole quantità

1

 Sono esenti dalla tassa i COV presenti nelle seguenti miscele o oggetti:

  1. a.

    in miscele o oggetti, nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa);

  2. b.

    in miscele o oggetti che non figurano nell’elenco dei prodotti.

2

 …1

3

 Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettere a e b vengono prodotti in Svizzera, su domanda del fabbricante, i COV in essi presenti sono esenti dalla tassa.

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Art. 9Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni1

I COV impiegati in un impianto stazionario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 e l’allegato 1 numero 32 dell’ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) sono esenti dalla tassa se:

  1. a.

    la quantità delle emissioni annue di COV di detto impianto è stata ridotta, a seguito dell’adozione di provvedimenti, di almeno il 50 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all’anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 OIAt;

  2. b.

    il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) impiegato a tal fine è tecnicamente in buono stato e disponibile durante il periodo d’esercizio al 95 per cento; e

  3. c.

    le emissioni di COV dell’impianto stazionario non evacuate mediante il dispositivo di abbattimento (emissioni diffuse di COV) sono ridotte secondo l’allegato 3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
  2. RS 814.318.142.1

Art. 9aGruppi di impianti1

1

 Su richiesta, più impianti stazionari possono essere riuniti in un gruppo di impianti, se:

  1. a.

    sono gestiti dalla stessa persona; e

  2. b.

    ogni impianto soddisfa i requisiti dell’OIAt.2

2

 Ai fini dell’adempimento delle condizioni di esenzione secondo l’articolo 9, un gruppo di impianti è trattato come un singolo impianto stazionario.

3

 La composizione di un gruppo di impianti può essere modificata in caso di:

  1. a.

    esclusione di impianti stazionari chiusi;

  2. b.

    Abrogata

  3. c.

    inclusione di impianti stazionari che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 3;

  4. d.

    vendita di impianti stazionari;

  5. e.

    modifica dell’allegato 3: soltanto al momento dell’entrata in vigore della modifica.3

4

 … 4

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2012 3785).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). La correzione del 25 nov. 2022 della lett. e concerne soltanto il testo francesehttps://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/680/it (RU 2022 714).
  4. Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Art. 9bEventi straordinari e sostituzione del dispositivo di abbattimento1

1

 Se, a causa di un evento straordinario, durante un anno d’esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori del corrispondente periodo di interruzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:

  1. a.

    al di fuori del periodo di interruzione sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l’articolo 9;

  2. b.

    l’autorità cantonale è stata informata immediatamente dell’evento straordinario; e

  3. c.

    l’evento straordinario non è stato provocato da manutenzione lacunosa o impiego non conforme del dispositivo di abbattimento.

2

 Se, a causa della sostituzione del dispositivo di abbattimento, durante un anno d’esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:

  1. a.

    al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l’articolo 9;

  2. b.

    l’autorità cantonale è stata previamente informata della prevista interruzione del dispositivo di abbattimento; e

  3. c.

    i lavori di sostituzione sono stati effettuati durante le vacanze aziendali o in periodi di bassa produzione.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

Art. 9cAdeguamenti allo stato della tecnica1

1

 Il DATEC adegua l’allegato 3 al progresso tecnico. Consulta dapprima i rami economici interessati e i Cantoni.

2

 Le emissioni di COV da impianti stazionari che in seguito a un adeguamento secondo il capoverso 1 non sono più ridotte secondo i requisiti di cui all’allegato 3 rimangono esenti dalla tassa se l’impianto torna a soddisfare i requisiti dell’allegato 3 al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore degli adeguamenti.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Art. 9gModifica dell’impianto stazionario12

1

 Le modifiche dell’impianto stazionario che hanno ripercussioni sulle emissioni diffuse di COV devono essere notificate immediatamente all’autorità cantonale.

2

 … 3

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Art. 9hProva per l’esenzione dalla tassa12

1

 Chi rivendica l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 35a capoverso 4 LPAmb deve provare annualmente che sono soddisfatte le condizioni di esenzione di cui all’articolo 9.3

2

 La prova deve essere presentata contemporaneamente al bilancio dei COV.

3

 Se la prova non può essere fornita, durante il corrispondente anno d’esercizio l’esenzione dalla tassa per i COV impiegati nell’impianto stazionario è sospesa.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Art. 9i1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5953). Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 feb. 2022, con effeto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Art. 9jInizio dell’esenzione1

Gli impianti stazionari sono esenti dalla tassa a partire dal momento in cui soddisfano le condizioni di esenzione di cui all’articolo 9.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5953). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Art. 9kConferma della riduzione delle emissioni diffuse1

1

 I Cantoni confermano su richiesta dei gestori che gli impianti stazionari soddisfano i requisiti di cui all’allegato 3.

2

 Verificano le conferme almeno ogni cinque anni ed effettuano appositi sopralluoghi.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Art. 10Bilancio dei COV

1

 Chi rivendica l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 35a capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV.1

2

 Nel bilancio dei COV devono figurare:

  1. a.

    le entrate, le scorte e le uscite;

  2. b.

    le quantità lavorate in miscele o oggetti;

  3. c.

    le quantità recuperate;

  4. d.

    le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne;

  5. e.

    le emissioni residue.

3

 Le autorità esecutive possono esigere ulteriori indicazioni.2

4

 Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme.

5

 Se l’onere necessario all’allestimento del bilancio dei COV è sproporzionato, la Direzione generale delle dogane può derogare ai capoversi 1 e 2.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Sezione 5 Riscossione della tassa sul territorio nazionale

Art. 11Annuncio

Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi presso la Direzione generale delle dogane. Quest’ultima tiene un registro.

Art. 12Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale sorge:

  1. a.

    per i COV prodotti nel territorio nazionale, al momento in cui lasciano l’azienda di produzione o al momento in cui vengono impiegati nell’azienda di produzione;

  2. b.

    per i COV sui quali la tassa deve essere pagata posticipatamente secondo l’articolo 22 capoverso 2, al momento in cui la persona beneficiaria impiega essa stessa i COV o li fornisce a terzi.

Art. 13Dichiarazione della tassa

1

 I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all’ingrosso di COV e possiedono un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.1

2

 Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l’articolo 22 capoverso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio.

3

 La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane delle dogane può autorizzare altre forme.

4

 La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale.

5

 Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

Art. 14Calcolo della tassa

Determinante per il calcolo della tassa è la quantità di COV al momento in cui sorge il credito fiscale.

Art. 15Tassazione e termine di pagamento

1

 La Direzione generale delle dogane stabilisce, mediante decisione, l’ammontare della tassa.

2

 Il termine di pagamento è di 30 giorni.

3

 In caso di ritardo nel pagamento, è riscosso un interesse di mora.

Art. 16Riscossione posticipata della tassa

Se, per errore, ha omesso di chiedere una tassa dovuta o ha chiesto un importo insufficiente o ha rimborsato un importo troppo alto, la Direzione generale delle dogane esige il pagamento dell’importo entro un anno dalla comunicazione della decisione.

Art. 17Prescrizione del credito fiscale

1

 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni, a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.

2

 Il termine di prescrizione si interrompe:

  1. a.

    se la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;

  2. b.

    ad ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento.

3

 Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione decorre da capo.

4

 Il credito fiscale si prescrive definitivamente in 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.

Sezione 6 Restituzione della tassa

Art. 18Premesse per la restituzione

1

 La tassa viene restituita soltanto se l’avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa.1

2

 L’avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall’inoltro della domanda.

3

 Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l’esportazione di COV.

3bis

 Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L’importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo.2

4

 L’avente diritto deve provare l’avvenuto pagamento della tassa.3

5

 Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l’esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell’anno d’esercizio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

Art. 19Decadenza del diritto alla restituzione

1

 I diritti alla restituzione, salvo che non siano in relazione con l’esportazione, devono essere fatti valere entro sei mesi dalla fine dell’anno d’esercizio. Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l’UDSC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni.1

2

 I diritti alla restituzione decadono se non sono fatti valere:

  1. a.

    entro due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione;

  2. b.

    in caso di controllo a posteriori, entro 60 giorni a contare dal passaggio in giudicato della decisione di riscossione posticipata, se tale termine è successivo a quello di cui alla lettera a.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 201). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 22 apr. 2016 alla fine del presente testo.

Art. 20Domanda di restituzione

1

 La domanda di restituzione della tassa va effettuata su modulo ufficiale e inoltrata:

  1. a.

    alle autorità cantonali;

  2. b.

    alla Direzione generale delle dogane, se concerne COV esportati.

2

 Nella domanda riguardante COV esportati devono figurare:

  1. a.

    le quantità di COV dichiarate sui documenti di esportazione, che sono state esportate durante un periodo massimo di dodici mesi;

  2. b.

    i rapporti di fabbricazione, campioni nell’imballaggio originale o altri documenti necessari per stabilire le quantità di COV esportati;

  3. c.

    su richiesta della Direzione generale delle dogane, altre indicazioni necessarie per il calcolo dell’importo da restituire.

Sezione 7 Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario)

Art. 21Autorizzazione1

1

 L’UDSC può accordare un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 25 t di COV all’anno si impegnano:2

  1. a.

    a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell’ambiente;

  2. b.

    a esportarle;

  3. c.

    a trasformarle in miscele o oggetti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa); oppure

  4. d.

    a trasformarle in miscele o oggetti che non figurano nell’elenco dei prodotti.3

1

a …4

1bis

 Esso può concedere detta autorizzazione anche alle persone che utilizzano una sostanza secondo l’allegato 1 della presente ordinanza, se esse provano che:

  1. a.

    la quota di questa sostanza costituisce almeno il 55 per cento del loro consumo totale di COV;

  2. b.

    utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e

  3. c.

    attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l’emissione di tale sostanza nell’ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo.5

2

 L’autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all’ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 10 t di COV quali scorte di magazzino o un fatturato minimo annuo di 25 t di COV.6

3

 La dichiarazione di impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono essere depositate presso la Direzione generale delle dogane.

4

 La Direzione generale delle dogane tiene un registro pubblico delle persone che possiedono un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.7

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3117).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3049). Abrogato dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

Art. 22Conteggio

1

 Chi beneficia di un’autorizzazione secondo l’articolo 21 deve presentare il bilancio dei COV alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio.

2

 La tassa sui COV impiegati in modo che non siano esenti deve essere pagata posticipatamente.

3

 …1

4

 I documenti relativi alla procedura per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa devono essere conservati per cinque anni a contare dall’inoltro del bilancio dei COV.2

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

Art. 22aRettifica della dichiarazione doganale1

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che richiede una nuova imposizione doganale conformemente all’articolo 34 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane deve provare che, al momento della dichiarazione doganale originaria, vi era già un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.

  1. Introdotto dell’all. 4 n. 43 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
  2. RS 631.0

Art. 22bPresentazione di un bilancio dei COV incompleto1

1

 …2

2

 Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di inoltro, l’UDSC stabilisce una proroga per la presentazione di un bilancio debitamente stilato.3

3

 Per le tasse che secondo l’articolo 22 capoverso 2 sono da pagare posticipatamente sulla base del bilancio presentato oltre il termine di scadenza è dovuto un interesse di mora. Tale interesse è dovuto a decorrere dalla scadenza del termine di consegna conformemente all’articolo 22 capoverso 1.

4

 Se il periodo di proroga secondo il capoverso 2 trascorre inutilizzato, la Direzione generale delle dogane stabilisce la tassa da pagare posticipatamente in base a una valutazione coscienziosa e in considerazione delle uscite degli anni precedenti gravate dalla tassa.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 feb. 2022, con effeto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Art. 22cSospensione1

1

 L’UDSC sospende l’autorizzazione per la procedura di impegno volontario se:

  1. a.

    sono violati gli obblighi di collaborare, in particolare se il bilancio dei COV non è presentato in maniera completa entro il termine di inoltro prorogato; oppure

  2. b.

    il pagamento a posteriori della tassa per i COV temporaneamente esenti appare a rischio.

2

 Il pagamento appare a rischio in particolare se:

  1. a.

    la capacità di pagamento del titolare dell’autorizzazione appare incerta sulla base di una verifica della solvibilità;

  2. b.

    il titolare dell’autorizzazione è in mora con il pagamento; oppure

  3. c.

    il titolare dell’autorizzazione non ha il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per abbandonare il domicilio, la sede sociale o lo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Sezione 8 Distribuzione del prodotto della tassa

Art. 23Principio1

1

 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto della tassa alla popolazione, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, al netto dei costi di esecuzione.2

2

 La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione) in base al prodotto annuo dell’anno di riscossione.

3

 Il prodotto annuo corrisponde alle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi.

4

 Per assicuratori si intendono:

  1. a.

    gli assicuratori dell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (LAMal);

  2. b.

    l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 19924 sull’assicurazione militare (LAM).

5

 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto annuo in importi uguali a tutte le persone che nell’anno di distribuzione:

  1. a.

    sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e

  2. b.

    sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

6

 Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l’anno di distribuzione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.5

7

 Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione.6

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore, ad eccezione del cpv. 7 primo periodo, dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
  3. RS 832.10
  4. RS 833.1
  5. Nuovo testo giusta l’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).
  6. Nuovo testo giusta l’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

Art. 23aVersamento agli assicuratori1

1

 Il prodotto annuo è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di distribuzione.

2

 Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 5.

3

 La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.

  1. Introdotto dall’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

Art. 23bOrganizzazione1

1

 Ogni assicuratore comunica all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione:

  1. a.

    il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfacevano i presupposti di cui all’articolo 23 capoverso 5;

  2. b.

    la somma degli importi effettivi distribuiti l’anno precedente.

2

 Gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione. Essi devono inoltre far pervenire alle persone assicurate un promemoria redatto dall’UFAM sulle modalità di esecuzione della ridistribuzione.2

  1. Originario art. 23a. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).
  2. Nuovo testo giusta la cifra III 2 dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 23cIndennizzo degli assicuratori1

L’indennizzo degli assicuratori è disciplinato dall’articolo 123 dell’ordinanza del 30 novembre 20122 sul CO2.

  1. Originario 23b. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 mag. 2011 (RU 2011 1951). Nuovo testo giusta l’art. 137 dell’O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).
  2. RS 641.711

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 24Disposizione transitoria

Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi alla Direzione generale delle dogane entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 25Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d’incentivazione

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

2

 La tassa d’incentivazione sui composti organici volatili viene riscossa per la prima volta il 1° gennaio 2000.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

Disposizione transitoria del 27 luglio 2012

Disposizione transitoria della modifica del 22 aprile 2026

Allegati

  • Elenco delle sostanze (composti organici volatili, COV, che sono soggetti alla tassa)
  • Elenco dei prodotti (composti organici volatili, COV, soggetti alla tassa)
  • Riduzione delle emissioni diffuse di COV

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).