Législation

Ordinanza del 14 settembre 2018 dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti (OEm-Swissmedic)

RS 812.214.5In vigoreStato 01.07.202618 articoli

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  • RU 2026 257in vigore il 01.07.2026
    modificato: art. 4 · introdotto: art. 13a, 15a
  • RU 2022 601in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 6, 7, 9, 11, 13

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto), visto l’articolo 65 capoverso 5 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer), ordina:

Art. 1Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti che l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) riscuote per le sue omologazioni, autorizzazioni, controlli e prestazioni di servizi.

2

 Si applica per analogia agli emolumenti per le prestazioni fornite da Swissmedic nell’ambito degli espianti standardizzati per l’esecuzione dell’articolo 49 della legge dell’8 ottobre 20041 sui trapianti, dell’articolo 16 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie e della legge del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti.

  1. RS 810.21
  2. RS 818.101
  3. RS 812.121

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti (OgeEm).

  1. RS 172.041.1

Art. 3Obbligo di pagamento

1

 Chi dà luogo a un atto amministrativo deve pagare un emolumento.

2

 Se l’emolumento per una prestazione è dovuto da più persone congiuntamente, esse ne rispondono solidalmente.

Art. 4Calcolo

1

 Gli emolumenti si calcolano secondo importi fissi conformemente agli allegati 1 e 2 o secondo l’onere.

2

 La tariffa oraria per gli emolumenti secondo l’onere ammonta a 270 franchi.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 17 apr. 2026, approvata dal CF il 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 257).

Art. 5Supplementi generali sugli emolumenti

1

 Nelle procedure amministrative che occasionano un onere supplementare considerevole, segnatamente a causa di una documentazione lacunosa allegata a una domanda o per la consegna di documenti supplementari, Swissmedic può fatturare, oltre agli importi fissi, un supplemento calcolato in base alle ore di lavoro richieste.

2

 Swissmedic motiva l’onere supplementare e lo fattura a parte.

3

 Se l’onere supplementare ai sensi del capoverso 2 è straordinariamente elevato, Swissmedic comunica in anticipo gli emolumenti previsti alla persona soggetta al pagamento.

Art. 6Supplemento sugli emolumenti per procedura di omologazione accelerata1

Nella procedura di omologazione accelerata (art. 7 dell’ordinanza del 21 settembre 20182 sui medicamenti), gli emolumenti per le nuove omologazioni, per le estensioni di omologazione e per indicazioni nuove o modificate sono maggiorati del 50 per cento.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 16 set. 2022, approvata dal CF il 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 601).
  2. RS 812.212.21

Art. 7Supplemento sugli emolumenti per procedura con preannuncio1

Per le nuove omologazioni e per le indicazioni nuove o modificate, presentate nell’ambito di una procedura con preannuncio e trattate con un termine abbreviato del 20 per cento, gli emolumenti raddoppiano.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 16 set. 2022, approvata dal CF il 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 601).

Art. 8Riduzioni generali degli emolumenti

1

 Se non entra nel merito di una domanda, o se la domanda viene ritirata e non è stata effettuata alcuna perizia completa, Swissmedic può ridurre gli emolumenti.

2

 Swissmedic può ridurre gli emolumenti per le domande presentate e trattate esclusivamente per via elettronica.

3

 Le riduzioni degli emolumenti non sono concesse sui supplementi di cui all’articolo 5.

4

 Gli emolumenti di un importo complessivo inferiore a 50 franchi non vengono fatturati.

Art. 9Riduzione degli emolumenti per nuove omologazioni

L’emolumento per nuove omologazioni non è riscosso su:1

  1. a.

    medicamenti per uso umano importanti per malattie rare ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 22 giugno 20062 concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM);

  2. b.

    medicamenti veterinari importanti per malattie rare di cui all’articolo 8 OOSM;

  3. c.

    medicamenti con indicazione esclusivamente pediatrica.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 16 set. 2022, approvata dal CF il 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 601).
  2. RS 812.212.23

Art. 10Riduzione degli emolumenti per le procedure ai sensi degli articoli 13 e 14 LATer

1

 Gli emolumenti per le domande trattate in applicazione dell’articolo 13 LATer sono ridotti del 60 per cento.

2

 Gli emolumenti per le domande trattate in applicazione dell’articolo 14 capoverso 1 lettera abis o ater LATer sono ridotti del 70 per cento.

3

 Gli emolumenti per le domande trattate in applicazione dell’articolo 14 capoverso 1 lett. aquater LATer sono ridotti del 90 per cento.

Art. 11Riduzione degli emolumenti per domande collettive1

Se la stessa variazione con documentazione dal contenuto identico è presentata contemporaneamente per più medicamenti (domanda collettiva), l’emolumento per il secondo e per ogni ulteriore medicamento è ridotto dell’80 per cento.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 16 set. 2022, approvata dal CF il 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 601).

Art. 12Riduzione degli emolumenti per motivi di interesse pubblico

Swissmedic può rinunciare interamente o in parte alla riscossione degli emolumenti se sussiste un interesse pubblico preponderante alla riduzione degli emolumenti.

Art. 13Tetto massimo degli emolumenti per estensioni di omologazioni e modifiche1

Se per un medicamento omologato sono richieste contemporaneamente una o più estensioni di omologazioni o variazioni (domanda multipla), Swissmedic riscuote al massimo l’emolumento che applicherebbe per la nuova omologazione di questo medicamento. Da questo importo sono esclusi i supplementi di cui all’articolo 5.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 16 set. 2022, approvata dal CF il 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 601).

Art. 13aTetto massimo degli emolumenti per la registrazione di dispositivi, sistemi e kit procedurali1

Per la registrazione presso Swissmedic di dispositivi di un fabbricante o sistemi e kit procedurali di una persona che li assembla in uno stesso anno civile sono riscossi complessivamente emolumenti pari al massimo a 10 000 franchi.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 17 apr. 2026, approvata dal CF il 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 257).

Art. 14Esborsi

1

 Oltre agli esborsi di cui all’articolo 6 OGeEm1, sono considerati esborsi:

  1. a.

    i costi sostenuti da Swissmedic nell’ambito di atti amministrativi, segnatamente di assunzioni delle prove;

  2. b.

    i costi delle indagini scientifiche;

  3. c.

    i costi delle analisi di laboratorio;

  4. d.

    i costi di esami particolari.

2

 Scaduto il termine di pagamento, è dovuto un interesse di mora del cinque per cento all’anno.

  1. RS 172.041.1

Art. 15Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 2 dicembre 20111 sugli emolumenti per gli agenti terapeutici è abrogata.

  1. [RU 2012 705]

Art. 15aDisposizioni transitorie della modifica del 17 aprile 20261

1

 Swissmedic fattura nel gennaio 2027 gli emolumenti per i dispositivi, i sistemi e i kit procedurali registrati entro il 31 dicembre 2026.

2

 Per la registrazione entro il 31 dicembre 2026 di dispositivi di un fabbricante o sistemi e kit procedurali di una persona che li assembla sono riscossi complessivamente emolumenti pari al massimo a 10 000 franchi.

3

 Per i dispositivi, i sistemi e i kit procedurali che, dopo il 31 dicembre 2026, non sono più immessi in commercio e la cui registrazione è stata modificata di conseguenza presso Swissmedic, non è riscosso alcun emolumento.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 17 apr. 2026, approvata dal CF il 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 257).

Art. 16Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Allegati

  • Emolumenti per medicamenti per uso umano e veterinario
  • Emolumenti per dispositivi medici

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).