Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
RS 818.101 · LEp · 90 articoli
Legge sulle epidemie (RS 818.101) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 19, modificato (RO 2025 421) in vigore dal 01.08.2025
- Art. 60, modificato (RO 2022 491) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 62, modificato (RO 2022 491) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 62, modificato (RO 2022 491) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 62, modificato (RO 2022 491) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 29, modificato (RO 2016 689) in vigore dal 01.01.2017
Estratto del testo (90 articoli)
La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.…
1 La presente legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili. 2 I provvedimenti in virtù della presente legge si prefiggono di: a. sorvegliare le malattie trasmissibili e met…
Ai sensi della presente legge si intende per: a. malattia trasmissibile: b. osservazioni: c. agenti patogeni: d. utilizzazione di agenti patogeni: .…
1 Il Consiglio federale definisce, in collaborazione con i Cantoni, gli obiettivi e le strategie per l’individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse. 2 N…
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) elabora, in collaborazione con i Cantoni, programmi nazionali specifici concernenti l’individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili…
1 Vi è una situazione particolare se: a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. u…
Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso.…
1 La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti preparatori al fine di prevenire e limitare tempestivamente i pericoli e i danni alla salute pubblica. 2 In vista di un pericolo particolare per la salu…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
