Législation

Legge federale dell' 8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)

RS 810.21 · 78 articoli

Legge sui trapianti (RS 810.21) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (78 articoli)

Art. 1, Scopo

1 La presente legge stabilisce a quali condizioni organi, tessuti o cellule possono essere impiegati per trapianti. 2 Essa intende contribuire a far sì che vi siano a disposizione, a scopi di trapianto, organi, tessuti e cellul…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 La presente legge si applica all’impiego di organi, tessuti o cellule di origine umana o animale e all’impiego di prodotti fabbricati con essi (espianti standardizzati) destinati al trapianto sull’essere umano.…

Art. 3, Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per: a. organi b. tessuti c. cellule d. ...…

Art. 4, Obbligo generale di diligenza

Chi impiega organi, tessuti, cellule o espianti standardizzati è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari secondo lo stato della scienza e della tecnica per non mettere in pericolo la salute del…

Art. 5, Prelievo per scopi diversi dal trapianto

1 Gli organi, i tessuti o le cellule prelevati per scopi diversi dal trapianto possono essere conservati, trapiantati o impiegati per la fabbricazione di espianti standardizzati soltanto se so…

Art. 6, Gratuità della donazione

1 È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana. 2 Non è considerato profitto finanziario o a…

Art. 7, Divieto di commercio

1 È vietato: a. il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana; b. il prelievo o il trapianto di organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta per i quali è stato offerto, concesso, rich…

Art. 8, Condizioni

1 È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se: a. essa ha dato il proprio consenso; e b. la morte è stata accertata. 2 In mancanza del consenso o del rifiuto documentato della p…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).