Legge federale dell' 8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)
RS 810.21 · 78 articoli
Legge sui trapianti (RS 810.21) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 49, modificato (RO 2017 2745) in vigore dal 01.01.2020
- Art. 49, modificato (RO 2017 2745) in vigore dal 01.01.2020
- Art. 49, modificato (RO 2017 2745) in vigore dal 01.01.2019
- Art. 13, modificato (RO 2016 1163) in vigore dal 15.11.2017
- Art. 14, modificato (RO 2016 1163) in vigore dal 15.11.2017
- Art. 14, modificato (RO 2016 1163) in vigore dal 15.11.2017
Estratto del testo (78 articoli)
1 La presente legge stabilisce a quali condizioni organi, tessuti o cellule possono essere impiegati per trapianti. 2 Essa intende contribuire a far sì che vi siano a disposizione, a scopi di trapianto, organi, tessuti e cellul…
1 La presente legge si applica all’impiego di organi, tessuti o cellule di origine umana o animale e all’impiego di prodotti fabbricati con essi (espianti standardizzati) destinati al trapianto sull’essere umano.…
Ai sensi della presente legge si intendono per: a. organi b. tessuti c. cellule d. ...…
Chi impiega organi, tessuti, cellule o espianti standardizzati è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari secondo lo stato della scienza e della tecnica per non mettere in pericolo la salute del…
1 Gli organi, i tessuti o le cellule prelevati per scopi diversi dal trapianto possono essere conservati, trapiantati o impiegati per la fabbricazione di espianti standardizzati soltanto se so…
1 È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana. 2 Non è considerato profitto finanziario o a…
1 È vietato: a. il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana; b. il prelievo o il trapianto di organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta per i quali è stato offerto, concesso, rich…
1 È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se: a. essa ha dato il proprio consenso; e b. la morte è stata accertata. 2 In mancanza del consenso o del rifiuto documentato della p…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
