Législation

Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (OM)

RS 812.212.21 · 94 articoli

OM (RS 812.212.21) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

🔔 Seguire questa legge nel mio monitoraggio, essere avvisato a ogni modifica →

Estratto del testo (94 articoli)

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina: a. l’omologazione di medicamenti pronti per l’uso; b. l’omologazione di procedimenti; c. i criteri di classificazione per le categorie di dispensazione; d. le restrizioni relative allo smercio; e.…

Art. 2, Obbligo di omologazione

1 L’obbligo di omologazione per i medicamenti pronti per l’uso è retto dall’articolo 9 LATer. 2 L’omologazione è necessaria in ogni caso: a. per un medicamento pronto per l’uso che contiene organismi geneticam…

Art. 3, Domanda di omologazione

1 La domanda di omologazione deve essere presentata all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) unitamente ai dati e ai documenti necessari conformemente agli articoli 11 e 14 a LATer. 2 La d…

Art. 4, Piano di gestione dei rischi

1 Un piano di gestione dei rischi dev’essere allegato: a. alle domande di omologazione di un medicamento per uso umano, che contiene almeno un nuovo principio attivo, secondo la procedura di cui all’artic…

Art. 5, Piano d’indagine pediatrica

1 Il piano d’indagine pediatrica di cui all’articolo 54 a LATer deve contenere un programma di ricerca e sviluppo che assicuri l’elaborazione dei dati necessari alla definizione delle condizioni necessarie…

Art. 6, Domanda di omologazione di un medicamento contenente OGM

1 La domanda di omologazione di un medicamento contenente OGM deve adempiere, oltre ai requisiti di cui alla LATer, anche quelli definiti nell’articolo 28 dell’ordinanza del 10…

Art. 7, Procedura di omologazione accelerata

Il richiedente può chiedere a Swissmedic lo svolgimento di una procedura di omologazione accelerata per un medicamento per uso umano o per la relativa modifica, se: a. si tratta di una prevenzione…

Art. 8, Preavviso e collaborazione

1 Prima di emanare una decisione di omologazione, Swissmedic comunica al richiedente il risultato della perizia qualora non intenda accogliere integralmente la sua richiesta. 2 Durante la procedura di omolo…

Vedere tutti i 94 articoli →

Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).