Législation

Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (OSIAC)

OSIACRS 741.58In vigoreStato 01.01.202625 articoli

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  • RU 2025 652in vigore il 01.01.2026
    modificato: art. 4, 5, 17 · introdotto: art. 19
  • RU 2025 318in vigore il 01.06.2025
    modificato: art. 18
  • RU 2023 474in vigore il 01.10.2023
    abrogato: art. 16

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2Sottosistema SIAC Veicoli4–5
  3. Sezione 3Sottosistema SIAC Persone6–8
  4. Sezione 4Sottosistema SIAC Provvedimenti9–10
  5. Sezione 5Sottosistema SIAC Valutazione11–13
  6. Sezione 6Disposizioni comuni14–22
  7. Sezione 7Disposizioni finali23–25

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89g capoverso 2, 89h e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD); visti gli articoli 57r e 57s della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’organizzazione, la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC).

Art. 2Struttura e finalità del sistema d’informazione

Il SIAC è costituito da quattro sottosistemi che fungono da supporto alle autorità coinvolte della Confederazione e dei Cantoni nell’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 89b LCStr:

  1. a.

    il SIAC Veicoli è impiegato per l’ammissione di veicoli alla circolazione stradale e per lo svolgimento di altri compiti connessi ai veicoli;

  2. b.

    il SIAC Persone è impiegato per l’ammissione di persone alla circolazione stradale e per il rilascio di carte tachigrafiche;

  3. c.

    il SIAC Provvedimenti è impiegato per l’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti;

  4. d.

    il SIAC Valutazione è impiegato per la valutazione dei dati memorizzati nel SIAC.

Art. 3Competenze dell’Ufficio federale delle strade

1

 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) gestisce il SIAC e ne è responsabile.

2

 È responsabile affinché il trattamento dei dati e l’utilizzo del sistema d’informazione siano conformi alla legge e garantisce la sicurezza informatica.

3

 È competente per il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni di accesso.

4

 Coordina le proprie attività con le autorità coinvolte nel SIAC.

5

 Emana un regolamento per il trattamento dei dati nel quale definisce in particolare le interfacce tecniche e le procedure di sincronizzazione dei dati.

Sezione 2 Sottosistema SIAC Veicoli

Art. 4Contenuto

Il sottosistema SIAC Veicoli contiene i seguenti dati relativi ai veicoli immatricolati dalle autorità svizzere o destinati all’immatricolazione:1

  1. a.

    i dati relativi al veicolo conformemente all’allegato 1 numero 1;

  2. b.

    i dati relativi al detentore conformemente all’allegato 1 numero 2;

  3. c.

    i dati relativi alla targa conformemente all’allegato 1 numero 3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 652).

Art. 5Competenza per la registrazione e la trasmissione dei dati1

1

 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 4 che rientrano nel loro ambito di competenza e le relative modifiche.

1bis

 L’USTRA registra nel SIAC i dati di cui all’articolo 4 che rientrano nel suo ambito di competenza e le relative modifiche. Può disporre la trasmissione di questi dati al SIAC.2

2

 I costruttori e gli importatori di veicoli trasmettono al SIAC i dati relativi al veicolo di cui all’allegato 1 numeri 11–14.

3

 Gli organi di polizia nonché gli organi doganali con compiti di polizia stradale trasmettono al SIAC i dati sul blocco e sullo sblocco di veicoli e targhe oggetto di segnalazioni di ricerca, registrati nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 20163.

4

 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)4 trasmette al SIAC i dati necessari per il controllo di sdoganamento e imposizione fiscale secondo la legge federale del 21 giugno 19965 sull’imposizione degli autoveicoli (LIAut). Esso può anche affidare tale compito alle autorità competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione.

5

 L’autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport trasmette al SIAC i dati necessari per il razionamento del carburante nonché l’occupazione e il noleggio di veicoli destinati all’esercito, alla protezione civile e all’approvvigionamento economico del Paese.

6

 Gli assicuratori trasmettono al SIAC i dati di cui all’allegato 1 lettera A numero 2 dell’ordinanza del 20 novembre 19596 sull’assicurazione dei veicoli nonché i dati relativi alla sospensione o alla cessazione dell’assicurazione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 652).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 652).
  3. RS 361.0
  4. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  5. RS 641.51
  6. RS 741.31

Sezione 3 Sottosistema SIAC Persone

Art. 6Contenuto

Il sottosistema SIAC Persone contiene:

  1. a.

    per quanto riguarda le autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o straniere a persone domiciliate in Svizzera:

    1. 1.

      i dati relativi al titolare conformemente all’allegato 2 numero 11,

    2. 2.

      i dati relativi alla licenza conformemente all’allegato 2 numero 12,

    3. 3.

      i dati relativi alla categoria conformemente all’allegato 2 numero 13;

  2. b.

    per quanto riguarda le carte tachigrafiche:

    1. 1.

      i dati relativi alle carte del conducente conformemente all’allegato 2 numero 21,

    2. 2.

      i dati relativi alle carte dell’officina conformemente all’allegato 2 numero 22,

    3. 3.

      i dati relativi alle carte dell’azienda conformemente all’allegato 2 numero 23,

    4. 4.

      i dati relativi alle carte di controllo conformemente all’allegato 2 numero 24.

Art. 7Competenza per la trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni a condurre

1

 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni a condurre trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 6 lettera a che rientrano nel loro ambito di competenza e le relative modifiche.

2

 Gli organi di polizia nonché gli organi doganali incaricati di compiti di polizia stradale trasmettono al SIAC i dati relativi al ritiro di una licenza di condurre e ai divieti di circolare ordinati sul posto. La registrazione nel SIAC si cancella automaticamente dopo 10 giorni, sempre che l’autorità competente per il ritiro non abbia tramesso modifiche dei dati.

Art. 8Competenza per la registrazione e la trasmissione dei dati relativi alle carte tachigrafiche

1

 L’USTRA registra nel SIAC i dati relativi alle carte del conducente e alle carte dell’azienda di cui all’allegato 2 numeri 21 e 23 nonché le relative modifiche.

2

 Le autorità cantonali competenti (art. 23 cpv. 1 dell’O del 19 giu. 19951 per gli autisti, OLR 1) trasmettono al SIAC i dati relativi alle carte di controllo di cui all’allegato 2 numero 24 nonché le relative modifiche.

3

 L’UDSC trasmette al SIAC i dati relativi alle carte dell’officina di cui all’allegato 2 numero 22 nonché le relative modifiche.

  1. RS 822.221

Sezione 4 Sottosistema SIAC Provvedimenti

Art. 9Contenuto

Il sottosistema SIAC Provvedimenti contiene i dati, elencati nell’allegato 3, relativi ai provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 89c lettera d LCStr riguardanti le persone domiciliate in Svizzera e all’estero.

Art. 10Competenza per la trasmissione dei dati

Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per la revoca delle autorizzazioni a condurre trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 9 che rientrano nel loro ambito di competenza.

Sezione 5 Sottosistema SIAC Valutazione

Art. 11Contenuto

1

 Il sottosistema SIAC Valutazione contiene, in forma pseudonimizzata o anonimizzata, i dati registrati nei sottosistemi SIAC Veicoli, SIAC Persone e SIAC Provvedimenti.

2

 Il numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone) e il numero di matricola non sono visibili durante il trattamento dei dati nel SIAC Valutazione.

Art. 12Trasferimento dei dati

1

 I dati sono trasferiti dai sottosistemi SIAC Veicoli, SIAC Persone e SIAC Provvedimenti al sottosistema SIAC Valutazione in forma pseudonimizzata o anonimizzata.

2

 La pseudonimizzazione è effettuata:

  1. a.

    per i dati personali, utilizzando il rispettivo PIN SIAC Persone;

  2. b.

    per i dati relativi al veicolo, utilizzando il rispettivo numero di matricola.

Art. 13Valutazione e collegamento con i dati contenuti in altre fonti

1

 Ai fini di cui all’articolo 89b lettere h e i LCStr, l’USTRA può:

  1. a.

    collegare tra loro i dati del SIAC Valutazione e valutarli;

  2. b.

    collegare i dati del SIAC Valutazione con dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema di informazione sugli incidenti stradali e valutarli;

  3. c.

    collegare i dati del SIAC Valutazione con dati tecnici contenuti in altre fonti e valutarli.

2

 Al collegamento con i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) o con dati rilevati nel quadro della legge del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale (LStat) si applica l’articolo 14a LStat.

  1. RS 431.01

Sezione 6 Disposizioni comuni

Art. 14Qualità e rettifica dei dati

1

 L’autorità che registra o trasmette al SIAC i dati è responsabile della loro correttezza e completezza. L’autorità che constata dati incompleti o errati provvede alla rettifica.

2

 L’USTRA verifica la completezza e l’attendibilità dei dati registrati nel SIAC. In caso di dati incompleti o errati, ne dispone la rettifica.

Art. 15Trasmissione di dati

La trasmissione di dati al SIAC deve avvenire attraverso le interfacce e le procedure per il confronto dei dati definite dall’USTRA.

Art. 16Trattamento dei dati e accesso mediante procedura di richiamo

1

 ...1

2

 I servizi che possono accedere ai dati del SIAC mediante procedura di richiamo in virtù dell’articolo 89e LCStr designano le persone autorizzate a tal fine.

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, con effetto dal 1° ott. 2023 (RU 2023 474).

Art. 17Statistiche e registri1

1

 L’USTRA pubblica annualmente:

  1. a.

    una statistica sulle autorizzazioni a condurre;

  2. b.

    una statistica sui provvedimenti amministrativi.

2

 Ogni anno compila un registro delle officine autorizzate e delle relative carte. Nel registro sono elencate le officine autorizzate all’installazione, al controllo periodico e alla riparazione di tachigrafi conformemente all’articolo 101 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.3

3

 L’UST pubblica la statistica dei veicoli conformemente all’articolo 127 dell’ordinanza del 27 ottobre 19764 sull’ammissione alla circolazione.

4

 L’USTRA tiene un registro pubblico dei dati tecnici contenuti nel SIAC Veicoli. Nel registro possono essere pubblicati anche dati di contatto di importatori e titolari dell’approvazione del tipo, purché questi acconsentano alla pubblicazione.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 652).
  2. RS 741.41
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 652).
  4. RS 741.51
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 652).

Art. 18Comunicazione dei dati

1

 Sulla base di una convenzione sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, l’USTRA mette a disposizione del Centro danni DDPS i dati del SIAC Veicoli necessari all’adempimento dei suoi compiti legali.

2

 L’USTRA può mettere a disposizione di autorità, organizzazioni e privati i dati del SIAC relativi ai detentori di veicoli e alle autorizzazioni a condurre e i dati tecnici. Sono esclusi i dati personali degni di particolare protezione. A tal fine stipula convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati. Queste ultime possono prevedere autorizzazioni di accesso al SIAC Valutazione.

3

 Si può rinunciare a un’apposita convenzione se vengono messi a disposizione esclusivamente informazioni anonimizzate o dati tecnici.

4

 L’USTRA può rendere accessibili anche al pubblico informazioni anonimizzate o dati tecnici.

5

 La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla LPD, dall’ordinanza del 31 agosto 20221 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché dalla LStat2 e dall’ordinanza del 30 aprile 20253 sulla statistica federale.4

  1. RS 235.11
  2. RS 431.01
  3. RS 431.011
  4. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 11 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

Art. 19Scambio di dati con autorità estere

1

 I dati del SIAC possono essere comunicati ad autorità estere se un trattato internazionale lo prevede.

2

 Per verificare l’unicità della carta del conducente secondo l’articolo 13b capoverso 4 OLR 11 è consentito lo scambio di dati con le competenti autorità estere.

3

L’USTRA può ottenere i dati necessari per l’immatricolazione di veicoli da autorità estere anche per via elettronica.2

  1. RS 822.221
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 652).

Art. 20Sicurezza dei dati

1

 I servizi autorizzati all’accesso adottano nel loro ambito di competenza i provvedimenti organizzativi e tecnici che, secondo le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati, sono necessari per tutelare i loro dati dalla perdita e da qualsiasi trattamento o consultazione illeciti e da sottrazione.

2

 Nell’ambito del trattamento dei dati devono essere registrati automaticamente i nomi degli utenti che hanno trattato i dati, nonché le date delle relative operazioni e i dati interessati.

Art. 21Contrassegnazione dei dati non più attuali

1

 Dopo il ritiro dalla circolazione di un veicolo, i relativi dati contenuti nel SIAC Veicoli devono essere contrassegnati di conseguenza.

2

 Se una persona rinuncia a un’autorizzazione a condurre o se l’autorità competente notifica il decesso di una persona, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza.

3

 Dopo la scadenza di una carta tachigrafica, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza.

4

 Se una persona o un’azienda rinuncia a una carta tachigrafica o se l’autorità competente notifica lo scioglimento di un’azienda, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza.

Art. 22Distruzione e archiviazione dei dati

1

 I dati non più attuali relativi ad autorizzazioni a condurre o carte tachigrafiche (art. 21 cpv. 2–4) vengono distrutti nel SIAC Persone entro dieci anni dal momento in cui sono stati contrassegnati.

2

 I dati relativi a rifiuti, revoche e divieti di fare uso di autorizzazioni a condurre nonché divieti di circolare vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti dieci anni dopo la loro scadenza o annullamento, quelli relativi ad altri provvedimenti cinque anni dopo il loro passaggio in giudicato.

3

 I dati relativi all’annullamento di licenze di condurre in prova vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti dieci anni dopo il rilascio di una nuova licenza.

4

 Se viene registrato un nuovo provvedimento relativo a una persona, i dati di tutti quelli precedentemente disposti contro la stessa vengono distrutti soltanto dopo la scadenza dell’ultimo termine di conservazione.

5

 Se l’autorità competente notifica il decesso di una persona, vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti tutti i dati relativi ai provvedimenti che la riguardano.

6

 I dati contenuti nel SIAC Veicoli e nel SIAC Valutazione vengono distrutti non appena non sono più necessari.

7

 I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall’USTRA all’Archivio federale a fini di archiviazione.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 23Adeguamento degli allegati 1 e 2

L’USTRA può modificare le variabili riportate negli allegati 1 e 2.

Art. 24Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.

Art. 25Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Allegati

  • Dati del sottosistema SIAC Veicoli
  • Dati del sottosistema SIAC Persone
  • Dati del sottosistema SIAC Provvedimenti
  • Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).