Législation

Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)

RS 632.911In vigoreStato 01.10.20268 articoli

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  • RU 2020 6433esclusi gli Stati membri dell'UE e dell'AELS; Ordinanza sul libero scambio 2 · atto di base Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambioin vigore il 01.01.2021
    modificato: art. 1a
  • RU 2014 605esclusi gli Stati membri dell'UE e dell'AELS; Ordinanza sul libero scambio 2 · atto di base Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambioin vigore il 01.04.2014
    introdotto: art. 1 · abrogato: art. 2 e 3
  • RU 2010 2669esclusi gli Stati membri dell'UE e dell'AELS; Ordinanza sul libero scambio 2 · atto di base Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambioin vigore il 01.07.2010
    modificato: art. 1
  • RU 2008 1661escluse la Comunità europea e l'Associazione europea di libero scambio; Ordinanza sul libero scambio 2 · atto di base Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambioin vigore il 15.04.2008
    modificato: art. 1a
  • RU 2007 3483escluse l'AELS e la CE · atto di base Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambioin vigore il 01.08.2007
    modificato: art. 4
  • RU 2007 1469atto di base OD (RS 631.01)in vigore il 01.05.2007
    modificato: art. 4a

6 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne; visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane; visti gli articoli 4 e 10 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane; viste le disposizioni degli accordi e delle convenzioni sotto forma di scambio di lettere menzionati nell’allegato 1, ordina:

Art. 1Dazi d’importazione1

1

 Il trattamento preferenziale giusta gli accordi e le convenzioni menzionati nell’allegato 1 è concesso come segue:

  1. a.

    per le merci menzionate nell’allegato 2 provenienti da Turchia (TR), Israele (IL), Isole Faröer (FO), Marocco (MA), Cisgiordania e Striscia di Gaza (PS), Macedonia (MK), Messico (MX), Giordania (JO), Singapore (SG), Cile (CL), Tunisia (TN), Libano (LB), Repubblica di Corea (KR), Stati membri dell’Unione doganale dell’Africa australe (SACU)2, Egitto (EG), Canada (CA), Giappone (JP), Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (GCC)3, Colombia (CO), Albania (AL), Serbia (RS), Perù (PE), Ucraina (UA), Montenegro (ME), Hongkong, Cina (HK), Bosnia ed Erzegovina (BA), Cina (CN), Stati dell’America centrale (CAS; concluso con Costa Rica [CR], Panama [PA] e Guatemala [GT]), Georgia (GE), Filippine (PH), Ecuador (EC), Indonesia (ID), Moldova (MD), India (IN) nonché Kosovo (XK) sono applicabili le aliquote di dazio fissate in tale allegato;

  2. b.

    per le merci menzionate nell’allegato 3 provenienti dalla Colombia (CO), dal Perù (PE), dal Guatemala (GT), dalle Filippine (PH), dall’Ecuador (EC) e dall’India (IN), sono applicabili le aliquote di dazio addizionali fissate in tale allegato;

  3. c.

    per i prodotti agricoli e le altre merci destinate all’alimentazione di animali menzionati nell’allegato 4 provenienti dal Lesotho sono applicabili le aliquote di dazio fissate in tale allegato;

  4. d.

    per le merci provenienti dal Regno Unito è applicabile il trattamento preferenziale fissato nell’allegato 6.

2

 Per i prodotti agricoli contrassegnati dalla dicitura «em» negli allegati 2 e 3, si applicano le aliquote di dazio stabilite dal Dipartimento federale delle finanze secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20114 concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2669), dal 1° ott. 2010 per la Serbia (RU 2010 4095), dal 1° nov. 2010 per l’Albania (RU 2010 4609), dal 1° lug. 2014 per gli Stati membri del CCG (RU 2014 1463).
  2. Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Sudafrica.
  3. Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.
  4. RS 632.111.722
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 605).

Art. 1aContingenti doganali1

1

 Le merci il cui quantitativo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono specificate con le quantità corrispondenti nell’allegato 2 e, per il Regno Unito, nell’allegato 6.2

2

 La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica. D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)3 può concedere deroghe alla dichiarazione doganale elettronica, ad esempio in caso di piccoli invii e importazioni occasionali.

3

 Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali, le aliquote di dazio preferenziali riportate negli allegati 2 e 6 sono attribuite nell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d’importazione fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dall’ordinanza del 26 ottobre 20114 sulle importazioni agricole (OIAgr) e dalle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.5

4

 Se sono applicabili disposizioni speciali ai sensi del capoverso 3, le quote di contingenti doganali sono attribuite solo se una quota di contingente doganale è stata previamente attribuita in virtù dell’OIAgr e delle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.

5

 All’esaurimento di un contingente doganale ai sensi dell’OIAgr, l’Ufficio federale dell’agricoltura autorizza, sempre che obblighi convenzionali lo prevedano, l’importazione di una merce all’aliquota preferenziale di cui agli allegati 2 e 6 fino ad esaurimento del contingente corrispondente.6

6

 L’UDSC pubblica periodicamente, per via elettronica, il saldo dei contingenti doganali.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 ago. 2001 (RU 2001 2130). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008 (RU 2008 1661).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433).
  3. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
  4. RS 916.01
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433).

Art. 4Disposizioni in materia d’origine1

Le aliquote di dazio fissate negli allegati alla presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d’origine stabilite negli accordi e le convenzioni menzionati nell’allegato 1.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3483).

Art. 4aPreferenza doganale in base all’utilizzo della merce1

Se l’attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni degli articoli 50–54 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane.

  1. Introdotto dalla cifra III n. 1 dell’O del 18 ago. 2004 (RU 2004 4599). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 20 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
  2. RS 631.01

Art. 5Modificazioni di questa ordinanza

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca è abilitato a modificare gli allegati nella misura in cui tale competenza sia fissata da una legge o da un’ordinanza.

Art. 6Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

  1. a.

    ordinanza del 25 marzo 19921 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Turchia;

  2. b.

    ordinanza del 24 giugno 19922 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Repubblica federativa ceca e slovacca;

  3. c.

    ordinanza del 14 dicembre 19923 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con Israele;

  4. d.

    ordinanza del 31 marzo 19934 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania);

  5. e.

    ordinanza del 26 aprile 19935 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Romania;

  6. f.

    ordinanza del 14 giugno 19936 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Bulgaria;

  7. g.

    ordinanza del 30 settembre 19937 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’Ungheria;

  8. h.

    ordinanza del 12 novembre 19938 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Polonia;

  9. i.

    ordinanza del 14 marzo 19949 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con le Isole Färöer

  1. [RU 1992 823, 1315 art. 5 n. 3; 1994 1430 art. 5]
  2. [RU 1992 1315, 1994 1430 art. 7]
  3. [RU 1993 18, 1994 1430 art. 6]
  4. [RU 1993 1319, 1994 1430 art. 7, 1995 1466]
  5. [RU 1993 1482, 1994 1430 art. 7]
  6. [RU 1993 2272, 1994 1430 art. 7]
  7. [RU 1993 2773, 1994 1430 art. 7]
  8. [RU 1993 2970, 1994 1430 art. 7]
  9. [RU 1994 670]

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.

Allegati

  • Elenco degli accordi e delle convenzioni in forma di scambi di lettere
  • Aliquote di dazio all’importazione: merci, aliquote e Paesi beneficianti
  • Aliquote di dazio all’importazione addizionali: merci, aliquote e Paesi beneficianti
  • Aliquote di dazio all’importazione per il Lesotho: merci e aliquote
  • Aliquote di dazio all’importazione per il Regno Unito: merci, aliquote di dazio e contingenti doganali

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).