Art. 1Principio
Le aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati sono composte da un elemento di protezione industriale e da un elemento mobile; sono fatti salvi i regimi preferenziali particolari.

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 e 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 15 dicembre 2017 sull’importazione di prodotti agricoli trasformati, ordina:
Le aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati sono composte da un elemento di protezione industriale e da un elemento mobile; sono fatti salvi i regimi preferenziali particolari.
Gli elementi di protezione industriale applicabili ai diversi prodotti sono stabiliti nell’allegato.
D’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce l’importo degli elementi mobili.
L’importo degli elementi mobili è esaminato ogni anno e all’occorrenza ridefinito, salvo che variazioni di prezzo importanti o una modifica delle aliquote di dazio dei rispettivi prodotti di base richiedano termini più brevi.
Per le importazioni in regime preferenziale da Paesi membri dell’UE, l’elemento mobile è calcolato secondo le disposizioni contenute nella tabella IV del Protocollo n. 2 del 22 luglio 19721 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati.
Il DFF, d’intesa con il DEFR, può adattare temporaneamente gli elementi mobili, in base alla differenza tra i prezzi nazionali e i prezzi del mercato UE o a una modifica delle aliquote di dazio dei rispettivi prodotti di base. Gli importi di base secondo la tabella IV del Protocollo n. 2 del 22 luglio 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati non devono essere superati.
Fatti salvi gli obblighi internazionali contrari, per le importazioni in regime preferenziale da Paesi non membri dell’UE l’elemento mobile è calcolato in base:
alla differenza tra i prezzi nazionali e i prezzi del mercato mondiale; e
alle quantità medie dei prodotti di base contenute nel prodotto trasformato (ricette standard), secondo quanto definito nell’allegato.
La differenza tra i prezzi nazionali e i prezzi del mercato mondiale, determinante per il calcolo degli elementi mobili, non deve superare le aliquote di dazio applicabili all’importazione dei rispettivi prodotti di base, salvo che gli interessi dell’economia svizzera esigano elementi mobili più elevati.
Il DEFR rileva i prezzi rappresentativi dei prodotti di base per calcolare l’importo degli elementi mobili.
Per calcolare il prezzo della farina di grano tenero sul mercato mondiale è determinante il prezzo del grano tenero sul mercato mondiale.
Per le uova, il grasso vegetale e lo zucchero cristallizzato la differenza tra i prezzi nazionali e quelli esteri dei prodotti di base corrisponde ai tributi riscossi all’importazione di uova in guscio della voce 0407.2110, di olio di girasole o di cartamo della voce 1512.1998, rispettivamente di zucchero cristallizzato della voce 1701.9999 della tariffa doganale.
Alle importazioni in regime preferenziale dal Regno Unito si applicano gli elementi mobili conformemente all’articolo 4.1
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini pubblica le fonti rispettive dei prezzi rappresentativi dei prodotti di base nonché i prezzi nazionali ed esteri dei prodotti di base su cui si fonda il calcolo degli elementi mobili.
L’ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2012.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).