Législation

Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

OADoRS 631.012In vigoreStato 01.10.202629 articoli

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Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–2
  2. Capitolo 2Aliquote di dazio ridotte e franchigia doganale all’atto dell’imposizione3–8
  3. Capitolo 3Modifica dello scopo d’impiego9–22
  4. Capitolo 4Disposizioni comuni23–27
  5. Capitolo 5Disposizioni finali28–29

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 14 capoversi 1 lettera b, 2 e 5 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD); visto l’articolo 54 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica a:

  1. a.

    le merci per le quali il DFF ha ordinato un’aliquota di dazio ridotta;

  2. b.

    le merci tassate a un’aliquota di dazio ridotta secondo la legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane.

  1. RS 632.10

Art. 2Definizioni

Nella presente ordinanza s’intendono per:

  1. a.

    merci fruenti di agevolazioni doganali: le merci che fruiscono di agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego giusta l’articolo 14 capoverso 1 LD;

  2. b.

    merci intatte: le merci fruenti di agevolazioni doganali che non sono state né lavorate né trasformate; le merci lavorate o trasformate in modo tale da non escludere ancora un impiego diverso da quello tassato sono equiparate alle merci intatte;

  3. c.

    impegno d’impiego: l’impegno di validità generale ad impiegare la merce solo per un determinato scopo, senza limitazioni per quanto concerne la quantità e la provenienza della merce nonché la durata;

  4. d.

    beneficiario: persona che:

    1. 1.

      per le merci fruenti di agevolazioni doganali ha depositato un impegno d’impiego accettato dalla Direzione generale delle dogane (DGD), oppure

    2. 2.

      prende in consegna nel territorio doganale una merce intatta fruente di agevolazione doganale, provvista di una riserva d’impiego.

Capitolo 2 Aliquote di dazio ridotte e franchigia doganale all’atto dell’imposizione

Art. 3Aliquote di dazio ridotte

L’allegato 1 stabilisce le merci che possono essere trasportate nel territorio doganale alle aliquote di dazio ridotte, l’impiego previsto e le aliquote di dazio.

Art. 4Franchigia doganale1

Le merci secondo l’allegato 2 all’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole sono ammesse in franchigia doganale se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione di animali» e se dalle analisi effettuate da Agroscope3 risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giornaliero di un animale.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
  2. RS 916.01
  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5Domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi

1

 La domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi secondo l’articolo 14 capoverso 1 LD deve essere inoltrata alla DGD.

2

 La domanda deve contenere i seguenti documenti e dati:

  1. a.

    designazione della merce e relativa classificazione tariffale, unitamente a un eventuale campione;

  2. b.

    impiego previsto, all’occorrenza con descrizione del procedimento di fabbricazione e degli eventuali prodotti intermedi;

  3. c.

    motivazione economica dettagliata;

  4. d.

    quantità netta importata (in chilogrammi) durante gli ultimi due anni e possibili importazioni per l’anno in corso;

  5. e.

    possibilità d’approvvigionamento in Paesi con i quali esistono accordi di libero scambio;

  6. f.

    valore franco confine della merce non tassata, per 100 chilogrammi massa netta;

  7. g.

    percentuale dell’imballaggio rispetto alla merce trasportata nel territorio doganale;

  8. h.

    prezzo di vendita dei prodotti finiti, per 100 chilogrammi massa netta;

  9. i.

    all’occorrenza, percentuale in peso della merce trasportata nel territorio doganale rispetto al prodotto finito;

  10. j.

    aliquota di dazio ridotta sopportabile.

3

 La DGD può chiedere ulteriori dati e prove documentali se ciò è necessario per la valutazione della domanda.

4

 Essa sottopone, per parere, la domanda alle organizzazioni interessate e agli uffici federali.

Art. 6Indicazioni particolari nella dichiarazione doganale

1

 All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale importatore con il suo numero d’impegno, a condizione che le merci fruenti di agevolazioni doganali provenienti dall’estero siano direttamente condotte presso diversi clienti in Svizzera.

2

 Il beneficiario deve inoltre:

  1. a.

    essersi impegnato nei confronti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni a importare le merci a proprio nome e a sottoporre all’imposta sul valore aggiunto le forniture per i clienti in Svizzera;

  2. b.

    munire i propri documenti di vendita e fornitura della riserva d’impiego secondo l’articolo 8.

3

 All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale destinatario con il suo numero d’impegno, presso l’indirizzo del depositario o del trasformatore, a condizione che, su suo ordine, le merci fruenti di agevolazioni doganali siano dapprima condotte presso una terza persona per il deposito o la trasformazione.

Art. 7Prova dell’impiego

1

 Su richiesta dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1, il beneficiario deve comprovare di aver utilizzato le merci conformemente all’impegno d’impiego.

2

 Se utilizza le merci nella propria azienda, egli deve tenere un controllo della fabbricazione o addurre la prova in un altro modo confacente.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 8Consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali

1

 Per ogni consegna di merci intatte nel territorio doganale occorre apporre sui documenti di vendita e fornitura la riserva d’impiego secondo l’allegato 2.

2

 Chiunque non utilizza le merci consegnate intatte conformemente all’impegno d’impiego del beneficiario o alla riserva d’impiego deve inoltrare alla DGD una nuova dichiarazione doganale.

Capitolo 3 Modifica dello scopo d’impiego

Sezione 1 In generale

Art. 9Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio più elevate

La DGD può concludere con i beneficiari accordi relativi a una nuova dichiarazione doganale preliminare semplificata e a un pagamento semplificato della differenza di dazio (art. 14 cpv. 4 LD).

Art. 10Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio ridotte

1

 Chiunque intende utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi ridotti (art. 14 cpv. 5 LD) può chiedere alla DGD la restituzione della differenza.

2

 La restituzione può essere chiesta soltanto per:

  1. a.

    gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri;

  2. b.

    le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate.

Art. 11Restituzione minima

Gli importi inferiori a 200 franchi non vengono restituiti.

Art. 12Rifiuto della restituzione o rimborso dell’importo versato

Se le premesse per la restituzione non sono adempite o lo sono solo parzialmente, la DGD rifiuta o riduce la restituzione oppure esige il rimborso dell’importo versato a torto.

Sezione 2 Restituzioni per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri

Art. 13Merci ammesse in franchigia doganale

1

 Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo:

  1. a.

    l’allegato 2 all’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione di animali»;

  2. b.

    l’allegato 2 cifra 1 all’ordinanza del DEFR2 del 7 dicembre 19983 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione umana», «per usi tecnici» o «per la fabbricazione di derrate alimentari».

2

 Esse sono ammesse in franchigia doganale se sono destinate all’alimentazione di:

  1. a.

    animali che vivono in un giardino zoologico o in un circo;

  2. b.

    animali utilizzati a scopo scientifico o tecnico;

  3. c.

    animali che vivono liberi in riserve di caccia (inclusi gli uccelli);

  4. d.

    pesci, cani, gatti e altri animali che vivono in abitazioni, locali annessi, recinti ecc. non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da reddito nell’agricoltura.

3

 Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.

  1. RS 916.01
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
  3. RS 916.112.231

Art. 14Aventi diritto

Le persone che trasformano, miscelano, condizionano o utilizzano nella propria azienda merci di cui all’articolo 13 o le trasportano nel territorio doganale imballate per la vendita al minuto possono presentare una domanda di restituzione.

Art. 15Domanda di restituzione

1

 La domanda di restituzione deve comprendere un mese civile o un trimestre civile, sempre che la DGD non abbia autorizzato un periodo di conteggio diverso.

2

 Essa deve essere inoltrata per scritto alla DGD il mese civile o il trimestre civile successivo al periodo di conteggio secondo il capoverso 1, unitamente ai seguenti documenti:

  1. a.

    gli originali delle decisioni d’imposizione concernenti le singole materie prime e una loro copia o, se l’acquisto ha avuto luogo presso un importatore, la fattura di vendita completata con le indicazioni relative all’imposizione (numero della decisione d’imposizione, data, ufficio doganale e aliquota di dazio);

  2. b.

    una prova dell’impiego delle singole materie prime;

  3. c.

    una ricapitolazione dei quantitativi, secondo il genere di foraggio, fabbricati o venduti.

3

 Se la domanda non soddisfa le esigenze, la DGD assegna al richiedente un breve termine per completarla.

Art. 16Computo della quantità che dà diritto alla restituzione

1

 La quantità che dà diritto alla restituzione è calcolata:

  1. a.

    sulla base del controllo della fabbricazione o della statistica di vendita;

  2. b.

    secondo la massa lorda, se le materie prime sono consegnate intatte.

2

 La DGD stabilisce il genere di conteggio d’intesa con il richiedente.

3

 Fanno stato:

  1. a.

    per il computo secondo il controllo della fabbricazione: la quantità delle materie prime effettivamente utilizzate;

  2. b.

    per il computo secondo la statistica di vendita: le quote delle materie prime utilizzate conformemente alla formula di produzione (ricetta).

4

 Per il computo secondo il controllo della fabbricazione la DGD può prendere in considerazione la perdita comprovata dovuta alla fabbricazione, mentre per il computo secondo la statistica di vendita può prendere in considerazione, in assenza di una prova specifica, una perdita del quattro per cento al massimo.

Art. 17Prova dell’impiego

1

 Il richiedente deve comprovare che le merci per le quali chiede la restituzione sono state utilizzate o vendute conformemente all’articolo 13 capoverso 2.

2

 Valgono come prove dell’impiego:

  1. a.

    i controlli di magazzino, i controlli della fabbricazione e le statistiche di vendita;

  2. b.

    le ricette per la fabbricazione dei prodotti contenenti:

    1. 1.

      l’esatta indicazione delle percentuali di ogni materia prima,

    2. 2.

      l’indicazione circa la provenienza delle materie prime;

  3. c.

    i documenti di vendita e di fornitura.

3

 Per le merci consegnate per le quali è stata accordata o viene accordata una restituzione occorre apporre sui documenti di vendita e di fornitura la riserva d’impiego secondo l’allegato 2.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 17 lug. 2007, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3731).

Art. 18Controllo della fabbricazione e statistica di vendita

1

 Il controllo della fabbricazione deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:

  1. a.

    la ricetta;

  2. b.

    la quantità prodotta;

  3. c.

    la data di fabbricazione.

2

 La statistica di vendita deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:

  1. a.

    la ricetta;

  2. b.

    la quantità venduta;

  3. c.

    la data della fatturazione;

  4. d.

    l’elenco dei clienti.

Sezione 3 Restituzione per le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate

Art. 19Merci che danno diritto alla restituzione

1

 Danno diritto alla restituzione le merci fruenti di agevolazioni doganali che, per motivi di qualità, dopo l’imposizione per un determinato scopo d’impiego non possono più essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate, senza colpa della persona abilitata a disporne.

2

 Sono escluse le merci per le quali viene versata una prestazione assicurativa o una controprestazione equivalente.

Art. 20Domanda di restituzione

1

 La domanda di restituzione deve essere inoltrata alla DGD prima che la merce venga utilizzata diversamente ed entro tre anni dall’emanazione della decisione d’imposizione.

2

 Il richiedente deve comprovare il diritto alla restituzione secondo l’articolo 19.

Art. 21Controlli

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini può verificare mediante controlli a domicilio se sussiste il diritto alla restituzione secondo l’articolo 19.

Art. 22Consenso preliminare per un impiego diverso

1

 La merce può essere utilizzata o consegnata per uno scopo diverso solo previo consenso della DGD.

2

 Se una merce è utilizzata o consegnata per uno scopo diverso senza il consenso della DGD, il diritto alla restituzione decade.

Capitolo 4 Disposizioni comuni

Sezione 1 Obblighi generali del beneficiario

Art. 23Contabilità merci

1

 Il beneficiario deve tenere un registro delle scorte e dei movimenti delle merci fruenti di agevolazioni doganali.

2

 Il registro deve contenere i seguenti dati:

  1. a.

    merci in entrata:

    1. 1.

      quantità (massa netta secondo la decisione d’imposizione),

    2. 2.

      data e numero della decisione d’imposizione, ufficio doganale,

    3. 3.

      quantità eccedenti (scorte che superano il saldo contabile);

  2. b.

    merci in uscita:

    1. 1.

      quantità prelevate per la fabbricazione,

    2. 2.

      quantità non utilizzate conformemente all’impegno d’impiego,

    3. 3.

      consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali,

    4. 4.

      quantità riesportate intatte,

    5. 5.

      quantità mancanti (saldo contabile che supera le scorte),

    6. 6.

      data e numeri degli ordini di fabbricazione, dei bollettini di consegna del materiale, dei documenti di vendita e fornitura e simili.

3

 Dal registro si deve poter desumere in qualsiasi momento la scorta di merci fruenti di agevolazioni doganali.

Art. 24Cambiamento dell’iscrizione della ditta

Il beneficiario deve notificare immediatamente per scritto alla DGD qualsiasi cambiamento dell’iscrizione della ditta nel Registro svizzero di commercio, in particolare il cambiamento della ragione sociale o del domicilio oppure un’eventuale liquidazione.

Sezione 2 Situazioni particolari

Art. 25Obbligo di notifica

Il beneficiario deve notificare per scritto alla DGD:

  1. a.

    le merci fruenti di agevolazioni doganali distrutte per caso fortuito o per forza maggiore;

  2. b.

    le quantità mancanti;

  3. c.

    ogni irregolarità in correlazione con merci fruenti di agevolazioni doganali.

Art. 26Pagamento posticipato dell’obbligazione doganale

1

 Nei casi di cui all’articolo 25 il beneficiario deve pagare posticipatamente la differenza di dazio tra l’aliquota ridotta e quella normale.

2

 In casi debitamente motivati la DGD rinuncia alla riscossione posticipata, segnatamente se:

  1. a.

    le quantità mancanti rientrano nelle abituali perdite di deposito della rispettiva merce; oppure

  2. b.

    è provato che le merci sono state distrutte per caso fortuito o per forza maggiore.

Sezione 3 Notifica dei valori di resa degli alimenti per animali, dei semi oleosi e delle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché del frumento (grano) duro

Art. 27

1

 Le imprese di trasformazione devono notificare alla DGD le rese conseguite dagli alimenti per animali, dai semi oleosi e dalle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché dal frumento (grano) duro conformemente alle disposizioni dei relativi disposti di natura non doganale.

2

 La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine.

3

 Essa deve avvenire entro i seguenti termini:

  1. a.

    per il frumento (grano) duro: nel trimestre civile successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione;

  2. b.

    per le altre merci: entro la fine di febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 28Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

  1. 1.

    Ordinanza del 20 settembre 19991 sulle agevolazioni doganali;

  2. 2.

    Ordinanza del 20 maggio 19962 concernente la restituzione di dazi riscossi sugli alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri.

  1. [RU 1999 2474; 2001 129; 2004 81, 453, 1841, 2351, 2965, 3381, 4127, 4349, 4563 4969; 2005 501, 727, 1247, 1827, 2125, 2509, 4237, 4567, 4729, 4955, 5731, 5733; 2006 75, 217, 1073, 1257, 1431, 2405, 2407, 2859, 3245, 3923, 4129, 4543, 5349, 5705; 2007 223, 279, 485, 731, 1301]
  2. [RU 1996 2122, 1997 1476, 1999 1068]

Art. 29Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

Allegati

  • Agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego
  • Testo della riserva d’impiego (art. 8 cpv. 1)

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).