Législation

Ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard

RS 916.112.231In vigoreStato 01.01.20227 articoli

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  • RU 2010 2857atto di base Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standardin vigore il 15.07.2010
    modificato: art. 1
  • RU 2008 3827atto di base Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosiin vigore il 01.07.2009
    modificato: art. 2, 2a
  • RU 2003 131atto di base Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosiin vigore il 01.01.2003
    modificato: art. 3

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura; visti gli articoli 6 capoverso 5 e 28 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole, ordina:

Art. 1Agevolazioni doganali1

Per i semi oleosi menzionati nell’allegato 1, utilizzati per la fabbricazione di alimenti per l’alimentazione umana, di alimenti per animali o di altri oli, l’aliquota di dazio è inferiore di 13 franchi per 100 kg all’aliquota normale per la parte determinante dei panelli e dei grumi oleosi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 22 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2857).

Art. 2Valori di resa1

1

 I valori di resa dei prodotti agricoli sono disciplinati nell’allegato 1.

2

 I valori di resa dei prodotti trasformati e dei cereali destinati all’alimentazione umana sono disciplinati nell’allegato 2.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3827).

Art. 2aRicette standard degli alimenti preparati per animali1

1

 Per le merci delle voci di tariffa2 2309.9011/9082/9089 l’aliquota di dazio è proporzionalmente calcolata in funzione della ricetta standard degli alimenti preparati per animali menzionata nell’allegato 3.

2

 Per le merci della voce di tariffa 2309.9081 l’aliquota di dazio è proporzionalmente calcolata in funzione della ricetta standard degli alimenti preparati per animali menzionata nell’allegato 3.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 9 giu. 2006 (RU 2006 2523). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3827). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 giu. 2008 alla fine del presente testo.
  2. RS 632.10, all.

Art. 3Pagamento suppletivo di dazi doganali

1

 Se, nella media di un anno civile, in un’impresa di trasformazione la quantità delle merci menzionate nell’allegato 2 non utilizzate per l’alimentazione degli animali risulta essere inferiore ai valori di resa, essa è tenuta al pagamento posticipato del dazio sulla differenza rispetto alla resa minima secondo l’aliquota di dazio applicabile nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si preleva l’aliquota di dazio media applicabile nel corso del relativo anno civile.1

2

 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2 decide in merito al pagamento suppletivo sulla base delle notifiche delle imprese di trasformazione o dei controlli da esso ordinati in tali imprese.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2003 131).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4Riserva concernente il pagamento suppletivo

Se dalla trasformazione risulta un minor valore, l’obbligo di pagamento suppletivo viene ridotto proporzionalmente al minor valore dell’alimento per animali.

Art. 5Esecuzione

L’UDSC esegue la presente ordinanza.

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).