Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 48, 83 capoverso 3, 84 capoverso 1 e 86 capoverso 4 della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn); visto l’articolo 41b capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi); visto l’articolo 6a capoverso 5 della legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità (LDI); visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers); visti gli articoli 14 capoverso 2 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM); visto l’articolo 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu); visto l’articolo 20a capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
(art. 2 cpv. 3 e 4, 28, 30, 31 e 48 LSIn)
1 La presente ordinanza disciplina le seguenti procedure:
- a.
i controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) secondo la LSIn;
- b
i controlli di sicurezza secondo gli articoli 41b capoverso 2 LStrI e 6a capoverso 2 LDI;
- c.
le verifiche dell’affidabilità secondo gli articoli 29a LAsi, 20b LPers, 14 LM e 20a LAEl;
- d.
i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 23 capoverso 2 lettera d e 103 capoverso 3 lettera d LM;
- e.
le valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso secondo l’articolo 113 capoverso 4 lettera d LM;
- f.
i controlli di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu.
2 Disciplina inoltre:
- a.
l’organizzazione dei servizi specializzati (servizi specializzati CSP) competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
- b.
l’attestazione di sicurezza per persone;
- c.
la responsabilità in materia di protezione dei dati in relazione con il sistema d’informazione di cui all’articolo 45 LSIn nonché la sicurezza dei dati;
- d.
il controllo periodico del trattamento dei dati personali nel quadro dei controlli di sicurezza relativi alle persone da parte di un organo esterno.
3 Stabilisce nell’ambito di competenza del Consiglio federale:
- a.
le funzioni che richiedono un controllo ai sensi del capoverso 1;
- b.
l’attribuzione di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai livelli di controllo;
- c.
i servizi promotori e i servizi decisori competenti.
Art. 2Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica:
- a.
alle autorità assoggettate secondo l’articolo 2 capoverso 1 LSIn;
- b.
alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
- c.
- d.
2 L’applicabilità della presente ordinanza alle unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’articolo 2 capoverso 3 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e alle organizzazioni secondo l’articolo 2 capoverso 4 LOGA è retta dall’articolo 2 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni (OSIn).
3 Sono fatte salve le disposizioni esecutive emanate secondo l’articolo 84 capoverso 1 LSIn dalle autorità assoggettate e concernenti:4
- a.
le funzioni che richiedono l’esercizio di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza;
- b.
l’attribuzione di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai livelli di controllo;
- c.
i servizi promotori e i servizi decisori competenti.
- RS 172.010.1
- RS 172.010
- RS 128.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
Sezione 2 Elenchi delle funzioni
(art. 28 cpv. 1 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENu)
1 Per l’Amministrazione federale e le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoverso 4 LOGA1 valgono i seguenti elenchi delle funzioni:
- a.
per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 1;
- b.
per le verifiche dell’affidabilità secondo la LAsi: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 2;
- c.
per le verifiche dell’affidabilità secondo la LPers: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 3.
2 Per l’esercito valgono i seguenti elenchi delle funzioni:
- a.
per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 4;
- b.
per le verifiche dell’affidabilità secondo l’articolo 14 LM: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 5.
3 Per le funzioni secondo l’articolo 20a capoverso 1 LAEl vale l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 6.
4 I progettisti di un nuovo impianto nucleare, i titolari di un’autorizzazione quadro o di una licenza di costruzione o d’esercizio e i destinatari di una decisione di disattivazione per impianti nucleari tengono un elenco delle funzioni che richiedono un controllo di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu. L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) fissa sotto forma di direttive i requisiti per questi elenchi e il loro aggiornamento.
- SR 172.010
Su richiesta dei dipartimenti o della Cancelleria federale, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può decidere di completare o modificare gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1–6. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
Art. 5Pubblicazione, conservazione e comunicazione
1 Gli allegati 1, 4 e 6 non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale conformemente all’articolo 6 della legge del 18 giugno 20041 sulle pubblicazioni ufficiali.
2 Il DDPS conserva gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1, 4 e 6 e li comunica ai servizi e alle persone che svolgono compiti secondo la presente ordinanza.
- RS 170.512
Art. 6Verifica dell’aggiornamento
1 I dipartimenti e la Cancelleria federale verificano l’aggiornamento degli elenchi delle funzioni nel loro ambito di competenza:
- a.
- b.
in caso di riorganizzazioni oppure di assunzione o di trasferimento di compiti.
2 Riferiscono al DDPS e se necessario presentano proposte di modifica secondo l’articolo 4.
Sezione 3 Controlli senza elenchi delle funzioni
Art. 7Controllo straordinario1
Su richiesta del dipartimento competente o della Cancelleria federale, il DDPS decide in merito a controlli straordinari ai sensi dell’articolo 29 capoverso 3 LSIn. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
Art. 8Controlli presso gli impiegati cantonali e terzi
(art. 29 cpv. 1 lett. b e c nonché 3 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENu)
1 Il DDPS decide su domanda del Cantone se una funzione degli impiegati cantonali comporta l’esercizio di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni. È fatto salvo l’articolo 10 capoverso 2 lettera e.
1bis Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni tiene un elenco delle funzioni cantonali di cui al capoverso 1.1
2 Prima che terzi vengano sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone, i seguenti organi verificano se la persona da controllare è destinata a esercitare un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza:2
- a.
nel quadro della procedura di sicurezza relativa alle aziende: il servizio specializzato per la sicurezza aziendale;
- b.
in tutti gli altri casi: l’incaricato della sicurezza delle informazioni del servizio richiedente di cui all’articolo 2 lettera c dell’ordinanza del 1° maggio 20243 concernente l’organizzazione degli appalti pubblici dell’Amministrazione federale.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
- RS 172.056.15
Art. 9Controllo di affidabilità straordinario da parte dell’IFSN
Le funzioni che soddisfano soltanto per breve tempo le condizioni di cui all’articolo 24 capoverso 1 LENu non vengono indicate negli elenchi delle funzioni di cui all’articolo 3 capoverso 4. L’IFSN decide in merito all’affidabilità delle persone. A tale riguardo può rinunciare al controllo di affidabilità di cui all’articolo 24 capoverso 1 LENu e basarsi invece su informazioni ottenute in particolare dai seguenti organi:
- a.
un’azienda svizzera o estera per conto della quale la persona da controllare è stata o è attiva;
- b.
una camera di commercio svizzera o estera;
- c.
un’autorità estera del Paese da cui proviene la persona da controllare.
Sezione 4 Attribuzione ai livelli di controllo
Art. 10Controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn
1 Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza di base le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza secondo la LSIn:
- a.
il trattamento di informazioni classificate «confidenziale»;
- b.
l’amministrazione, l’esercizio, la manutenzione e la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione elevata»;
- c.
l’accesso a una zona di sicurezza 1 secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a OSIn1 o a una zona di sicurezza 2 secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 2 maggio 19902 concernente la protezione delle opere militari;
- d.
le attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.
2 Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza ampliato le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza secondo la LSIn:
- a.
il trattamento di informazioni classificate «segreto»;
- b.
l’amministrazione, l’esercizio, la manutenzione o la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione molto elevata»;
- c.
l’accesso a una zona di sicurezza 2 secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b OSIn o a una zona di sicurezza 3 secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza concernente la protezione delle opere militari;
- d.
attività sensibili sotto il profilo della sicurezza esercitate da impiegati della Confederazione e da collaboratori esterni:
- 1.
presso il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC),
- 2.
presso il Servizio informazioni militare (SIM) e il Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs),
- 3.
presso il servizio Azioni ciber ed elettromagnetiche (ACE),
- 4.
presso l’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn);
- e.
attività sensibili sotto il profilo della sicurezza di collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali secondo l’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 20153 sulle attività informative (LAIn);
- f.
le attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.
- RS 128.1
- RS 510.518.1
- RS 121
Art. 11Verifica dell’affidabilità secondo la LPers
1 Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base le seguenti attività secondo l’articolo 20b LPers:
- a.
attività di sovranità nazionale secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera a LPers degli impiegati della Confederazione che sono in servizio all’estero e del personale del Dipartimento federale degli affari esteri soggetto al regime dell’obbligo di trasferimento;
- b.
attività secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera b LPers dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno da 50 a 500 milioni di franchi;
- c.
attività secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera c LPers del personale dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), dell’Ufficio federale di giustizia come pure dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, in particolare per quanto attiene agli strumenti e ai metodi operativi per combattere i crimini o i delitti come pure all’identità di persone esposte;
2 Sono attribuite a un controllo di sicurezza ampliato le seguenti attività secondo l’articolo 20b LPers:
- a.
attività nel quadro di rapporti di lavoro per le quali, secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers), il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;
- b.
attività nel quadro di rapporti di lavoro per le quali, secondo l’articolo 2 capoverso 1bis OPers, il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;
- c.
attività dei responsabili di unità organizzative decentralizzate secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e LPers;
- d.
attività secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera b LPers dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno di oltre 500 milioni di franchi;
- e.
attività secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera c LPers del personale di fedpol il cui esercizio contrario alle prescrizioni o non appropriato può compromettere seriamente la lotta contro le forme più gravi di criminalità nella sfera di competenza della Confederazione;
- f.
attività degli impiegati dei servizi specializzati CSP.
- RS 172.220.111.3
Art. 12Controlli secondo la LM
1 Sono attribuiti a un controllo di sicurezza di base le seguenti attività e i seguenti controlli secondo la LM:
- a.
attività in uniforme all’estero secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera a LM che vengono esercitate in rappresentanza sovrana della Svizzera oppure nell’ambito della diplomazia militare;
- b.
attività secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera b LM dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno finanziario da 50 a 500 milioni di franchi;
- c.
controlli di cui all’articolo 23 capoverso 2 lettera d LM.
2 Un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 103 capoverso 3 lettera d LM per gli aspiranti può essere richiesto soltanto se:
- a.
per la nuova funzione sussiste un motivo di controllo secondo il capoverso 1 o l’articolo 10; e
- b.
è scaduto il termine minimo per la ripetizione secondo l’articolo 43 capoverso 1 LSIn.
3 Su richiesta del Comando Istruzione, sono sottoposti a una valutazione del potenziale di pericolo o di abuso secondo l’articolo 113 capoverso 4 lettera d LM:
- a.
tutte le persone soggette all’obbligo di leva;
- b.
tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un’arma personale;
- c.
i militari per i quali è stato segnalato il sospetto che:
- 1.
potrebbero esporre a pericolo se stessi o terzi con l’arma personale, oppure
- 2.
essi o terzi potrebbero abusare dell’arma personale.
4 Per quanto riguarda le persone soggette all’obbligo di leva, le procedure di controllo hanno luogo durante il reclutamento.
Art. 13Controlli di affidabilità secondo la LENu
1 Sono attribuiti a un controllo di sicurezza di base i controlli di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu delle seguenti persone:
- a.
persone che hanno accesso a informazioni classificate «confidenziale» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;
- b.
persone che svolgono attività che, nel caso di esercizio infedele, possono seriamente compromettere il rispetto dei fondamentali obiettivi di protezione di cui all’articolo 1 lettera d dell’ordinanza del DATEC del 17 giugno 20091 sull’ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari;
- c.
persone che operano nel settore della sicurezza esterna di impianti nucleari, in particolare il personale di guardia.
2 Sono attribuiti a un controllo di sicurezza ampliato i controlli di affidabilità di persone che hanno accesso a informazioni classificate «segreto» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare.
- RS 732.112.2
Art. 14Verifiche dell’affidabilità secondo la LAEl
1 Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base le attività per la società nazionale di rete secondo l’articolo 18 LAEl per il cui adempimento è necessario l’accesso a informazioni critiche relative alla sicurezza d’approvvigionamento, ad applicazioni critiche o a infrastrutture critiche.
2 Sono attribuite a un controllo di sicurezza relativo alle persone ampliato le attività per la società nazionale di rete per il cui adempimento è necessario l’accesso a informazioni estremamente critiche relative alla sicurezza dell’approvvigionamento, ad applicazioni estremamente critiche o a infrastrutture estremamente critiche.
Sezione 5 Esecuzione
Art. 15Servizi promotori e servizi decisori
1 I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono nel loro ambito di competenza i servizi promotori e i servizi decisori e li comunicano ai servizi specializzati CSP.
2 Se è responsabile della nomina o dell’attribuzione della carica o della funzione, il Consiglio federale è il servizio decisore.
3 Se sulla base dell’articolo 53 capoverso 2 LSIn si rinuncia alla procedura di sicurezza relativa alle aziende, il mandante è il servizio promotore e decisore.
4 Per i controlli di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu i progettisti di un nuovo impianto nucleare, i titolari di un’autorizzazione quadro o di una licenza di costruzione o d’esercizio oppure i destinatari di una decisione di disattivazione per impianti nucleari sono il servizio promotore e decisore. L’IFSN emana direttive per la valutazione del rischio per la sicurezza da parte dei servizi decisori.1
5 Per verifiche dell’affidabilità secondo l’articolo 20a LAEl la società nazionale di rete è il servizio promotore e decisore.
6 Le autorità assoggettate e i Cantoni comunicano ai servizi specializzati CSP quali servizi nel loro ambito di competenza sono i servizi promotori e i servizi decisori. Se un Cantone non designa alcun servizio promotore, l’unità amministrativa della Confederazione responsabile dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza è responsabile dell’avvio del controllo.2
7 Il servizio promotore è tenuto a fornire la prova del consenso all’esecuzione dei controlli se il sistema d’informazione di cui all’articolo 45 LSIn non fornisce tale prova.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
Art. 16Servizi specializzati CSP
1 I servizi specializzati CSP sono:
- a.
il Servizio specializzato CSP della Cancelleria federale (Servizio specializzato CSP CaF);
- b.
il Servizio specializzato CSP del DDPS (Servizio specializzato CSP DDPS).
2 Il Servizio specializzato CSP DDPS fa parte della Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS). 1
3 Il Servizio specializzato CSP CaF è competente del controllo delle seguenti persone:
- a.
persone elette o nominate dal Consiglio federale o la cui elezione è approvata o confermata dal Consiglio federale, ad eccezione delle funzioni all’interno della Cancelleria federale;
- b.
supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli uffici come pure dei segretari generali;
- c.
persone elette o nominate dalla direzione suprema delle altre autorità assoggettate e che le sono direttamente subordinate;
- d.
4 Il Servizio specializzato CSP DDPS è competente di tutti gli altri controlli.3
5 Se in occasione del controllo di una determinata persona vi sono motivi per supporre che possa esistere un conflitto di interessi che non può essere risolto in modo soddisfacente attraverso la ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa, i servizi specializzati CSP decidono di comune accordo in merito all’attribuzione della competenza.5
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
- RS 172.021
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
Art. 17Verifica delle condizioni per il controllo
1 Dopo l’avvio di un controllo i servizi specializzati CSP verificano se le seguenti condizioni formali sono soddisfatte:
- a.
la relativa funzione è contenuta nell’elenco delle funzioni oppure le condizioni di cui all’articolo 7 o 8 sono soddisfatte;
- b.
il controllo è stato avviato dal rispettivo servizio competente;
- c.
la persona da controllare ha dato il proprio consenso all’esecuzione del controllo, se ciò è necessario;
- d.
sono disponibili tutte le informazioni sulla persona da controllare che sono necessarie per la raccolta dei dati e per la gestione della procedura.
2 In caso di ripetizione straordinaria di un controllo, i servizi specializzati CSP verificano se tale ripetizione è sufficientemente motivata.
3 Se una delle condizioni non è soddisfatta, i servizi specializzati CSP non eseguono il controllo e lo comunicano immediatamente al servizio promotore.
1 La persona da controllare deve in particolare:
- a.
presentare i documenti e i dati utili al controllo;
- b.
fornire informazioni in modo veritiero.
2 Se la persona da controllare viene meno al suo obbligo di collaborazione nonostante sia stata ammonita, se ne può tenere conto nella valutazione del rischio.
Art. 19Raccolta dei dati
1 I servizi specializzati CSP possono raccogliere e trattare i dati di cui all’allegato 7.
2 Un’audizione secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera d LSIn è effettuata presso le seguenti persone:1
- a.
persone elette o nominate dal Consiglio federale o la cui elezione è approvata o confermata dal Consiglio federale;
- b.
supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli uffici come pure dei segretari generali;
- c.
le persone che esercitano o che sono destinate a esercitare una funzione presso uno dei seguenti organi:
- 1.
- 2.
autorità d’esecuzione cantonale secondo l’articolo 9 LAIn2,
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
servizi specializzati CSP;
- d.
le persone che, in quanto impiegati della Confederazione, devono trattare informazioni classificate «segreto» e:
- 1.
possono avere una conoscenza approfondita di affari importanti in materia di politica di sicurezza e un influsso significativo su di essi, oppure
- 2.
svolgono compiti di vigilanza e di coordinamento concernenti funzioni secondo la lettera c;
- e.
le persone per le quali, in virtù di un trattato internazionale, è prescritta un’audizione.
3 In caso di ripetizione di controlli di sicurezza relativi alle persone i servizi specializzati CSP possono rinunciare all’audizione se i dati disponibili sono sufficienti per la valutazione del rischio per la sicurezza.
4 Un’audizione secondo l’articolo 34 capoverso 3 LSIn o l’articolo 113 capoverso 5 lettera e LM può essere effettuata presso i seguenti terzi:
- a.
specialisti medici e psicologici che assistono o che hanno assistito la persona da controllare;
- b.
istituti di formazione presso i quali la persona da controllare ha assolto delle formazioni;
- c.
precedenti o attuali superiori professionali o militari della persona da controllare;
- d.
altre persone dalle quali ci si possono attendere informazioni rilevanti sulla persona da controllare.
5 I servizi specializzati CSP possono svolgere le audizioni con l’ausilio di strumenti audiovisivi.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
- RS 121
Art. 20Assistenza amministrativa
1 Le autorità o le organizzazioni responsabili della raccolta di dati all’estero trasmettono i dati raccolti ai servizi specializzati CSP:
- a.
indicando le fonti dei dati;
- b.
valutando l’affidabilità dei dati e delle fonti.
2 Sono considerati rilevanti sotto il profilo della sicurezza secondo l’articolo 35 capoverso 2 LSIn tutti i dati che per se stessi o in relazione con altri dati possono fornire indicazioni concrete sui rischi per la sicurezza.
Art. 21Raggruppamento di procedure di controllo
1 Se un’attività è soggetta a diversi controlli di cui all’articolo 1 capoverso 1, viene eseguita soltanto un’unica procedura di controllo.
2 Se l’attività è attribuita a diversi livelli di controllo, la procedura di controllo viene eseguita secondo i requisiti del livello di controllo più elevato.
3Se la responsabilità del controllo spetta sia al Servizio specializzato CSP CaF che al servizio specializzato CSP DDPS, il controllo viene eseguito dal Servizio specializzato CSP CaF. Sono fatte salve le valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso secondo l’articolo 113 capoverso 4 lettera d LM, che vengono sempre eseguite dal servizio specializzato CSP DDPS.
4Il competente servizio specializzato CSP indica nella dichiarazione di cui all’articolo 39 capoverso 1 LSIn il risultato della valutazione per ogni singolo controllo.
(art. 39 cpv. 1 lett. b LSIn)
I servizi specializzati CSP possono raccomandare ai servizi decisori di:
- a.
obbligare la persona sottoposta al controllo a rivelare dati personali al servizio decisore, in particolare:
- 1.
dati relativi a rapporti personali con terzi,
- 2.
dati finanziari, compresi i dati relativi a conti bancari e imposte,
- 3.
dati in merito ad accertamenti di cui alla lettera b,
- 4.
dati in merito a procedimenti pendenti al momento della dichiarazione;
- b.
sottoporre la persona da controllare ad accertamenti medici o psicologici, in particolare per quanto riguarda la capacità di giudizio e di decisione come pure il consumo di alcol, droghe, sostanze stupefacenti o di altre sostanze che creano dipendenza;
- c.
adottare misure secondo l’articolo 25 LPers;
- d.
applicare misure concernenti il possesso dell’arma personale, se la persona da controllare è soggetta all’obbligo di leva oppure se è un militare;
- e.
adottare altre misure che sembrano adeguate nei singoli casi specifici per ridurre il rischio per la sicurezza a un livello sostenibile.
1 Se per una persona sussistono diversi motivi di controllo e in occasione di un controllo successivo un servizio specializzato CSP constata un rischio per la sicurezza, tale servizio comunica la propria dichiarazione ai servizi decisori dei controlli precedenti. È fatto salvo l’articolo 25 capoverso 2.
2 I servizi specializzati CSP comunicano le constatazioni provvisorie se esistono segni di un rischio per la sicurezza che richiede un intervento urgente. Nel caso dei controlli di persone soggette all’obbligo di leva o di militari si può trattare in particolare di:
- a.
seri segni o indizi secondo l’articolo 113 capoverso 1 LM;
- b.
segni o indizi per un’idoneità al servizio militare limitata, un’inidoneità al servizio militare oppure un’incapacità alla funzione;
- c.
seri segni o indizi che essi possano mettere in pericolo loro stessi o terzi.
3 I servizi decisori comunicano ai servizi specializzati CSP a quale persona o servizio debbano essere trasmesse le comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2.
Sezione 6 Conseguenze della dichiarazione
Art. 24Comunicazione della decisione in merito all’esercizio dell’attività
1 Il servizio decisore comunica la propria decisione in merito all’esercizio dell’attività (art. 41 cpv. 2 LSIn) alla persona sottoposta al controllo e al competente servizio specializzato CSP entro un mese.
2 Nel caso di una dichiarazione di sicurezza secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettera a LSIn si presume l’ammissione a esercitare l’attività. Il servizio decisore può rinunciare alla relativa comunicazione.
Art. 25Uso plurimo di una dichiarazione
1 Se una persona è già in possesso di una dichiarazione di sicurezza valida rilasciata in occasione di un controllo precedente secondo l’articolo 1 capoverso 1, il servizio decisore oppure, se il Consiglio federale è il servizio decisore, il dipartimento richiedente può rinunciare a una nuova valutazione se:1
- a.
alla base del controllo precedente vi erano gli stessi fattori di rischio del nuovo controllo; e
- b.
non esiste alcun motivo per una ripetizione straordinaria.
2 I rischi per la sicurezza constatati in occasione di una valutazione di un livello di controllo superiore devono essere considerati soltanto se:
- a.
questi rischi potrebbero essere individuati anche sulla base dei dati che vengono raccolti a un livello di controllo inferiore; o
- b.
l’interesse pubblico di cui all’articolo 1 capoverso 2 LSIn è preponderante rispetto al diritto della personalità della persona sottoposta al controllo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
Art. 26Ripetizione ordinaria
(art. 43 cpv. 1 e 2 LSIn)
1 Se è stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettera a LSIn, occorre avviare la ripetizione ordinaria del controllo entro i termini seguenti:
- a.
nel caso di un controllo di sicurezza di base: entro tre mesi prima della scadenza del termine massimo di 10 anni;
- b.
nel caso di un controllo di sicurezza ampliato: entro tre mesi prima della scadenza del termine massimo di 5 anni.1
1bis Se è stata rilasciata una dichiarazione secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettere b–d LSIn, occorre avviare la ripetizione ordinaria del controllo entro i termini seguenti:
- a.
nel caso di un controllo di sicurezza di base: entro tre mesi dopo la scadenza del termine minimo di 5 anni;
- b.
nel caso di un controllo di sicurezza ampliato: entro tre mesi dopo la scadenza del termine minimo di 3 anni.2
2 Sono fatte salve altre scadenze in virtù di un trattato internazionale.
3 Per funzioni dell’esercito e della protezione civile il controllo di sicurezza di base non è sottoposto a ripetizione ordinaria se si prevede che la persona da controllare continui a esercitare la funzione per meno di cinque anni.
4 Le valutazioni del potenziale di pericolo e di abuso di cui all’articolo 113 capoverso 4 lettera d LM non sono sottoposte a ripetizione ordinaria.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
Art. 27Ripetizione straordinaria
1 Se ha motivo di presumere che dall’ultimo controllo siano emersi nuovi rischi rilevanti che non possono essere valutati senza una ripetizione del controllo, il servizio decisore avvia immediatamente una ripetizione straordinaria del controllo.
2 Se ha motivo di presumere che determinati rischi constatati in occasione dell’ultimo controllo siano venuti meno, il servizio decisore può avviare una ripetizione straordinaria del controllo.
Art. 28Effetto della ripetizione
Fino alla nuova decisione ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 LSIn, la decisione precedente rimane valida.
Art. 29Tutela giurisdizionale
I servizi specializzati CSP sono autorizzati a interporre ricorso al Tribunale federale per quanto riguarda le decisioni del Tribunale amministrativo federale in merito alle loro dichiarazioni.
Art. 30Attestazione di sicurezza
1 La competenza per il rilascio di attestati di sicurezza nel contesto nazionale e internazionale spetta al Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
2 Un’attestazione di sicurezza è rilasciata su richiesta se:
- a.
è stato effettuato un controllo del livello di controllo necessario;
- b.
la persona in questione è stata autorizzata a esercitare l’attività; e
- c.
è possibile comprovare che la persona in questione è stata istruita per esercitare l’attività.
3 Se non fa parte dell’Amministrazione federale e non necessita dell’attestazione di sicurezza per un mandato della Confederazione, il servizio richiedente si assume i costi della procedura.
Sezione 7 Trattamento dei dati personali
Art. 31Responsabilità della protezione dei dati e della sicurezza dei dati
1 Il Servizio specializzato CSP DDPS è responsabile della protezione e della sicurezza del sistema d’informazione di cui all’articolo 45 LSIn e dei dati in esso contenuti.
2 La responsabilità della protezione e della sicurezza dei dati secondo l’articolo 45 capoverso 5 LSIn che sono trattati al di fuori del sistema d’informazione spetta al servizio che si occupa del trattamento dei dati.
3 I dati possono essere utilizzati esclusivamente per il controllo di sicurezza relativo alle persone.
Art. 32Controllo periodico del trattamento dei dati personali
Il DDPS e la Cancelleria federale provvedono affinché un servizio indipendente verifichi almeno ogni cinque anni la liceità del trattamento dei dati personali nel sistema d’informazione da parte dei rispettivi servizi specializzati CSP.
Sezione 8 Disposizioni esecutive
Art. 33Gestione elettronica degli affari
1 Le relazioni d’affari tra la persona da controllare, le autorità, i terzi e gli organi giudiziari avvengono, per quanto possibile, per via elettronica.1
2 Le persone che non sono impiegate presso la Confederazione possono chiedere che le relazioni d’affari con loro avvengano in forma cartacea.
3 I servizi specializzati CSP possono utilizzare piattaforme di notifica e registri d’identità autorizzati.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mar. 2025, in vigore dal 15 apr. 2025 (RU 2025 195).
Art. 34Riscossione di emolumenti
1 Per l’esecuzione di controlli presso servizi al di fuori dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito, i servizi specializzati CSP riscuotono emolumenti in funzione del tempo impiegato.
2 È applicata una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall’urgenza dell’affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro.
3 Per i CSP ai sensi della LSIn e per le verifiche dell’affidabilità secondo l’articolo 20b LPers non sono riscossi emolumenti.
4 Per il resto si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti (OgeEm).
- RS 172.041.1
Art. 35Prestazioni dei servizi specializzati CSP a favore dei Cantoni
1 I Cantoni possono avvalersi delle prestazioni del Servizio specializzato CSP DDPS per la propria sicurezza delle informazioni se:
- a.
dispongono di una base legale sufficiente per i controlli secondo la presente ordinanza;
- b.
per garantire la sicurezza delle informazioni intendono procedere a valutazioni analoghe a quelle della Confederazione; e
- c.
hanno concluso con il DDPS un accordo sulle prestazioni.
2 L’accordo sulle prestazioni di cui al capoverso 1 lettera c disciplina in particolare:
- a.
il numero di controlli da effettuare;
- b.
i servizi promotori e decisori presso il Cantone;
- c.
il finanziamento delle prestazioni, comprese le modalità.
3 L’ammontare degli emolumenti è calcolato in funzione del tempo impiegato. Si applica una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall’urgenza dell’affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro. Per il resto si applica l’OgeEm1.
- RS 172.041.1
Sezione 9 Disposizioni finali
Art. 36Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 8.
Art. 37Disposizioni transitorie
1 La LSIn e la presente ordinanza si applicano alle valutazioni ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza. I servizi specializzati CSP verificano in collaborazione con i servizi promotori se le condizioni per l’esecuzione dei controlli continuano a essere soddisfatte.
2 Durante il periodo transitorio secondo l’articolo 90 capoverso 3 LSIn i controlli di sicurezza relativi alle persone effettuati secondo il diritto anteriore corrispondono ai livelli di controllo secondo il nuovo diritto come indicato qui di seguito:
- a.
controllo di sicurezza di base secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza di base secondo il nuovo diritto;
- b.
controllo di sicurezza ampliato secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza ampliato secondo il nuovo diritto;
- c.
controllo di sicurezza ampliato con audizione secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza ampliato secondo il nuovo diritto.
3 Per le persone in funzioni per le quali secondo il nuovo diritto deve essere effettuato un primo controllo oppure un controllo di un livello di controllo superiore, occorre avviare il necessario controllo entro sei mesi. Il servizio decisore stabilisce se la persona può continuare a esercitare le attività sensibili sotto il profilo della sicurezza in attesa della decisione di cui all’articolo 41 capoverso 2 LSIn. Se durante il controllo emergono segni di rischi per la sicurezza, il servizio decisore adotta le necessarie misure preventive.
4 I controlli di sicurezza ricevuti dalla società nazionale di rete sulla base del diritto privato prima e fino a un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza restano utilizzabili nel quadro dei termini di ripetizione secondo gli articoli 26 e 27 come indicato qui di seguito:
- a.
controlli di sicurezza per funzioni critiche: come controllo di sicurezza di base secondo la presente ordinanza;
- b.
controlli di sicurezza per funzioni estremamente critiche: come controllo di sicurezza ampliato secondo la presente ordinanza.
Art. 38Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Allegati
- Funzioni dell’Amministrazione federale soggette a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSIn
- Funzioni dell’Amministrazione federale soggette a una verifica dell’affidabilità secondo la LAsi
- Funzioni dell’Amministrazione federale soggette a una verifica dell’affidabilità secondo la LPers
- Funzioni dell’esercito soggette a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSIn
- Funzioni dell’esercito soggette a una verifica dell’affidabilità secondo l’articolo 14 LM
- Funzioni secondo l’articolo 20a capoverso 1 LAEl
- Raccolta e trattamento di dati
- Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.