Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb), ordina:
Sezione 1 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b.
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione di averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c.
risorse economiche: valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi;
- d.
blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Sezione 2 Misure coercitive
Art. 2Blocco degli averi e delle risorse economiche
1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
- a.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato 1;
- b.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c.
delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.
2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:
- a.
Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b.
organizzazioni internazionali;
- c.
organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- d.
organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e.
organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;
- f.
membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.1
4 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
- a.
interessi e altri redditi di tali conti;
- b.
pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
- c.
pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.2
5 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.3
6 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
- a.
rispettare contratti esistenti;
- b.
soddisfare crediti in applicazione di:
- 1.
una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure
- 2.
una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.4
7 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
- a.
prevenire casi di rigore;
- b.
tutelare interessi svizzeri;
- c.
svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- d.
svolgere o agevolare lo svolgimento di attività umanitarie, tra cui forniture mediche e alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni dal Myanmar.5
8 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’impresa menzionata nell’allegato 1 al numero SSID 145-90417 oppure la messa a disposizione di determinati averi e risorse economiche a tale impresa, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per svolgere compiti connessi allo smantellamento di pozzi di petrolio e di gas naturale conformemente alle norme internazionali.6
9 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6–8 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF).7
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 mag. 2021 (RU 2021 283). Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I n. 10 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I n. 10 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I n. 10 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I n. 10 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I n. 10 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
Art. 3Divieto di entrata e di transito
1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 1.
2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:
- a.
per motivi umanitari comprovati;
- b.
per la partecipazione a riunioni di organizzazioni internazionali, a conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti il Myanmar; oppure
- c.
per tutelare interessi svizzeri.
Art. 4Divieto di fornire materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione del Myanmar o per un uso in Myanmar, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.
2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione del Myanmar o per un uso in Myanmar, dei beni di cui all’allegato 2, che possono essere utilizzati per la repressione interna.
3 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione o la messa a disposizione di assistenza tecnica in relazione con le attività militari in Myanmar nonché la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’utilizzazione di beni di cui ai capoversi 1 e 2.
4 D’intesa con i competenti uffici del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:
- a.
equipaggiamenti militari non letali o beni non letali menzionati nell’allegato 2, esclusivamente destinati a scopi umanitari e di protezione, oppure a programmi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione per la creazione di istituzioni oppure destinati alla gestione delle crisi;
- b.
beni destinati a operazioni di gestione delle crisi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera;
- c.
dispositivi e materiale utilizzati nelle operazioni di sminamento;
- d.
l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, destinati all’uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei mass media o del personale umanitario;
- e.
la messa a disposizione di mezzi e aiuti finanziari nonché di assistenza tecnica in relazione con le lettere a‒d.
5 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico.
- RS 946.202
- RS 514.51
Art. 5Divieti concernenti le apparecchiature, la tecnologia e i software a fine di ispezione
1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione di persone o organizzazioni in Myanmar o per un uso in Myanmar, di apparecchiature, tecnologie o software di cui all’allegato 3 destinati a operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via Internet o telefoniche.
2 È vietato fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari in relazione alla vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, l’installazione, la manutenzione, l’impiego, l’utilizzo o l’aggiornamento di beni di cui al capoverso 1.
3 È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di comunicazioni telefoniche o via Internet a persone o organizzazioni in Myanmar o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto.
4 La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 procedendo secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 3 giugno 20161 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), purché sia accertato che i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo o l’intercettazione sulle comunicazioni via Internet o telefoniche.
- RS 946.202.1
Art. 6Divieto concernente i beni a duplice impiego
1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto dei beni di cui all’allegato 2 OBDI1, inclusi tecnologie e software a destinazione del Myanmar, qualora tali beni:
- a.
siano in parte o interamente destinati a fini militari; oppure
- b.
siano destinati a un utilizzatore finale militare, alla guardia di frontiera o alle forze armate del Myanmar.
2 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e l’assistenza tecnica concernenti la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1.
- RS 946.202.1 L’all. 2 OBDI è consultabile all’indirizzo:
ww
w
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s
e
co.admin.ch
> Politica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.
Art. 7Divieto di soddisfare determinati crediti
1 È vietato adempiere richieste delle seguenti persone, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da misure previste dalla presente ordinanza o dall’ordinanza del 28 giugno 20061 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar:
- a.
persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 1;
- b.
- c.
persone fisiche, imprese e organizzazioni in Myanmar;
- d.
persone fisiche, imprese e organizzazioni operanti su incarico o in favore di una persona, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a‒c.
2 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.2
- RU 2006 2759; 2008 4549; 2012 2885
- Introdotto dalla cifra I n. 10 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
Art. 8Divieto concernente determinati servizi di formazione
1 Sono vietate la formazione militare o paramilitare delle forze armate e delle guardie di frontiera del Myanmar nonché la cooperazione militare con esse.
2 Il divieto di cui al capoverso 1 non vale per la formazione e la collaborazione al fine di sostenere il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, del diritto internazionale inclusa la legislazione internazionale sui diritti umani in Myanmar.
Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali
Art. 9Controllo ed esecuzione
1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 2 e 4–8.
2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.
3 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1.
4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
Art. 10Dichiarazioni obbligatorie1
1 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.
2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3 Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.
4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
Art. 11Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 2–8 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 10 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.
Sezione 4 Pubblicazione e disposizioni finali
La pubblicazione delle voci di cui all’allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 13Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 28 giugno 20061 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar è abrogata.
- [RU 2006 2759; 2008 4549 cifra II; 2012 2885]
Art. 14Disposizioni transitorie
Gli articoli 5 capoversi 1‒3 e 6 non si applicano ad affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2018.
Art. 15Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 17 ottobre 2018 alle ore 18.00.
Allegati
- Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
- Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
- Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.