Législation

Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

RS 946.202 · LBDI · 24 articoli

Legge sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (24 articoli)

Art. 1, Scopo

La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali e dei beni strategici.…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. 2 Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali be…

Art. 3, Definizioni

Nella presente legge valgono le seguenti definizioni: a. beni: b. beni a duplice impiego: c. beni militari speciali: c bis . beni strategici: beni che fanno parte di un’infrastruttura critica; d. tecnologia: e. mediazione…

Art. 4, Applicazione di accordi internazionali

In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può: a. introdurre l’obbligo dell’autorizzazione e l’obbligo della dichiarazione come pure ordinare misure di sorveglianza concer…

Art. 5, Sostegno ad altre misure internazionali

Per sostenere misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale e per quanto tali misure siano sostenute anche dai principali partner commerciali della…

Art. 6, Rifiuto dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione è rifiutata se: a. l’attività prevista contravviene ad accordi internazionali; b. l’attività prevista contravviene a misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del d…

Art. 7, Revoca dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione è revocata se, dopo il rilascio, le circostanze si sono modificate in modo tale che sono adempiute le condizioni di un rifiuto secondo l’articolo 6. 2 L’autorizzazione può essere revocata…

Art. 8, Misure nei confronti di singoli Paesi di destinazione

1 In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può escludere il rilascio dell’autorizzazione per taluni Paesi di destinazione. 2 Il Consiglio federale può prev…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).