Législation

Ordinanza del 16 marzo 2022 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

RS 946.231.116.9In vigoreStato 19.09.202655 articoli

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  • RU 2026 480in vigore il 19.09.2026
    modificato: art. 7, 10d, 12, 17, 20, 21, 27c, 31, 32 · introdotto: art. 18a, 18b, 24b, 24c
  • RU 2026 91in vigore il 26.02.2026
    introdotto: art. 7 · modificato: art. 14, 18, 24b
  • RU 2025 661in vigore il 30.10.2025
    introdotto: art. 2, 5, 27bbis, 31 · modificato: art. 23, 27, 27a
  • RU 2025 528in vigore il 15.09.2025
    introdotto: art. 12, 27 · modificato: art. 13
  • RU 2025 316in vigore il 01.06.2025
    modificato: art. 4, 5, 7, 10d, 18, 24 · introdotto: art. 10cbis, 12, 15 · abrogato: art. 31
  • RU 2024 598in vigore il 31.10.2024
    introdotto: art. 2, 4, 5, 6, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 11a, 12, 24a, 29a, 31 · modificato: art. 11, 27

8 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Definizioni1
  2. Sezione 2Restrizioni commerciali2–11a
  3. Sezione 3Restrizioni finanziarie12–24c
  4. Sezione 4Ulteriori restrizioni25–27
  5. Sezione 4aDeroghe per disinvestire dalla Bielorussia27a–27bbis
  6. Sezione 4bRisarcimento e protezione per persone e organizzazioni svizzere27c
  7. Sezione 4cDisposizioni relative ai procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato27d–27e
  8. Sezione 5Disposizioni penali28
  9. Sezione 6Disposizioni finali29–33

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, cripto-attività, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  3. c.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento a impiegare risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;

  5. e.

    dispositivi di comunicazione di uso quotidiano: dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi;

  6. f.

    partner: Paesi che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza, quali Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti;

  7. g.

    valori mobiliari: le seguenti categorie di titoli di credito, diritti valori (in particolare diritti valori semplici e diritti valori registrati), derivati e titoli contabili che possono essere negoziati sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento:

    1. 1.

      azioni e altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altre personalità giuridiche e certificati azionari,

    2. 2.

      obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,

    3. 3.

      tutti gli altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili che permettano di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;

  8. h.

    strumenti del mercato monetario: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;

  9. i.

    servizi di investimento: i servizi e le attività seguenti:

    1. 1.

      ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,

    2. 2.

      esecuzione di ordini per conto dei clienti,

    3. 3.

      negoziazione per conto proprio,

    4. 4.

      gestione del portafoglio,

    5. 5.

      consulenza in materia di investimenti,

    6. 6.

      assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,

    7. 7.

      collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,

    8. 8.

      qualsiasi servizio connesso all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

  10. j.

    sede di negoziazione: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione;

  11. k.

    settore dell’energia: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:

    1. 1.

      la prospezione, la produzione, la distribuzione all’interno della Bielorussia o l’estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione,

    2. 2.

      la produzione o la distribuzione all’interno della Bielorussia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas, oppure

    3. 3.

      la costruzione di strutture o l’installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.

Sezione 2 Restrizioni commerciali

Art. 2Materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambi.

2

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di beni di cui all’allegato 1 che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna.

2bis

 È vietato il transito attraverso la Bielorussia di armi e munizioni, nonché dei relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.1

2ter

 Sono vietati l’acquisto, l’acquisizione, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere originario della Bielorussia o proveniente dalla Bielorussia, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.2

3

 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di intermediazione o l’assistenza tecnica e la manutenzione, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2.

3bis

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ad armi e munizioni nonché ai relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.3

4

 È esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3 l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, compresi i giubbotti antiproiettile e i caschi, per l’uso proprio del personale delle Nazioni Unite (ONU), dell’Unione europea (UE), dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario.

4bis

 Il divieto di cui al capoverso 2ter non si applica ai pezzi di ricambio e ai servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità militari esistenti in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE).4

5

 D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:

  1. a.

    equipaggiamenti militari non letali, esclusivamente destinati a scopi umanitari o di protezione, a programmi dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confederazione per la creazione di istituzioni o alla gestione delle crisi;

  2. b.

    beni non letali di cui all’allegato 1, esclusivamente destinati a scopi umanitari o di protezione, a programmi dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confederazione per la creazione di istituzioni o alla gestione delle crisi;

  3. c.

    mezzi corazzati non destinati a impieghi di combattimento, che servono esclusivamente per proteggere il personale dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confederazione;

  4. d.

    armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 661).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 661).

Art. 3Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione di persone o organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di attrezzature, tecnologie e software di cui all’allegato 2 che potrebbero essere utilizzati per il controllo o l’intercettazione di comunicazioni via Internet o telefoniche.

2

 Sono vietate la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1.

3

 È vietata la fornitura, a destinazione di persone o organizzazioni in Bielorussia o di qualsiasi persona o organizzazione che agisce per loro conto, di servizi di controllo o intercettazione del traffico telefonico o di Internet.

4

 La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 procedendo secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 3 giugno 20161 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo o l’intercettazione di Internet o del traffico telefonico.

  1. RS 946.202.1

Art. 4Beni utilizzabili a fini civili e militari

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 2 OBDI1:

  1. a.

    a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

  2. b.

    a destinatari finali di cui all’allegato 5 della presente ordinanza.2

1bis

 È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 2 OBDI.3

2

 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1:

  1. a.

    a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

  2. b.

    a destinatari finali di cui all’allegato 5.4

3

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 2 OBDI o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

  1. a.

    in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

  2. b.

    destinatari finali di cui all’allegato 5 della presente ordinanza.5

  1. RS 946.202.1
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU 2024 598). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).

Art. 5Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 3:

  1. a.

    a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

  2. b.

    a destinatari finali di cui all’allegato 5.1

1bis

 È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 3.2

2

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1:

  1. a.

    a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

  2. b.

    a destinatari finali di cui all’allegato 5.3

3

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 3 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

  1. a.

    in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

  2. b.

    a destinatari finali di cui all’allegato 5.4

4

 Se la SECO dispone di informazioni secondo cui i beni di cui all’allegato 1 destinati all’esportazione verso Paesi terzi al di fuori dello SEE sono o potrebbero essere esportati, in tutto o in parte, in Bielorussia o utilizzati in tale Paese, essa può informarne gli esportatori. In questo caso l’esportazione dei beni in questione sottostà all’obbligo di autorizzazione.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU 2024 598). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316, 320).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 661).

Art. 6Macchine

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di macchine di cui all’allegato 4 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

1bis

 È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 4a.1

2

 È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).

Art. 7Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4–6

1

 I divieti di cui all’articolo 4 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a nonché all’articolo 5 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di beni e tecnologie né alla fornitura dei servizi a essi connessi se i beni e le tecnologie sono destinati:1

  1. a.

    esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un’organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;

  2. b.

    a scopi medici o farmaceutici, tranne se sono elencati nell’allegato 11a.

  3. c. a e.

    2 ....

  4. f.

    ...

  5. g.

    ...

1bis

 I divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis non si applicano ai beni di cui all’allegato 2 OBDI3 e all’allegato 3 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1.4

1ter

 I divieti di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di macchine di cui all’allegato 4 né alla relativa fornitura di assistenza tecnica o finanziaria se le macchine sono destinate ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:

  1. a.

    esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un’organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;

  2. b.

    a scopi medici o farmaceutici;

  3. c.

    all’esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media;

  4. d.

    ad aggiornamenti di software;

  5. e.

    a essere usate come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano;

  6. f.

    alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure

  7. g.

    a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:

    1. 1.

      effetti personali,

    2. 2.

      effetti di uso domestico,

    3. 3.

      mezzi di trasporto o utensili professionali.5

2

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a nonché 5 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a per i beni e i servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:6

  1. a.

    alla cooperazione tra la Svizzera e la Bielorussia in ambiti puramente civili;

  2. b.

    alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

  3. c.

    alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

  4. d.

    alla sicurezza marittima;

  5. e.

    alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;

  6. f.

    all’uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner;

  7. g.

    alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner; oppure

  8. h.

    alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi in Bielorussia che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner;

  9. i.

    per l’uso esclusivo della Svizzera, e sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia;

  10. j.

    aggiornamenti di software;

  11. k.

    utilizzo come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; oppure

  12. l.

    scopi medici o farmaceutici, purché siano elencati nell’allegato 11a.

2bis

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 3 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b−d, h e l.7

2ter

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 per:

  1. a.

    lo svolgimento di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

  2. b.

    scopi non militari e destinatari finali non militari, a condizione che si tratti di macchine della voce di tariffa doganale 8471 80 e che le macchine o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinate a reti di comunicazione elettronica civili non accessibili al pubblico.8

2quater

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 6 capoverso 1bis se ciò è necessario:

  1. a.

    per scopi medici o farmaceutici;

  2. b.

    per attività umanitarie, tra cui forniture mediche e di generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazioni;

  3. c.

    per le seguenti attività:

    1. 1.

      la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,

    2. 2.

      la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili,

    3. 3.

      la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali,

    4. 4.

      la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.9

3

 La SECO nega l’autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni, le tecnologie o i servizi siano destinati:

  1. a.

    a un destinatario finale militare o a una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 5;

  2. b.

    a un uso finale militare; o

  3. c.

    all’aviazione o all’industria spaziale. 10

4

 Il capoverso 3 lettere a e b non si applica ai beni, alle tecnologie e ai servizi che sono necessari alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali.11

5

 ...12

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  2. Abrogate dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  3. RS 946.202.1
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU 2024 598). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316, 320).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU 2024 598). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316, 320).
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU 2024 598). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 91).
  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).
  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).
  12. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2023 (RU 2023 475). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).

Art. 8Procedura di autorizzazione

Salvo disposizioni contrarie, la procedura di autorizzazione di deroghe secondo l’articolo 7 capoverso 2 è retta dalle disposizioni dell’OBDI1.

  1. RS 946.202.1

Art. 9Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di deroghe secondo l’articolo 7 capoverso 2 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

Art. 10Beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco

1

 La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni di cui all’allegato 6 utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco sono vietati se tali beni sono destinati a persone o organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2

 È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

Art. 10aBeni per l’aviazione e l’industria spaziale1

1

 È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare i beni idonei a essere utilizzati nell’aviazione e nell’industria spaziale di cui all’allegato 16 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

1bis

 È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 16.2

2

 È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all’allegato 16 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

3

 Sono vietate la revisione, la riparazione, l’ispezione, la sostituzione e la modifica di un aeromobile o di un componente a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. Fa eccezione l’ispezione pre-volo.

4

 È vietato fornire servizi, compresi l’assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui all’allegato 16 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

5

 È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, all’esportazione o al transito dei beni di cui all’allegato 16 o per i servizi connessi, a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

5bis

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.3

6

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026, se sono necessari per scopi medici, farmaceutici o umanitari.

7

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni di cui al capoverso 1 se sono necessari per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti.4

8

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 4 per la fornitura di assistenza tecnica in relazione con l’uso dei beni di cui al capoverso 1 se ciò è necessario per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell’atmosfera.5

9

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per i beni di cui al capoverso 1, a condizione che siano destinati all’uso esclusivo della Svizzera e siano sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia.6

10

 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1bis per i beni di cui al capoverso 1 se tali beni sono destinati ai fini di cui ai capoversi 6, 7 e 8.7

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).

Art. 10bBeni e tecnologie per la navigazione marittima1

1

 È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare e far transitare i beni e le tecnologie per la navigazione marittima di cui all’allegato 17 in Bielorussia o per un uso in Bielorussia o su una nave battente bandiera bielorussa.

2

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni e le tecnologie di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni e tecnologie in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

3

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

4

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla messa a disposizione, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto dei beni e delle tecnologie di cui al capoverso 1 e alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per destinatari finali non militari, se i beni e le tecnologie sono destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).

Art. 10cBeni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale1

1

 È vietato vendere, fornire, esportare e far transitare i beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale di cui all’allegato 18 in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso dei beni di cui al capoverso 1.

3

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

4

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.

5

 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all’allegato 18 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall’esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).

Art. 10cbisSoftware per il settore dell’energia1

1

 È vietato vendere, fornire, esportare e mettere a disposizione i software per il settore dell’energia di cui all’allegato 7b a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i software di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione, il trasporto o l’impiego di tali software.

3

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione con i software di cui al capoverso 1 o con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

4

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per garantire l’approvvigionamento energetico in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).

Art. 10dBeni per il rafforzamento dell’industria1

1

 È vietato vendere, fornire, esportare, far transitare e trasportare i beni per il rafforzamento dell’industria di cui all’allegato 19 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2

 È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni per il rafforzamento dell’industria di cui all’allegato 20.

3

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

4

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

5

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano ai beni e ai servizi necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia oppure di organizzazioni internazionali.

6

 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni e ai servizi destinati a scopi umanitari, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla gestione di catastrofi naturali, a condizione che siano destinati a scopi non militari o destinatari finali non militari.2

7

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 se ciò è necessario:3

  1. a.

    per usi medici o farmaceutici e per un uso finale non militare;

  2. b.

    per scopi umanitari o per evacuazioni;

  3. c.

    per l’uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia; oppure

  4. d.

    per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

8

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:4

  1. a.

    …

  2. b.

    i beni delle voci di tariffa doganale 3917, 8523 e 8536 se sono necessari per la manutenzione o la riparazione di dispositivi medici;

  3. c.

    i beni delle voci di tariffa doganale 7411 o 7412 con un diametro interno non superiore a 50 mm se utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;

  4. d.

    i beni della voce di tariffa doganale 3917 10 se sono necessari esclusivamente per la produzione di alimenti per il consumo umano;

  5. e.

    i beni della voce di tariffa doganale 8414 60 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;

  6. f.

    i beni della voce di tariffa doganale 3916 20 se sono necessari per la vendita di pavimenti in PVC a persone fisiche per uso domestico.

9

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 62 e 8523 52 per scopi non militari e per destinatari finali non militari, se sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.5

10

 La SECO nega l’autorizzazione di deroghe per i beni e i servizi di cui ai capoversi 7 e 8 se sono destinati, in tutto o in parte, a scopi militari o a destinatari finali militari.6

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  6. Introdotto dala cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).

Art. 10eBeni di lusso1

1

 È vietato vendere, fornire, esportare, far transitare e trasportare i beni di lusso di cui all’allegato 21 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2

 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni.

3

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

4

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:

  1. a.

    necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

  2. b.

    destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a;

  3. c.

    ...

5

 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l’esportazione in Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).

Art. 10fBeni economicamente importanti1

1

 È vietato acquistare beni economicamente importanti per la Bielorussia di cui all’allegato 22 provenienti dalla Bielorussia o originari della Bielorussia nonché importare, far transitare e trasportare tali beni in e attraverso la Svizzera.

2

 È vietato fornire direttamente o indirettamente servizi di ogni genere, compresi l’assistenza tecnica e l’intermediazione, così come concedere mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera, nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego dei beni di cui al capoverso 1.

3

 Sono esclusi dal divieto di cui al capoverso 1:

  1. a.

    gli acquisti in Bielorussia necessari per:

    1. 1.

      le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale,

    2. 2.

      l’uso personale da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE, di persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera o dei loro familiari diretti;

  2. b.

    l’importazione di:

    1. 1.

      effetti personali destinati all’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita,

    2. 2.

      veicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e appartenenti a cittadini svizzeri o a cittadini di uno Stato membro dello SEE o ai loro familiari più stretti residenti in Bielorussia,

    3. 3.

      veicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e appartenenti a cittadini bielorussi in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido per l’ingresso in uno Stato membro dello SEE o in Svizzera,

    4. 4.

      veicoli della voce di tariffa doganale 8703 che hanno una targa diplomatica e sono necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, o per l’uso personale del loro personale e dei loro familiari più stretti,

    5. 5.

      veicoli della voce di tariffa doganale 8703 destinati esclusivamente a scopi umanitari, compresa l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o al trasporto di passeggeri in possesso di un certificato attestante che stanno viaggiando nell’ambito di iniziative di assistenza alle vittime di disastri naturali, nucleari o incidenti chimici.

4

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:

  1. a.

    se ciò è necessario per:

    1. 1.

      la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,

    2. 2.

      la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili e la loro sicurezza,

    3. 3.

      la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, o

    4. 4.

      la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;

  2. b.

    se ciò è necessario per la manutenzione, la riparazione o la restituzione in Svizzera di parti difettose di beni delle voci di tariffa 8471, 8523, 8536 e 9027 che sono componenti di dispositivi medici ed erano presenti in Bielorussia prima dell’entrata in vigore dei divieti.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).

Art. 10gOro e prodotti contenenti oro1

1

 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 23 originario della Bielorussia che è stato importato dalla Bielorussia dopo il 31 ottobre 2024 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.

2

 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 23 che è stato lavorato in un Paese terzo utilizzando oro di cui al capoverso 1 nonché l’importazione, il transito e il trasporto dell’oro così lavorato in e attraverso la Svizzera.

3

 Sono vietati l’acquisto di prodotti contenenti oro di cui all’allegato 24 originari della Bielorussia che sono stati importati dalla Bielorussia in Svizzera dopo il 31 ottobre 2024 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali prodotti in e attraverso la Svizzera.

4

 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego di oro o dei prodotti in oro di cui ai capoversi 1–3.

5

 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia oppure delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

6

 Il divieto di cui al capoverso 3 non si applica ai beni destinati a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.

7

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per l’importazione o il trasporto dalla Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).

Art. 10hDiamanti e prodotti con diamanti1

1

 Sono vietati l’acquisto dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui all’allegato 25 provenienti dalla Bielorussia o originari della Bielorussia nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.

2

 Sono vietati l’acquisto dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui all’allegato 16i di qualsiasi provenienza transitati attraverso la Bielorussia nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.

3

 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui ai capoversi 1 e 2.

4

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai prodotti con diamanti di cui all’allegato 25 numero 3 che sono destinati all’uso personale delle persone fisiche che entrano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

5

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per l’importazione, il transito o il trasporto di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).

Art. 11Altri beni

1

 Sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei beni seguenti se originari della Bielorussia o provenienti dalla Bielorussia:1

  1. a.

    petrolio e prodotti petroliferi di cui all’allegato 7;

  2. abis.

    petrolio greggio di cui all’allegato 7a;

  3. b.

    prodotti di cloruro di potassio di cui all’allegato 8;

  4. c.

    prodotti del legno di cui all’allegato 9

  5. d.

    prodotti cementizi di cui all’allegato 10;

  6. e.

    prodotti siderurgici di cui all’allegato 11;

  7. f.

    prodotti della gomma di cui all’allegato 12.

2

 È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

3

 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera a non si applica all’acquisto di petrolio e prodotti petroliferi che sono necessari:

  1. a.

    per coprire il fabbisogno di base dell’acquirente in Bielorussia;

  2. b.

    per progetti umanitari; o

  3. c.

    per svolgere le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e per compiere missioni ufficiali della Confederazione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).

Art. 11aObbligo contrattuale di impedire la riesportazione di beni1

1

 In caso di vendita, fornitura, esportazione, transito e trasporto dei beni di cui agli allegati 16 e 17 e dei beni ad alta priorità di cui all’allegato 11a verso un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un partner, gli esportatori devono vietare per contratto alla controparte la riesportazione di tali beni verso la Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2

 I contratti con la controparte ai sensi del capoverso 1 devono prevedere adeguate misure correttive in caso di violazione.

3

 Il capoverso 1 non si applica:

  1. a.

    all’esecuzione di contratti relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93;

  2. b.

    agli appalti pubblici conclusi con un’autorità di un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un suo partner o un’organizzazione internazionale.

4

 Gli esportatori devono notificare alla SECO:

  1. a.

    gli appalti pubblici da loro conclusi secondo il capoverso 3 lettera b, entro due settimane dalla loro conclusione;

  2. b.

    le violazioni del divieto di cui al capoverso 1, senza indugio.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).

Sezione 3 Restrizioni finanziarie

Art. 12Blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo di:

  1. a.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 13;

  2. b.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;

  3. c.

    imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.1

2

 È vietato trasferire averi alle persone fisiche e organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

2bis

 Il capoverso 1 non si applica se la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati è necessaria per ricevere e accreditare bonifici verso la Svizzera o all’interno della Svizzera in cui un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1 è coinvolta nel trasferimento in qualità di banca mittente o intermediaria, a condizione che il trasferimento avvenga tra persone fisiche, imprese o organizzazioni non soggette al capoverso 1.2

2ter

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione a tale scopo.3

2quater

 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:

  1. a.

    interessi e altri redditi di tali conti;

  2. b.

    pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;

  3. c.

    pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito.4

2quinquies

 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.5

3

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  1. a.

    rispettare contratti esistenti;

  2. b.

    soddisfare crediti in applicazione di:

    1. 1.

      una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure

    2. 2.

      una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.6

4

 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    tutelare interessi svizzeri;

  3. c.

    svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

  4. d.

    perseguire scopi umanitari, inclusi i voli per l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o attività di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;

  5. e.

    effettuare voli nell’ambito di procedure di adozione internazionali;

  6. f.

    effettuare voli necessari per partecipare a riunioni finalizzate a:

    1. 1.

      risolvere la crisi in Bielorussia, o

    2. 2.

      promuovere gli obiettivi politici perseguiti con le misure coercitive;

  7. g.

    consentire, in situazioni d’emergenza, l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di un vettore aereo della Svizzera o dell’UE;

  8. h.

    trattare questioni riguardanti la sicurezza aerea.7

4bis

 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 3 e 4 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF.8

5

 La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell’allegato 13, o la fornitura di servizi per tali persone fisiche, imprese od organizzazioni, dopo aver stabilito che ciò è strettamente necessario per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema che:

  1. a.

    elimini il controllo, da parte di una persona fisica, di un’impresa o di un’organizzazione di cui all’allegato 13, sui valori patrimoniali di un’organizzazione o di un’impresa non elencata nell’allegato 13, che sia costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato dello SEE e posseduta o controllata da tale persona fisica, impresa od organizzazione; e

  2. b.

    garantisca che nessun ulteriore avere o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica, dell’impresa o dell’organizzazione di cui alla lettera a.9

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  3. Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  4. Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  5. Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  7. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  8. Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).

Art. 13Dichiarazioni obbligatorie per gli averi e le risorse economiche bloccati1

1

 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 12 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.

2

 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.

3

 Gli accrediti di cui all’articolo 12 capoverso 2quinquies devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.

4

 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Art. 14Assicurazioni e riassicurazioni

1

 È vietato fornire assicurazioni e riassicurazioni per le seguenti persone, istituzioni e organizzazioni:

  1. a.

    la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;

  2. b.

    persone fisiche o giuridiche o organizzazioni che agiscono in nome o per conto di una persona giuridica o un’organizzazione di cui alla lettera a.1

2

 I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano:

  1. a.

    alle assicurazioni obbligatorie o di responsabilità civile per persone, organizzazioni o organismi bielorussi se il rischio assicurato si trova in Svizzera o nell’UE;

  2. b.

    alle assicurazioni per rappresentanze diplomatiche o consolari della Bielorussia in Svizzera o nell’UE.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 91).

Art. 15Assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali

1

 È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti in tale Paese.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

  1. a.

    agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 17 marzo 2022;

  2. b.

    ...

  3. c.

    alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

3

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per progetti a beneficio di piccole e medie imprese stabilite in Svizzera, fino a un massimo di 10 milioni di franchi a progetto.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).

Art. 16Emissione e negoziazione di strumenti finanziari

1

 Sono vietate l’emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni nonché la fornitura di servizi connessi da parte di uno dei seguenti emittenti:

  1. a.

    la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;

  2. b.

    banche e altre imprese con sede in Bielorussia di cui all’allegato 14;

  3. c.

    banche o altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera o dell’UE controllate per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazione di cui alla lettera a o b;

  4. d.

    imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a, b o c.

2

 È vietato il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d dopo il 29 giugno 2021.

3

 Nelle sedi di negoziazione è vietato quotare e fornire servizi per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento.1

  1. In vigore dal 12 apr. 2022 (art. 33 cpv. 2 lett. a).

Art. 17Divieto di concedere mutui e crediti1

1

 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui e crediti con scadenza superiore a 90 giorni a destinatari di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettere a–d nonché la partecipazione ad accordi corrispondenti.2

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla concessione di mutui e crediti per finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’UE e Paesi terzi.3

3

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per la concessione di mutui e crediti:4

  1. a.

    finalizzati a fornire sostegno alla popolazione civile in Bielorussia, quali l’assistenza umanitaria, il sostegno a progetti ambientali e la salvaguardia della sicurezza nucleare;

  2. b.

    necessari per garantire la liquidità prescritta dalla legge di imprese finanziarie in Bielorussia che sono possedute a maggioranza da istituti finanziari con sede in Svizzera o nell’UE.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).

Art. 18Divieto di accettare depositi e di fornire servizi legati alle criptovalute1

1

 A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale è vietato accettare depositi dalle seguenti persone, organizzazioni od organismi nella misura in cui il valore totale dei depositi per persona, organizzazione od organismo è superiore a 100 000 franchi:

  1. a.

    cittadini bielorussi;

  2. b.

    persone fisiche residenti in Bielorussia;

  3. c.

    banche, imprese od organizzazioni stabilite in Bielorussia;

  4. d.

    banche, imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera o dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini bielorussi o da persone fisiche residenti in Bielorussia.2

1bis

 È vietata la fornitura diretta o indiretta a titolo professionale dei seguenti servizi a cittadini bielorussi, a persone fisiche residenti in Bielorussia, o a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Bielorussia:

  1. a.

    servizi legati alle criptovalute;

  2. b.

    emissione di strumenti di pagamento, accettazione e liquidazione di operazioni di pagamento oppure avvio di pagamenti;

  3. c.

    emissione di moneta elettronica.3

1ter

 È vietato consentire a cittadini bielorussi o a persone fisiche residenti in Bielorussia quanto segue:

  1. a.

    acquisire, direttamente o indirettamente, la proprietà di una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE che presta servizi di portafoglio, conti o custodia di criptovalute;

  2. b.

    il controllo diretto o indiretto su persone giuridiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a;

  3. c.

    l’esercizio di una funzione negli organi direttivi di persone giuridiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a.4

2

 I divieti di cui ai capoversi 1–1ter non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito nonché alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.5

2bis

 I divieti di cui al capoverso 1bis lettere b e c non si applicano alla fornitura di credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un istituto finanziario o un istituto di moneta elettronica in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o un partner.6

3

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis per i depositi o i servizi necessari per:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    scopi umanitari o di evacuazione;

  3. c.

    attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;

  4. d.

    il pagamento di tasse o spese connesse alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

  5. e.

    svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un’organizzazione internazionale;

  6. f.

    tutelare interessi svizzeri;

  7. g.

    gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Bielorussia, tra la Svizzera e lo SEE o tra lo SEE e la Bielorussia.7

4

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1bis lettere b e c per i servizi destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un Paese partner.8

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 91).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU 2025 316). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 91).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU 2025 316). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 91).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 91).
  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 91).
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU 2026 91).

Art. 18aDivieto di transazioni con determinate cripto-attività o con valute digitali della Banca centrale1

Sono vietati la partecipazione diretta o indiretta a transazioni relative a cripto-attività o valute digitali della Banca centrale di cui all’allegato 14a o il sostegno allo sviluppo di tali cripto-attività o valute digitali della Banca centrale.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).

Art. 18bDivieto di transazioni in relazione con servizi legati alle criptovalute1

1

 Alle persone giuridiche, compresi gli istituti finanziari, è vietato effettuare direttamente o indirettamente transazioni con persone giuridiche, organizzazioni o organismi stabiliti in Bielorussia che forniscono servizi legati alle criptovalute o con piattaforme stabilite in Bielorussia tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività.

2

 Alle persone fisiche è vietato effettuare direttamente transazioni con le persone giuridiche, le organizzazioni, gli organismi o le piattaforme di cui al capoverso 1.

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).

Art. 19Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti

1

 Le banche o le persone autorizzate secondo l’articolo 1b della Legge sulle banche 1 forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia o da banche, imprese o organizzazioni stabilite in Bielorussia.

2

 Esse forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.

  1. RS 952.0

Art. 20Prestazione di determinati servizi

1

 Ai depositari centrali di titoli è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita in Bielorussia.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).

Art. 21Vendita di valori mobiliari

1

 È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di investimenti collettivi di capitale che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi banca, impresa od organizzazione stabilita in Bielorussia.1

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 259).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).

Art. 22Transazioni con la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia

1

 Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e degli attivi della Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce in nome o per conto della Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia.

2

 D’intesa con il DFAE e il DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.

Art. 23Divieto di transazioni con determinate banche1

1

 È vietato effettuare direttamente o indirettamente transazioni con:

  1. a.

    banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 15;

  2. b.

    banche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa e direttamente o indirettamente detenute per oltre il 50 per cento da una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 15.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che:

  1. a.

    sono necessarie per:

    1. 1.

      l’esercizio in Bielorussia delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale,

    2. 2

      la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, nella misura in cui ciò sia consentito dalla presente ordinanza,

    3. 3.

      garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE,

    4. 4.

      scopi umanitari o di evacuazione,

    5. 5.

      l’accettazione dei pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, imprese o organizzazioni elencate nell’allegato 15 nell’ambito di contratti e impegni eseguiti prima del 19 settembre 2026,

    6. 6.

      il pagamento di onorari adeguati o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali,

    7. 7.

      le esigenze delle organizzazioni finanziate dallo Stato per la politica culturale della Svizzera nella Federazione Russa;

  2. b.

    sono effettuate da cittadini svizzeri o da cittadini di uno Stato membro dello SEE residenti in Bielorussia e che risiedevano in Bielorussia già prima del 24 febbraio 2022.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 661).

Art. 24Banconote

1

 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione o impresa in Bielorussia, compresi il governo e la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia, o per un uso nella Bielorussia.1

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all’esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE destinate:

  1. a.

    a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia;

  2. b.

    all’esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia; oppure

  3. c.

    alle attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia e che ricevono finanziamenti pubblici dalla Svizzera, da uno Stato membro dello SEE o da un partner.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 259).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).

Art. 24aDivieti relativi a imprese operanti nel settore dell’energia in Bielorussia1

1

 Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell’energia in Bielorussia sono vietate:

  1. a.

    acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell’energia in Bielorussia;

  2. b.

    concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell’energia in Bielorussia o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;

  3. c.

    costituire nuove imprese in partecipazione con persone giuridiche, imprese o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operanti nel settore dell’energia in Bielorussia;

  4. d.

    prestare servizi d’investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a, b e c.

2

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell’energia di cui al capoverso 1 se le attività:

  1. a.

    sono necessarie per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente e per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Bielorussia, o attraverso la Bielorussia, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppure

  2. b.

    riguardano esclusivamente una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione operante nel settore dell’energia in Bielorussia posseduta da un’impresa o un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).

Art. 24bDivieti concernenti servizi e software1

1

 È vietata la fornitura diretta o indiretta di servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, o a persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, delle sue imprese o agenzie pubbliche nei seguenti settori:

  1. a.

    consulenza giuridica;

  2. b.

    contabilità, revisione contabile, compresa la revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, consulenza fiscale, consulenze aziendali e gestionali nonché relazioni pubbliche;

  3. c.

    edilizia, architettura, ingegneria, ingegneria integrata, urbanistica, servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica legati a servizi di ingegneria e servizi tecnici di verifica e analisi;

  4. d.

    pubblicità, ricerca di mercato e sondaggi di opinione;

  5. e.

    consulenza informatica;

  6. f.

    servizi spaziali commerciali nel campo dell’osservazione della Terra e della navigazione satellitare;

  7. g.

    servizi nel campo dell’intelligenza artificiale (IA) relativi all’accesso a modelli o piattaforme per l’addestramento, la messa a punto e l’inferenza dell’IA;

  8. h.

    servizi di calcolo a elevate prestazioni, compreso l’accesso a tecnologie di calcolo accelerate da processori grafici, e servizi di informatica quantistica.

1bis

 È vietata la fornitura di servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Bielorussia.2

2

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il trasporto e la messa a disposizione di software gestionali per le imprese, di software di progettazione e fabbricazione industriali nonché di software per il settore bancario e finanziario di cui all’allegato 27, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, o a persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie pubbliche, nonché il transito di tali software attraverso la Svizzera.

3

 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i servizi o i software di cui ai capoversi 1 e 2 o in relazione con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto o la messa a disposizione di tali servizi o software in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

4

 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 2 o in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, o a persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti, imprese o agenzie pubblici.

5

 La fornitura diretta o indiretta di servizi non menzionati nei capoversi 1 e 1bis alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici sottostà a un obbligo di autorizzazione. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO rilascia l’autorizzazione purché ciò sia conforme agli obiettivi della presente ordinanza.3

6

 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano:

  1. a.

    ai servizi e ai software destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un partner;

  2. b.

    alle attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione di prestazioni di assistenza, tra cui forniture mediche e di generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazione, purché tali attività siano svolte da organismi pubblici o da imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie.

7

 Le persone giuridiche, le imprese o le organizzazioni devono notificare alla SECO entro il 31 luglio 2026 i servizi e i software che forniscono o mettono a disposizione secondo il capoverso 6 lettera a e successivamente ogni semestre. Le notifiche devono indicare il nome dei destinatari nonché informazioni sul tipo e sul valore dei servizi o dei software in questione.

8

 I divieti di cui al capoverso 1 lettere a e b non si applicano ai servizi necessari per:

  1. a.

    avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;

  2. b.

    garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

9

 I divieti di cui ai capoversi 1 lettere c e f nonché 2 non si applicano ai servizi e ai software necessari per:

  1. a.

    la lotta contro emergenze di sanità pubblica;

  2. b.

    la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente;

  3. c.

    la risposta a catastrofi naturali.

10

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per i servizi e i software necessari per:

  1. a.

    scopi umanitari o di evacuazione;

  2. b.

    attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;

  3. c.

    l’esercizio in Bielorussia delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

  4. d.

    garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente;

  5. e.

    l’acquisto o l’importazione o il trasporto in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

  6. f.

    garantire il funzionamento di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente;

  7. g.

    le seguenti attività:

    1. 1.

      costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,

    2. 2.

      la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili,

    3. 3.

      la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali,

    4. 4.

      la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;

  8. h.

    la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:

    1. 1.

      il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica in Bielorussia, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Bielorussia o l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE,

    2. 2.

      i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;

  9. i.

    la costruzione in corso di infrastrutture di altezza fino a 25 metri necessarie alla fornitura e distribuzione civile di energia a strutture educative e sanitarie.

11

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 lettere a–c ed e per i servizi necessari per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema secondo l’articolo 12 capoverso 5.

12

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 lettere a, c ed e se:

  1. a.

    si tratta di servizi di consulenza giuridica necessari per la continuazione di iniziative esistenti a sostegno delle vittime di catastrofi naturali o nucleari o di incidenti chimici oppure nel contesto di procedure di adozione internazionale; oppure

  2. b.

    i servizi sono necessari per le attività delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Bielorussia in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

13

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 lettere g e h nonché 2 per i servizi e i software necessari per il contributo di cittadini bielorussi a progetti open source internazionali in Bielorussia.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU 2024 598). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 ad eccezione del cpv. 1 lett. f–h in vigore dal 27 mar. 2026 (RU 2026 91).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).

Art. 24cDivieto di transazioni in relazione con l’esecuzione di determinati crediti in Paesi terzi1

1

 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:

  1. a.

    persone, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 28;

  2. b.

    persone, imprese o organizzazioni che sono proprietarie delle persone giuridiche, le imprese o le organizzazioni di cui alla lettera a o che esercitano il controllo su queste ultime.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

  1. a.

    alle transazioni con avvocati e magistrati;

  2. b.

    alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;

  3. c.

    alle transazioni necessarie per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;

  4. d.

    alla prestazione di un risarcimento secondo l’articolo 27c.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).

Sezione 4 Ulteriori restrizioni

Art. 25Divieto di entrata e di transito

1

 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 13.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

  1. a.

    per motivi umanitari comprovati;

  2. b.

    per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti la Bielorussia; oppure

  3. c.

    per tutelare interessi svizzeri.

Art. 26Traffico aereo

1

 È vietato l’atterraggio e il decollo negli aeroporti svizzeri a vettori aerei bielorussi in possesso di una licenza d’esercizio o di un’autorizzazione equivalente rilasciata dalle autorità della Bielorussia. Questo vale anche per i voli operati da tali vettori in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space.

2

 Gli atterraggi d’emergenza restano consentiti.

3

 D’intesa con i servizi competenti della SECO e del DFAE, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per scopi umanitari o per tutelare interessi svizzeri.

Art. 27Divieto di soddisfare determinati crediti1

1

 È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:2

  1. a.

    la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;

  2. b.

    le persone fisiche, imprese e organizzazioni in Bielorussia;

  3. c.

    le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 13;

  4. d.

    le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono su incarico o in favore delle persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a–c;

  5. e.

    le persone fisiche di un Paese terzo al di fuori della Svizzera, dello SEE o di un Paese partner che non sono cittadini bielorussi, e le persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in tale Stato terzo, che vendono, forniscono o esportano beni, tecnologie e servizi, la cui vendita, fornitura ed esportazione sono vietate secondo le misure previste dalla presente ordinanza, alle persone di cui alle lettere a, b, c o d o per un uso in Bielorussia.

2

 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 661).
  3. Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Sezione 4a Deroghe per disinvestire dalla Bielorussia

Art. 27aDeroghe ai divieti riguardanti l’importazione, la vendita, la fornitura, il transito e il trasporto di beni

1

 La SECO può autorizzare fino al 31 marzo 2025 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 10a, 10b, 10c, 10d e 10e per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni e delle tecnologie elencati nei corrispondenti allegati 3, 4, 6, 16, 17, 18, 19 e 21 e dei beni di cui all’allegato 2 OBDI1, a condizione che:

  1. a.

    tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o per porre fine ad attività commerciali2 in Bielorussia;

  2. b.

    i beni e le tecnologie siano di proprietà di:

    1. 1.

      cittadini svizzeri,

    2. 2.

      cittadini di uno Stato membro dello SEE,

    3. 3.

      una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, oppure

    4. 4.

      una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e

  3. c.

    i beni e le tecnologie interessati si trovassero fisicamente in Bielorussia prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10a, 10b, 10c, 10d e 10e relativi a tali beni e tecnologie.

2

 La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i beni possano essere destinati a utenti finali militari o a un uso finale militare in Bielorussia.

3

 La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2025 deroghe ai divieti di cui agli articoli 10f, 10g e 11 capoverso 1 lettere d, e, f e g per l’importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui agli allegati 7, 9, 10, 11, 12, 22, 23 e 24 a condizione che:

  1. a.

    tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o per porre fine ad attività commerciali in Bielorussia;

  2. b.

    i beni siano di proprietà di:

    1. 1.

      cittadini svizzeri,

    2. 2.

      cittadini di uno Stato membro dello SEE,

    3. 3.

      una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, oppure

    4. 4.

      una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabiliti in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e

  3. c.

    i beni interessati si trovassero fisicamente in Bielorussia prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 10f, 10g e 11 relativi a tali beni.

  1. RS 946.202.1
  2. Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 661). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 27bDeroghe ai divieti concernenti servizi e software

1

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 marzo 2025 deroghe ai divieti concernenti i servizi e i software di cui all’articolo 24b, a condizione che:

  1. a.

    i servizi o i software siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o per porre fine ad attività commerciali in Bielorussia;

  2. b.

    i servizi o i software siano forniti a esclusivo beneficio delle persone giuridiche, delle organizzazioni o degli organismi risultanti dal disinvestimento.

2

 La SECO rifiuta la domanda di deroga di cui al capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i servizi possano essere destinati, direttamente o indirettamente, al Governo della Bielorussia, a utenti finali militari o a un uso finale militare in Bielorussia.

Art. 27bbisDeroga al divieto di transazioni con determinate banche1

D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 23 capoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Bielorussia oppure per porre fine ad attività commerciali in Bielorussia.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 661).

Sezione 4b Risarcimento e protezione per persone e organizzazioni svizzere

Art. 27c1

1

 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto, comprese le spese legali, che loro o una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di loro proprietà o sotto il loro controllo hanno subìto a seguito di:

  1. a.

    azioni proposte dinanzi a un giudice al di fuori della Svizzera o dello SEE da persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettere a–d, in relazione a contratti o affari la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, le misure imposte dalla presente ordinanza, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione;

  2. b.

    sentenze e altre decisioni giudiziarie o amministrative emesse in Paesi terzi diversi dalla Bielorussia ai fini dell’esecuzione dei crediti di cui alla lettera a, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.

2

 Il risarcimento danni può essere richiesto dalle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni:

  1. a.

    risarcimenti secondo il capoverso 1 lettera a: da persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettere a–d che hanno fatto valere i propri crediti dinanzi ai tribunali dello Stato terzo, oppure da persone fisiche, imprese e organizzazioni che sono proprietarie o controllano tali imprese o organizzazioni, ad eccezione dei loro avvocati e dei magistrati;

  2. b.

    risarcimenti secondo il capoverso 1 lettera b: da persone fisiche, imprese e organizzazioni che tentano di ottenere l’esecuzione di un credito secondo il capoverso 1 lettera a in un Paese diverso dalla Bielorussia o che collaborano a tale scopo, oppure da persone, imprese e organizzazioni che sono proprietarie o controllano tali imprese o organizzazioni, ad eccezione dei loro avvocati e dei magistrati.

3

 Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento secondo il presente articolo può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).

Sezione 4c Disposizioni relative ai procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato

Art. 27dNessun riconoscimento e nessuna esecuzione di sentenze e sanzioni e rifiuto delle domande di assistenza giudiziaria

1

 Ordinanze, decreti, decisioni, sentenze e altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse in procedimenti svolti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro del SEE nell’ambito o in relazione alla composizione delle controversie tra investitori e Stato contro la Svizzera o uno Stato membro del SEE non sono riconosciute o eseguite nella misura in cui potrebbero portare a soddisfare pretese avanzate a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza o di provvedimenti equivalenti di uno Stato membro dello SEE da parte di:

  1. a.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 27 lettere a–d;

  2. b.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni che detengono un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 27 lettere a–d oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 27 lettere a–d o ne sono controllate.

2

 Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte e le pene e le altre sanzioni sulla base di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni emesse in procedimenti svolti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE non sono né riconosciute né eseguite se sono state emesse o imposte nell’ambito o in relazione a un procedimento di composizione delle controversie tra investitori e Stato contro la Svizzera o uno Stato membro del SEE, avviato a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza o a provvedimenti equivalenti di uno Stato membro dello SEE da parte di:

  1. a.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 27 lettere a–d;

  2. b.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni che detengono un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 27 lettere a–d oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 27 lettere a–d o ne sono controllate.

Art. 27eRichiesta di risarcimento danni da parte della Confederazione Svizzera

1

 La Confederazione Svizzera ha il diritto di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subìto, comprese le spese legali, a seguito di procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato avviati nei confronti della stessa Confederazione Svizzera a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza.

2

 La richiesta è diretta contro:

  1. a.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 27 lettere a–d che:

    1. 1.

      hanno avviato il procedimento di composizione delle controversie tra investitori e Stato,

    2. 2.

      sono intervenute nell’ambito della composizione delle controversie tra investitori e Stato,

    3. 3.

      hanno partecipato alla composizione delle controversie tra investitori e Stato,

    4. 4.

      chiedono l’esecuzione di un lodo arbitrale, di una sentenza o di un decreto nell’ambito della composizione delle controversie tra investitori e Stato;

  2. b.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni che possiedono una di queste imprese o organizzazioni di cui alla lettera a oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui alla lettera a o ne sono controllate.

3

 Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento di cui al capoverso 1 può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.

Sezione 5 Disposizioni penali

Art. 28

1

 Chiunque viola gli articoli 2–7, 10–12, 14–18 e 20–27 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2

 Chiunque viola gli articoli 13 e 19 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 29Esecuzione

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 2–24 e 27.

2

 La SEM sorveglia l’esecuzione dell’articolo 25.

3

 L’UFAC sorveglia l’esecuzione dell’articolo 26.

4

 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

5

 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 29aDisposizioni per il vincolo dei beni a un regime doganale1

1

 I beni che si trovano fisicamente in Svizzera e che sono stati presentati secondo l’articolo 24 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane (LD) prima che entrasse in vigore un divieto d’importazione possono essere vincolati da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) a un regime doganale secondo gli articoli 47 e 48 LD.

2

 Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per il vincolo a un regime doganale dei beni di cui al capoverso 1.

3

 L’UDSC rifiuta il vincolo dei beni a un regime doganale se ha motivi sufficienti per ritenere che le sanzioni possano essere aggirate e non autorizza la riesportazione dei beni verso la Bielorussia.

4

 I capoversi 1–3 si applicano anche ai beni che si trovano fisicamente in Svizzera, che sono stati presentati prima del 31 ottobre 2024 e che sono stati trattenuti conformemente alla presente ordinanza.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  2. RS 631.0

Art. 30Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza dell’11 agosto 20211 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è abrogata.

  1. [RU 2021 481, 585, 888]

Art. 31Disposizioni transitorie

1 e 2

...1

3

 In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro il 15 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 17 marzo 2022. Gli articoli 8 e 9 sulla procedura sono applicabili per analogia.

4 a 6

...2

7

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 10a capoversi 1, 4 e 5 per l’adempimento di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 31 agosto 2023, a condizione che:

  1. a.

    ciò sia necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione registrata o costituita secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE cui non si applica nessuno dei provvedimenti di cui alla presente ordinanza; e

  2. b.

    nessuna risorsa economica venga messa a disposizione della controparte bielorussa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell’aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.3

8

 ...4

9

 L’articolo 10d capoversi 1, 3 e 4 non si applica agli affari relativi ai beni della voce di tariffa doganale 2602 concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 2 dicembre 2025.5

10

 L’articolo 10d capoversi 1, 3 e 4 non si applica agli affari relativi ai beni della voce di tariffa doganale 8708 99 concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 2 maggio 2025.6

11

 ...7

12

 L’articolo 10f capoversi 1 e 2 non si applica agli affari relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 2501, 2517, 2522, 2530, 2620, 2815, 2833, 2916, 2926, 4016, 7403, 7404, 7406 und 7610 concordati prima del 19 settembre 2026 ed eseguiti entro il 20 marzo 2027.8

13

 L’articolo 11a capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 1° luglio 2024 ed eseguiti entro la loro data di scadenza.9

14

 ...10

15

 L’articolo 10cbis capoverso 1 non si applica agli affari concordati prima del 1° giugno 2025 ed eseguiti entro il 2 settembre 2025.11

16

 L’articolo 2 capoverso 2ter non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 30 ottobre 2025.12

17

 L’articolo 10d capoversi 1 e 3 non si applica agli affari relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 2931, 2932, 4001, 4015, 4016, 6805, 7318, 7325, 8209 e 8311 concordati in via contrattuale prima del 19 settembre 2026 ed eseguiti entro il 20 dicembre 2026.13

18

 …14

19

 L’articolo 24b capoverso 1bis non si applica all’esecuzione entro il 19 settembre 2026 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2026.15

20

 …16

  1. Abrogati dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  2. Introdotti dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2023 (RU 2023 475). Abrogati dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU 2024 598). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598).
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU 2024 598). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU 2024 598). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).
  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU 2024 598). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  10. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 316).
  12. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU 2025 661).
  13. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025 (RU 2025 661). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).
  14. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025 (RU 2025 661). Abrogato dalla cifra I dell’O del 18 set. 2026, con effetto dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).
  15. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026 (RU 2026 91). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).
  16. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026 (RU 2026 91). Abrogato dalla cifra I dell’O del 18 set. 2026, con effetto dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).

Art. 32Pubblicazione1

I contenuti degli allegati 3, 5, 13–15 e 28 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2026, in vigore dal 19 set. 2026 (RU 2026 480).

Art. 33Entrata in vigore

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 16 marzo 2022 alle ore 12.00.

2

 Le seguenti disposizioni entrano in vigore alle date seguenti:

  1. a.

    l’articolo 16 capoverso 3 il 12 aprile 2022 alle ore 00.00;

  2. b.

    l’articolo 23 il 27 marzo 2022 alle ore 00.00.

Allegati

  • Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
  • Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza
  • Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza
  • Determinate macchine vietate
  • Determinate macchine vietate secondo l’articolo 6 capoverso 1bis
  • Persone fisiche, imprese e organizzazioni a cui è stata negata l’autorizzazione di deroghe secondo l’articolo 7 capoverso 2
  • Beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco
  • Petrolio e prodotti petroliferi
  • Petrolio greggio
  • Software per il settore dell’energia
  • Prodotti di cloruro di potassio
  • Prodotti del legno
  • Prodotti cementizi
  • Prodotti siderurgici
  • Beni ad alta priorità
  • Prodotti della gomma
  • Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie
  • Banche e altre imprese e organizzazioni soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
  • Cripto-attività e valute digitali della Banca centrale soggette a divieti di transazione
  • Banche e altre imprese e organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica per il traffico dei pagamenti
  • Beni per l’aviazione e l’industria spaziale
  • Beni e tecnologie per la navigazione marittima
  • Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale
  • Beni per il rafforzamento dell’industria
  • Beni per il rafforzamento dell’industria secondo l’articolo 10d capoverso 2
  • Beni di lusso
  • Beni economicamente importanti
  • Oro
  • Prodotti contenenti oro
  • Diamanti e prodotti con diamanti
  • Carboturbi e additivi per carburanti
  • Software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione nonché software per il settore bancario e finanziario
  • Persone, imprese o enti coinvolti nell’esecuzione di determinati crediti in paesi terzi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 19.09.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).