Législation

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

OATVRS 741.511In vigoreStato 01.10.202650 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2025 651in vigore il 01.01.2026
    modificato: art. 4, 6, 31a, 45, 46 · introdotto: art. 7a · abrogato: art. 32–42, 47
  • RU 2025 71in vigore il 01.05.2025
    modificato: art. 4, 17, 18, 19, 26 · introdotto: art. 17a, 17b, 17c, 17d, 19a, 47a
  • RU 2018 4997in vigore il 01.01.2019
    abrogato: art. 11 · modificato: art. 12
  • RU 2010 2749in vigore il 01.07.2010
    modificato: art. 1
  • RU 2009 5805in vigore il 01.04.2010
    modificato: art. 3a, 26, 27, 28, 30, 31, 31a · abrogato: art. 29 · introdotto: art. 31b, 31c
  • RU 2007 95in vigore il 01.02.2007
    introdotto: art. 3a, 26 · modificato: art. 5, 6, 10, 12, 13, 16, 16a

12 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–2
  2. Capitolo 2Approvazione del tipo3–25
  3. Capitolo 3Verifica della conformità26–30
  4. Capitolo 3aMisure31–31c
  5. Capitolo 4…32–42
  6. Capitolo 5Disposizioni penali43–44
  7. Capitolo 6Disposizioni finali45–48

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12, 103 e 106 capoversi 1 e 2bis della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione del tipo dei veicoli stradali, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli che sottostanno alla LCStr.

2

 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano a titolo completivo le prescrizioni della legge federale del 12 giungo 20091 sulla sicurezza dei prodotti.2

  1. RS 930.11
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O dell’11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).

Art. 2Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per:

  1. a.

    tipo: il modello che sta alla base dell’approvazione dei veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento nonché dispositivi di protezione costruiti in serie; un tipo può essere suddiviso in varianti e versioni;

  2. b.

    approvazione del tipo: la conferma ufficiale della conformità di un tipo con le esigenze tecniche pertinenti e della sua idoneità all’uso previsto;

  3. c.

    approvazione generale UE1: l’approvazione del tipo del veicolo rilasciata da un’autorità di uno Stato membro della UE secondo il diritto UE;

  4. d.

    approvazione parziale UE o UNECE2: l’approvazione del tipo di un sistema o parte staccata di un veicolo, accessorio d’equipaggiamento o dispositivo di protezione, rilasciata da un’autorità secondo il diritto UE o UNECE;

  5. e.

    certificato di conformità UE: l’attestazione rilasciata dal fabbricante che un singolo veicolo corrisponde in ogni aspetto a un’approvazione generale UE;

  6. f.

    dichiarazione di conformità: la dichiarazione rilasciata per iscritto dal fabbricante secondo cui una parte staccata o un sistema di veicolo, un accessorio d’equipaggiamento o un dispositivo di protezione corrisponde alle esigenze tecniche pertinenti per l’immatricolazione in Svizzera;

  7. g.

    verifica della conformità3: la verifica della conformità di un veicolo, telaio, sistema o parte staccata di veicolo, accessorio d’equipaggiamento o dispositivo di protezione con il tipo approvato, eseguito su sondaggio per campione;

  8. h.

    contrassegno di conformità: il contrassegno ufficiale che conferma che una parte o sistema di veicolo, accessorio d’equipaggiamento o dispositivo di protezione corrisponde alle prescrizioni tecniche pertinenti;

  9. i.

    sistemi di veicoli: tutti i sistemi per un determinato tipo di veicolo che devono adempiere le esigenze tecniche, come l’impianto dei freni o i dispositivi di depurazione dei gas di scarico;

  10. k.

    fabbricante: la persona o l’ufficio responsabile nei confronti delle autorità d’approvazione del tipo per tutte le esigenze della procedura d’approvazione del tipo come anche per la garanzia della conformità della produzione. Non è necessario che il fabbricante partecipi direttamente a tutte le fasi della fabbricazione del veicolo, del sistema o della parte staccata del veicolo, oggetto della procedura d’approvazione del tipo;

  11. l.

    scheda tecnica: certificato che sostituisce l’approvazione del tipo per un veicolo con approvazione generale UE;

  12. m.

    valutazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1, che l’oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere;

  13. n.

    certificazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di esame4 di un organo estero, che l’oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere.

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. Nuova espr. giusta la cifra I cpv. 3 dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  4. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71). Di detta mod. é tenuto in tutto il testo.

Capitolo 2 Approvazione del tipo

Sezione 1 Generalità

Art. 3Campo d’applicazione

1

 Sottostanno all’approvazione del tipo gli oggetti elencati nell’allegato1 1.

2

 A richiesta possono essere rilasciate approvazioni del tipo anche per altri oggetti.2

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501).

Art. 3aScheda tecnica per veicoli con approvazione generale1

Per i veicoli viene rilasciata una scheda tecnica invece di un’approvazione del tipo se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e se:2

  1. a.

    un’approvazione generale UE è stata rilasciata sulla base di prescrizioni d’equipaggiamento e d’esame di livello almeno pari a quello delle prescrizioni vigenti in Svizzera; e

  2. b.

    sono disponibili i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Art. 4Esonero dall’approvazione del tipo

1

 I veicoli e i telai importati per uso proprio sono esonerati dall’approvazione del tipo.1

1bis

 …2

2

 Sono esonerati dall’approvazione del tipo i veicoli per i quali è disponibile un certificato di conformità UE.3

3

 Ogni anno sono esonerati dall’approvazione del tipo al massimo cinque veicoli o telai dello stesso tipo, della stessa variante o della stessa versione prodotti da uno stesso fabbricante svizzero.4

4

 Importatori e fabbricanti possono richiedere un’approvazione del tipo o una scheda tecnica anche per veicoli e telai esonerati dall’approvazione del tipo.5

4bis

 I veicoli e i telai esonerati dall’approvazione del tipo sono soggetti all’esame secondo gli articoli 29–31 dell’ordinanza del 19 giugno 19956 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) presso il servizio di immatricolazione cantonale competente.7

5

 Le parti staccate di veicoli, gli accessori d’equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di un contrassegno di conformità UE, UNECE o OCSE sono esonerati dall’approvazione svizzera del tipo.

6

 Le parti staccate di veicoli, gli accessori d’equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di altri contrassegni di conformità stranieri o internazionali sono esonerati dall’approvazione del tipo, nella misura in cui i contrassegni di conformità sono stati rilasciati sulla base di prescrizioni che l’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) ha riconosciuto come almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere.8

7

 Per l’immatricolazione degli oggetti di cui all’allegato 1 numero 2 e dei veicoli trasformati è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1.9

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501). Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651).
  6. RS 741.41
  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651).
  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).
  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006 (RU 2007 95). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

Art. 5Competenza1

Il rilascio dell’approvazione del tipo compete all’Ufficio federale.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Art. 6Titolare dell’approvazione del tipo per veicoli e telai

1

 Titolare è chi è registrato presso l’Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.1

2

 L’approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera.

3

 A ogni titolare dell’approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice deve essere registrato nel rapporto di perizia (modulo 13.20 A).2

4

 Con il consenso dell’Ufficio federale, il titolare dell’approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Art. 7Titolare dell’approvazione del tipo per parti e sistemi di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione

1

 Titolare è chi ottiene l’approvazione del tipo.

2

 L’approvazione del tipo è rilasciata unicamente a persone con domicilio o sede in Svizzera. Fanno eccezione le approvazioni internazionali del tipo.

3

 Ogni persona è autorizzata a mettere in circolazione parti di veicolo, accessori di equipaggiamento e dispositivi di protezione che corrispondono al tipo approvato e sono muniti del relativo contrassegno di conformità.

Art. 7aTitolari di set di dati elettronici di singoli veicoli1

L’Ufficio federale può attribuire un codice ai titolari di set di dati elettronici di singoli veicoli (art. 72b dell’ordinanza del 27 ottobre 19762 sull’ammissione alla circolazione [OAC]).

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651).
  2. RS 741.51

Art. 8Forma e contenuto dell’approvazione del tipo1

1

 L’approvazione del tipo per veicoli, telai, sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione contiene le indicazioni necessarie all’immatricolazione e alla verifica.

2

 Forma e contenuto delle approvazioni internazionali del tipo rilasciate in Svizzera per sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento o dispositivi di protezione sono retti dalle pertinenti norme internazionali.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3310).

Art. 9Diverse marche di tipi uguali

Se tipi uguali sono messi in circolazione sotto marche diverse, è rilasciata l’approvazione del tipo per ogni singola marca.

Art. 10Rifiuto dell’approvazione del tipo1

L’Ufficio federale rifiuta l’approvazione del tipo qualora l’oggetto non corrisponda alle prescrizioni svizzere oppure non dia tutte le garanzie di sicurezza

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Art. 111

  1. Abrogato dall’all. 4 cifra II n. 9 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

Art. 12Modificazioni della serie1

1

 Modificazioni del tipo approvato devono essere preventivamente comunicate all’Ufficio federale.

2

 Quest’ultimo, sulla base degli elementi distintivi rilevanti e della classificazione per il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione e per le licenze di circolazione, decide:2

  1. a.

    se occorre modificare l’approvazione del tipo o rilasciarne una nuova;

  2. b.

    se è necessario un nuovo esame; oppure

  3. c.

    se è necessaria una nuova o ampliata approvazione straniera del tipo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).
  2. Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 9 dell’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

Sezione 2 Rilascio dell’approvazione del tipo

Art. 13Principio

1

 L’approvazione del tipo è rilasciata se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e sono disponibili i documenti seguenti:1

  1. a.

    un’approvazione generale UE;

  2. b.

    le approvazioni parziali UE;

  3. c.

    le dichiarazioni di conformità del fabbricante con rapporto di esame giusta l’articolo 14; oppure

  4. d.

    le approvazioni straniere o internazionali giusta l’articolo 15.

2

 Laddove non è presentato alcun documento ai sensi del capoverso 1, l’approvazione del tipo è rilasciata in base all’esame tecnico dell’oggetto previsto nella sezione 3.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 , in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

Art. 14Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è riconosciuta se:

  1. a.

    il fabbricante dispone dell’infrastruttura necessaria per l’attuazione dell’esame oppure lo fa eseguire da un organo di controllo1 accreditato o da quello designato dal servizio d’approvazione del rispettivo Paese;

  2. b.

    il fabbricante esegue all’interno dell’azienda un controllo sistematico della qualità (ad es. comprova di certificazione ISO 9001 risp. EN 29001);

  3. c.

    l’Ufficio federale ha accesso ai dati e ai risultati d’esame.

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 15Approvazioni secondo il diritto straniero o internazionale

Le approvazioni rilasciate da Stati esteri secondo il diritto nazionale o internazionale sono riconosciute ove le prescrizioni applicate siano di valore equivalente a quelle svizzere1. Il richiedente deve fornire la prova contemporaneamente all’iscrizione.

  1. OETV del 19 giu. 1995 (RS 741.41), OETV 1 del 19 giu. 1995 (RS 741.412), OETV 2 del 19 giu. 1995 (RS 741.413), OETV 3 del 2 set. 1998 (RS 741.414). Vedi RU 1998 2501.

Art. 16Domanda1

1

 Il richiedente deve trasmettere all’Ufficio federale i documenti giusta l’articolo 13 unitamente al relativo modulo di domanda e ai dati richiesti in quest’ultimo.2

2

 I documenti e i giustificativi devono essere redatti in lingua tedesca, francese, italiana o inglese. Documenti e giustificativi in altra lingua possono essere riconosciuti se sono accompagnati da una traduzione autenticata in una di queste lingue.

3

 Un oggetto è considerato iscritto per l’approvazione del tipo allorquando il modulo di domanda e tutti i documenti necessari sono a disposizione dell’Ufficio federale.3

4

 Se invece di un’approvazione del tipo deve essere rilasciata una scheda tecnica, il richiedente deve trasmettere all’Ufficio federale l’approvazione generale UE unitamente al modulo di domanda e ai dati in esso richiesti.4

5

 L’Ufficio federale verifica i documenti e, se vi sono lacune o errori, li comunica al richiedente o gli rispedisce i documenti.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Art. 16aConservazione dei documenti1

I documenti sono conservati dall’Ufficio federale per almeno 15 anni dal rilascio dell’approvazione del tipo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Sezione 3 Esame tecnico

Art. 17Competenza1

1

 L’esame tecnico deve essere effettuato da un organo di controllo riconosciuto per tale esame.

2

 L’Ufficio federale tiene un elenco accessibile al pubblico degli organi di controllo riconosciuti. Nell’elenco a ogni organo sono assegnati ambiti di competenza per esami tecnici di oggetti specifici.

3

 Se per l’esecuzione di un esame tecnico non è riconosciuto alcun organo, l’Ufficio federale stabilisce la procedura.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

Art. 17aRiconoscimento1

1

 L’Ufficio federale può riconoscere altri organi per l’esecuzione di esami tecnici.

2

 Gli organi che vogliono essere riconosciuti per un esame tecnico devono presentare domanda all’Ufficio federale.

3

 Sono riconosciuti per l’esame tecnico se:

  1. a.

    sono accreditati per l’esame dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) oppure, in virtù degli articoli 4 capoverso 3 e 38 dell’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione, da un organismo di accreditamento di uno Stato estero o da esso delegato;

  2. b.

    possono dimostrare in modo plausibile di avere sufficiente conoscenza delle prescrizioni e dei documenti pertinenti all’esame (art. 19); e

  3. c.

    dispongono di un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura minima di 10 milioni di franchi.

4

 Per esami tecnici effettuati secondo piani di controllo (art. 19a), gli organi sono riconosciuti se:

  1. a.

    sono accreditati per un esame secondo il capoverso 3 lettera a e dall’accreditamento si evince che dispongono delle competenze necessarie per l’esecuzione dell’esame secondo il piano di controllo; e

  2. b.

    dispongono di un’assicurazione di responsabilità civile secondo il capoverso 3 lettera c.

5

 Non è necessaria un’assicurazione di responsabilità civile se la responsabilità è assunta da un’autorità statale o se l’esame è effettuato da un organo di controllo statale.

6

 La domanda di accreditamento deve essere presentata al SAS oppure a un organismo di accreditamento di uno Stato estero o da esso delegato.

7

 L’accreditamento deve riferirsi alle prescrizioni e ai documenti relativi agli esami (art. 19).

8

 Il SAS informa l’Ufficio federale in merito all’adeguamento, alla sospensione e alla revoca dell’accreditamento.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).
  2. RS 946.512

Art. 17bDiritti e doveri degli organi di controllo riconosciuti1

1

 Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 sono autorizzati a rilasciare valutazioni e certificazioni della conformità nonché rapporti di esame.

2

 Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 sulla base di accreditamenti esteri devono informare l’Ufficio federale di eventuali adeguamenti, sospensioni e revoche di accreditamenti esteri.

3

 Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 devono comunicare all’Ufficio federale qualsiasi modifica relativa all’assicurazione di responsabilità civile.

4

 Su richiesta, devono fornire all’Ufficio federale e alle autorità d’immatricolazione informazioni sui loro documenti di controllo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

Art. 17cPossibilità di notifica1

1

 Se un organo di controllo è riconosciuto, viene inserito nell’allegato 2.

2

 L’inserimento nell’allegato 2 consente la notifica secondo:

  1. a.

    l’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

  2. b.

    l’Accordo del 20 marzo 19583 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite.

3

 Gli organi che vogliono essere notificati devono presentare domanda all’Ufficio federale. È possibile presentarla contemporaneamente alla domanda di riconoscimento.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).
  2. RS 0.946.526.81
  3. RS 0.741.411

Art. 17dRevoca del riconoscimento1

1

 Il riconoscimento per l’esecuzione di un esame tecnico è revocato:

  1. a.

    su richiesta dell’organo di controllo riconosciuto;

  2. b.

    se i requisiti di cui all’articolo 17a capoverso 3 o 4 non sono più soddisfatti; oppure

  3. c.

    se l’organo di controllo riconosciuto non rispetta le prescrizioni e i documenti relativi agli esami (art. 19) o i piani di controllo (art. 19a).

2

 L’Ufficio federale dispone la revoca del riconoscimento e di eventuali relative notifiche di cui all’articolo 17c capoverso 2. Il ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

Art. 18Esame1

1

 Il richiedente deve affidare l’esame a un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1.2

2

 Per ogni esame tecnico è stilato un verbale che contiene i dati necessari all’immatricolazione dei veicoli e quelli determinanti per stabilire le cause di incidenti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

Art. 19Prescrizioni e documenti relativi agli esami1

Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami sono retti da:

  1. a.

    l’OETV2 e dagli atti normativi e norme internazionali ivi elencati

  2. b.

    la presente ordinanza;

  3. c.

    le istruzioni basate sull’OETV e sulla presente ordinanza nonché da ulteriori regolamentazioni ufficiali relative agli esami tecnici.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).
  2. RS 741.41

Art. 19aPiani di controllo1

1

 Se per gli esami di cui all’articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV non sono disponibili le prescrizioni e i documenti necessari, l’organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 predispone un proprio piano di controllo.

2

 L’organo di controllo è responsabile della correttezza oggettiva del piano di controllo.

3

 I piani di controllo devono essere tenuti aggiornati e presentati ogni due anni all’Ufficio federale per verificarne la plausibilità.

4

 I costi sostenuti dall’Ufficio federale per verificare la plausibilità del piano di controllo sono a carico dell’organo di controllo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

Art. 20Presentazione

1

 Il richiedente presenta l’oggetto iscritto nella versione originale o indicando le modificazioni che fossero già avvenute.

2

 Il richiedente è responsabile dello stato conforme alla serie e del funzionamento sicuro dell’oggetto esaminato e, ove lo esiga il modulo d’iscrizione, anche dell’ancoraggio sicuro del carico.

3

 Veicoli, telai e sistemi di veicoli devono essere presentati da una persona che sia in grado di fornire informazioni sugli aspetti tecnici e sull’equipaggiamento dell’oggetto. …1

  1. Per. abrogato dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

Art. 21Luogo dell’esame tecnico1

L’organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 12 stabilisce il luogo dell’esame. Nella misura in cui sono a disposizione locali, installazioni e piste di prova adeguati, l’esame può essere eseguito ad esempio anche dall’importatore o dal fabbricante.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).
  2. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 221

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

Art. 23Esecuzione dell’esame tecnico di parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione

1

 In occasione degli esami tecnici di parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione, l’organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1può trattenere un modello di costruzione come prova o oggetto di confronto.

2

 Per gli oggetti distrutti o resi inutilizzabili in conseguenza dell’esame tecnico non è data pretesa a risarcimento. Ove lo esiga il richiedente, gli oggetti gli sono restituiti.

Art. 24Comunicazione dei vizi

Se in occasione dell’esame tecnico è accertato che l’oggetto sottoposto a esame non corrisponde o corrisponde soltanto parzialmente alle prescrizioni svizzere, l’organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1comunica i vizi per scritto al richiedente.

Art. 25Contrassegno di conformità

1

 Per parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione, il servizio d’approvazione rilascia, contemporaneamente all’approvazione del tipo, un contrassegno di conformità che deve essere apposto in modo indelebile su tutti gli oggetti approvati che entrano in circolazione.

2

 Gli importatori di parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione devono garantire che l’approvazione del tipo è stata rilasciata, anche se gli oggetti pertinenti sono muniti del contrassegno di conformità.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501).

Capitolo 3 Verifica della conformità

Art. 26Principi

1

 L’Ufficio federale può in ogni tempo ordinare esami della conformità.1

2

 La verifica della conformità è eseguita dall’Ufficio federale sulla base dei giustificativi e dei documenti o in collaborazione con i servizi d’esame competenti.2

3

 La verifica della conformità è eseguita dall’Ufficio federale sulla base di documenti e giustificativi o in collaborazione con il competente organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1.3

4

 Possono essere disposti esami della conformità anche per oggetti immatricolati sulla base di una scheda tecnica, di una valutazione della conformità o di una certificazione della conformità.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Art. 27Procedura del primo sondaggio per campione

1

 L’Ufficio federale sceglie a caso il modello da esaminare tra un numero di oggetti del tipo interessato oppure incarica l’organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 di effettuare questa scelta.1

2

 La verifica della conformità è eseguita secondo le prescrizioni d’esame che erano servite da base per il rilascio dell’approvazione del tipo.

3

 Gli esami della conformità disciplinati dalle convenzioni ratificate dalla Svizzera sono eseguiti secondo le prescrizioni d’esame di tali convenzioni.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Art. 28Esito negativo dell’esame

1

 Se in occasione del primo sondaggio per campione è rilevato che l’oggetto esaminato non corrisponde al tipo approvato, il titolare dell’approvazione del tipo deve comunicare entro 30 giorni all’Ufficio federale se:

  1. a.

    riconosce l’esito dell’esame e si impegna ad attuare un’azione di richiamo, controllo e rimessa in stato giusta l’articolo 31b; oppure

  2. b.

    chiede un controllo per campione definitivo ai sensi dell’articolo 30.1

2

 Si procede analogamente anche in caso di esito negativo di un esame straniero della conformità.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Art. 30Sondaggio definitivo per campione

1

 Se il titolare dell’approvazione del tipo esige il sondaggio definitivo per campione, l’Ufficio federale fissa, d’intesa con lo stesso, la quantità necessaria di oggetti da esaminare.

2

 Se l’esito del sondaggio definitivo per campione è negativo, si applica l’articolo 31b.1

3

 Sono esclusi dal sondaggio definitivo per campione gli oggetti i cui vizi pregiudicano la sicurezza del funzionamento o del traffico.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Capitolo 3a Misure

Art. 31Revoca dell’approvazione del tipo

1

 L’Ufficio federale revoca al titolare l’approvazione del tipo se:

  1. a.

    le prove, informazioni o oggetti richiesti non sono esibiti entro un termine adeguato; oppure

  2. b.

    l’oggetto non corrisponde al tipo approvato o alle prescrizioni oppure non dà tutte le garanzie di sicurezza, ed entro il termine fissato non è stata presentata domanda di modificazione dell’approvazione o dei documenti esibiti secondo l’articolo 12 né sono stati richiamati, controllati e riassettati gli oggetti del medesimo tipo messi in circolazione o pronti alla vendita.

2

 In casi gravi l’Ufficio federale può revocare l’approvazione senza fissare un termine.

3

 Se al titolare è revocata l’approvazione del tipo, gli oggetti di questo tipo non possono più essere messi in circolazione. L’Ufficio federale lo comunica per scritto alle autorità d’ammissione.1

3bis

 In casi gravi l’Ufficio federale può disporre il ritiro dalla circolazione degli oggetti interessati.2

4

 L’approvazione del tipo rilasciata sulla base di un’approvazione straniera (ad esempio di un’approvazione generale UE) può essere revocata a tutti i titolari, senza procedura secondo gli articoli 27 a 30, se l’approvazione straniera è stata revocata sulla base di un esame straniero della conformità.

5

 L’Ufficio federale abroga la decisione di revoca qualora venga a cadere il motivo della revoca.

6

 La revoca dell’approvazione del tipo non tocca i doveri di richiamo, controllo e riassetto.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Art. 31aDivieto di vendita12

1

 L’Ufficio federale può decidere che i veicoli, le parti staccate di veicoli, gli accessori d’equipaggiamento e i dispositivi di protezione non possano essere immessi sul mercato se:3

  1. a.

    le prove, le informazioni o gli oggetti richiesti non sono esibiti entro un termine adeguato; oppure

  2. b.

    l’oggetto non corrisponde al tipo approvato o alle prescrizioni e se gli oggetti dello stesso tipo messi in circolazione o pronti per la vendita non sono stati richiamati, controllati e riparati entro il termine fissato.

2

 L’Ufficio federale può informare l’opinione pubblica sul divieto di vendita.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651).

Art. 31bRichiamo1

1

 L’Ufficio federale può ordinare un richiamo sulla base di una verifica della conformità o di un’altra constatazione secondo cui un oggetto non corrisponde o non corrisponde più al tipo approvato.

2

 Una volta ricevuto l’ordine, il titolare dell’approvazione del tipo deve avviare l’azione di richiamo. Egli è tenuto a richiamare, controllare e riassettare tutti gli oggetti dello stesso tipo messi in circolazione o pronti alla vendita.

3

 L’azione di controllo e riassetto va effettuata entro 12 mesi dall’ordine ricevuto. L’Ufficio federale è tenuto costantemente al corrente sullo stato dei lavori.

4

 L’Ufficio federale può rinunciare a ordinare tale misura ove l’oggetto che diverge dal tipo approvato soddisfi le prescrizioni svizzere.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Art. 31cGaranzie di sicurezza insufficienti1

Se l’Ufficio federale constata che un tipo approvato non dà tutte le garanzie di sicurezza, può ordinare un richiamo o, in casi gravi, un divieto di vendita.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Capitolo 4 …

Art. 32–421

  1. Abrogati dalla cifra I della cifra I dell’O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651).

Capitolo 5 Disposizioni penali

Art. 431

  1. Abrogato dalla cifra II n. 65 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 44…1

È punito con la multa, ove non siano applicabili disposizioni penali più severe:2

  1. a.

    chiunque fornisce dati inesatti o incompleti nell’ambito della procedura d’approvazione del tipo;

  2. b.

    chiunque esegue, senza notificarle, modificazioni di veicoli o oggetti il cui tipo è stato approvato;

  3. c.

    chiunque immette in circolazione un numero di veicoli o telai che superi quello fissato dall’articolo 4 capoverso 3;

  4. d.

    chiunque, in qualità di organo di controllo riconosciuto, non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 17b capoversi 2–4.

  1. Abrogata dalla cifra II n. 65 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
  2. Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 45Esecuzione1

1

 Per l’esecuzione della presente ordinanza l’Ufficio federale può emanare direttive e istruzioni. In particolare, disciplina:

  1. a.

    le procedure di trasmissione per lo scambio di documenti;

  2. b.

    l’esonero dall’approvazione del tipo.

2

 In casi particolari può concedere deroghe per il rilascio di un’approvazione del tipo secondo gli articoli 3 e 13, per l’esonero dall’approvazione del tipo secondo l’articolo 4 e per le approvazioni secondo il diritto straniero o internazionale di cui all’articolo 15.

3

 Oltre alla verifica della conformità, può disciplinare la sorveglianza dei veicoli immatricolati.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651).

Art. 46Modifica di un altro atto normativo1

Gli articoli 98–104 OAC2 sono abrogati.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651).
  2. RS 741.51

Art. 471

  1. Abrogato dalla cifra I della cifra I dell’O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 651).

Art. 47aDisposizioni transitorie della modifica del 15 gennaio 20251

1

 Gli organi di controllo ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 riconosciuti prima del 1° maggio 2025 per esami secondo l’articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV devono presentare per la prima volta il proprio piano di controllo aggiornato all’Ufficio federale per la verifica della plausibilità entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

2

 Gli organi di controllo ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 riconosciuti prima del 1° maggio 2025 devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 17a capoverso 3 lettere a e c oppure capoverso 4 entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

Art. 48Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.

Allegati

  • Veicoli e oggetti che sottostanno all’approvazione del tipo
  • Organi di controllo riconosciuti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).