La Confederazione Svizzera, in appresso denominata «Svizzera», e la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», entrambe in appresso denominate «le Parti», considerando le strette relazioni esistenti tra la Comunità e la Svizzera, considerando l’Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea, desiderando concludere un Accordo che consenta il reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure obbligatorie di valutazione della conformità per l’accesso ai rispettivi mercati delle Parti, considerando che il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità facilita gli scambi commerciali tra le Parti, nel rispetto della tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente e dei consumatori, considerando che un ravvicinamento delle legislazioni facilita il reciproco riconoscimento, considerando i loro obblighi in quanto Parti contraenti dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, e in particolare dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, che promuove la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento, considerando che gli accordi di reciproco riconoscimento contribuiscono all’armonizzazione a livello internazionale dei regolamenti tecnici, delle norme e dei principi che disciplinano l’applicazione delle procedure di valutazione della conformità, considerando che le strette relazioni tra la Comunità e la Svizzera, da una parte, e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, dall’altra, rendono opportuna la conclusione di accordi paralleli tra tali paesi e la Svizzera, hanno deciso di concludere il seguente Accordo:
Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 i) dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).1. La Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi riconosciuti conformemente alle procedure di cui al presente Accordo» (in appresso «organismi di valutazione della conformità riconosciuti»), nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai requisiti dell’altra Parte nei settori di cui all’articolo 3.
Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 ii) dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).2. Per evitare la duplicazione delle procedure, qualora i requisiti svizzeri siano giudicati equivalenti ai requisiti comunitari la Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità riconosciuti, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai loro rispettivi requisiti nei settori di cui all’articolo 3. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e le dichiarazioni di conformità del fabbricante indicano in particolare la conformità alla legislazione comunitaria. I marchi di conformità richiesti dalla legislazione di una Parte devono essere apposti sui prodotti immessi sul mercato di tale Parte.
3. Il Comitato di cui all’articolo 10 definisce i casi cui si applica il paragrafo 2.
1. Ai fini del presente Accordo:
per «valutazione della conformità» si intende un esame sistematico della misura in cui un prodotto, un processo o un servizio soddisfano i requisiti specificati;
per «organismo di valutazione della conformità» si intende un’entità di diritto pubblico o privato le cui attività prevedono l’esecuzione della totalità o di una parte del processo di valutazione della conformità;
per «autorità designatrice» si intende l’autorità investita del potere di designare o di revocare, di sospendere o di riconfermare gli organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione.
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).2. Per stabilire il significato dei termini generali relativi alla valutazione della conformità ripresi nel presente Accordo, possono essere utilizzate le definizioni stabilite da ISO e CEI.
Art. 3Campo di applicazione
1. Il presente Accordo riguarda le procedure obbligatorie di valutazione della conformità derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’Allegato 1.
2. L’Allegato 1 definisce i settori dei prodotti contemplati dal presente Accordo. Detto allegato è suddiviso in capitoli settoriali, a loro volta generalmente suddivisi nel modo seguente:
- sezione I:
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
- sezione II:
organismi di valutazione della conformità;
- sezione III:
- sezione IV:
principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità;
sezione V: eventuali disposizioni aggiuntive.
3. L’Allegato 2 definisce i principi generali applicabili per la designazione degli organismi.
Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano ai prodotti contemplati dal medesimo, indipendentemente dalla loro origine.
- Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).
Art. 5Organismi di valutazione della conformità riconosciuti1
Le Parti convengono che gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 soddisfano le condizioni per procedere alla valutazione della conformità.
- Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).
Art. 6Autorità designatrici1
1. Le Parti provvedono affinché le rispettive autorità designatrici dispongano dei poteri e delle competenze necessari per procedere alla designazione degli organismi di valutazione della conformità o alla revoca della designazione, alla sospensione o alla riconferma degli organismi di valutazione della conformità designati soggetti alla loro giurisdizione.
2. Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità preposte seguono i principi generali di designazione di cui all’Allegato 2, fatte salve le disposizioni della sezione IV dell’Allegato 1. Dette autorità seguono gli stessi principi per la revoca, la sospensione e la riconferma.
- Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 5 dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).
Art. 7Verifica delle procedure di designazione
Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 6 dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).1. Ciascuna Parte fornisce all’altra Parte le informazioni relative alle procedure utilizzate per accertarsi del rispetto dei principi generali di designazione di cui all’Allegato 2, fatte salve le disposizioni delle sezioni IV dell’Allegato 1, degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti soggetti alla sua giurisdizione.
2. Le Parti confrontano i loro metodi di verifica della conformità degli organismi ai principi generali di designazione di cui all’Allegato 2, fatte salve le disposizioni delle sezioni IV dell’Allegato 1. Per tali procedure di confronto si possono utilizzare i sistemi attualmente in uso nelle Parti per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità.
3. La verifica è effettuata secondo la procedura che sarà stabilita dal Comitato conformemente all’articolo 10.
Art. 8Verifica degli organismi di valutazione della conformità
Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 7 i) dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).1. Ciascuna Parte ha diritto, in circostanze eccezionali, a contestare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità proposti dall’altra Parte o degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti e soggetti alla giurisdizione dell’altra Parte.
Espr. abrogata dall’art. 1 n. 7 ii) dell’Acc. del 22 dic. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).Tale contestazione dev’essere oggetto di una giustificazione scritta obiettiva e corredata da argomentazione indirizzata all’altra Parte ...
2. In caso di disaccordo tra le Parti, confermato in seno al Comitato, le Parti procedono congiuntamente a una verifica, conformemente ai requisiti previsti, della competenza tecnica dell’organismo di valutazione della conformità contestato, con la partecipazione delle autorità competenti interessate.
I risultati di tale verifica sono discussi in seno al Comitato al fine di giungere a una soluzione il più rapidamente possibile.
3. Ciascuna delle Parti assicura la disponibilità degli organismi di valutazione della conformità soggetti alla sua giurisdizione per la realizzazione delle verifiche della loro competenza tecnica conformemente ai requisiti previsti.
Per. introdotto dall’art. 1 n. 7 iii) dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).4. Salvo decisione contraria del Comitato, l’organismo contestato è sospeso dall’autorità designatrice competente dalla data in cui si constata il disaccordo alla data in cui si raggiunge un Accordo in seno al Comitato. Detta sospensione viene indicata nella lista comune degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all’Allegato 1.
Art. 9Attuazione dell’Accordo
1. Le Parti si prestano reciproca collaborazione al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’Allegato 1.
Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 8 i) dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).2. Le autorità designatrici si assicurano nei modi adeguati del rispetto dei principi generali di designazione di cui all’Allegato 2, fatte salve le disposizioni delle sezioni IV dell’Allegato 1, da parte degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti soggetti alla loro giurisdizione.
Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 8 ii) dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).3. Gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti partecipano nel modo adeguato alle attività di coordinamento e di confronto svolte da ciascuna delle Parti per i settori contemplati dall’Allegato 1, al fine di consentire un’applicazione uniforme delle procedure di valutazione della conformità previste dalle legislazioni delle Parti oggetto del presente Accordo. Le autorità designatrici si adoperano al meglio per garantire l’adeguata collaborazione tra gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti.1
- Per. introdotto dall’art. 1 n. 8 ii) dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).
1. Si istituisce un Comitato per il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (denominato «Comitato») composto da rappresentanti delle Parti incaricato della gestione del presente Accordo e di vigilare sul suo corretto funzionamento. A tal fine, esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Il Comitato delibera all’unanimità.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno che comprende, tra le altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del suo mandato.
3. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta l’anno. Ciascuna Parte può chiedere la convocazione di una riunione.
4. Il Comitato si pronuncia su tutte le questioni relative al presente Accordo. Esso è responsabile in particolare:
- a)
della definizione della procedura per l’esecuzione delle verifiche di cui all’articolo 7;
- b)
della definizione della procedura per l’esecuzione delle verifiche di cui all’articolo 8;
- c)
di decidere sulle contestazioni circa il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 8;
- d)
di decidere sulle contestazioni circa la revoca del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 8;
- e)
dell’esame delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che le Parti si sono comunicate conformemente all’articolo 12, al fine di valutarne le conseguenze per l’Accordo e di modificare le corrispondenti sezioni dell’Allegato 1.1
5. Su proposta dell’una o dell’altra Parte, il Comitato può modificare gli allegati del presente Accordo.
- Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 9 dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).
Art. 11Riconoscimento, revoca del riconoscimento, modifica del campo di attività e sospensione degli organismi di valutazione della conformità1
1. Ai fini del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità secondo i requisiti di cui ai pertinenti capitoli dell’Allegato 1, si applica la seguente procedura:
- a)
la Parte che desidera ottenere il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità comunica per iscritto la sua proposta in tal senso all’altra Parte, accludendo le informazioni adeguate;
- b)
se l’altra Parte accetta la proposta o non solleva obiezioni entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione della proposta, l’organismo interessato viene considerato un organismo di valutazione della conformità riconosciuto ai sensi dell’articolo 5;
- c)
se l’altra Parte solleva obiezioni per iscritto entro il predetto termine di sessanta giorni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.
2. Una Parte può revocare, sospendere o riconfermare il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità soggetto alla sua giurisdizione. La Parte interessata comunica immediatamente la sua decisione per iscritto all’altra Parte, specificando la data in cui la decisione è stata presa. La suddetta revoca, sospensione o riconferma decorre da tale data. Detta revoca o sospensione viene indicata nella lista comune degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all’Allegato 1.
3. Una Parte può proporre di modificare il campo di attività di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto posto sotto la sua giurisdizione. L’ampliamento e la restrizione del campo di attività sono soggetti alle procedure di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2 rispettivamente.
4. In circostanze eccezionali, una Parte può contestare la competenza tecnica di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto posto sotto la giurisdizione dell’altra Parte. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.
5. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità all’indomani della revoca o della sospensione del suo riconoscimento non devono essere riconosciuti dalle Parti. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità precedentemente alla revoca del suo riconoscimento continuano ad essere riconosciuti dalle Parti a meno che l’autorità designatrice responsabile ne abbia limitato o revocato la validità. La Parte sotto la cui giurisdizione è posta l’autorità designatrice responsabile comunica per iscritto all’altra Parte le eventuali modifiche relative alla limitazione o alla revoca della validità.
- Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 10 dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).
Art. 12Scambio di informazioni
1. Le Parti si scambiano ogni informazione utile relativa all’attuazione e all’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’Allegato 1.
Termine introdotto dall’art. 1 n. 11 i) dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).2. Ciascuna delle Parti informa l’altra Parte delle modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’oggetto dell’Accordo e le comunica per iscritto, al più tardi sessanta giorni prima della loro entrata in vigore, le nuove disposizioni.
2a.1 Ciascuna Parte comunica per iscritto all’altra Parte le modifiche relative alle proprie autorità designatrici e alle proprie autorità competenti.
3. Nei casi in cui la legislazione di una Parte prevede che una determinata informazione debba essere tenuta a disposizione delle autorità competenti da una persona stabilita sul suo territorio, dette autorità competenti possono rivolgersi anche alle autorità competenti dell’altra Parte o direttamente al fabbricante oppure, se del caso, al suo mandatario stabilito sul territorio dell’altra Parte per ottenere tale informazione.
4. Ciascuna Parte informa immediatamente l’altra Parte delle misure di salvaguardia adottate sul suo territorio.
- Introdotto dall’ art. 1 n. 11 ii) dell’Acc. del 22 dic. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 713).
I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell’ambito del presente Accordo coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo.
Art. 14Composizione delle controversie
Ciascuna delle Parti può sottoporre una divergenza relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo al Comitato, che si sforza di comporre la controversia. Al Comitato vengono fornite tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato prende in esame tutte le possibilità che permettono di mantenere il corretto funzionamento del presente Accordo.
Art. 15Accordi con Paesi terzi
Le Parti concordano che gli accordi di reciproco riconoscimento conclusi da ciascuna delle Parti con qualsiasi paese terzo rispetto al presente Accordo non possono comportare, in alcun caso, obblighi per l’altra Parte relativi all’accettazione di dichiarazioni di conformità, rapporti, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità del paese terzo in questione, salvo esplicito Accordo tra le Parti.
Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
Art. 17Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e al territorio della Svizzera.
1. Se una Parte desidera una revisione del presente Accordo, ne informa il Comitato. La modifica del presente Accordo entra in vigore dopo l’espletamento delle rispettive procedure interne delle Parti.
2. Su proposta di una delle Parti, il Comitato può modificare gli Allegati 1 e 2 del presente Accordo.
Se una Parte constata che l’altra Parte non rispetta le condizioni del presente Accordo, essa può, previa consultazione in seno al Comitato, sospendere parzialmente o totalmente l’applicazione dell’Allegato 1.
Art. 20Diritti acquisiti
Le Parti continuano a riconoscere i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di conformità del fabbricante rilasciati prima della scadenza del presente Accordo conformemente all’Accordo stesso, a condizione che la richiesta di avvio delle attività di valutazione della conformità sia stata formulata prima della notifica del mancato rinnovo o della denuncia del presente Accordo.
Art. 21Entrata in vigore e durata
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
- –
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,
- –
Accordo sulla libera circolazione delle persone1,
- –
Accordo sul trasporto aereo2,
- –
Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia3,
- –
Accordo sul commercio di prodotti agricoli4,
- –
Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici5,
- –
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica6.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato con durata indeterminata, a meno che la Comunità o la Svizzera diano notifica in senso contrario all’altra Parte prima del termine del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di essere applicabili sei mesi dopo il ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in due copie nelle lingue danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutte facenti ugualmente fede.
Per la Confederazione svizzera: Pascal Couchepin Josepth Deiss | Per la Comunità europea Joschka Fischer Hans van der Broek |
- RS 0.142.112.681
- RS 0.748.127.192.68
- RS 0.740.72
- RS 0.916.026.81
- RS 0.172.052.68
- RS 0.420.513.1
Allegati
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